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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2007/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere Relatore dott. Antonio Picardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2020
promossa da: elettivamente domiciliato presso la Casella PEC: AR
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Fraja come Email_1
da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Foiano della Chiana (AR) presso lo Controparte_2
studio dell'Avv. Alessio Mencarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n°174/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica in data
21.02.2020 e pubblicata in data 24.02.2020: 1) - Dichiarare legittimo e non removibile né modificabile il forno-barbecue realizzato da nella sua proprietà. 2) - AR
Dichiarare non dovuto il risarcimento del danno in favore di e, in Controparte_3 ipotesi ridurre l'entità del suo ammontare rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado. 3) - Dichiarare la compensazione integrale, o - in ipotesi - parziale, delle competenze e spese legali e di C.T.U. liquidate nel procedimento di primo grado. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, o in ipotesi con compensazione delle medesime”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: rigettare l'appello proposto dal IG. e confermare la sentenza n. 174/2020 emessa dal AR
Tribunale di Arezzo, Giudice monocratico, in data 21.02.2020 e pubblicata in data
24.02.2020; Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di causa del Primo e del
Secondo Grado di Giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto AR
appello avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state accolte le domande della IG.ra volte ad accertare la violazione delle distanze dal _2
confine (di un manufatto ed alcune piante del IG. con conseguente ordine di CP_1
demolizione/arretramento e condanna al risarcimento dei danni.
1.1) La IG.ra adducendo preliminarmente di essere proprietaria di un _2
immobile limitrofo a quello del IG. entrambi allocati nel territorio del Comune CP_1
di Foiano della Chiana, aveva poi in particolare allegato che:
• nella proprietà del era presente un manufatto ad uso forno realizzato in CP_1
violazione delle distanze previste dal Regolamento Urbanistico del predetto
Comune;
• al confine tra le due proprietà erano stati impiantati alberi ad alto fusto, parimenti in violazione delle distanze in oggetto;
• dal predetto manufatto ad uso forno provenivano immissioni di fumo eccedenti la normale tollerabilità e tali da precludere alla stessa l'ordinario utilizzo _2
2 del proprio resede e da rendere necessario tenere “ermeticamente chiusa” la propria abitazione;
• inutili si erano rivelati i solleciti diretti ad una composizione bonaria della questione, così come infruttuosa era stata la procedura di mediazione instaurata dalla . _2
1.1.1) Su tali basi, era stato chiesto di: “Accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei comportamenti descritti nella narrativa dell'atto di citazione e del presente atto in danno dell'attrice; Accertare e dichiarare che il manufatto descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione si trova a distanza non regolamentare dalla proprietà di;
Accertare e dichiarare che gli alberi e le piante Controparte_2
posti nella proprietà di al confine con la proprietà di AR _2
, sono stati piantati a distanza non regolamentare dalla proprietà
[...] _2
; Condannare il convenuto a demolire e/o spostare a
[...] AR
distanza di legge il manufatto sito in Foiano della Chiana via Bruno Buozzi ed ubicato nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana al Foglio 29, part. 431, sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, posto a distanza non regolamentare dalla proprietà di , Controparte_4
manufatto non presente nella visure catastali probabilmente ad uso forno, il tutto come meglio descritto in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria, ed in ogni caso ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni necessarie affinché venga eliminata ogni lesione dei diritti dell'attrice; Condannare il convenuto ad AR estirpare, o comunque a spostare gli alberi meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, presenti nella di lui proprietà in Foiano della Chiana (AR) via Bruno Buozzi – nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana, al foglio 29 part. 431 sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, piantati a confine con la proprietà dell'attrice, senza il rispetto delle distanze di legge;
Condannare il convenuto al risarcimento dei danni dallo AR stesso causati a seguito dell'utilizzo del forno presente nel manufatto di cui sopra, il quale causa immissioni di fumo intollerabili nella proprietà dell'attrice, il tutto nella misura determinata dall'Ecc.mo Sig. Giudice secondo equità; Il tutto sempre con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.2) Si era costituito in prime cure il IG. contestando quanto allegato da CP_1
parte attrice ed in particolare esponendo che:
3 o le distanze relative al manufatto dovevano essere individuate in base alle disposizioni di cui all'art. 890 c.c. e non di quelle ex art. 873 c.c.;
o i “regolamenti” richiamati dall'art. 890 c.c. non prevedevano alcunché con riferimento ai manufatti del tipo in esame;
o il manufatto era stato dotato di presidi tecnici atti a scongiurare il rischio di pericoli per la salubrità dei luoghi (una tettoia e due canne fumarie di due metri);
o le piante oggetto delle doglianze attoree erano costituite, in realtà, da una siepe, con conseguente competenza del Giudice di Pace e, comunque, con infondatezza delle domande della , dato che tale siepe era presente in loco da oltre venti _2
anni (con relativo acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella posizione occupata);
o la siepe, infine, non era di altezza superiore alla corrispondente siepe presente nella proprietà limitrofa;
o anche per la domanda di risarcimento era competente il Giudice di Pace, rilevando altresì come l'utilizzo del forno fosse sporadico ed avesse sollevato le lamentele unicamente della IG.ra (e non degli altri condomini dell'immobile ove _2
ella risiedeva).
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali (con reiezione invece delle istanze istruttorie per prova orale) e dato corso a consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, per essere competente il giudice di Pace di Arezzo (in ordine ad alcune delle domande della ), _2
doveva ritenersi abbandonata da parte convenuta;
− non era dirimente il fatto (emerso in corso di causa) che la IG.ra non fosse _2
proprietaria del fondo direttamente confinante con la proprietà dal CP_1 momento che “...affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”;
4 − il forno realizzato dal doveva considerarsi come una “costruzione” in CP_1
senso tecnico, essendo peraltro irrilevante a tal fine la circostanza che tale manufatto avesse funzione di forno;
− il predetto manufatto, così qualificato, era stato realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c.;
− le piante erano poste a distanza regolamentare;
− era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sulla scorta _2
della prospettata intollerabilità delle immissioni di fumo, con liquidazione del danno nella misura di € 5.000,00.
1.3.1) Sulla scorta di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a demolire o comunque rimuovere la AR
porzione del manufatto ad uso forno che oltrepassa la distanza di 5 metri dalla facciata del condominio dove si trova l'appartamento dell'attrice; rigetta la domanda di arretramento degli alberi che si trovano nella proprietà del IG. condanna CP_1
a risarcire il danno subito da liquidato in € AR Controparte_2
5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
condanna
[...]
a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate in € CP_1 Controparte_2
7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge per compensi e in
€ 545,00 per esborsi documentati;
pone le spese di c.t.u., nel rapporto interno tra le parti, definitivamente a carico di . AR
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il IG. CP_1 deducendo l'ingiustizia della stessa.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Errata valutazione sull'estensione interpretativa dell'art. 873 c.c.”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure secondo cui tale normativa poteva trovare applicazione anche in ipotesi di proprietario non confinante (come lo era, nel caso di specie, la IG.ra ); _2
2°. “Errata valutazione circa la violazione delle distanze ex lege dovute del forno- barbecue, ubicato nella proprietà rispetto alla proprietà della Sig.ra CP_1 [...]
”, evidenziando come la consulenza tecnica espletata in corso di Controparte_4
causa avesse escluso che nel 2010, allorquando il manufatto in questione era stato realizzato, fossero in vigore previsioni urbanistiche contemplanti distanze da mantenere da parte del manufatto stesso;
5 3°. “Errata valutazione in ordine al diritto al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata nonché in ordine alla sua quantificazione”, stigmatizzando la mancanza di prova in ordine a tale domanda, pur ritenuta fondata dal Tribunale di Arezzo sulla scorta di motivazioni presuntive non suffragate da riscontri concreti;
4°. “Ingiusta attribuzione di tutte le spese del procedimento di primo grado a carico di
nonostante il mancato accoglimento di alcune domande che AR erano state proposte dall'attrice”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in punto di ripartizione delle spese di lite che, nonostante la reiezione di alcune domande della IG.ra , erano state comunque integralmente poste a _2
carico del IG. CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la IG.ra ha contestato in radice la _2
fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di gravame è stata contestata la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza, ai fini applicativi dell'art. 873 c.c., della presenza di una striscia di terreno di proprietà di terze persone, allocata tra l'immobile di proprietà della e quello di proprietà del _2 CP_1
3.1.1) Il Tribunale di Arezzo ha infatti in proposito esposto che:
− il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado aveva rilevato che “L'attrice è proprietaria di un appartamento posto al piano terra/rialzato di un condominio, le cui finestre delle due camere da letto si trovano sulla facciata di fronte al resede di proprietà del convenuto. Tra la facciata condominiale e il muretto con balaustra metallica che fisicamente delimita il resede del IG. si trova una striscia di terreno destinata a corsia CP_1 carrabile, di proprietà di terzi”;
− l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (in tali termini essendo stata sollevata dal la contestazione mossa avendo a riferimento la circostanza CP_1
in esame) non era fondata in quanto:
o “Basti sul punto richiamarsi all'orientamento assolutamente granitico della giurisprudenza di legittimità – citato anche dall'attrice in replica – che ha
6 sposato un'interpretazione estensiva del concetto di «fondi finitimi», valorizzando la ratio sottesa al disposto di cui all'art. 873 c.c. e, più in generale, alla disciplina in materia di distanze”;
o “In buona sostanza, affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”.
