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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2626 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato in [...]-Brasile), in data 09 ottobre 1964, Parte_1
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.297.180.661- 87;
, nato in [...]-Brasile), in data 25 gennaio 1967, Parte_2
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.016.823.927-24;
, nata in [...]-Brasile), in data 26 dicembre Parte_3
1968, residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.606.322.241- 34;
, nato in [...]-Brasile), in data 15 aprile 1973, residente Parte_4
in RA (DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice Fiscale/CPF. nr.606.975.201-53;
nato in [...]-Brasile), in data 11 settembre 1975, Parte_5
residente in [...](Portogallo), Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco n.2, apto 4-A,
Tortosendo, codice Fiscale/CPF. nr.074.860.037-08;
, nato in [...]-Brasile), in data 15 luglio 1984, residente Parte_6
in RA (DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice Fiscale/CPF. nr.002.925.061-71; , nato in [...]-Brasile), in data 06 dicembre 1987, Parte_7
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.028.889.641- 63;
nata in [...]-Brasile), in data 20 marzo 1996, Parte_8
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.126.883.577-35;
nata in [...]-Brasile), in data 11 febbraio 2003, Parte_9
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.163.346.387-77;
nato in [...]-Brasile), in data 28 dicembre 1997, Parte_10
residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.001.948.071- 77;
nato in [...]-Brasile), in data 05 ottobre 2001, residente Parte_11
in RA (DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice Fiscale/CPF. nr.131.010.797-13;
, nato in [...]-Brasile), in data 02 ottobre Parte_12
1993, residente in [...](DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice
Fiscale/CPF. nr.040.605.431- 28;
nato in [...]-Brasile), in data 30 aprile 2001,residente Parte_13
in RA (DF-Brasile), SHCGN n.709, Bloco E, casa 21, bairro Asa Norte, codice Fiscale/CPF. nr.055.760.991-76;
nata in [...]-Brasile), in data 07 ottobre 2001, Parte_14
residente in [...]stred (Repubblica Ceca), Rua Tvrdeho, codice Fiscale/CPF. nr.035.076.870-62;
nato in [...]-Brasile), in data 30 settembre 2007, Parte_15
rappresentato dai genitori residente , nato in [...]- Pt_4 Parte_3 Parte_5
Brasile), in data 11 settembre 1975 e residente in [...](Portogallo), Rua Controparte_1
Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco n.2, apto 4-A, Tortosendo, codice Fiscale/CPF. nr. ; tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo (C.F. PartitaIVA_1
) con studio in Milano via Larga n.6, in virtù di procure allegate al presente C.F._1
atto, che dichiara - ex artt.125 comma 1, 136 comma 2, 170 e 176 comma 2 c.p.c. - di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione relativa al presente procedimento al numero di fax 02/
94751254 e/o all'indirizzo di p.e.c. Email_1
- RICORRENTI -
E , (C.F. in persona del in carica, legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_2
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano di essere discendenti dirette di nato a [...], provincia di Cosenza, il Persona_1
18 luglio 1884(doc.03). - denominato in atti anche come ovvero Persona_1 Parte_16
come - non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal Parte_17
“Certificato Negativo di Naturalizzazione” n.000.568.754.372/2022 datato 05.12.2022, emesso dal
Ministero della Giustizia RAno, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia RAno (doc.04).
Il 25 gennaio 1913, in IO de RO (RJ-Brasile), contraeva matrimonio con Persona_1
(doc.05);dall'unione coniugale nasceva in IO de RO (Brasile), in data 18 Persona_2
settembre 1922 (doc.06), la quale in data 11 giugno 1941, in IO de RO Persona_3
(RJ-Brasile)- da coniugata, passata ad adottare il cognome - Persona_4 contraeva matrimonio con da (doc.07);dall'unione coniugale nascevano in Persona_5 Pt_4
IO de RO (RJ-Brasile),in data 29 giugno 1942 e in data 26 agosto Persona_6
1943 , (doc.8,9). Il 25 gennaio 1964, in IO de RO (RJ-Brasile) Persona_7
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Persona_6 Parte_18
- contraeva matrimonio con (doc.10);dall'unione
[...] Parte_1
coniugale nascevano in IO de RO (RJ-Brasile) in data 09 ottobre 1964
[...] , (doc.11); in data 25 gennaio 1967 (doc.12); in Parte_1 Parte_3
data 26 dicembre 1968, (doc.13). Parte_3
In data 15 Marzo 1984, in RA (DF-Brasile) contraeva Parte_1
matrimonio con (da coniugata, ) Persona_8 Persona_9
(doc.14);dall'unione nascevano in RA (DF-Brasile in data 15 luglio 1984 Parte_6
(doc.15); in data 06 dicembre 1987
[...] Parte_7
,(doc.16).successivamente in data 22.06.1992, veniva disposta la Separazione Consensuale
[...]
dei coniugi e , che Parte_1 Persona_9
tornava ad adottare il cognome da nubile.
