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Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2023, n. 13835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13835 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di EO NA nato a [...] il [...] UZ OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ..; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato DARIO VANNETIELLO in difesa di EO NA che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2021, depositata il 2 marzo 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 26 settembre 2012, nei confronti di NA DE e CO ER, imputati per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 644 cod. pen. L'ipotesi accusatoria aveva per oggetto un prestito di denaro in contanti (euro 20.000) che sarebbe stato concesso dai suddetti imputati, in concorso tra loro e Penale Sent. Sez. 2 Num. 13835 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, a SQ Di TO, pattuendo un tasso di interesse mensile pari al 20% e facendosi consegnare due assegni bancari per il complessivo importo di euro 24.000, quale pagamento anticipato della prima tranche;
di seguito, cori cadenza mensile, a volte DE a volte ER, avrebbero continuato a percepire la somma di euro 4.000, sino all'arresto in flagranza di DE. 2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso questa decisione, ciascuno a mezzo del proprio difensore e ambedue deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, diretto a contestare la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 2.1. In particolare, la difesa di DE lamenta, sotto il profilo della violazione di legge penale (art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.) e del vizio di motivazione, - la confusa rubrica imputativa (che richiamava soltanto il primo e il terzo comma del citato art. 644, laddove invece la contestazione faceva riferimento all'approfittamento dello stato di bisogno); - l'insussistenza dello stato di bisogno in capo a SQ di TO, soggetto ampiamente solvibile, titolare di fiorente attività commerciale e proprietaria di immobili dati proficuamente in locazione, reticente in giudizio in merito ad altri debiti assunti con privati;
- l'errore in punto di diritto da parte del giudice di appello, che non avrebbe saputo distinguere fra le eventuali condizioni di difficoltà economica o finanziaria, elemento costitutivo del fatto di reato, e la diversa situazione che integra lo stato di bisogno, da intendersi quale stato di necessità tendenzialmente irreversibile;
- l'assenza di un'adeguata argomentazione in grado di supportare l'affermata ricorrenza della aggravante in questione, dal momento che la decisione non riserva a questa valutazione che una esplicazione meramente assertiva, anche per quanto riguarda il profilo strettamente soggettivo. 2.2. La difesa di ER deduce anch'essa la violazione di legge penale (art. 644 cod. pen.) e il vizio di motivazione, sottolineando come - entrambi i giudici di merito non avrebbero confutato in maniera chiara le argomentazioni difensive in merito all'impossibilità di configurare l'aggravante in oggetto, limitandosi a richiamare un orientamento giurisprudenziale che ritiene provata la sussistenza dello stato di bisogno sulla sola base dell'elevato saggio di interessi;
- la sussistenza dello stato di bisogno mal si concilia con le emergenze istruttorie, tali da evidenziare redditi mensili in capo alla persona offesa pari ad almeno euro 3.500, oltre a un cospicuo patrimonio immobiliare che ben avrebbe potuto essere dismesso per soddisfare asserite pretese creditorie altrui (invece di chiedere prestiti, ipoteticamente usurari, e comunque non restituiti); 2 - nel caso di specie, apparirebbe dimostrato al contrario che la persona offesa non verteva in stato di bisogno, ma in una mera situazione contingente di difficoltà economica, assolutamente reversibile e sanabile. 3. Il ricorrente DE ha presentato motivi aggiunti con i quali, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale (in relazione all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen. e all'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU) e di norme processuali (in relaz one agli artt. 417, lett. b) e 521 cod. proc. pen.), nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale (in relazione all'art. 644, primo e terzo comma, cod. pen.) e contraddittorietà e carenza della motivazione. In primo luogo, le sentenze di merito, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbero essere considerate nulle per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la condanna, dal momento che l'ipotesi aggravata risulta contestata soltanto in via di mero fatto (con la locuzione «approfittando dello stato di bisogno»), con formula sintetica «di per sé non rispondente alla specifica previsione normativa», incoerente con i principi di chiarezza e precisione degli elementi fattuali richiesti dall'ordinamento processuale, come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione. Il secondo motivo è incentrato sulla contraddittorietà che emergerebbe dalla motivazione della decisione impugnata, laddove richiama le riscontrate «difficoltà economiche» della persona offesa, sintomo della cosiddetta "usura in concreto" piuttosto che della aggravante dello stato di bisogno;