3.1.2) L'odierno appellante ha censurato tale iter argomentativo allegando che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, “...la distanza legale non si deve rispettare se tra una costruzione e l'altra si è in presenza di una strada pubblica o una strada privata utilizzata per il pubblico transito”, richiamando alcune pronunce della Suprema Corte utili alla dimostrazione di tale assunto ermeneutico (in particolare: Cass. 27364/2018 e Cass.
19235/2015).
La IG.ra ha lamentato la tardività di tali allegazioni, rilevando come il _2
tratto di terreno interposto tra le due proprietà non fosse una strada, non potendo quindi trovare margini di applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione maturato con riferimento a tale evenienza.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Va anzitutto rilevato come il consulente tecnico d'ufficio incaricato in prime cure di procedere alla descrizione dello stato dei luoghi ed alle rilevazione delle distanze oggetto di causa, geom. abbia indicato che: Persona_1
→ “Come meglio si evince dall'elaborato planimetrico dimostrativo dei subalterni attribuiti alla particella 375 del foglio 29, la parete dove sono collocate le due finestre delle camere dell'abitazione della Sig.ra non confina _2
direttamente con il resede scoperto di proprietà del Sig. Tra la suddetta CP_1
parete condominiale finestrata, e il resede di proprietà su cui insiste il CP_1 manufatto e l'alberatura per cui si discute, è interposta una striscia di terreno destinata a passaggio carrabile di altre proprietà della particella 375 (si vedano anche le foto 01 e 24 contenute nell'allegato 02 della CTU), catastalmente identificata dal subalterno 17”;
7 → “Tra la parete posteriore del forno-barbecue e la facciata condominiale antistante in cui sono ubicate varie aperture architettoniche, tra cui le due finestre delle camere da letto di proprietà , si rileva una distanza misurata Controparte_2 perpendicolarmente pari a metri lineari 4,20”;
→ la larghezza della striscia di terreno di proprietà di terzi, sopra menzionata, risulta pari a 2,85 ml (come emerge dalle espresse indicazioni contenute nell'elaborato grafico allegato sub doc. 3 alla predetta relazione di consulenza tecnica).
3.1.3.2) Preso quindi atto dell'effettiva esistenza di un tratto di proprietà di terzi, interposto tra l'immobile della e quello del va rilevato come la _2 CP_1 giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e prescindendo dall'appartenenza di tale spazio a terzi” (così Cass. 25890 del 31.10.2017, nella cui motivazione è contenuto il rilievo per cui “La pretesa di avere acquisito il diritto
a costruire in spregio della normativa regolante le distanze sol perché lo spazio intermedio si appartiene a terzi confligge con la consolidata interpretazione maturata in questa sede, secondo la quale le norme sulle distanze tra costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti, prescindendo dall'appartenenza di esso spazio a terzi (Sez. 6-2, n. 22081, 25/10/2011, Rv. 619954; Sez. 2, n. 6088, 18/6/1998, Rv. 516577;
Sez. 2, n. 7511, 25/8/1994, Rv. 487769; Sez. 2, n. 3414, 23/3/1993, Rv. 481510).”), con espressione di un principio poi ribadito allorché si è ritenuto che “Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e non possono escludere
l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze” (così
Cass. 29644 del 28.12.2020).
3.1.3.3) Dunque, la pur conclamata esistenza di uno spazio intermedio appartenente a terzi non preclude l'applicazione della normativa in punto di distanze, nei rapporti tra la IG.ra ed il IG. confermandosi sotto questo aspetto la _2 CP_1
decisione assunta dal Tribunale di Arezzo.
8 3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure per cui, nonostante le previsioni del regolamento urbanistico vigente all'epoca della realizzazione del manufatto in questione non prendessero in considerazione i forni, l'opera oggetto di causa dovesse comunque essere realizzata rispettando le distanze previste dal regolamento esistente all'epoca, in quanto “costruzione” assoggettata alle relative previsioni.
3.2.1) Il Tribunale di Arezzo, sul punto, ha ritenuto che:
− la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel senso “...la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione
o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera» (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13389 del 17/06/2011).”;
− “Nella presente fattispecie è assolutamente indubitabile che il manufatto utilizzato come forno costituisca una “costruzione” nei termini sopra descritti. Come scrive il c.t.u. a pagina 27, «per quanto emerge nello stato dei luoghi, le caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono il manufatto oggetto di causa, lo configurano formalmente come una vera e propria “costruzione” avente i requisiti di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. In buona sostanza, non si tratta di un manufatto precario e/o leggero appoggiato semplicemente al suolo, ma bensì si tratta di un manufatto con struttura verticale portante dotata di basamento fondale interrato, assai difficilmente rimuovibile se non mettendo in atto opere di demolizione della struttura verticale e del tetto».”;
− la circostanza per cui il manufatto oggetto di causa era usato come “forno” non incideva su tali rilievi, dal momento che “Erra infatti il convenuto quando insiste nel ritenere applicabile l'art. 890 c.c. in luogo dell'art. 873 c.c. giacché, a ben vedere, le due disposizioni si integrano vicendevolmente. Per meglio dire, il senso dell'art. 890 c.c. (rubricato «distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi») non è quello di far sì che per alcune tipologie di fabbricati non siano applicabili le più restrittive norme dei regolamenti locali: una simile interpretazione è invero paradossale, giacché presupporrebbe che il legislatore, proprio in relazione ai manufatti più pericolosi, acconsenta un trattamento meno rigoroso e, quindi, meno tutelante per il proprietario confinante. Al contrario l'art. 890 c.c. estende
l'orizzonte di tutela del confinante, imponendo che certe distanze siano rispettate indipendentemente dal fatto che un certo manufatto costituisca una costruzione nei
9 termini di cui all'art. 873 c.c., ma senza determinare la disapplicazione di quest'ultima disposizione”;
− era altresì irrilevante la qualificazione fornita in sede amministrativa (in occasione della regolarizzazione, nel 2011, del manufatto in questione) del forno in questione come “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, dal momento che i profili pubblicistici non si sovrapponevano a quelli privatistici ed il giudice non era vincolato dalle statuizioni della pubblica amministrazione;
− “La qualificazione in termini di costruzione, come già anticipato, implica
l'applicazione delle norme regolamentari a suo tempo vigenti nel Comune di
Foiano della Chiana, le quali imponevano una distanza minima di 5 metri
(superiore, quindi, a quella di 3 metri sancita dal codice civile). L'irregolarità del manufatto costruito dal convenuto, quindi, non discende da una presunta applicazione retroattiva delle disposizioni regolamentari, essendo il limite di 5 metri già pienamente cogente nel 2010, anno di edificazione del manufatto. È ben vero che nel 2014 il ha esteso espressamente anche ai volumi tecnici il CP_5
rispetto della distanza di 5 metri;
ciò non IGnifica, tuttavia, che prima tale limite non vi fosse, l'iniziativa dell'amministrazione essendo piuttosto stata dettata dalla necessità di risolvere problematiche simili a quelle che oggi vedono contrapposte le parti e, quindi, di fare chiarezza (così come spiegato nella c.t.u.)”.
3.2.2) L'appellante ha censurato tali valutazioni, rilevando come i manufatti del genere oggetto di causa fossero stati espressamente presi in considerazione solo all'esito delle modifiche introdotte con il regolamento edilizio del 2014, mentre in precedenza
(come indicato dal CTU) “...queste prescrizioni sulle distanze non esistevano alla data in cui è stata presentata la pratica edilizia con cui il tecnico ha asseverato la realizzazione del manufatto in esame”.
Dunque, nell'impostazione ricostruttiva dell'appellante, al momento della realizzazione del forno in oggetto la distanza dal confine doveva essere pari a 3 metri, ex art. 873 c.c., non sussistendo norme regolamentari applicabili che stabilissero una distanza di 5 metri.
3.2.3) Anche questo motivo è infondato.
