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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1065 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile art 2 e 13 L. 118/71 – condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art 3 comma 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziali in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che parte ricorrente “dalle risultanze della documentazione e dalla visita medico legale è persona invalida che ha subito una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%; non portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92.”. Il CTU ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni “Invalido civile una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Si. Dalla data amministrativa di presentazione della domanda - Portatore di Handicap art. 3 comma 3 della L. 104/92. No.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo. Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1 già liquidate.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'assegno invalidità civile ex art. 2 e 13 L. 118/71 - con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in complessivi € 1.40 oltre iva cpa e spese generali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 15/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile art 2 e 13 L. 118/71 – condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art 3 comma 3 L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziali in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che parte ricorrente “dalle risultanze della documentazione e dalla visita medico legale è persona invalida che ha subito una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%; non portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92.”. Il CTU ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni “Invalido civile una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Si. Dalla data amministrativa di presentazione della domanda - Portatore di Handicap art. 3 comma 3 della L. 104/92. No.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo. Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1 già liquidate.
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'assegno invalidità civile ex art. 2 e 13 L. 118/71 - con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in complessivi € 1.40 oltre iva cpa e spese generali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 15/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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