Articolo 9 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 luglio 1961
Art. 9.
Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano e disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purche' non incompatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961