Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di delitto di usura, la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell'agente
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 44899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44899 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI PA - Presidente - del 30/10/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1199
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 001990/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NI, n. a Nusco il 31.3.1974;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, in data 25 settembre 2007, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, in data 26 novembre 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura NI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Aricò Giovanni e Festa Amerigo, i quali hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 26 novembre 2003, condannava EL NI alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, perché ritenuto responsabile di due reati di usura e di un reato di estorsione, unificati sotto il vincolo della continuazione tra loro e con quelli di cui alla sentenza emessa il 18 novembre 2002 dalla Corte di Appello di Salerno. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 25 settembre 2007, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n.7 e riduceva la pena inflitta ad anni sette mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
La Corte di Appello, nel rilevare che le censure svolte nel gravame erano già state in gran parte esaminate e risolte dal primo giudice, le cui argomentazioni integralmente recepiva, riteneva di dovere precisare i punti fondanti della decisione.
In primo luogo, osservava che i fatti di cui al presente processo erano stati posti in continuazione con quelli giudicati irrevocabilmente dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza del 18 febbraio 2002, dalla quale risultava l'inserimento del EL nella consorteria criminale già facente capo, al suo vertice, a AR Alfieri e, nell'ambito più locale della Piana del Sele, a Maiale Giovanni. Il EL spendeva la forza di intimidazione che gli derivava dai rapporti con i suddetti personaggi al fine di ottenere il pagamento di interessi usurari che spesso praticava sui prestiti effettuati dalla società finanziaria Departures s.r.l. di cui era gestore di fatto.
Oltre agli elementi offerti da sentenza irrevocabile, i giudici di merito fondavano la propria decisione sulle dichiarazioni di soggetti che avevano lavorato per il EL e su quelle delle persone offese, nonché su documenti ed atti contabili.
Dalle testimonianze dei dipendenti della società finanziaria, i giudici di merito traevano la risultanza probatoria della concessione di prestiti a tasso usurario da parte della società finanziaria gestita dal EL e della inattendibilità dei dati contabili della società stessa. Con riferimento ai singoli episodi criminosi, con una imputazione si contesta al EL di avere approfittato della stato di bisogno dei costruttori ST BE e RB PA, bisogno dovuto alla mancanza di fondi per ultimare la costruzione di un fabbricato, facendosi promettere, in corrispettivo di prestiti dell'importo complessivo indicato nella stessa imputazione in 250 milioni e precisato in sentenza in 378 - 368 milioni, interessi usurari, nonché altri vantaggi usurari, tra i quali la sottoscrizione di un compromesso di compravendita di immobili, facenti parte del fabbricato in costruzione, basato sul falso assunto che le parti cedenti avevano ricevuto la somma di 250 milioni a titolo di caparra.
Con riferimento allo stesso episodio, si contesta al EL anche il delitto di estorsione per avere minacciato di registrate il suddetto compromesso, in tal modo impedendo che andasse a buon fine un mutuo già concesso dall'Istituto San PA di Torino, costringendo le parti lese, nonché IN RE, cessionario dei diritti sugli immobili, a sottoscrivere un nuovo compromesso per la cessione degli immobili alla Departures, contabilizzando nel prezzo interessi usurari.
I giudici di merito basavano la loro ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni del ST, considerate attendibili e non contraddittorie. La Corte di Appello, inoltre, considerava sospetta, anche alla luce delle qualità personali dell'imputato, la missiva a firma di ST pervenuta alla cancelleria il 24 giugno 2006, con la quale lo stesso tendeva a ridimensionare i fatti occorsi. Per quanto riguarda il reato di usura in danno di RO ER, i giudici di merito ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni dibattimentali della parte offesa.