3.2.3.1) Occorre anzitutto rilevare come il manufatto in questione sia stato così descritto dal CTU:
• “Detto manufatto è caratterizzato da sagoma rettangolare, ed è contraddistinto da un dimenamento pari a ml. 2,00 x ml. 2,45 circa. In gronda, si rileva un altezza pari a circa ml. 1,90. Nella parte frontale, è presente un aggetto che esce dalla sagoma per circa 30 centimetri e su cui è presente un rivestimento in pietra che
10 funge da piano di lavoro per chi opera presso i fuochi. Il manufatto ad uso forno- barbecue risulta dotato di impianto di illuminazione, stante la presenza di lampada e plafoniera (foto 12 e 13). Nella parte sottostante è stata ricavata una nicchia, in cui è stata rinvenuta debitamente accatastata una discreta quantità di legna, verosimilmente da ardere (foto 11 e 13)”;
• “La struttura in elevazione, come meglio si evince dal corredo fotografico, è costituita da muratura di mattoni ed è in parte risulta intonacata e tinteggiata. Il tutto poggia sicuramente su un adeguato basamento fondale interrato. La copertura a doppia falda inclinata in laterizio leggero e con sovrastante manto in tegole, è sorretta da un'orditura lignea di buona fattura che è stata alloggiata e ammorsata nella struttura muraria in elevazione. Alle due estremità della falde di copertura sono presenti i canali per la raccolta dell'acqua piovana, che viene smaltita a mezzo di catene leggere in rame, collocate nella parte posteriore del forno-barbecue (foto 18-19-20). Dalla copertura del forno-barbecue, che di fatto è stato strutturato per ospitare due fuochi (foto 15 e 16), si sviluppano per circa due metri in altezza, due vistose canne fumarie, esteticamente intonacate e tinteggiate, contraddistinte da sezione quadrata di circa centimetri 40 x 40. Sulla sommità della canne fumarie, sono stati apposti dei camini in acciaio con terminale circolare girevole”.
L'ampio corredo fotografico dimesso dal consulente tecnico d'ufficio in allegato alla relazione di consulenza consente di apprezzare la corrispondenza di tale descrizione allo stato di fatto dell'opera in esame.
Il CTU ha quindi indicato che “...le caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono il manufatto oggetto di causa, lo configurano formalmente come una vera e propria “costruzione” avente i requisiti di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. In buona sostanza, non si tratta di un manufatto precario e/o leggero appoggiato semplicemente al suolo, ma bensì si tratta di un manufatto con struttura verticale portante dotata di basamento fondale interrato, assai difficilmente rimuovibile se non mettendo in atto opere di demolizione della struttura verticale e del tetto”.
3.2.3.2) Va poi rilevato come risulti dimostrato (e, di fatto, neppure contestato) che il regolamento edilizio vigente negli anni 2010-2011 (dal 2007) non contemplasse riferimenti specifici e diretti alle distanze che avrebbero dovuto rispettare i manufatti del genere oggetto di causa.
Solamente con le modifiche apportate a tale regolamento a decorrere dall'aprile
2014, sono stati presi in considerazione specifica anche i forni.
11 Va peraltro rilevato come la modifica in oggetto non si caratterizzi per l'aver preso in considerazione i “forni” in quanto manufatti privi, in precedenza, di una regolamentazione concernente le distanze dai fabbricati e dai confini, quanto piuttosto al fine di fornire una disciplina degli stessi in quanto “volumi tecnici” che, ai sensi dell'art. 18 delle NTA del regolamento edilizio, “Devono intendersi "volumi tecnici", e quindi esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile e le relative superfici dalla somma delle superfici coperte, i volumi strettamente necessari a contenere e garantire l'accesso e la funzionalità degli impianti tecnologici indispensabili agli edifici esistenti nei casi in cui gli impianti stessi, per eIGenze tecniche di funzionalità, non possono trovare luogo all'interno del volume esistente. Le addizioni per realizzare volumi tecnici devono essere realizzate in modo da non alterare i prospetti principali e ridurre al minimo le modifiche alla copertura, in particolare nel caso di edifici aggregati a schiera”.
Occorre quindi porre in evidenza come, nel 2014, il regolamento edilizio non ebbe a prendere in considerazione i “forni” ed i “barbecue” onde fornire sul punto una disciplina sulle distanze ritenuta in precedenza inesistente, ma per disciplinare gli stessi
(assieme ad altre tipologie di manufatti) al fine del rapporto con i calcoli volumetrici concernenti gli edifici di pertinenza e, in tale ambito, fornire comunque una disciplina complessiva – anche – delle distanze.
3.2.3.3) Appare dunque pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui anche nel periodo antecedente al 2014 i “forni” dovessero essere costruiti rispettando la distanza di cinque metri dai fabbricati, in base alle
(allora) vigenti disposizioni del regolamento edilizio concernenti le “costruzioni”.
Non può del resto revocarsi in dubbio il fatto che il forno oggetto di causa sia da qualificarsi come “costruzione”, in senso tecnico, in base alla descrizione – e correlate valutazioni tecniche – fornita dal CTU ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” (così, da ultimo, Cass. 345 del
5.1.2024, in aderenza a Cass. 23856 del 2.10.2018, Cass. 15972 del 20.7.2011, ed altre).
La stessa prospettazione difensiva di parte appellante, pur articolata, appare in effetti “provare troppo”, dal momento che non risulta chiaro in base a quale criterio differenziatore il manufatto oggetto di causa dovrebbe essere qualificato come
“costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c. (e rispettare quindi la distanza di tre metri) e non invece come “costruzione” ai sensi del regolamento edilizio vigente nel 2010 (indicante una distanza di cinque metri).
12 A tal fine, come detto, è peraltro irrilevante che il manufatto sia un forno, atteso che tale funzione non incide sulla sua struttura che è, e resta, quella di una costruzione
(come del resto postulato anche da parte appellante nel momento in cui ne riconosce la sussumibilità nell'alveo applicativo dell'art. 873 c.c.).
3.2.3.4) Anche in questo caso, dunque, conservano condivisibilità le valutazioni e le conclusioni esposte dal Tribunale di Arezzo, con infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure con riferimento a:
a) la ritenuta sussistenza del diritto al risarcimento del danno da immissioni non tollerabili da fumo, in capo alla IG.ra ; _2
b) la quantificazione di tali danni.
3.3.1) Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto, in proposito, che:
• non potendo ritenersi sussistente un danno in re ipsa, occorreva che la parte avesse dato corso a “...la specifica allegazione di fatti di vita, distinti dal puro fatto delle immissioni, che abbiano inciso concretamente sulle abitudini di vita della persona, di entità tale da determinare una lesione di un diritto di rilevanza costituzionale
(non potendo altrimenti esserci spazi risarcitori)”;
• tale tipologia di allegazione era riscontrabile nell'ambito delle difese della
[...]
, laddove era stata lamentata l'impossibilità di arieggiare la causa allorquando _2
era in funzione il forno;
• la documentazione in atti rendeva del resto verosimile tale allegazione, alla stregua del contenuto dei verbali redatti dai componenti della Polizia Municipale intervenuti in due distinte occasioni (nel 2010 e nel 2011), “...nei quali può leggersi chiaramente che, benché – almeno nel 2011 – le canne fumarie si elevino ben al di sopra dell'altezza alla quale si trovano le stanze dell'attrice, il fumo riesce a spandersi di lato («non salendo nettamente in verticale») e a penetrare nell'appartamento della IG.ra qualora i vetri vengano aperti. Tale _2
situazione, cristallizzata in due atti pubblici ormai risalenti del tempo, del tutto verosimilmente ha continuato a verificarsi negli anni seguenti, se non altro perché lo stato dei luoghi è rimasto immutato (basti confrontare le fotografie allegate al verbale del 2011 e quelle scattate dal c.t.u.) e la direzione del fumo è semplicemente condizionata dall'andamento del vento (sicché, in mancanza di interventi efficaci sulle canne fumarie, non allegati dal convenuto, il fumo non ha potuto che continuare a spandersi di lato)”;
13 • era del resto irrilevante che il forno (come sostenuto dal fosse usato in CP_1 modo saltuario, dal momento che ciò “...non è sufficiente a far ritenere tollerabili le immissioni di fumo. Invero, l'utilizzo domestico, per quanto non costante, non è neppure raro;
e le ragioni per le quali l'attrice si trova costretta a subire le immissioni non sono da rintracciarsi in fattori puramente fortuiti, ma nella costruzione di un forno eccessivamente a ridosso della facciata condominiale posta poco oltre il muretto di confine”;
• dunque, avendo la “...allegato e provato adeguatamente il danno subito _2
dalle immissioni intollerabili di fumo, e che lo stesso vada liquidato secondo equità in considerazione dell'oggettiva impossibilità di provare il preciso ammontare”;
• “tenuto conto del lasso di tempo nel quale le immissioni si sono verificate (circa un decennio) e della frequenza degli episodi (sporadici), ritiene questo giudice che sia congruo liquidare l'importo (omnicomprensivo) di € 5.000,00”.
