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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/07/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
OGGETTO: pubblico
impiego comparto scuola;
personale ATA;
REPUBBLICA ITALIANA servizio militare IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del
02/07/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 243/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO del Foro di ROMA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dal Funzionario dell'Ambito VI RA;
RESISTENTE Controparte_2
OGGETTO: punteggio ATA per servizio militare
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONI
Rilevato che:
• Il sig. , classe 1973, ha presentato in data 20 aprile 2021 domanda di Parte_1 aggiornamento dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valide per il triennio 2021-2024 presso la Scuola I.C. Giovanni
Pascoli di Cento
• Il Dirigente del predetto istituto ha pubblicato le graduatorie definitive attribuendo al sig. un punteggio di 7.90 nel profilo di collaboratore scolastico, 9,70 nel profilo di Pt_1 assistente amministrativo computando punti 0,60 per il servizio militare di leva espletato dal 10.11.1992 al 9.11.1003 (doc.3 allegato al ricorso) ossia il punteggio corrispondente al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anziché il punteggio di 6 connesso al servizio militare di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego;
• Il sig. ha presentato ricorso al giudice reputando di avere diritto a punti 6, e Parte_1 quindi ad una diversa e migliore collocazione in graduatoria, sul rilievo che il servizio militare di leva ed il servizio civile equiparato non possano avere un diverso valore di punteggio a seconda che siano svolti, o meno, in costanza di rapporto di impiego. Ha sostenuto l'illegittimità del DM50/2021 – che disciplina l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie in questione- nella parte in cui attribuisce punti 6 solo a
1 colui che abbia svolto il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivi equiparati per legge in costanza di rapporto di impiego, per contrarietà alla disposizione dell'art. 569 comma 3 del d. lgs 297/1994 secondo la quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
• La parte ricorrente ha citato le pronunce della Corte di Cassazione 2 marzo 2020 n.5679 ed anche la recentissima 29 marzo 2024 n.8586 e di molti tribunali che riconoscono il punteggio di 6 punti per gli aspiranti che abbiano effettuato il servizio di leva o servizio sostitutivo alla leva anche non in costanza di nomina sul rilievo che “chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Corte Cass. 2 marzo 2020 n.5679).
Rilevato inoltre che:
• Il si è costituito in giudizio sollevando eccezione di Controparte_3 Cont difetto di giurisdizione e sostenendo l'infondatezza della domanda;
il ha sottolineato che il ricorrente ha svolto servizio militare al di fuori del rapporto di impiego e quindi esattamente il DM50 del 2021 ha valutato il medesimo come servizio prestato presso la pubblica amministrazione con punti 0,6.
Ritenuto preliminarmente che
• sussista la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il ricorso non mira alla diretta dichiarazione di illegittimità del DM 50 del 3 marzo 2021, ma solo alla sua disapplicazione in funzione dell'accertamento del diritto ad una corretta valutazione dei servizi nell'ambito di una graduatoria. “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione). (Sez. U - ,
Ordinanza n. 17123 del 26/06/2019, Rv. 654372 - 01).
• Questo ufficio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati (vedi verbale del 16 novembre 2023 e ordinanza del 19 marzo 2024).
Ritenuto nel merito che:
• La domanda sia infondata. Il Sig. ha effettuato il servizio militare di leva Pt_1 obbligatorio fuori dal rapporto di impiego. L'art. 485 del d. lgs 297/1994, identico all'art.569 comma 3 valevole per il personale ATA dispone: “ Il periodo di servizio
2 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Il testo della norma esprime solamente la valutabilità del servizio di leva a tutti gli effetti, ma non si esprime sul tema del decidere ossia come debba essere valutato a seconda se la leva sia prestata in costanza di rapporto o meno. Il D.Lgs. 15/03/2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare Art. 2050 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici dispone: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
La disposizione, come è espressamente evincibile dal suo primo comma, dispone che il servizio militare ed equiparati siano valutati, nei pubblici concorsi, come i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ed è proprio questo che è accaduto nel caso di specie.
Il DM 50/2021 (doc.1 allegato al ricorso) dispone infatti che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (pag.17).
Il ricorrente afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione imporrebbe di ritenere, proprio in forza del disposto dell'art.2050 richiamato, di equiparare il punteggio del servizio di leva svolto durante il rapporto di impiego a quello svolto fuori del rapporto di impiego.
