Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, deve essere sempre disposta la confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater, L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modd., nonchè del materiale abusivamente duplicato, anche se non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti in sede di patteggiamento, stante la espressa disposizione di cui all'art. 171 sexies, comma secondo, della citata legge n. 633.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2006, n. 39116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39116 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 014107/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
nei confronti di:
1) MAURINAZ MASSIMO, N. IL 23/12/1947;
avverso SENTENZA del 25/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25/1/2006 il Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi - applicava a Maurinaz Massimo, su richiesta delle parti, la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a), per aver detenuto, al fine di porli in commercio, n. 80 compact disk per play station, n. 1625 compact disk musicali, n. 2500 custodie per compact disk, illecitamente riprodotti e privi di contrassegno S.I.A.E. Il Tribunale ordinava la confisca e la distruzione del materiale in sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, ad eccezione dei due elaboratori, dello scanner e della stampante, restituiti all'imputato. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, denunciando violazione dell'art. art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 445 c.p.p., laddove il Tribunale aveva omesso di disporre la confisca anche degli elaboratori e dei relativi accessori e, comunque, difettando qualunque motivazione sul perché tale misura non fosse stata disposta.
Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte esprimeva parere contrario all'accoglimento del gravame, sul presupposto che il reato era stato accertato il 12/6/2002, prima che la nuova formulazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1, consentisse la confisca anche nei casi in cui essa è facoltativa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo, va osservato che la nuova disciplina in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (L. 12 giugno 2003, n. 134) prevede - come correttamente osservato dal Procuratore
Generale impugnante - la piena operatività dell'istituto della confisca. È, infatti, venuto meno il limite che, nel previgente testo normativo, derivava dal richiamo ai soli casi previsti dall'art. 240 c.p., comma 2. Per il principio del tempus regit actum non sembra revocabile in dubbio che, alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi - (25/1/2006) fosse pienamente operativo il disposto dell'art. 445 c.p.p., come modificato dalla L. n. 134 del 2003, art.
2. Deve
altresì evidenziarsi che - a mente dell'art. 200 c.p., comma 1 - "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".
Nella fattispecie in disamina, la confisca degli elaboratori e dei relativi accessori, trattandosi di strumenti concretamente destinati all'attività di illegale duplicazione dei supporti audiovisivi e della inerenti copertine, era comunque obbligatoria in virtù della normativa speciale, trattandosi di beni serviti e destinati a commettere il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. Invero, a norma della L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, comma 2, (inserito dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 17), "è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno S.I.A.E., ove richiesto, o provvisti di contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.". A nulla rileva, infine, che la confisca degli elaboratori, della stampante e dello scanner non abbiano formato oggetto dell'accordo intercorso tra imputato e Pubblico Ministero, in quanto la stessa costituisce atto dovuto per il Giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del "patteggiamento".
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca dei due elaboratori, dello scanner e della stampante, confisca che viene disposta in questa sede, non richiedendo alcun apprezzamento di fatto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dei due elaboratori, dello scanner e della stampante, confisca che dispone.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2006