3.3.2) Tali rilievi sono stati contestati dall'appellante, in particolare adducendo che:
− la non aveva fornito alcuna prova specifica in ordine alle persistenti _2
immissioni di fumo, lamentate a decorrere dal 2010 in poi;
− il forno era allocato in una zona ad alta densità abitativa di Foiano della Chiana, ma nessuno (oltre alla ) si era mai lamentato del fumo causato dal forno _2
stesso;
− i due verbali di intervento della Polizia Municipale erano inidonei a fornire congrua dimostrazione degli assunti della;
_2
− non esistevano riscontri di sorta che potessero consentire di ritenere dimostrato
(come invece operato dal giudice di prime cure) che le immissioni fossero avvenute per un decennio;
− nessun risarcimento poteva quindi ritenersi spettare alla IG.ra , tantomeno _2
nella misura stabilita dal Tribunale di Arezzo.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) In proposito va anzitutto osservato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso che la dimostrazione del danno cagionato da immissioni (della più varia natura) eccedenti l'ordinaria tollerabilità possa essere fornita anche mediante presunzioni (da ultimo, cfr Cass. 2203 del 22.1.2024, secondo la quale “In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con
14 riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni”).
Tuttavia, l'operatività del meccanismo logico di integrazione probatoria rappresentato dalle presunzioni semplici implica la specifica dimostrazione dei fatti sulla cui base tale meccanismo è destinato ad operare.
Nel caso di specie, invece, l'oggetto della presunzione risulta costituito direttamente dai fatti e non dalle conseguenze suscettibili di essere tratte dagli stessi.
Non constano infatti riscontri diretti alla decennale ricorrenza di immissioni di fumo intollerabili in danno della IG.ra , risultando unicamente che, in occasione _2
di due interventi della Polizia Municipale di Foiano della Chiana (il 26.12.2010 ed il
29.1.2011) fu riscontrata la presenza di fumo proveniente dal forno oggetto di causa.
Nel contesto di tali verbali risulta in effetti indicato:
a. in quello del 26.12.2010 (intervento delle ore 12.46), che il fumo emesso “...non salendo in verticale andava verso la parete prospiciente, dotata di finestre di proprietà dei IGg.ri potendo penetrare così all'interno Parte_1 dell'abitazione stessa”;
b. in quello del 28.1.2011 (intervento delle ore 10.10), che il fumo emesso “...non salendo nettamente in verticale poteva penetrare all'interno dell'abitazione prospiciente abitata dai ”. Parte_1
Nulla consta, invece, in ordine al periodo successivo, intercorrente tra il 2011 e l'instaurazione della causa di prime cure (iscritta a ruolo nel luglio del 2015), tantomeno con riferimento all'ulteriormente successivo arco cronologico, posteriore alla stessa instaurazione della causa, pur preso in considerazione dal Tribunale di Arezzo allorquando ha indicato in un decennio il lasso temporale cui far riferimento (essendo la sentenza del febbraio 2020).
In ordine a tale esteso ambito temporale non vi sono infatti in atti riscontri di sorta, né parte appellata ha chiesto nel presente grado di giudizio l'ammissione dei mezzi prova
(già) chiesti in prime cure e non ammessi. A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve rilevarsi come nel contesto dei capitoli di prova orale formulati dalla IG.ra avanti al _2
Tribunale di Arezzo sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo pur non constando altrimenti il motivo dell'individuazione di tali referenti temporali – farsi comunque riferimento unicamente agli episodi sopra ricordati del 26.12.2010 e 28.1.2011 (indicati tuttavia con riferimento alle date del 26.12.2011 e 25.9.2012), dal momento che nei capitoli medesimi risulta operato un riferimento al fatto che in tali occasioni venne sollecitato l'intervento della Polizia Municipale.
15 Nessun'altra menzione risulta invece fatta ad altri episodi, neppure in termini generali o con riferimento alla frequenza dell'utilizzo del forno in questione da parte del IG. CP_1
Va del resto rilevato che neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., dalla _2
in prime cure, risultano operate dalla (allora) attrice specifiche allegazioni concernenti tempi e modi di utilizzo del forno da parte del anche solo nell'ottica di CP_1
consentire di avere un quadro generale di quale fosse la frequenza di utilizzo dello stesso
(nella prospettiva, beninteso, di fornirne poi dimostrazione).
Il silenzio serbato in ordine a tale, invero fondamentale, circostanza e l'assoluta mancanza di istanze di prova sul punto induce a formulare la seguente alternativa:
1. il forno non è mai stato utilizzato al di fuori delle due occasioni in cui venne chiamata la Polizia Municipale;
2. il forno è stato utilizzato anche in altre occasioni, ma non ha provocato immissioni intollerabili nell'appartamento di proprietà della . _2
In entrambi i casi non appare possibile condividere il giudizio espresso dal
Tribunale di Arezzo secondo cui la situazione riscontrata dai componenti della Polizia
Municipale “del tutto verosimilmente ha continuato a verificarsi negli anni seguenti”.
In questo caso, infatti, risulta operata una presunzione che ha ad oggetto proprio i fatti che, invece, avrebbero dovuto essere puntualmente (prima) allegati e (poi) dimostrati dalla IG.ra , ed in ordine ai quali, una volta avuta la positiva dimostrazione della _2 loro esistenza, far operare la presunzione circa l'esistenza del danno lamentato dalla stessa
. _2
3.3.3.2) Dunque, ai fini della decisione da assumere nella presente causa, possono ritenersi dimostrati unicamente gli episodi in occasione dei quali la Polizia Municipale di
Foiano della Chiana ebbe ad intervenire in loco.
Dai verbali predetti, peraltro, emerge solamente che il fumo – non salendo esattamente in verticale – “poteva” penetrare nell'appartamento della IG.ra . _2
Nulla consta, tuttavia, in ordine a cosa sia concretamente successo in tali occasioni, quali siano state le conseguenze dell'accensione del forno, quale fosse la quantità di fumo provocata dal forno e, in definitiva, quali siano stati i margini descrittivi delle immissioni in questione.
In assenza di ciò, anche in questo caso il ricorso alle presunzioni semplici appare fortemente dubbio, dal momento che non si tratta (nuovamente) di presumere da un fatto noto (le immissioni, nella loro “descrizione” fenomenologica) un fatto ignoto (il danno
16 subito dalla IG.ra ), ma direttamente il fatto che, invece, avrebbe dovuto essere _2
“noto”, in quanto previamente oggetto di allegazione e, poi, di prova.
Presumere dapprima tale fatto e, quindi, il danno da esso derivato IGnificherebbe dunque operare una, non ammissibile (cfr, da ultimo, sul punto, Cass. 1278 del 18.1.2019), praesumptio de praesumpto.
3.3.4) Il motivo di gravame in analisi deve quindi trovare accoglimento, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra . _2
3.4) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede comportamento l'assorbimento del quarto motivo di gravame.
Con tale motivo, infatti, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di
Arezzo in punto di regolazione delle spese del primo grado di giudizio, ponendole integralmente a carico del IG. CP_1
Il profilo risulta superato in quanto, per effetto dell'accoglimento parziale del gravame e della conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, occorre comunque procedere nella presente sede ad una nuova decisione in ordine alla ripartizione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), deve ricordarsi come la IG.ra abbia inizialmente _2
avanzato tre distinte domande nei confronti del IG. aventi ad oggetto: a) la CP_1
demolizione ed arretramento a distanza legale del manufatto adibito a forno, b) la rimozione ed arretramento a distanza legale delle piante nella proprietà e c) la CP_1
condanna del al risarcimento del danno cagionato dalle immissioni intollerabili CP_1
di fumo.
Di tali domande, all'esito del secondo grado di giudizio, risulta accolta solo la prima, essendo la seconda già stata respinta in prime cure e la terza ritenuta infondata all'esito del presente grado di giudizio.
Risulta dunque ravvisabile l'ipotesi di soccombenza reciproca che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di individuare in ipotesi di domanda articolata in più capi che sia stata accolta solo in misura parziale (cfr, in tal senso, Cass. S.U. 32061 del 31.10.2022).
In base a ciò ritiene dunque il collegio di compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 70%, ponendo il residuo a carico di parte appellante CP_1
4.1) La concreta liquidazione delle spese viene effettuata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive
17 integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M., ma senza liquidazione per la fase istruttoria, per quanto concerne il presente grado di giudizio, non essendosi dato corso alla stessa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, in parziale AR
accoglimento del gravame ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Controparte_2
confronti di AR
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata AR _2
il 30% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in € 2.284,80 (pari al 30% di complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in € 2.083,80 (pari al 30% di complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di il 30% delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio AR
svolta in prime cure, con obbligo delle parti a procedere ai correlati conguagli in dipendenza delle concrete modalità con cui è avvenuto il pagamento delle competenze del consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConIGliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere Relatore dott. Antonio Picardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2007/2020
promossa da: elettivamente domiciliato presso la Casella PEC: AR
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Fraja come Email_1
da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Foiano della Chiana (AR) presso lo Controparte_2
studio dell'Avv. Alessio Mencarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza
n°174/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica in data
21.02.2020 e pubblicata in data 24.02.2020: 1) - Dichiarare legittimo e non removibile né modificabile il forno-barbecue realizzato da nella sua proprietà. 2) - AR
Dichiarare non dovuto il risarcimento del danno in favore di e, in Controparte_3 ipotesi ridurre l'entità del suo ammontare rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado. 3) - Dichiarare la compensazione integrale, o - in ipotesi - parziale, delle competenze e spese legali e di C.T.U. liquidate nel procedimento di primo grado. Con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, o in ipotesi con compensazione delle medesime”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione provvedere come segue: rigettare l'appello proposto dal IG. e confermare la sentenza n. 174/2020 emessa dal AR
Tribunale di Arezzo, Giudice monocratico, in data 21.02.2020 e pubblicata in data
24.02.2020; Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di causa del Primo e del
Secondo Grado di Giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto AR
appello avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state accolte le domande della IG.ra volte ad accertare la violazione delle distanze dal _2
confine (di un manufatto ed alcune piante del IG. con conseguente ordine di CP_1
demolizione/arretramento e condanna al risarcimento dei danni.