Richiama la sentenza 2 marzo 2020 n.5679 della Corte di Cassazione riguardante le graduatorie ad esaurimento e la recente sentenza n.8686/2024.
Sennonché tali sentenze non affermano quanto il ricorrente sostiene e si riferiscono a normative secondarie diverse e antecedenti al DM50/2021. A fronte di una interpretazione del primo e secondo comma dell'art.2050 dell'ordinamento militare nel senso che il servizio militare è sempre utile ed è sempre valutabile ai fini concorsuali, la Corte disapplica la norma regolamentare (DM44/2001art.2) che non consentiva alcuna valutazione (ossia zero) al servizio militare od equiparati prestato non in costanza di impiego. Dalla motivazione della sentenza cui le altre danno continuità (5679/2020) chiarissimo il concetto espresso:
“è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);
3 dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M.
n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” La Suprema Corte quindi non entra nel merito del “quantum” di valutazione del servizio di leva, ma afferma che sia o non sia prestato in costanza di rapporto di lavoro, non deve essere valutato meno del servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Si occupa specificamente del tema, invece, la pronuncia del Consiglio di 29 dicembre
2022 n.11602. Nella specie i ricorrenti, appartenenti al personale ausiliario ATA hanno impugnato avanti al giudice amministrativo gli atti relativi alle procedure di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA III fascia relativamente agli anni scolastici 2021/2023, proprio in merito alla valutazione del servizio di leva. I passaggi impugnati sono di tenore testuale identico a quello previsto nel bando di concorso cui ha partecipato il sig. Pt_1
Il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente N. 2743 del 29 aprile 2020 citato e prodotto dal MIM (doc.9) dopo aver esposto il testo degli artt.485 comma 7 del d. lgs
297/1994 e art.2050 del codice dell'ordinamento militare ha affermato che
“Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre
2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
4 Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Ritenuto in conclusione che
• alla formazione delle graduatorie del sig. si applichi la legittima ordinanza Pt_1
Ministeriale, n. 55/2021, deve valutarsi come infondata la domanda del ricorrente di attribuzione di punti 6 anziché 0,6 riguardo al servizio militare prestato, in quanto non prestato in costanza di nomina.
Le spese sono compensate per le oscillazioni della giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in RA il 2 luglio 2024
IL GIUDICE Monica Bighetti
5
impiego comparto scuola;
personale ATA;
REPUBBLICA ITALIANA servizio militare IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del
02/07/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 243/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO del Foro di ROMA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dal Funzionario dell'Ambito VI RA;
RESISTENTE Controparte_2
OGGETTO: punteggio ATA per servizio militare
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONI
Rilevato che:
• Il sig. , classe 1973, ha presentato in data 20 aprile 2021 domanda di Parte_1 aggiornamento dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valide per il triennio 2021-2024 presso la Scuola I.C. Giovanni
Pascoli di Cento
• Il Dirigente del predetto istituto ha pubblicato le graduatorie definitive attribuendo al sig. un punteggio di 7.90 nel profilo di collaboratore scolastico, 9,70 nel profilo di Pt_1 assistente amministrativo computando punti 0,60 per il servizio militare di leva espletato dal 10.11.1992 al 9.11.1003 (doc.3 allegato al ricorso) ossia il punteggio corrispondente al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anziché il punteggio di 6 connesso al servizio militare di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego;
• Il sig. ha presentato ricorso al giudice reputando di avere diritto a punti 6, e Parte_1 quindi ad una diversa e migliore collocazione in graduatoria, sul rilievo che il servizio militare di leva ed il servizio civile equiparato non possano avere un diverso valore di punteggio a seconda che siano svolti, o meno, in costanza di rapporto di impiego. Ha sostenuto l'illegittimità del DM50/2021 – che disciplina l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie in questione- nella parte in cui attribuisce punti 6 solo a
1 colui che abbia svolto il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivi equiparati per legge in costanza di rapporto di impiego, per contrarietà alla disposizione dell'art. 569 comma 3 del d. lgs 297/1994 secondo la quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
• La parte ricorrente ha citato le pronunce della Corte di Cassazione 2 marzo 2020 n.5679 ed anche la recentissima 29 marzo 2024 n.8586 e di molti tribunali che riconoscono il punteggio di 6 punti per gli aspiranti che abbiano effettuato il servizio di leva o servizio sostitutivo alla leva anche non in costanza di nomina sul rilievo che “chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Corte Cass. 2 marzo 2020 n.5679).