le carenze motivazionali sarebbero, inoltre, amplificate anche dalla mancata verifica puntuale dell'importo delle entrate mensili, da confrontare con la eventuale situazione debitoria, così da provare pienamente la non reversibilità della sua situazione debitoria e, quindi, la effettiva sussistenza dello stato bisogno. 4. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. I due ricorsi, avuto riguardo all'identità di contenuto, possono essere esaminati congiuntamente. 2. Le censure sollevate dalle difese non riguardano la sussistenza del delitto di usura, ma soltanto quella dell'aggravante dello stato di bisogno. 3 2.1. Si osserva preliminarmente come il capo di imputazione richiami in rubrica soltanto il primo e il terzo comma dell'art. 644 cod. peri., ma non il quinto (al cui numero 3 è prevista la specifica aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno). D'altronde, la condotta è poi adeguatamente specificata nella descrizione del fatto («approfittando dello stato di bisogno di Di TO SQ, si facevano dare e promettere interessi usurari su mutuo di denaro in contanti», con successiva ampia rappresentazione della vicenda negoziale, con chiari riferimenti al tasso elevatissimo, alle interazioni tra le parti contrattuali e alle singole dazioni). Risulta quindi ottemperata la prescrizione di enunciazione, in forma chiara e specifica, del fatto e delle circostanze aggravanti, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, ai sensi dell'art. 417 cod. proc. pen. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, irfatti, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto, più che alla formale indicazione delle norme di legge violate, di modo che quando il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che - ipotesi evidentemente inconferente nel caso di specie - non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. Lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;
esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079 del 11/12/1997, dep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603. Peraltro, lo stato di bisogno può derivare da circostanze della più varia natura, specie e grado, senza necessità di connotazioni che lo rendano socialmente meritevole: cfr. Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 e Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072, relative entrambe a vicende in cui i debiti erano stati contratti per il vizio del gioco d'azzardo). Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene poi che lo stato di bisogno possa essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora questi siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello 4 stato potesse contrarre un prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064, Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884; Sez. 2, n. 45152 del 13/11/2008, Del Vecchio, Rv. 241978. Afferma poi, condivisibilmente, Sez. 2, n. 44899 del 30/10/2008, Meluzio, Rv. 241967, che questa manifesta e spropositata esosità del costo del denaro costituisce prova non solo dell'oggettivo stato di bisogno della persona offesa, ma anche della consapevolezza di questa condizione da parte dell'agente). 2.3. La Corte napoletana ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto così esposti. La sentenza, infatti, richiama l'orientamento che valuta prova sufficiente dello stato di bisogno («situazione di grave difficoltà„ anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose») il ricorso al finanziamento in termini indiscutibilmente giugulatori e conclude che è in tale ottica che occorre valutare il tasso praticato nel caso di specie, pari al 20% mensile e al 240% su base annua. Si aggiunge poi che questo dato squisitamente contabile deve essere comunque integrato dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha dato conto delle «difficoltà economiche in cui versava ad onta delle entrate mensili, soffermandosi sulla impossibilità di fare ricorso al credito bancario, per essere stata "protestata dalla Banca Popolare di Novara" [...] e di versare in una complessa situazione debitoria, essendosi esposta nei confronti di diversi soggetti dediti ad attività usurarie;
