Sentenza 11 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di usura, lo stato di bisogno di cui all'art. 644 cod. pen. (nella precedente formulazione) sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. (In motivazione la Corte ha precisato che il predetto principio è stato esplicitato nella relazione al progetto definitivo del codice, in cui si legge che nel delitto di usura <<non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce no per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso>>)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/1997, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro Grassano Presidente dell'11.12.1997
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giacinto Ciancaglini " N. 1247
Dott. Aldo De Chiara " REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo Carmenini " N. 31234/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA NO a mezzo del difensore avverso la sentenza in data 6.3.1997 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Giovanni Vacca che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6.3.1997 la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma di quella del Pretore di Sanremo del 23.4.1993, assolveva NZ AN dal reato di usura in danno di varie persone e riduceva la pena inflitta al predetto per lo stesso reato in danno di altre ad anni uno mesi due di reclusione e L.
4.000.000 di multa.-
Riteneva la Corte territoriale che nella specie fosse configurabile il reato di usura sotto il profilo, contestato dalla difesa, dello stato di bisogno, poiché questo non può essere escluso dalla necessità di procurarsi danaro per il gioco al casinò di Sanremo, essendo una condizione psicologica che preclude una piena libertà di scelta e che può essere determinata anche da cause colpevoli.-
Con il ricorso per cassazione il difensore del NZ contesta l'esattezza di tale interpretazione dell'art. 644 c.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti, assumendo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e di vari giudici di merito, che lo stato di bisogno non può ravvisarsi quando non è ricollegabile a necessità socialmente apprezzabili, quale non è certamente il gioco d'azzardo, in relazione al quale non vi è alcuna coartazione morale ma il perseguimento di un lucro.-
Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alle denegate attenuanti generiche, mentre con un terzo si denuncia violazione dell'art. 158 c.p. e illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della prescrizione, poiché la Corte ha ritenuto che il relativo termine scadesse a giugno del 1997 nel presupposto che la continuazione fosse cessata il 31 dicembre 1989, mentre quanto meno doveva ritenersi incerta tale data nell'ambito dell'anno 1989, indicato nel capo d'imputazione, donde l'applicabilità di tale causa estintiva per il principio del favor rei.-
Con successiva memoria depositata l'11 novembre u.s. il difensore evidenzia che comunque il termine indicato dalla Corte d'appello è decorso ed insiste pertanto nell'annullamento della sentenza impugnata.-
Rileva la Corte che in ordine al reato di usura continuata contestato e ritenuto è spirato il termine massimo di prescrizione, tenuto conto dell'intervenuta interruzione, di anni sette e mesi sei decorrenti dalla fine del 1989, epoca in cui la Corte territoriale ha ritenuto essere cessata la continuazione, restando superata, perché non più attuale, la questione posta al riguardo dal ricorrente.- L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potendo farsi luogo ad assoluzione nel merito ex art. 129 2^ comma c.p.p., poiché non è condivisibile l'interpretazione restrittiva dell'elemento dello stato di bisogno, proposta dal NZ.- Deve invero ribadirsi la tesi, accolta da entrambi i giudici di merito e sostenuta dalla giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte e dalla maggior parte della dottrina, secondo la quale lo stato di bisogno di cui all'art. 644 c.p., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, sotto il profilo obiettivo, può essere di qualsiasi natura specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità, come nel caso di specie, di soddisfare un vizio (quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito, mentre sotto il profilo soggettivo, tale stato di bisogno è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione della volontà di autodeterminazione. Tale interpretazione scaturisce dalla ratio legis evidenziata a chiare lettere nella relazione al Re del progetto definitivo del codice, secondo la quale il delitto di usura sussiste quando "il colpevole profitti dello stato di bisogno di una persona da qualsiasi causa cagionato" e, come nella truffa in rapporti illeciti, "così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di esser tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso". È il disvalore di questa condotta che si è voluto colpire con la norma sull'usura, considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme sociale in una società civile, ed è perciò che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e il relativo stato di menomazione psicologica.-
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.-
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998