Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37472
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Massime1

Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., la quale, invece, presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.

Commentario1

  • 1BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: Nozione di immobili e zone vincolate.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/07/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.33043 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni sottoposti a vincolo paesaggistico – Immobili o aree o intere zone – Nozione di immobili e zone vincolate – Artt. 3, 32 e 44, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – Artt. 136, 138, 141, 142 e 181, c.1 bis, d.lgs. n.42/2004. La nozione di “immobile” sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, è un concetto normativo, per la cui integrazione l'art. 3 T.U.E. rinvia espressamente alle norme in materia ambientale, dalle quali si evince che i beni sottoposti a vincolo paesaggistico possono essere immobili o aree, o intere zone. Ed è la stessa natura di alcuni vincoli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2014, n. 37472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37472
Data del deposito : 6 maggio 2014

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