[...] l'imputato ER ha ammesso di essere a conoscenza del "dissesto economico" in cui la Di TO versava» (pp. 6-7; peraltro, la credibilità di Di TO - anche in merito alle proprie condizioni finanziarie e ai rapporti con gli odierni imputati - è stata affermata dalla Corte territoriale all'esito di un'attenta disamina, dando conto dell'andamento lineare, coerente e misurato della deposizione, scevro da animosità nonostante le modalità incalzanti del suo esame: pp. 3-4). 2.4. Di fronte a questo solido e congruo percorso motivazionale, tutt'altro che carente o superficiale, non risultano dunque incisive le doglianze delle difese, che anzi con esso dimostrano di non essersi concretamente confrontate. 2.5. In primo luogo, non può darsi in questa sede alcun seguito agli impropri - e numerosi - richiami ad emergenze processuali asseritamente di segno contrario in merito alla disponibilità di altre risorse reddituali (senza tuttavia individuare uno specifico travisamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), diretti soltanto a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, affatto estranea al sindacato di legittimità. In particolare, per quanto attiene alla sussistenza dello stato di bisogno e alla consapevolezza di esso in capo agli imputati, la motivazione addotta sul punto dal 5 giudice di appello - a fronte di interessi pari al 240% annuo - non risulta affatto illogica o contraddittoria e delinea un completo apparato giustificativo della decisione attraverso una puntuale valutazione delle prove, risultando pertanto impermeabile allo scrutinio di questa Corte e inattaccabile mediante censure attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza della giurisdizione di merito. Queste censure non possono dunque che ritenersi non consentite e comunque viziate da aspecificità. 2.6. Come accennato, la difesa di DE ipotizza altresì un error in iudicando, lamentando che la Corte napoletana abbia qualificato come stato di bisogno una situazione che avrebbe dovuto essere ricondotta, più correttamente, alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di cui al terzo comma dell'art. 644 cod. pen. Questa disposizione, che disciplina, nel secondo periodo, la cosiddetta "usura in concreto", recita: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, [...], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». Le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima integrano quindi la materialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti e devono essere tenute ben distinte dallo "stato di bisogno". Le prime consistono in una situazione meno grave, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962. Non è inutile evidenziare come, anche in questa decisione, la Corte di cassazione, nel perimetrare la nozione di stato di bisogno, descriva una irreversibilità solo tendenziale della crisi di liquidità, senza fare assurgere a elemento costitutivo dell'aggravante la natura non transeunte dell'affanno finanziario). Nel caso di specie, le condizioni di difficoltà economica o finanziaria vengono in evidenza, in primo luogo, per obliterare ogni necessità comparazione tra lo spropositato tasso applicato dagli imputati e l'andamento trimestrale dei tassi effettivi globali medi, al lordo di ogni accessorio, quale parametro ufficiale del giusto costo del denaro. È rimasta, non a caso, incontroversa l'usurarietà del saggio di interessi applicato al prestito ricevuto da Di TO, senza particolari 6 attività istruttorie di natura contabile. In ossequio al principio per cui il più contiene il meno, è perfettamente ipotizzabile un rapporto di progressività tra la due situazioni di disagio, dalla meno grave alla più compromessa (sia pure in maniera non definitiva). A segnare che la linea di demarcazione tra le due condizioni era stata ampiamente superata, la Corte di merito esplicita l'argomento di ordine razionale, già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che vede nell'accettare condizioni impensabili rispetto alle ordinarie fluttuazioni del mercato creditizio una prova di per sé sola sufficiente a dar conto dello stato di bisogno. Nella vicenda per cui si procede, non solo altre fonti orali e documentali richiamate nelle sentenze di merito, sorreggono una simile riflessione, ma è la stessa macroscopicità della percentuale a rappresentare un discrinnine definitivo. Si pensi soltanto che la vicenda oggetto della citata Sez. 2, n. 21993/2017, Surgo, era relativa a un prestito in cui gli interessi erano computati in misura al 7,2% mensile e a 86% su base annua (misura qualificata, giustamente, iniqua in maniera esagerata, ma che corrisponde a poco meno di un terzo di quella richiesta, rectius imposta, da DE e ER a Di TO). 3. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inarnmissibili. La declaratoria di inammissibilità travolge anche, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti presentati dal ricorrente DE, peraltro manifestamente infondati alla luce delle considerazioni che precedono. