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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1081/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Niccolò Gianbattista Bravetti presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] cittadina: cubana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Riccardo Germani e Guglielmo Calabrese presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a in data 17 gennaio 2024 CP_1 il matrimonio è stato trascritto al Comune di Segrate (MI)
(anno 2024 atto n. 74 parte 2 serie C)
In regime di separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 (ed integrato il 22.4.2025) contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I signori e si impegnano a mantenere un Parte_1 Controparte_1 rapporto basato sul reciproco rispetto;
2) La signora con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a CP_1 lasciare la casa familiare, sita a Pioltello (MI) in Piazza Margherita Hack n. 2, entro e non oltre il 15 febbraio 2025, asportando solo ed esclusivamente i propri effetti personali;
3) Quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, il Signor e la signora Parte_1 convengono che: Controparte_1 al momento della sottoscrizione del presente ricorso, a tacitazione di ogni pretesa,
a qualunque titolo, ragione o causa, della moglie nei confronti del marito, il Signor Pt_1 si obbliga a versare alla GN la somma totale di euro 7.500,00 (euro CP_1 settemila e cinquecento) a sistemazione dei rapporti dare e avere fra le parti.
Tale somma concordata verrà versata dal sig. a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 seguenti coordinate bancarie intestate alla IBAN: Controparte_1
[...] a seguito del deposito del presente atto presso il Tribunale di Milano e gli avvocati patrocinanti (nel procedimento in oggetto), daranno formalmente atto della suddetta dazione con il deposito delle “note scritte in sostituzione udienza”, di cui si è già fatta richiesta nel presente ricorso congiunto;
4) Il Signor e la GN dichiarano altresì di aver risolto ogni Pt_1 CP_1 questione endofamiliare e con la sottoscrizione del presente accordo si obbligano a rimettere l'uno nei confronti dell'altra le reciproche denunce-querele: dichiarano in ogni caso di non avere interesse alcuno negli eventuali giudizi penali che dovessero risultare già in corso e rinunciano ad opporsi rispetto a eventuali richieste di archiviazione presentate dal Pubblico
Ministero, come pure rinunciano alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali che, eventualmente, dovesse proseguire.
5) Le parti rinunciano reciprocamente a contributi economici a titolo di mantenimento personale;
6) Le parti, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
7) Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito delle sottoscrizioni del presente atto;
8) Spese legali compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
***
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a GO Da AV (CUBA) in data 17.01.2024 matrimonio poi trascritto in Italia a Segrate (MI)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG