Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
In tema di rimessione per legittimo sospetto, la gravità della situazione locale che può arrecare pregiudizio alla "serenità" del giudice - inteso come intero organo giudiziario - e delle parti va valutata con riferimento al contesto ambientale extragiudiziario, coevo al processo, la cui esistenza va accertata prescindendo da ciò che accade nel processo, in quanto i comportamenti endo-processuali possono assumere rilevanza soltanto una volta autonomamente verificata l'esistenza della grave situazione locale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 30482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30482 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2535
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 012488/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE CI N. IL 27/05/1977;
2) AR RL N. IL 06/04/1977;
3) NI AN N. IL 21/09/1975;
4) CE DO N. IL 11/07/1968;
5) NO RL N. IL 14/07/1952;
6) GN AR N. IL 23/04/1965;
7) D'MI LO N. IL 21/12/1970;
8) DA RE CO N. IL 02/12/1977;
9) D'AV PO N. IL 12/03/1981;
10) DE AD AR CI N. IL 17/05/1983;
11) DENN RO N. IL 09/08/1956;
12) DI IE GE N. IL 01/12/1977;
13) ND TO N. IL 28/12/1946;
14) FI UC N. IL 28/12/1979;
15) IR AB OM N. IL 06/09/1980;
16) NA ER N. IL 21/03/1968;
17) ON IA N. IL 01/11/1971;
18) OR ES N. IL 02/06/1970;
19) NZ LO N. IL 14/11/1978;
20) GL FR N. IL 08/04/1974;
21) PU LO N. IL 24/09/1973;
22) SA IA N. IL 18/04/1979;
23) TO FR N. IL 12/05/1981;
24) NO AR N. IL 01/01/1978;
25) LG IN N. IL 08/07/1981;
26) CC VINCENZO N. IL 19/06/1973;
avverso ORDINANZA del 24/03/2004 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Rigetto della richiesta;
Udito il difensore di parte civile avv. Bachetti (della Avvocatura generale dello Stato);
Udito il difensore Avv. ALBORGHETTI Anna Maria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato il 1-3-2004 HI CI, imputato dei reati di cui agli arti 419 e 337 c.p. nel procedimento n. 13024/01 pendente davanti al Tribunale di Genova, avanzava richiesta di rimessione del processo ad altro giudice e di sospensione del processo stesso. Il richiedente ricordava, innanzi tutto, i principi enunciati dalle Sezioni Unite con le ordinanze n. 25693 del 29-5-2002 e n. 13687 del 27-1-2003, in forza dei quali il legittimo sospetto consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno e le parti a non essere serene;
la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua materiale consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non poter essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo;
i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice;
anche gli atti e i comportamenti del Pubblico Ministero, quando censurabili, sono idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo, a condizione che essi abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto.
Tutto ciò premesso, il richiedente sosteneva che nel territorio di Genova si era creata quella grave situazione locale che può indurre al fondato legittimo sospetto sulla non imparzialità dei giudici di quella città, considerato che per valutare il contesto ambientale si deve tenere conto di tutti i fatti accaduti il 20 e 21 luglio 2001 e non soltanto di quelli oggetto del processo in questione;
che tra le persone offese risultava anche AP GI, G.I.P. presso il Tribunale di Genova, il cui nominativo non compare più, insieme a quelli di altre numerosissime parti offese, a seguito di una precisazione delle imputazioni effettuata dal P.M. all'udienza "preliminare, con conseguente venir meno della rilevanza della questione di competenza ai sensi dell'art. 21 c.p.p.; che la quantità di persone danneggiate e la diffusione dei fatti su una vasta area del territorio cittadino faceva fondatamente ritenere la sussistenza di molteplici legami - di amicizia, parentela, affinità e quant'altro - tra le persone danneggiate e i singoli magistrati genovesi;
che tra gli indagati vi erano vari appartenenti alle forze dell'ordine in servizio a Genova;
che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario aveva aspramente criticato i pubblici ministeri genovesi per non essersi raccordati con i colleghi di Cosenza, ai quali risultava che al G8 del 2001 si era realizzato un vero e proprio progetto eversivo contro le istituzioni;
che secondo il predetto Procuratore Generale le indagini per mettere sotto accusa le forze dell'ordine avevano viaggiato spedite, mentre quelle per incastrare i "violenti delle strade" avevano portato risultati modesti;
che le predette dichiarazioni rivelavano un sentimento diffuso nelle istituzioni, perché il Cardinale ER, Arcivescovo di Genova, si era recato per una benedizione nella caserma Bolzaneto, ove erano state perpetrate violenze nei confronti dei manifestanti, e aveva pronunciato le parole "Siete custodi della legalità e della pace sociale", parole che avevano il significato di una precisa presa di posizione;
che nell'ambito della Giunta Comunale si era creata una grave crisi a seguito della decisione del Comune di Genova di costituirsi parte civile nel processo de quo.