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità di ambedue i ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo ev dente che costoro abbiano proposto il ricorso determinando la causa dell'inamrrissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), varino altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ..; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato DARIO VANNETIELLO in difesa di EO NA che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2021, depositata il 2 marzo 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 26 settembre 2012, nei confronti di NA DE e CO ER, imputati per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 644 cod. pen. L'ipotesi accusatoria aveva per oggetto un prestito di denaro in contanti (euro 20.000) che sarebbe stato concesso dai suddetti imputati, in concorso tra loro e Penale Sent. Sez. 2 Num. 13835 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 10/03/2023 approfittando dello stato di bisogno della persona offesa, a SQ Di TO, pattuendo un tasso di interesse mensile pari al 20% e facendosi consegnare due assegni bancari per il complessivo importo di euro 24.000, quale pagamento anticipato della prima tranche;
di seguito, cori cadenza mensile, a volte DE a volte ER, avrebbero continuato a percepire la somma di euro 4.000, sino all'arresto in flagranza di DE. 2. Entrambi gli imputati ricorrono avverso questa decisione, ciascuno a mezzo del proprio difensore e ambedue deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, diretto a contestare la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. 2.1. In particolare, la difesa di DE lamenta, sotto il profilo della violazione di legge penale (art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.) e del vizio di motivazione, - la confusa rubrica imputativa (che richiamava soltanto il primo e il terzo comma del citato art. 644, laddove invece la contestazione faceva riferimento all'approfittamento dello stato di bisogno); - l'insussistenza dello stato di bisogno in capo a SQ di TO, soggetto ampiamente solvibile, titolare di fiorente attività commerciale e proprietaria di immobili dati proficuamente in locazione, reticente in giudizio in merito ad altri debiti assunti con privati;
- l'errore in punto di diritto da parte del giudice di appello, che non avrebbe saputo distinguere fra le eventuali condizioni di difficoltà economica o finanziaria, elemento costitutivo del fatto di reato, e la diversa situazione che integra lo stato di bisogno, da intendersi quale stato di necessità tendenzialmente irreversibile;
- l'assenza di un'adeguata argomentazione in grado di supportare l'affermata ricorrenza della aggravante in questione, dal momento che la decisione non riserva a questa valutazione che una esplicazione meramente assertiva, anche per quanto riguarda il profilo strettamente soggettivo. 2.2. La difesa di ER deduce anch'essa la violazione di legge penale (art. 644 cod. pen.) e il vizio di motivazione, sottolineando come - entrambi i giudici di merito non avrebbero confutato in maniera chiara le argomentazioni difensive in merito all'impossibilità di configurare l'aggravante in oggetto, limitandosi a richiamare un orientamento giurisprudenziale che ritiene provata la sussistenza dello stato di bisogno sulla sola base dell'elevato saggio di interessi;
- la sussistenza dello stato di bisogno mal si concilia con le emergenze istruttorie, tali da evidenziare redditi mensili in capo alla persona offesa pari ad almeno euro 3.500, oltre a un cospicuo patrimonio immobiliare che ben avrebbe potuto essere dismesso per soddisfare asserite pretese creditorie altrui (invece di chiedere prestiti, ipoteticamente usurari, e comunque non restituiti); 2 - nel caso di specie, apparirebbe dimostrato al contrario che la persona offesa non verteva in stato di bisogno, ma in una mera situazione contingente di difficoltà economica, assolutamente reversibile e sanabile. 3. Il ricorrente DE ha presentato motivi aggiunti con i quali, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale (in relazione all'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen. e all'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU) e di norme processuali (in relaz one agli artt. 417, lett. b) e 521 cod. proc. pen.), nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale (in relazione all'art. 644, primo e terzo comma, cod. pen.) e contraddittorietà e carenza della motivazione. In primo luogo, le sentenze di merito, secondo la prospettazione difensiva, dovrebbero essere considerate nulle per violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la condanna, dal momento che l'ipotesi aggravata risulta contestata soltanto in via di mero fatto (con la locuzione «approfittando dello stato di bisogno»), con formula sintetica «di per sé non rispondente alla specifica previsione normativa», incoerente con i principi di chiarezza e precisione degli elementi fattuali richiesti dall'ordinamento processuale, come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione. Il secondo motivo è incentrato sulla contraddittorietà che emergerebbe dalla motivazione della decisione impugnata, laddove richiama le riscontrate «difficoltà economiche» della persona offesa, sintomo della cosiddetta "usura in concreto" piuttosto che della aggravante dello stato di bisogno;