1.1) La IG.ra adducendo preliminarmente di essere proprietaria di un _2
immobile limitrofo a quello del IG. entrambi allocati nel territorio del Comune CP_1
di Foiano della Chiana, aveva poi in particolare allegato che:
• nella proprietà del era presente un manufatto ad uso forno realizzato in CP_1
violazione delle distanze previste dal Regolamento Urbanistico del predetto
Comune;
• al confine tra le due proprietà erano stati impiantati alberi ad alto fusto, parimenti in violazione delle distanze in oggetto;
• dal predetto manufatto ad uso forno provenivano immissioni di fumo eccedenti la normale tollerabilità e tali da precludere alla stessa l'ordinario utilizzo _2
2 del proprio resede e da rendere necessario tenere “ermeticamente chiusa” la propria abitazione;
• inutili si erano rivelati i solleciti diretti ad una composizione bonaria della questione, così come infruttuosa era stata la procedura di mediazione instaurata dalla . _2
1.1.1) Su tali basi, era stato chiesto di: “Accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile dei comportamenti descritti nella narrativa dell'atto di citazione e del presente atto in danno dell'attrice; Accertare e dichiarare che il manufatto descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione si trova a distanza non regolamentare dalla proprietà di;
Accertare e dichiarare che gli alberi e le piante Controparte_2
posti nella proprietà di al confine con la proprietà di AR _2
, sono stati piantati a distanza non regolamentare dalla proprietà
[...] _2
; Condannare il convenuto a demolire e/o spostare a
[...] AR
distanza di legge il manufatto sito in Foiano della Chiana via Bruno Buozzi ed ubicato nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana al Foglio 29, part. 431, sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, posto a distanza non regolamentare dalla proprietà di , Controparte_4
manufatto non presente nella visure catastali probabilmente ad uso forno, il tutto come meglio descritto in narrativa dell'atto di citazione e della presente memoria, ed in ogni caso ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni necessarie affinché venga eliminata ogni lesione dei diritti dell'attrice; Condannare il convenuto ad AR estirpare, o comunque a spostare gli alberi meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, presenti nella di lui proprietà in Foiano della Chiana (AR) via Bruno Buozzi – nella particella identificata al Catasto Fabbricati di Arezzo, Comune di Foiano della
Chiana, al foglio 29 part. 431 sub 1 (resede) bene comune non censibile comune ai seguenti immobili foglio 29 particella 374 sub 2 e particella 374 sub 5 graffata particella
431 sub 2, piantati a confine con la proprietà dell'attrice, senza il rispetto delle distanze di legge;
Condannare il convenuto al risarcimento dei danni dallo AR stesso causati a seguito dell'utilizzo del forno presente nel manufatto di cui sopra, il quale causa immissioni di fumo intollerabili nella proprietà dell'attrice, il tutto nella misura determinata dall'Ecc.mo Sig. Giudice secondo equità; Il tutto sempre con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.2) Si era costituito in prime cure il IG. contestando quanto allegato da CP_1
parte attrice ed in particolare esponendo che:
3 o le distanze relative al manufatto dovevano essere individuate in base alle disposizioni di cui all'art. 890 c.c. e non di quelle ex art. 873 c.c.;
o i “regolamenti” richiamati dall'art. 890 c.c. non prevedevano alcunché con riferimento ai manufatti del tipo in esame;
o il manufatto era stato dotato di presidi tecnici atti a scongiurare il rischio di pericoli per la salubrità dei luoghi (una tettoia e due canne fumarie di due metri);
o le piante oggetto delle doglianze attoree erano costituite, in realtà, da una siepe, con conseguente competenza del Giudice di Pace e, comunque, con infondatezza delle domande della , dato che tale siepe era presente in loco da oltre venti _2
anni (con relativo acquisto per usucapione del diritto di mantenerle nella posizione occupata);
o la siepe, infine, non era di altezza superiore alla corrispondente siepe presente nella proprietà limitrofa;
o anche per la domanda di risarcimento era competente il Giudice di Pace, rilevando altresì come l'utilizzo del forno fosse sporadico ed avesse sollevato le lamentele unicamente della IG.ra (e non degli altri condomini dell'immobile ove _2
ella risiedeva).
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali (con reiezione invece delle istanze istruttorie per prova orale) e dato corso a consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, per essere competente il giudice di Pace di Arezzo (in ordine ad alcune delle domande della ), _2
doveva ritenersi abbandonata da parte convenuta;
− non era dirimente il fatto (emerso in corso di causa) che la IG.ra non fosse _2
proprietaria del fondo direttamente confinante con la proprietà dal CP_1 momento che “...affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”;
4 − il forno realizzato dal doveva considerarsi come una “costruzione” in CP_1
senso tecnico, essendo peraltro irrilevante a tal fine la circostanza che tale manufatto avesse funzione di forno;
− il predetto manufatto, così qualificato, era stato realizzato in violazione delle distanze previste dall'art. 873 c.c.;
− le piante erano poste a distanza regolamentare;
− era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sulla scorta _2
della prospettata intollerabilità delle immissioni di fumo, con liquidazione del danno nella misura di € 5.000,00.
1.3.1) Sulla scorta di tali considerazioni era stata emessa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a demolire o comunque rimuovere la AR
porzione del manufatto ad uso forno che oltrepassa la distanza di 5 metri dalla facciata del condominio dove si trova l'appartamento dell'attrice; rigetta la domanda di arretramento degli alberi che si trovano nella proprietà del IG. condanna CP_1
a risarcire il danno subito da liquidato in € AR Controparte_2
5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
condanna
[...]
a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate in € CP_1 Controparte_2
7.254,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge per compensi e in
€ 545,00 per esborsi documentati;
pone le spese di c.t.u., nel rapporto interno tra le parti, definitivamente a carico di . AR
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il IG. CP_1 deducendo l'ingiustizia della stessa.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Errata valutazione sull'estensione interpretativa dell'art. 873 c.c.”, contestando la valutazione fornita dal giudice di prime cure secondo cui tale normativa poteva trovare applicazione anche in ipotesi di proprietario non confinante (come lo era, nel caso di specie, la IG.ra ); _2
2°. “Errata valutazione circa la violazione delle distanze ex lege dovute del forno- barbecue, ubicato nella proprietà rispetto alla proprietà della Sig.ra CP_1 [...]
”, evidenziando come la consulenza tecnica espletata in corso di Controparte_4
causa avesse escluso che nel 2010, allorquando il manufatto in questione era stato realizzato, fossero in vigore previsioni urbanistiche contemplanti distanze da mantenere da parte del manufatto stesso;
5 3°. “Errata valutazione in ordine al diritto al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata nonché in ordine alla sua quantificazione”, stigmatizzando la mancanza di prova in ordine a tale domanda, pur ritenuta fondata dal Tribunale di Arezzo sulla scorta di motivazioni presuntive non suffragate da riscontri concreti;
4°. “Ingiusta attribuzione di tutte le spese del procedimento di primo grado a carico di
nonostante il mancato accoglimento di alcune domande che AR erano state proposte dall'attrice”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in punto di ripartizione delle spese di lite che, nonostante la reiezione di alcune domande della IG.ra , erano state comunque integralmente poste a _2
carico del IG. CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la IG.ra ha contestato in radice la _2
fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di gravame è stata contestata la valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine all'irrilevanza, ai fini applicativi dell'art. 873 c.c., della presenza di una striscia di terreno di proprietà di terze persone, allocata tra l'immobile di proprietà della e quello di proprietà del _2 CP_1
3.1.1) Il Tribunale di Arezzo ha infatti in proposito esposto che:
− il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado aveva rilevato che “L'attrice è proprietaria di un appartamento posto al piano terra/rialzato di un condominio, le cui finestre delle due camere da letto si trovano sulla facciata di fronte al resede di proprietà del convenuto. Tra la facciata condominiale e il muretto con balaustra metallica che fisicamente delimita il resede del IG. si trova una striscia di terreno destinata a corsia CP_1 carrabile, di proprietà di terzi”;
− l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (in tali termini essendo stata sollevata dal la contestazione mossa avendo a riferimento la circostanza CP_1
in esame) non era fondata in quanto:
o “Basti sul punto richiamarsi all'orientamento assolutamente granitico della giurisprudenza di legittimità – citato anche dall'attrice in replica – che ha
6 sposato un'interpretazione estensiva del concetto di «fondi finitimi», valorizzando la ratio sottesa al disposto di cui all'art. 873 c.c. e, più in generale, alla disciplina in materia di distanze”;
o “In buona sostanza, affinché possa considerarsi applicabile la disciplina codicistica non è necessario che i due fondi risultino strettamente confinanti, ben potendo essere possibile che tra i due terreni si collochi una striscia di proprietà di terzi;
la finalità dell'art. 873 c.c., infatti, è scongiurare che tra fondi limitrofi vengano a trovarsi costruzioni troppo vicine e tali da determinare l'esistenza di intercapedini strette ed insalubri idonee ad ostacolare il godimento dell'aria e della luce, sicché la presenza di una minima striscia di terreno non edificata appartenente a terzi finisce per risultare del tutto irrilevante in quest'orizzonte di tutela (cfr. tra le altre Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3978 del 18/04/1998)”.