Il richiedente passava poi ad esaminare i vari atti e provvedimenti endoprocessuali che riteneva significativi della situazione di pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e del pericolo concreto di non imparzialità del giudice. In proposito rilevava che il G.I.P. nel valutare le esigenze cautelari aveva tenuto conto anche della collocazione politica dell'indagato; che il tribunale del riesame aveva considerato l'inserimento nel Centro Sociale Pedro come significativo di una concezione della legalità originale se non del tutto alternativa;
che in occasione dell'udienza preliminare il Procuratore Generale aveva vietato indiscriminatamente l'accesso del pubblico all'interno del palazzo di giustizia, con provvedimento non previsto da alcuna norma di legge, ed aveva limitato l'accesso delle persone all'aula di udienza, adottando un provvedimento di competenza del Presidente del Tribunale;
che all'udienza preliminare aveva presenziato personale delle forze dell'ordine addetto alla sicurezza;
che il G.U.P. all'udienza del 26-11-2003 aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a comparire all'udienza stante la già concessa autorizzazione e perché l'istanza era pervenuta in cancelleria il giorno stesso, mentre in realtà era pervenuta via fax il giorno precedente;
che la precisazione dell'imputazione effettuata dal P.M. all'udienza preliminare, con eliminazione di 260 parti offese tra le quali il magistrato AP, non aveva escluso per le persone eliminate la qualità di parti offese in altri procedimenti connessi, ma aveva impedito di eccepire l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 11 c.p.p.; che all'udienza del 25-11-2003 il G.U.P., a seguito della precisazione delle imputazioni da parte del P.M., non aveva concesso il richiesto termine a difesa, ma soltanto un breve rinvio al giorno successivo;
che all'udienza del 2-12-2003 il P.M. aveva affermato: "Credo che noi genovesi persone che abbiamo vissuto quelle giornate ... non abbiamo dubbi in ordine al fatto che a Genova vi sia stata una devastazione e un saccheggio".
2. Con atto del 12-3-2004 il P.M. presso il Tribunale di Genova presentava le sue osservazioni sull'istanza di rimessione, osservando, innanzi tutto, che non gli erano stati notificati i documenti allegati alla predetta istanza, necessari per potere interloquire sul merito della richiesta.
Quanto alla dedotta gravità della situazione locale sosteneva che le parole della pubblica accusa rappresentavano la mera constatazione di un fatto storico e non il coinvolgimento emotivo dei magistrati del P.M.; che la precisazione delle imputazioni era avvenuta in presenza dei difensori, che avrebbero potuto eccepire l'incompetenza dimostrando che il Dott. AP era parte offesa del reato contestato all'imputato o di altro reato connesso;
che erano apodittiche le affermazioni sulla mancanza di serenità dei giudici chiamati a giudicare fatti in cui erano danneggiati loro colleghi o persone con le quali vi erano vari legami;
che i magistrati giudicanti non avevano rapporti con gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e che i magistrati del P.M. avevano dimostrato la loro imparzialità sottoponendoli alle indagini;
che le dichiarazioni del Procuratore Generale erano personali e non avevano influenzato il P.M., determinatosi in precedenza alla richiesta di rinvio a giudizio;
che l'episodio relativo al Cardinale ER era del tutto irrilevante;
che la crisi conseguente alla decisione del Comune di costituirsi parte civile era dimostrativa della libertà di espressione di posizioni dissenzienti.
Quanto agli atti e provvedimenti endoprocessuali, il P.M. osservava che le motivazioni dei provvedimenti cautelari e di riesame sono censurabili esclusivamente con gli strumenti di impugnazione;
che le disposizioni impartite dal Procuratore Generale per motivi di sicurezza non avevano impedito l'accesso a chi avesse avuto un giustificato motivo e la presenza di tutti gli interessati all'udienza preliminare;
che rientrava nei poteri del G.U.P. disporre la vigilanza interna nell'aula di udienza e che le parti nulla avevano eccepito in proposito;
che la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione a presenziare all'udienza non aveva alcuna rilevanza sui presupposti per la rimessione del processo;
che ogni questione relativa alla precisazione delle imputazioni doveva essere sollevata nell'udienza preliminare, attenendo alla competenza territoriale, e che il termine a difesa non era obbligatorio e comunque era stato concesso in misura congrua con il rinvio dell'udienza al giorno successivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità della richiesta, sollevata dal P.G. di Genova, non è fondata. Invero l'art. 46 c.p.p. prevede, a pena di inammissibilità, il deposito della richiesta e dei documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice, ma la notifica alle altre parti, entro sette giorni, della sola richiesta e non anche della documentazione relativa.