le carenze motivazionali sarebbero, inoltre, amplificate anche dalla mancata verifica puntuale dell'importo delle entrate mensili, da confrontare con la eventuale situazione debitoria, così da provare pienamente la non reversibilità della sua situazione debitoria e, quindi, la effettiva sussistenza dello stato bisogno. 4. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. I due ricorsi, avuto riguardo all'identità di contenuto, possono essere esaminati congiuntamente. 2. Le censure sollevate dalle difese non riguardano la sussistenza del delitto di usura, ma soltanto quella dell'aggravante dello stato di bisogno. 3 2.1. Si osserva preliminarmente come il capo di imputazione richiami in rubrica soltanto il primo e il terzo comma dell'art. 644 cod. peri., ma non il quinto (al cui numero 3 è prevista la specifica aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno). D'altronde, la condotta è poi adeguatamente specificata nella descrizione del fatto («approfittando dello stato di bisogno di Di TO SQ, si facevano dare e promettere interessi usurari su mutuo di denaro in contanti», con successiva ampia rappresentazione della vicenda negoziale, con chiari riferimenti al tasso elevatissimo, alle interazioni tra le parti contrattuali e alle singole dazioni). Risulta quindi ottemperata la prescrizione di enunciazione, in forma chiara e specifica, del fatto e delle circostanze aggravanti, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, ai sensi dell'art. 417 cod. proc. pen. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, irfatti, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto, più che alla formale indicazione delle norme di legge violate, di modo che quando il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che - ipotesi evidentemente inconferente nel caso di specie - non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. Lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;
esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario. (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079 del 11/12/1997, dep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603. Peraltro, lo stato di bisogno può derivare da circostanze della più varia natura, specie e grado, senza necessità di connotazioni che lo rendano socialmente meritevole: cfr. Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 e Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072, relative entrambe a vicende in cui i debiti erano stati contratti per il vizio del gioco d'azzardo). Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene poi che lo stato di bisogno possa essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora questi siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello 4 stato potesse contrarre un prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064, Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884; Sez. 2, n. 45152 del 13/11/2008, Del Vecchio, Rv. 241978. Afferma poi, condivisibilmente, Sez. 2, n. 44899 del 30/10/2008, Meluzio, Rv. 241967, che questa manifesta e spropositata esosità del costo del denaro costituisce prova non solo dell'oggettivo stato di bisogno della persona offesa, ma anche della consapevolezza di questa condizione da parte dell'agente). 2.3. La Corte napoletana ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto così esposti. La sentenza, infatti, richiama l'orientamento che valuta prova sufficiente dello stato di bisogno («situazione di grave difficoltà„ anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose») il ricorso al finanziamento in termini indiscutibilmente giugulatori e conclude che è in tale ottica che occorre valutare il tasso praticato nel caso di specie, pari al 20% mensile e al 240% su base annua. Si aggiunge poi che questo dato squisitamente contabile deve essere comunque integrato dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha dato conto delle «difficoltà economiche in cui versava ad onta delle entrate mensili, soffermandosi sulla impossibilità di fare ricorso al credito bancario, per essere stata "protestata dalla Banca Popolare di Novara" [...] e di versare in una complessa situazione debitoria, essendosi esposta nei confronti di diversi soggetti dediti ad attività usurarie;
