Articolo 45 del Codice della protezione civile
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6 febbraio 2018
Art. 45.

Fondo regionale di protezione civile ( Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000 ; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004 )

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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