Passando al merito della richiesta, si osserva che le Sezioni Unite con le ordinanze n. 25693 del 29-5-2002 e n. 1 del 27-1-2003 hanno enunciato vari principi in materia di rimessione per legittimo sospetto, affermando che quest'ultimo consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice, inteso come intero organo giudiziario, a non essere imparziale o sereno e le parti a non essere serene;
che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua materiale consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non poter essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo;
che i provvedimenti e i comportamenti endoprocessuali del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice;
che anche gli atti e i comportamenti del Pubblico Ministero, quando censurabili, sono idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo, a condizione che essi abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto. Il presupposto per la rimessione è quindi l'esistenza di una situazione, caratteristica di un determinato territorio, che sia obiettivamente grave e da valutarsi con estrema ed oculata prudenza, considerato il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, con il quale si deroga alla competenza territoriale e quindi al principio del giudice naturale precostituito per legge. La situazione locale indica il contesto ambientale extragiudiziario, coevo al processo, la cui esistenza va accertata prescindendo da ciò che accade nel processo, di talché se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente non sussiste, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza ai fini della rimessione;
peraltro i comportamenti endoprocessuali che siano effetto dell'esistenza della grave situazione ambientale, autonomamente accertata, possono contribuire a far capire se si versi in una situazione di pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo o in una situazione di pericolo concreto di non imparzialità del giudice.
Tutto ciò premesso, la prima questione da affrontare è se in Genova vi sia attualmente una situazione ambientale che possa considerarsi grave, nel senso predetto, a prescindere dai comportamenti endoprocessuali del giudice e del Pubblico Ministero. Il primo elemento su cui il richiedente ha basato la sua istanza è costituito dalla gravità dei fatti avvenuti il 20 e 21 luglio 2001, dei quali si invoca una valutazione complessiva.
La richiesta, sul punto, è del tutto infondata, poiché la situazione locale da valutare non è quella determinatasi in occasione del reato di devastazione e saccheggio - che per sua natura non può che avere provocato conseguenze gravi e diffuse e molteplicità di parti offese - ma quella conseguente al reato e coeva al processo.
L'asserita possibilità di rapporti tra i magistrati e le numerose parti offese o gli appartenenti alle forze dell'ordine è meramente astratta, apodittica, indimostrata e priva di riscontri concreti;
per contro va rilevato che gli organi giudicanti normalmente non hanno particolari rapporti con gli appartenenti alle forze dell'ordine e che i rappresentanti del Pubblico Ministero hanno dimostrato la loro imparzialità sottoponendo alle indagini anche i membri delle forze di polizia.
L'esistenza, fra le parti offese, del Dott. AP, G.I.P. presso il Tribunale di Genova, è inattuale e superata, poiché a seguito della precisazione dell'imputazione, effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare, il predetto magistrato non figura più fra le parti offese;
la questione dell'eventuale persistenza di tale qualifica in un procedimento connesso - astrattamente rilevante ai fini della competenza ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 c.p.p. - è indimostrata e comunque andava eccepita tempestivamente davanti al giudice procedente, trattandosi di questione attinente alla competenza per territorio determinata dalla connessione, che come tale può essere rilevata o eccepita, ai sensi dell'art. 21 comma 3 c.p.p., soltanto nel termine previsto dal comma 2 della stessa norma.
Le parole pronunciate dal Cardinale ER alla caserma Bolzaneto non hanno alcuna valenza dimostrativa dell'esistenza di una situazione ambientale grave, nel senso precisato dalle Sezioni Unite, risolvendosi nell'affermazione, ovvia ed incontestabile, dei compiti delle forze dell'ordine.
La crisi della Giunta comunale, conseguente alla decisione del Comune di Genova di costituirsi parte civile, rientra nella dialettica delle nostre istituzioni democratiche e denota, piuttosto che l'esistenza di una grave situazione ambientale, la consueta libertà dei membri dissenzienti della Giunta nell'esprimere i loro pensieri e le loro valutazioni.
Le parole pronunciate dal Procuratore Generale di Genova in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario costituiscono espressione di mere opinioni personali o prese d'atto di risultati procedimentali, tali da non determinare l'esistenza di una situazione locale della portata richiesta dalle Sezioni Unite.
Anche se valutati nel loro complesso, gli elementi indicati dal richiedente a sostegno della sua istanza sono troppo insignificanti per dimostrare l'esistenza di una grave situazione locale. Peraltro le emozioni suscitate dai fatti del 21 e 22 luglio 2001 sono comuni a tutti i cittadini italiani e diffuse su tutto il territorio nazionale, di talché non potrebbero essere neutralizzate con lo spostamento del processo ad altra sede giudiziaria. Non essendovi prova dell'esistenza della situazione locale grave richiesta dall'art. 45 c.p.p., nessun rilievo possono avere i comportamenti endoprocessuali indicati dal richiedente, avendo le Sezioni Unite categoricamente affermato che tali comportamenti possono avere rilevanza soltanto una volta autonomamente accertata l'esistenza della situazione locale grave.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004