[...] l'imputato ER ha ammesso di essere a conoscenza del "dissesto economico" in cui la Di TO versava» (pp. 6-7; peraltro, la credibilità di Di TO - anche in merito alle proprie condizioni finanziarie e ai rapporti con gli odierni imputati - è stata affermata dalla Corte territoriale all'esito di un'attenta disamina, dando conto dell'andamento lineare, coerente e misurato della deposizione, scevro da animosità nonostante le modalità incalzanti del suo esame: pp. 3-4). 2.4. Di fronte a questo solido e congruo percorso motivazionale, tutt'altro che carente o superficiale, non risultano dunque incisive le doglianze delle difese, che anzi con esso dimostrano di non essersi concretamente confrontate. 2.5. In primo luogo, non può darsi in questa sede alcun seguito agli impropri - e numerosi - richiami ad emergenze processuali asseritamente di segno contrario in merito alla disponibilità di altre risorse reddituali (senza tuttavia individuare uno specifico travisamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), diretti soltanto a sollecitare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie, affatto estranea al sindacato di legittimità. In particolare, per quanto attiene alla sussistenza dello stato di bisogno e alla consapevolezza di esso in capo agli imputati, la motivazione addotta sul punto dal 5 giudice di appello - a fronte di interessi pari al 240% annuo - non risulta affatto illogica o contraddittoria e delinea un completo apparato giustificativo della decisione attraverso una puntuale valutazione delle prove, risultando pertanto impermeabile allo scrutinio di questa Corte e inattaccabile mediante censure attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza della giurisdizione di merito. Queste censure non possono dunque che ritenersi non consentite e comunque viziate da aspecificità. 2.6. Come accennato, la difesa di DE ipotizza altresì un error in iudicando, lamentando che la Corte napoletana abbia qualificato come stato di bisogno una situazione che avrebbe dovuto essere ricondotta, più correttamente, alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di cui al terzo comma dell'art. 644 cod. pen. Questa disposizione, che disciplina, nel secondo periodo, la cosiddetta "usura in concreto", recita: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, [...], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». Le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima integrano quindi la materialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti e devono essere tenute ben distinte dallo "stato di bisogno". Le prime consistono in una situazione meno grave, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962. Non è inutile evidenziare come, anche in questa decisione, la Corte di cassazione, nel perimetrare la nozione di stato di bisogno, descriva una irreversibilità solo tendenziale della crisi di liquidità, senza fare assurgere a elemento costitutivo dell'aggravante la natura non transeunte dell'affanno finanziario). Nel caso di specie, le condizioni di difficoltà economica o finanziaria vengono in evidenza, in primo luogo, per obliterare ogni necessità comparazione tra lo spropositato tasso applicato dagli imputati e l'andamento trimestrale dei tassi effettivi globali medi, al lordo di ogni accessorio, quale parametro ufficiale del giusto costo del denaro. È rimasta, non a caso, incontroversa l'usurarietà del saggio di interessi applicato al prestito ricevuto da Di TO, senza particolari 6 attività istruttorie di natura contabile. In ossequio al principio per cui il più contiene il meno, è perfettamente ipotizzabile un rapporto di progressività tra la due situazioni di disagio, dalla meno grave alla più compromessa (sia pure in maniera non definitiva). A segnare che la linea di demarcazione tra le due condizioni era stata ampiamente superata, la Corte di merito esplicita l'argomento di ordine razionale, già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che vede nell'accettare condizioni impensabili rispetto alle ordinarie fluttuazioni del mercato creditizio una prova di per sé sola sufficiente a dar conto dello stato di bisogno. Nella vicenda per cui si procede, non solo altre fonti orali e documentali richiamate nelle sentenze di merito, sorreggono una simile riflessione, ma è la stessa macroscopicità della percentuale a rappresentare un discrinnine definitivo. Si pensi soltanto che la vicenda oggetto della citata Sez. 2, n. 21993/2017, Surgo, era relativa a un prestito in cui gli interessi erano computati in misura al 7,2% mensile e a 86% su base annua (misura qualificata, giustamente, iniqua in maniera esagerata, ma che corrisponde a poco meno di un terzo di quella richiesta, rectius imposta, da DE e ER a Di TO). 3. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inarnmissibili. La declaratoria di inammissibilità travolge anche, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti presentati dal ricorrente DE, peraltro manifestamente infondati alla luce delle considerazioni che precedono. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità di ambedue i ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo ev dente che costoro abbiano proposto il ricorso determinando la causa dell'inamrrissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), varino altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023