Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/1997, n. 5079
CASS
Sentenza 11 dicembre 1997

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In tema di usura, lo stato di bisogno di cui all'art. 644 cod. pen. (nella precedente formulazione) sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. (In motivazione la Corte ha precisato che il predetto principio è stato esplicitato nella relazione al progetto definitivo del codice, in cui si legge che nel delitto di usura <<non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce no per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d'un prodigo o di un vizioso>>)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/1997, n. 5079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5079
    Data del deposito : 11 dicembre 1997

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