Rilevato inoltre che:
• Il si è costituito in giudizio sollevando eccezione di Controparte_3 Cont difetto di giurisdizione e sostenendo l'infondatezza della domanda;
il ha sottolineato che il ricorrente ha svolto servizio militare al di fuori del rapporto di impiego e quindi esattamente il DM50 del 2021 ha valutato il medesimo come servizio prestato presso la pubblica amministrazione con punti 0,6.
Ritenuto preliminarmente che
• sussista la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il ricorso non mira alla diretta dichiarazione di illegittimità del DM 50 del 3 marzo 2021, ma solo alla sua disapplicazione in funzione dell'accertamento del diritto ad una corretta valutazione dei servizi nell'ambito di una graduatoria. “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione). (Sez. U - ,
Ordinanza n. 17123 del 26/06/2019, Rv. 654372 - 01).
• Questo ufficio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati (vedi verbale del 16 novembre 2023 e ordinanza del 19 marzo 2024).
Ritenuto nel merito che:
• La domanda sia infondata. Il Sig. ha effettuato il servizio militare di leva Pt_1 obbligatorio fuori dal rapporto di impiego. L'art. 485 del d. lgs 297/1994, identico all'art.569 comma 3 valevole per il personale ATA dispone: “ Il periodo di servizio
2 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Il testo della norma esprime solamente la valutabilità del servizio di leva a tutti gli effetti, ma non si esprime sul tema del decidere ossia come debba essere valutato a seconda se la leva sia prestata in costanza di rapporto o meno. Il D.Lgs. 15/03/2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare Art. 2050 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici dispone: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
La disposizione, come è espressamente evincibile dal suo primo comma, dispone che il servizio militare ed equiparati siano valutati, nei pubblici concorsi, come i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ed è proprio questo che è accaduto nel caso di specie.
Il DM 50/2021 (doc.1 allegato al ricorso) dispone infatti che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (pag.17).
Il ricorrente afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione imporrebbe di ritenere, proprio in forza del disposto dell'art.2050 richiamato, di equiparare il punteggio del servizio di leva svolto durante il rapporto di impiego a quello svolto fuori del rapporto di impiego.
Richiama la sentenza 2 marzo 2020 n.5679 della Corte di Cassazione riguardante le graduatorie ad esaurimento e la recente sentenza n.8686/2024.
Sennonché tali sentenze non affermano quanto il ricorrente sostiene e si riferiscono a normative secondarie diverse e antecedenti al DM50/2021. A fronte di una interpretazione del primo e secondo comma dell'art.2050 dell'ordinamento militare nel senso che il servizio militare è sempre utile ed è sempre valutabile ai fini concorsuali, la Corte disapplica la norma regolamentare (DM44/2001art.2) che non consentiva alcuna valutazione (ossia zero) al servizio militare od equiparati prestato non in costanza di impiego. Dalla motivazione della sentenza cui le altre danno continuità (5679/2020) chiarissimo il concetto espresso:
“è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera
(art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);
3 dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M.
n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)” La Suprema Corte quindi non entra nel merito del “quantum” di valutazione del servizio di leva, ma afferma che sia o non sia prestato in costanza di rapporto di lavoro, non deve essere valutato meno del servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Si occupa specificamente del tema, invece, la pronuncia del Consiglio di 29 dicembre
2022 n.11602. Nella specie i ricorrenti, appartenenti al personale ausiliario ATA hanno impugnato avanti al giudice amministrativo gli atti relativi alle procedure di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA III fascia relativamente agli anni scolastici 2021/2023, proprio in merito alla valutazione del servizio di leva. I passaggi impugnati sono di tenore testuale identico a quello previsto nel bando di concorso cui ha partecipato il sig. Pt_1
Il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente N. 2743 del 29 aprile 2020 citato e prodotto dal MIM (doc.9) dopo aver esposto il testo degli artt.485 comma 7 del d. lgs
297/1994 e art.2050 del codice dell'ordinamento militare ha affermato che
“Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre
2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.
Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
4 Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Ritenuto in conclusione che
• alla formazione delle graduatorie del sig. si applichi la legittima ordinanza Pt_1
Ministeriale, n. 55/2021, deve valutarsi come infondata la domanda del ricorrente di attribuzione di punti 6 anziché 0,6 riguardo al servizio militare prestato, in quanto non prestato in costanza di nomina.
Le spese sono compensate per le oscillazioni della giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in RA il 2 luglio 2024
IL GIUDICE Monica Bighetti
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