In virtù di sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria RAna in data 16.09.1993, veniva disposta la conversione in divorzio della predetta separazione consensuale degli stessi coniugi. In data 08 luglio 1994, in RA (DF-Brasile), contraeva un secondo Parte_1
matrimonio con (da coniugata, Persona_10 Persona_11
(doc.17).
Dall'unione tra e nasceva in IO de Parte_19 Persona_12
RO (RJ-Brasile), in data 20 marzo 1996 (doc.18). Parte_8
In data 22 novembre 2002, in IO de RO (RJ-Brasile) Parte_19
contraeva matrimonio con (da coniugata, , (doc.19), Persona_13 Persona_14 dall'unione coniugale nasceva in IO de RO (RJ-Brasile), in data 11 febbraio 2003
[...]
(doc.20). Parte_9
In virtù di sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria RAna in data 26.02.2008, veniva omologato il divorzio consensuale dei coniugi e Parte_19 Persona_14
che tornava a adottare il cognome da nubile. In data 13 ottobre 2014, in RA (DF-
[...]
Brasile), - da coniugato, passato ad adottare il cognome Parte_19 [...]
- contraeva un secondo matrimonio con (da Parte_2 Persona_15
coniugata, )(doc.21). Persona_16
Dall'unione tra e nasceva in OÃ Parte_3 Persona_17
EV (MG-Brasile), in data 28 dicembre 1997 doc.22). Pt_1 Parte_10
Dall'unione tra e nasceva in RA Parte_3 CP_4
(DF-Brasile), in data 05 ottobre 2001 (doc.23). Parte_11
In data 22 Luglio 1967, in RA (DF-Brasile), (cognome così Persona_7
rettificato in atto) contraeva matrimonio religioso con (da coniugata, Persona_18 [...]
da )(doc.24);dall'unione coniugale nascevano in RA (DF-Brasile) in data Persona_19 Pt_4
15 aprile 1973 , (doc.25); in data 11 settembre 1975 Parte_4 [...] (doc.26). In data 07 gennaio 1994, in IO de RO (RJ-Brasile), Parte_5
Per_2
contraeva matrimonio con da Parte_4 Persona_20
(da coniugata, da )(doc.27);dall'unione nascevano ante Persona_22 Pt_4
matrimonio, in IO de RO (RJ-Brasile), in data 02 ottobre 1993 Parte_12
(doc.28); post matrimonio, in RA (DF-Brasile), in data 30 aprile 2001
[...] [...]
(doc.29). Parte_13
Dall'unione tra e nascevano, in IO De Parte_4 Controparte_1
RO (RJ-Brasile), in data 07 ottobre 2001 e in data 30 Parte_14
settembre 2007 (Doc.30 E 31) Parte_15
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza, l'aveva trasmessa jure sanguinis alla Persona_1
propria figlia e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti Persona_3
come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 17 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano degli odierni ricorrenti era originario di Paola, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...] il [...], senza mai naturalizzarsi brasiliano e da Persona_1
questi trasmessa alla propria figlia nata il [...], sposatasi in Persona_3
Brasile con da . Persona_5 Pt_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 legge n.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_1
discendenza diretta derivante dalla propria figlia e conseguentemente Persona_3
trasmessa a tutti i propri discendenti.
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato in [...]-Brasile), in data 09 ottobre 1964; Parte_1
, nato in [...]-Brasile), in data 25 gennaio 1967; Parte_2
, nata in [...]-Brasile), in data 26.12.1968; Parte_3
, nato in [...]-Brasile), in data 15 aprile 1973; Parte_4
, nato in [...]-Brasile), in data 11 settembre 1975; Parte_5
, nato in [...]-Brasile), in data 15 luglio 1984; Parte_6
, nato in [...]-Brasile), in data 06 dicembre 1987; Parte_7
nata in [...]-Brasile), in data 20 marzo 1996; Parte_8
nata in [...]-Brasile), in data 11 febbraio 2003; Parte_9
nato in [...]-Brasile), in data 28 dicembre 1997; Parte_10 nato in [...]-Brasile), in data 05 ottobre 2001; Parte_11
, nato in [...]-Brasile), in data 02 ottobre Parte_12
1993;
nato in [...]-Brasile), in data 30 aprile 2001; Parte_13
nata in [...]-Brasile), in data 07 ottobre 2001; Parte_14
nato in [...]-Brasile), in data 30 settembre 2007. Parte_15
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 17.12. 2024 Il Giudice
Dott.ssa Wanda Romanò