3.1.2) L'odierno appellante ha censurato tale iter argomentativo allegando che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, “...la distanza legale non si deve rispettare se tra una costruzione e l'altra si è in presenza di una strada pubblica o una strada privata utilizzata per il pubblico transito”, richiamando alcune pronunce della Suprema Corte utili alla dimostrazione di tale assunto ermeneutico (in particolare: Cass. 27364/2018 e Cass.
19235/2015).
La IG.ra ha lamentato la tardività di tali allegazioni, rilevando come il _2
tratto di terreno interposto tra le due proprietà non fosse una strada, non potendo quindi trovare margini di applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione maturato con riferimento a tale evenienza.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) Va anzitutto rilevato come il consulente tecnico d'ufficio incaricato in prime cure di procedere alla descrizione dello stato dei luoghi ed alle rilevazione delle distanze oggetto di causa, geom. abbia indicato che: Persona_1
→ “Come meglio si evince dall'elaborato planimetrico dimostrativo dei subalterni attribuiti alla particella 375 del foglio 29, la parete dove sono collocate le due finestre delle camere dell'abitazione della Sig.ra non confina _2
direttamente con il resede scoperto di proprietà del Sig. Tra la suddetta CP_1
parete condominiale finestrata, e il resede di proprietà su cui insiste il CP_1 manufatto e l'alberatura per cui si discute, è interposta una striscia di terreno destinata a passaggio carrabile di altre proprietà della particella 375 (si vedano anche le foto 01 e 24 contenute nell'allegato 02 della CTU), catastalmente identificata dal subalterno 17”;
7 → “Tra la parete posteriore del forno-barbecue e la facciata condominiale antistante in cui sono ubicate varie aperture architettoniche, tra cui le due finestre delle camere da letto di proprietà , si rileva una distanza misurata Controparte_2 perpendicolarmente pari a metri lineari 4,20”;
→ la larghezza della striscia di terreno di proprietà di terzi, sopra menzionata, risulta pari a 2,85 ml (come emerge dalle espresse indicazioni contenute nell'elaborato grafico allegato sub doc. 3 alla predetta relazione di consulenza tecnica).
3.1.3.2) Preso quindi atto dell'effettiva esistenza di un tratto di proprietà di terzi, interposto tra l'immobile della e quello del va rilevato come la _2 CP_1 giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e prescindendo dall'appartenenza di tale spazio a terzi” (così Cass. 25890 del 31.10.2017, nella cui motivazione è contenuto il rilievo per cui “La pretesa di avere acquisito il diritto
a costruire in spregio della normativa regolante le distanze sol perché lo spazio intermedio si appartiene a terzi confligge con la consolidata interpretazione maturata in questa sede, secondo la quale le norme sulle distanze tra costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti, prescindendo dall'appartenenza di esso spazio a terzi (Sez. 6-2, n. 22081, 25/10/2011, Rv. 619954; Sez. 2, n. 6088, 18/6/1998, Rv. 516577;
Sez. 2, n. 7511, 25/8/1994, Rv. 487769; Sez. 2, n. 3414, 23/3/1993, Rv. 481510).”), con espressione di un principio poi ribadito allorché si è ritenuto che “Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e non possono escludere
l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze” (così
Cass. 29644 del 28.12.2020).
3.1.3.3) Dunque, la pur conclamata esistenza di uno spazio intermedio appartenente a terzi non preclude l'applicazione della normativa in punto di distanze, nei rapporti tra la IG.ra ed il IG. confermandosi sotto questo aspetto la _2 CP_1
decisione assunta dal Tribunale di Arezzo.
8 3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure per cui, nonostante le previsioni del regolamento urbanistico vigente all'epoca della realizzazione del manufatto in questione non prendessero in considerazione i forni, l'opera oggetto di causa dovesse comunque essere realizzata rispettando le distanze previste dal regolamento esistente all'epoca, in quanto “costruzione” assoggettata alle relative previsioni.
3.2.1) Il Tribunale di Arezzo, sul punto, ha ritenuto che:
− la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel senso “...la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione
o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera» (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13389 del 17/06/2011).”;
− “Nella presente fattispecie è assolutamente indubitabile che il manufatto utilizzato come forno costituisca una “costruzione” nei termini sopra descritti. Come scrive il c.t.u. a pagina 27, «per quanto emerge nello stato dei luoghi, le caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono il manufatto oggetto di causa, lo configurano formalmente come una vera e propria “costruzione” avente i requisiti di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. In buona sostanza, non si tratta di un manufatto precario e/o leggero appoggiato semplicemente al suolo, ma bensì si tratta di un manufatto con struttura verticale portante dotata di basamento fondale interrato, assai difficilmente rimuovibile se non mettendo in atto opere di demolizione della struttura verticale e del tetto».”;
− la circostanza per cui il manufatto oggetto di causa era usato come “forno” non incideva su tali rilievi, dal momento che “Erra infatti il convenuto quando insiste nel ritenere applicabile l'art. 890 c.c. in luogo dell'art. 873 c.c. giacché, a ben vedere, le due disposizioni si integrano vicendevolmente. Per meglio dire, il senso dell'art. 890 c.c. (rubricato «distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi») non è quello di far sì che per alcune tipologie di fabbricati non siano applicabili le più restrittive norme dei regolamenti locali: una simile interpretazione è invero paradossale, giacché presupporrebbe che il legislatore, proprio in relazione ai manufatti più pericolosi, acconsenta un trattamento meno rigoroso e, quindi, meno tutelante per il proprietario confinante. Al contrario l'art. 890 c.c. estende
l'orizzonte di tutela del confinante, imponendo che certe distanze siano rispettate indipendentemente dal fatto che un certo manufatto costituisca una costruzione nei
9 termini di cui all'art. 873 c.c., ma senza determinare la disapplicazione di quest'ultima disposizione”;
− era altresì irrilevante la qualificazione fornita in sede amministrativa (in occasione della regolarizzazione, nel 2011, del manufatto in questione) del forno in questione come “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, dal momento che i profili pubblicistici non si sovrapponevano a quelli privatistici ed il giudice non era vincolato dalle statuizioni della pubblica amministrazione;
− “La qualificazione in termini di costruzione, come già anticipato, implica
l'applicazione delle norme regolamentari a suo tempo vigenti nel Comune di
Foiano della Chiana, le quali imponevano una distanza minima di 5 metri
(superiore, quindi, a quella di 3 metri sancita dal codice civile). L'irregolarità del manufatto costruito dal convenuto, quindi, non discende da una presunta applicazione retroattiva delle disposizioni regolamentari, essendo il limite di 5 metri già pienamente cogente nel 2010, anno di edificazione del manufatto. È ben vero che nel 2014 il ha esteso espressamente anche ai volumi tecnici il CP_5
rispetto della distanza di 5 metri;
ciò non IGnifica, tuttavia, che prima tale limite non vi fosse, l'iniziativa dell'amministrazione essendo piuttosto stata dettata dalla necessità di risolvere problematiche simili a quelle che oggi vedono contrapposte le parti e, quindi, di fare chiarezza (così come spiegato nella c.t.u.)”.
3.2.2) L'appellante ha censurato tali valutazioni, rilevando come i manufatti del genere oggetto di causa fossero stati espressamente presi in considerazione solo all'esito delle modifiche introdotte con il regolamento edilizio del 2014, mentre in precedenza
(come indicato dal CTU) “...queste prescrizioni sulle distanze non esistevano alla data in cui è stata presentata la pratica edilizia con cui il tecnico ha asseverato la realizzazione del manufatto in esame”.
Dunque, nell'impostazione ricostruttiva dell'appellante, al momento della realizzazione del forno in oggetto la distanza dal confine doveva essere pari a 3 metri, ex art. 873 c.c., non sussistendo norme regolamentari applicabili che stabilissero una distanza di 5 metri.
3.2.3) Anche questo motivo è infondato.