Con riferimento, infine, alla eccepita prescrizione dei reati di usura, la Corte di Appello osservava, sulla premessa che il termine prescrizionale decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari, che la vicenda usuraria in danno degli imprenditori ST e RB doveva ritenersi conclusa nell'anno 1994, quando fu stipulato l'ultimo atto di cessione degli appartamenti di cui si è detto;
che per la determinazione del tempo necessario alla prescrizione occorreva fare riferimento alla pena prevista dalla normativa sull'usura precedente a quella attuale;
che, infine, il processo, sia in primo che in secondo grado aveva avuto numerose sospensioni su richieste difensive.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) omessa motivazione e manifesta illogicità della medesima con riferimento alle deduzioni contenute nell'atto di gravame relativamente alla valutazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi US e RB, nonché violazione di legge in relazione all'art. 644 c.p.. Il ricorrente afferma che la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado avrebbe sostanzialmente eluso l'obbligo motivazionale rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'atto di gravame;
osserva, in particolare, che la statuizione di condanna si basa sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ST, aventi ad oggetto il rapporto di prestito intercorso fra lo stesso, il di lui socio RB e l'imputato. Il ricorrente lamenta che con l'atto di gravame, aveva evidenziato come dal contenuto dichiarativo del RB emergesse una macroscopica differenza in ordine all'ammontare dell'originario prestito, da questo indicato nel doppio di quanto dichiarato dal ST. Sul punto la Corte di Appello si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Con riferimento, poi, alla sussistenza dello stato di bisogno, oggetto di specifiche osservazioni nell'atto di appello, mancherebbe qualsiasi motivazione.
b) mancanza di motivazione e erronea interpretazione della legge processuale in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 2). Il ricorrente lamenta che non sia stata disposta, senza alcuna motivazione, la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale rispetto alla testimonianza del ST, in ragione delle gravi discordanze interne al suo dichiarato e in considerazione della lettera del 24 aprile 2006, con la quale il ST sostanzialmente ritrattava le proprie accuse.
c) omessa motivazione e inosservanza di legge in relazione all'art.629 c.p.. Il ricorrente osserva che l'estorsione si sarebbe consumata esclusivamente mediante la prospettazione a ST e RB della volontà di azionare il contratto preliminare in suo possesso riguardante gli immobili in corso di costruzione, laddove fosse stato acceso mutuo ipotecario. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto motivare in ordine alla consapevolezza del EL di trarre un ingiusto vantaggio patrimoniale, considerando che, come evidenziato dalle doglianze difensive, il EL era comunque creditore nei confronti delle parti offese di almeno L. 378 milioni.
d) omessa motivazione e inosservanza di legge in relazione all'art.644 c.p., con riferimento ai fatti di cui al capo 3) della rubrica
(usura in danno di RO ER).
Il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione rispetto alle doglianze difensive, indicando, a titolo esemplificativo, la mancanza di un concreto controllo del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste RO, rispetto alle emergenze ricavabili dalla documentazione della società del EL, in quanto la sentenza si limiterebbe ad affermare che tale documentazione sarebbe stata formata in maniera artatamente difforme dal vero, senza considerare che tali alterazioni non riguardavano la cronologia dei rapporti di prestito, che sarebbe stata rilevante al fine di dimostrare l'inattendibilità del dichiarato del RO.
e) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di usura. Ad avviso del ricorrente sarebbe destituita di fondamento l'affermazione circa il protrarsi del pagamento degli interessi fino all'anno 1994, essendosi a tale data verificata la cessione degli appartamenti, al più rilevante come momento consumativo del reato di estorsione. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 26 novembre 2003, dovrebbe applicarsi il termine prescrizionale di cui al novellato art. 157 c.p., con la conseguenza che la prescrizione dovrebbe ritenersi maturata ancor prima della data della sentenza stessa.
f) mancanza di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche.
Le sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per le quali la detta concessione non sia stata estesa sino al giudizio di prevalenza. Con successiva nota difensiva, il ricorrente approfondisce il tema della mancanza di motivazione con riferimento alla vicenda usuraria nei confronti di ST e RB, lamentando che non siano state esaminate la censure difensive sulla inattendibilità del teste US, sulla inutilizzabilità delle sue dichiarazioni a seguito delle numerosissime contestazioni effettuate dal p.m., sulle contraddittorietà delle dichiarazioni stesse con quelle rese da RB e con il contenuto di una denuncia mai sottoscritta dello stesso ST.