3.2.3.1) Occorre anzitutto rilevare come il manufatto in questione sia stato così descritto dal CTU:
• “Detto manufatto è caratterizzato da sagoma rettangolare, ed è contraddistinto da un dimenamento pari a ml. 2,00 x ml. 2,45 circa. In gronda, si rileva un altezza pari a circa ml. 1,90. Nella parte frontale, è presente un aggetto che esce dalla sagoma per circa 30 centimetri e su cui è presente un rivestimento in pietra che
10 funge da piano di lavoro per chi opera presso i fuochi. Il manufatto ad uso forno- barbecue risulta dotato di impianto di illuminazione, stante la presenza di lampada e plafoniera (foto 12 e 13). Nella parte sottostante è stata ricavata una nicchia, in cui è stata rinvenuta debitamente accatastata una discreta quantità di legna, verosimilmente da ardere (foto 11 e 13)”;
• “La struttura in elevazione, come meglio si evince dal corredo fotografico, è costituita da muratura di mattoni ed è in parte risulta intonacata e tinteggiata. Il tutto poggia sicuramente su un adeguato basamento fondale interrato. La copertura a doppia falda inclinata in laterizio leggero e con sovrastante manto in tegole, è sorretta da un'orditura lignea di buona fattura che è stata alloggiata e ammorsata nella struttura muraria in elevazione. Alle due estremità della falde di copertura sono presenti i canali per la raccolta dell'acqua piovana, che viene smaltita a mezzo di catene leggere in rame, collocate nella parte posteriore del forno-barbecue (foto 18-19-20). Dalla copertura del forno-barbecue, che di fatto è stato strutturato per ospitare due fuochi (foto 15 e 16), si sviluppano per circa due metri in altezza, due vistose canne fumarie, esteticamente intonacate e tinteggiate, contraddistinte da sezione quadrata di circa centimetri 40 x 40. Sulla sommità della canne fumarie, sono stati apposti dei camini in acciaio con terminale circolare girevole”.
L'ampio corredo fotografico dimesso dal consulente tecnico d'ufficio in allegato alla relazione di consulenza consente di apprezzare la corrispondenza di tale descrizione allo stato di fatto dell'opera in esame.
Il CTU ha quindi indicato che “...le caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono il manufatto oggetto di causa, lo configurano formalmente come una vera e propria “costruzione” avente i requisiti di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo. In buona sostanza, non si tratta di un manufatto precario e/o leggero appoggiato semplicemente al suolo, ma bensì si tratta di un manufatto con struttura verticale portante dotata di basamento fondale interrato, assai difficilmente rimuovibile se non mettendo in atto opere di demolizione della struttura verticale e del tetto”.
3.2.3.2) Va poi rilevato come risulti dimostrato (e, di fatto, neppure contestato) che il regolamento edilizio vigente negli anni 2010-2011 (dal 2007) non contemplasse riferimenti specifici e diretti alle distanze che avrebbero dovuto rispettare i manufatti del genere oggetto di causa.
Solamente con le modifiche apportate a tale regolamento a decorrere dall'aprile
2014, sono stati presi in considerazione specifica anche i forni.
11 Va peraltro rilevato come la modifica in oggetto non si caratterizzi per l'aver preso in considerazione i “forni” in quanto manufatti privi, in precedenza, di una regolamentazione concernente le distanze dai fabbricati e dai confini, quanto piuttosto al fine di fornire una disciplina degli stessi in quanto “volumi tecnici” che, ai sensi dell'art. 18 delle NTA del regolamento edilizio, “Devono intendersi "volumi tecnici", e quindi esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile e le relative superfici dalla somma delle superfici coperte, i volumi strettamente necessari a contenere e garantire l'accesso e la funzionalità degli impianti tecnologici indispensabili agli edifici esistenti nei casi in cui gli impianti stessi, per eIGenze tecniche di funzionalità, non possono trovare luogo all'interno del volume esistente. Le addizioni per realizzare volumi tecnici devono essere realizzate in modo da non alterare i prospetti principali e ridurre al minimo le modifiche alla copertura, in particolare nel caso di edifici aggregati a schiera”.
Occorre quindi porre in evidenza come, nel 2014, il regolamento edilizio non ebbe a prendere in considerazione i “forni” ed i “barbecue” onde fornire sul punto una disciplina sulle distanze ritenuta in precedenza inesistente, ma per disciplinare gli stessi
(assieme ad altre tipologie di manufatti) al fine del rapporto con i calcoli volumetrici concernenti gli edifici di pertinenza e, in tale ambito, fornire comunque una disciplina complessiva – anche – delle distanze.
3.2.3.3) Appare dunque pienamente condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui anche nel periodo antecedente al 2014 i “forni” dovessero essere costruiti rispettando la distanza di cinque metri dai fabbricati, in base alle
(allora) vigenti disposizioni del regolamento edilizio concernenti le “costruzioni”.
Non può del resto revocarsi in dubbio il fatto che il forno oggetto di causa sia da qualificarsi come “costruzione”, in senso tecnico, in base alla descrizione – e correlate valutazioni tecniche – fornita dal CTU ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” (così, da ultimo, Cass. 345 del
5.1.2024, in aderenza a Cass. 23856 del 2.10.2018, Cass. 15972 del 20.7.2011, ed altre).
La stessa prospettazione difensiva di parte appellante, pur articolata, appare in effetti “provare troppo”, dal momento che non risulta chiaro in base a quale criterio differenziatore il manufatto oggetto di causa dovrebbe essere qualificato come
“costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c. (e rispettare quindi la distanza di tre metri) e non invece come “costruzione” ai sensi del regolamento edilizio vigente nel 2010 (indicante una distanza di cinque metri).
12 A tal fine, come detto, è peraltro irrilevante che il manufatto sia un forno, atteso che tale funzione non incide sulla sua struttura che è, e resta, quella di una costruzione
(come del resto postulato anche da parte appellante nel momento in cui ne riconosce la sussumibilità nell'alveo applicativo dell'art. 873 c.c.).
3.2.3.4) Anche in questo caso, dunque, conservano condivisibilità le valutazioni e le conclusioni esposte dal Tribunale di Arezzo, con infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure con riferimento a:
a) la ritenuta sussistenza del diritto al risarcimento del danno da immissioni non tollerabili da fumo, in capo alla IG.ra ; _2
b) la quantificazione di tali danni.
3.3.1) Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto, in proposito, che:
• non potendo ritenersi sussistente un danno in re ipsa, occorreva che la parte avesse dato corso a “...la specifica allegazione di fatti di vita, distinti dal puro fatto delle immissioni, che abbiano inciso concretamente sulle abitudini di vita della persona, di entità tale da determinare una lesione di un diritto di rilevanza costituzionale
(non potendo altrimenti esserci spazi risarcitori)”;
• tale tipologia di allegazione era riscontrabile nell'ambito delle difese della
[...]
, laddove era stata lamentata l'impossibilità di arieggiare la causa allorquando _2
era in funzione il forno;
• la documentazione in atti rendeva del resto verosimile tale allegazione, alla stregua del contenuto dei verbali redatti dai componenti della Polizia Municipale intervenuti in due distinte occasioni (nel 2010 e nel 2011), “...nei quali può leggersi chiaramente che, benché – almeno nel 2011 – le canne fumarie si elevino ben al di sopra dell'altezza alla quale si trovano le stanze dell'attrice, il fumo riesce a spandersi di lato («non salendo nettamente in verticale») e a penetrare nell'appartamento della IG.ra qualora i vetri vengano aperti. Tale _2
situazione, cristallizzata in due atti pubblici ormai risalenti del tempo, del tutto verosimilmente ha continuato a verificarsi negli anni seguenti, se non altro perché lo stato dei luoghi è rimasto immutato (basti confrontare le fotografie allegate al verbale del 2011 e quelle scattate dal c.t.u.) e la direzione del fumo è semplicemente condizionata dall'andamento del vento (sicché, in mancanza di interventi efficaci sulle canne fumarie, non allegati dal convenuto, il fumo non ha potuto che continuare a spandersi di lato)”;
13 • era del resto irrilevante che il forno (come sostenuto dal fosse usato in CP_1 modo saltuario, dal momento che ciò “...non è sufficiente a far ritenere tollerabili le immissioni di fumo. Invero, l'utilizzo domestico, per quanto non costante, non è neppure raro;
e le ragioni per le quali l'attrice si trova costretta a subire le immissioni non sono da rintracciarsi in fattori puramente fortuiti, ma nella costruzione di un forno eccessivamente a ridosso della facciata condominiale posta poco oltre il muretto di confine”;
• dunque, avendo la “...allegato e provato adeguatamente il danno subito _2
dalle immissioni intollerabili di fumo, e che lo stesso vada liquidato secondo equità in considerazione dell'oggettiva impossibilità di provare il preciso ammontare”;
• “tenuto conto del lasso di tempo nel quale le immissioni si sono verificate (circa un decennio) e della frequenza degli episodi (sporadici), ritiene questo giudice che sia congruo liquidare l'importo (omnicomprensivo) di € 5.000,00”.