Con riferimento al delitto di estorsione contestato, il difensore osserva che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare il complessivo assetto degli interessi delle parti sulla base dell'accordo finale, poiché su tale base avrebbe dovuto escludersi un ingiusto profitto del EL con altrui danno e la sussistenza del nesso causale tra l'accordo usurario e l'assetto negoziale ritenuto consumazione del reato di estorsione. Il EL non ottenne il riconoscimento del suo credito ritenuto usurario, attraverso l'alienazione in favore delle sue società di immobili a prezzo non congruo, ma, piuttosto, sostanzialmente consentì a ST e RB di risolvere il problema della difficoltà di vendere gli immobili, offrendo la soluzione più conveniente per le parti in causa. Il difensore lamenta, inoltre, che non sia stata esaminata la tesi difensiva della possibile diversa qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, in quanto il EL in definitiva si sarebbe accontentato di una misura inferiore e comunque lecita di interessi, come forma di desistenza della condotta estorsiva iniziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Occorre ribadire alcuni principi fissati con costanza da questa Suprema Corte in tema di motivazione della sentenza di appello. La sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, limitandosi a ripercorrere i "punti fondanti" della decisione e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che aveva già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
In particolare, con riferimento alle dichiarazioni del RB, la sentenza di primo grado ne rileva la parziale difformità da quelle del ST e le sottopone ad attenta analisi (pagg. 32-35), sottolineando, in particolare, la "improponibilità" del riferimento ad un doppio prestito di duecentocinquantamilioni (v. anche pag. 38 in fine). Comunque, i giudici di merito procedono ad una complessiva ricostruzione dei fatti, tenendo conto, sia delle suddette difformità sia di "alcune imprecisioni e lacune mnemoniche" del ST sia, infine, del "serrato controesame della difesa" (pag. 11 della sentenza impugnata) al quale era stato sottoposto lo stesso ST, valutando, in modo attento e critico, le dichiarazioni delle persone offese nel quadro complessivo di tutte le deposizioni testimoniali assunte e della documentazione acquisita. Con riguardo, poi, alla sussistenza dello stato di bisogno, la sentenza di appello, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non trascura di soffermarsi sui rilevanti "problemi di liquidità" degli imprenditori ST e RB (pag. 9), in tal modo ribadendo le puntuali osservazioni contenute nella sentenza di primo grado, secondo la quale "lo stato di bisogno delle due vittime non si esauriva nella sola incapacità di portare a compimento la realizzazione del complesso immobiliare, ma coinvolgeva una vasta gamma di conseguenze, tutte di intuibile apprezzamento patrimoniale, a questo fatto connesse". D'altro canto, tenuto conto che il tasso praticato dal EL si palesava "addirittura spropositato" (pag. 40 della sentenza di primo grado), si deve ribadire il principio giurisprudenziale secondo il quale "per la configurabilità del reato di usura è necessario che sussistono gli estremi della esorbitanza del tasso di interesse praticato, dello stato di bisogno della parte lesa e della conoscenza di tale stato da parte dell'agente. La prova della sussistenza di tali elementi può ritenersi raggiunta anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle predette condizioni" (Sez. 2^, 17 giugno 1986, n. 1207, Sarachella, riv. 174967; Sez. 2^, 27 gennaio 1987, n. 9450, Luci, riv. 176612). La censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non ha fondamento, in quanto il giudice di appello ha motivatamente sottolineato le perplessità e i sospetti che sollevava la tardiva "ritrattazione" della persona offesa. D'altro canto, deve osservarsi che non è pertinente il richiamo contenuto nel ricorso al disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2, poiché la pretesa ritrattazione non può certo ritenersi una "nuova prova" sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, bensì un elemento che può condurre alla "riassunzione di prove già acquisite" sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, il quale ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nel caso di specie, appunto, il giudice di appello, sulla base della approfondita analisi delle dichiarazioni testimoniali del ST, rapportate a tutte le altre risultanze processuali, e in considerazioni del "sospetto" che suscitava la pretesa "ritrattazione", ha motivatamente ritenuto di poter decidere sulla base degli atti in suo possesso. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa motivazione in merito alla sussistenza del delitto di estorsione, da un lato, è infondato, per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, le risultanze processuali, al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Sul punto la sentenza di appello rileva che "la minaccia in parola innescò immediatamente il disperato tentativo delle PP.OO. di evitare che il EL avvertisse l'istituto di credito", mentre la sentenza di primo grado sottolinea che "la minaccia di far valere il compromesso di vendita in suo possesso è penalmente rilevante nella misura in cui contiene l'esplicito richiamo agli interessi usurari che l'imputato intendeva acquisire. Azionare quel "preliminare", infatti, altro non significava che porre all'incasso gli interessi usurari in esso contenuti;
quindi, ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante dalla pretesa antigiuridica". Con ciò trova risposta anche la deduzione difensiva secondo la quale il EL avrebbe offerto la soluzione più conveniente per le parti in causa, frutto di una ricostruzione dei fatti completamente diversa da quella operata dal giudice di merito e quindi non valutabile in questa sede di legittimità. Analoghe considerazione valgono ad escludere la pretesa configurabilità del semplice tentativo di estorsione, che la difesa basa sulla affermazione, smentita dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo la quale il EL si sarebbe accontentato di una misura inferiore e comunque lecita di interessi.
La denuncia di omessa motivazione e inosservanza di legge con riferimento al delitto di usura in danno di RO ER, è anch'essa infondata per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentita per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi delle risultanze processuali, al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Le sentenze dei giudici di entrambi i gradi di giudizio si soffermano ampiamente sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, trovandone conferma "puntuale e convincente" (pag. 15 della sentenza di appello) in quelle dei dipendenti della Departures. Per quanto concerne, in particolare, la doglianza di non avere tenuto conto delle emergenze ricavabili dalla documentazione della società del EL, i giudici di merito hanno evidenziato che dalle testimonianze assunte emerge il dato univoco che "la contabilità era tenuta in modo tale da dissimulare la illiceità delle operazioni di finanziamento" (pag. 15 della sentenza di appello e pag. 18 della sentenza di primo grado), e tale valutazione può ritenersi logicamente comprensiva anche dei dati relativi alla cronologia dei rapporti di prestito, così che la doglianza difensiva sul punto si presenta come una non consentita censura su elementi di fatto apprezzati dal giudice di merito e non rivalutabili in questa sede di legittimità.
Per quanto concerne la eccezione di intervenuta prescrizione con riferimento al reato di usura, occorre premettere che non è applicabile il termine prescrizionale di cui al novellato art. 157 c.p., poiché la sentenza di primo grado è stata emessa in data 26
novembre 2003, cioè ben prima della data di entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, e, quindi, il presente procedimento non può considerarsi pendente a quella data ai sensi dell'art. 10, comma 3, suddetta legge (Corte Costituzionale sent. n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008). La sentenza della Corte di Appello, con argomentazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico, colloca nell'anno 1994 l'ultimo pagamento degli interessi usurari, individuando il momento di decorrenza della prescrizione "allorquando fu stipulato l'ultimo atto di cessione degli appartamenti dalla Dalmar alla Departures, atto con il quale veniva esatto dall'imputato il prestito usurario". Tale affermazione è conforme al principio di diritto formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale "il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione" (Sez. 2^, 12 giugno 2007, n. 26553, Garone, riv. 237169;
nonché Sez. 2^, 10 dicembre 2003 - 11 marzo 2004, n. 11837, Sideri, riv. 228381). In ogni caso, i lunghi periodi di sospensione della prescrizione, sia in primo che in secondo grado (v. pag. 17 sentenza di appello e le sospensioni in secondo grado dal 1 luglio 2005 al 26 giugno 2007), consentono di escludere che sia decorso il termine di prescrizione.
Infine, è manifestamente infondata la censura di omessa motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di appello indica come ostativi al giudizio di prevalenza delle suddette attenuanti i gravi precedenti penali dell'imputato. D'altro canto, il giudizio di comparazione è caratterizzato da una facoltà tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludere nel caso di specie. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008