3.3.2) Tali rilievi sono stati contestati dall'appellante, in particolare adducendo che:
− la non aveva fornito alcuna prova specifica in ordine alle persistenti _2
immissioni di fumo, lamentate a decorrere dal 2010 in poi;
− il forno era allocato in una zona ad alta densità abitativa di Foiano della Chiana, ma nessuno (oltre alla ) si era mai lamentato del fumo causato dal forno _2
stesso;
− i due verbali di intervento della Polizia Municipale erano inidonei a fornire congrua dimostrazione degli assunti della;
_2
− non esistevano riscontri di sorta che potessero consentire di ritenere dimostrato
(come invece operato dal giudice di prime cure) che le immissioni fossero avvenute per un decennio;
− nessun risarcimento poteva quindi ritenersi spettare alla IG.ra , tantomeno _2
nella misura stabilita dal Tribunale di Arezzo.
3.3.3) Il motivo è fondato.
3.3.3.1) In proposito va anzitutto osservato come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel senso che la dimostrazione del danno cagionato da immissioni (della più varia natura) eccedenti l'ordinaria tollerabilità possa essere fornita anche mediante presunzioni (da ultimo, cfr Cass. 2203 del 22.1.2024, secondo la quale “In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con
14 riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni”).
Tuttavia, l'operatività del meccanismo logico di integrazione probatoria rappresentato dalle presunzioni semplici implica la specifica dimostrazione dei fatti sulla cui base tale meccanismo è destinato ad operare.
Nel caso di specie, invece, l'oggetto della presunzione risulta costituito direttamente dai fatti e non dalle conseguenze suscettibili di essere tratte dagli stessi.
Non constano infatti riscontri diretti alla decennale ricorrenza di immissioni di fumo intollerabili in danno della IG.ra , risultando unicamente che, in occasione _2
di due interventi della Polizia Municipale di Foiano della Chiana (il 26.12.2010 ed il
29.1.2011) fu riscontrata la presenza di fumo proveniente dal forno oggetto di causa.
Nel contesto di tali verbali risulta in effetti indicato:
a. in quello del 26.12.2010 (intervento delle ore 12.46), che il fumo emesso “...non salendo in verticale andava verso la parete prospiciente, dotata di finestre di proprietà dei IGg.ri potendo penetrare così all'interno Parte_1 dell'abitazione stessa”;
b. in quello del 28.1.2011 (intervento delle ore 10.10), che il fumo emesso “...non salendo nettamente in verticale poteva penetrare all'interno dell'abitazione prospiciente abitata dai ”. Parte_1
Nulla consta, invece, in ordine al periodo successivo, intercorrente tra il 2011 e l'instaurazione della causa di prime cure (iscritta a ruolo nel luglio del 2015), tantomeno con riferimento all'ulteriormente successivo arco cronologico, posteriore alla stessa instaurazione della causa, pur preso in considerazione dal Tribunale di Arezzo allorquando ha indicato in un decennio il lasso temporale cui far riferimento (essendo la sentenza del febbraio 2020).
In ordine a tale esteso ambito temporale non vi sono infatti in atti riscontri di sorta, né parte appellata ha chiesto nel presente grado di giudizio l'ammissione dei mezzi prova
(già) chiesti in prime cure e non ammessi. A quest'ultimo riguardo, peraltro, deve rilevarsi come nel contesto dei capitoli di prova orale formulati dalla IG.ra avanti al _2
Tribunale di Arezzo sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo pur non constando altrimenti il motivo dell'individuazione di tali referenti temporali – farsi comunque riferimento unicamente agli episodi sopra ricordati del 26.12.2010 e 28.1.2011 (indicati tuttavia con riferimento alle date del 26.12.2011 e 25.9.2012), dal momento che nei capitoli medesimi risulta operato un riferimento al fatto che in tali occasioni venne sollecitato l'intervento della Polizia Municipale.
15 Nessun'altra menzione risulta invece fatta ad altri episodi, neppure in termini generali o con riferimento alla frequenza dell'utilizzo del forno in questione da parte del IG. CP_1
Va del resto rilevato che neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., dalla _2
in prime cure, risultano operate dalla (allora) attrice specifiche allegazioni concernenti tempi e modi di utilizzo del forno da parte del anche solo nell'ottica di CP_1
consentire di avere un quadro generale di quale fosse la frequenza di utilizzo dello stesso
(nella prospettiva, beninteso, di fornirne poi dimostrazione).
Il silenzio serbato in ordine a tale, invero fondamentale, circostanza e l'assoluta mancanza di istanze di prova sul punto induce a formulare la seguente alternativa:
1. il forno non è mai stato utilizzato al di fuori delle due occasioni in cui venne chiamata la Polizia Municipale;
2. il forno è stato utilizzato anche in altre occasioni, ma non ha provocato immissioni intollerabili nell'appartamento di proprietà della . _2
In entrambi i casi non appare possibile condividere il giudizio espresso dal
Tribunale di Arezzo secondo cui la situazione riscontrata dai componenti della Polizia
Municipale “del tutto verosimilmente ha continuato a verificarsi negli anni seguenti”.
In questo caso, infatti, risulta operata una presunzione che ha ad oggetto proprio i fatti che, invece, avrebbero dovuto essere puntualmente (prima) allegati e (poi) dimostrati dalla IG.ra , ed in ordine ai quali, una volta avuta la positiva dimostrazione della _2 loro esistenza, far operare la presunzione circa l'esistenza del danno lamentato dalla stessa
. _2
3.3.3.2) Dunque, ai fini della decisione da assumere nella presente causa, possono ritenersi dimostrati unicamente gli episodi in occasione dei quali la Polizia Municipale di
Foiano della Chiana ebbe ad intervenire in loco.
Dai verbali predetti, peraltro, emerge solamente che il fumo – non salendo esattamente in verticale – “poteva” penetrare nell'appartamento della IG.ra . _2
Nulla consta, tuttavia, in ordine a cosa sia concretamente successo in tali occasioni, quali siano state le conseguenze dell'accensione del forno, quale fosse la quantità di fumo provocata dal forno e, in definitiva, quali siano stati i margini descrittivi delle immissioni in questione.
In assenza di ciò, anche in questo caso il ricorso alle presunzioni semplici appare fortemente dubbio, dal momento che non si tratta (nuovamente) di presumere da un fatto noto (le immissioni, nella loro “descrizione” fenomenologica) un fatto ignoto (il danno
16 subito dalla IG.ra ), ma direttamente il fatto che, invece, avrebbe dovuto essere _2
“noto”, in quanto previamente oggetto di allegazione e, poi, di prova.
Presumere dapprima tale fatto e, quindi, il danno da esso derivato IGnificherebbe dunque operare una, non ammissibile (cfr, da ultimo, sul punto, Cass. 1278 del 18.1.2019), praesumptio de praesumpto.
3.3.4) Il motivo di gravame in analisi deve quindi trovare accoglimento, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra . _2
3.4) Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede comportamento l'assorbimento del quarto motivo di gravame.
Con tale motivo, infatti, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di
Arezzo in punto di regolazione delle spese del primo grado di giudizio, ponendole integralmente a carico del IG. CP_1
Il profilo risulta superato in quanto, per effetto dell'accoglimento parziale del gravame e della conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, occorre comunque procedere nella presente sede ad una nuova decisione in ordine alla ripartizione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), deve ricordarsi come la IG.ra abbia inizialmente _2
avanzato tre distinte domande nei confronti del IG. aventi ad oggetto: a) la CP_1
demolizione ed arretramento a distanza legale del manufatto adibito a forno, b) la rimozione ed arretramento a distanza legale delle piante nella proprietà e c) la CP_1
condanna del al risarcimento del danno cagionato dalle immissioni intollerabili CP_1
di fumo.
Di tali domande, all'esito del secondo grado di giudizio, risulta accolta solo la prima, essendo la seconda già stata respinta in prime cure e la terza ritenuta infondata all'esito del presente grado di giudizio.
Risulta dunque ravvisabile l'ipotesi di soccombenza reciproca che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di individuare in ipotesi di domanda articolata in più capi che sia stata accolta solo in misura parziale (cfr, in tal senso, Cass. S.U. 32061 del 31.10.2022).
In base a ciò ritiene dunque il collegio di compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 70%, ponendo il residuo a carico di parte appellante CP_1
4.1) La concreta liquidazione delle spese viene effettuata come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive
17 integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M., ma senza liquidazione per la fase istruttoria, per quanto concerne il presente grado di giudizio, non essendosi dato corso alla stessa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Arezzo, in parziale AR
accoglimento del gravame ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata da nei Controparte_2
confronti di AR
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata AR _2
il 30% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
[...]
• per il primo grado, in € 2.284,80 (pari al 30% di complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in € 2.083,80 (pari al 30% di complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di il 30% delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio AR
svolta in prime cure, con obbligo delle parti a procedere ai correlati conguagli in dipendenza delle concrete modalità con cui è avvenuto il pagamento delle competenze del consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 4.9.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConIGliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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