Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Il difensore dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, qualora il difensore richieda il giudizio abbreviato, il giudice deve emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, essendo la richiesta difensiva di rito alternativo inammissibile per difetto di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2015, n. 43818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43818 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
43 8 1 8 / 1 5 TA. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 12 Dott. TERESI Alfredo Presidente marzo 2015 Dott. AMORESANO Silvio Consigliere SENTENZA N. оло Dott. GRAZIOSI Chiara Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere REGISTRO GENERALE n. 36478 del 2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA 7 sui ricorsi proposti da: RA IA SE, nata a [...] il [...]; RT TI, nata a [...] il [...]; RT UI, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Parma del 23 ottobre 2013; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice a quo. : 1 RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Parma, con provvedimento del 23 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibili le opposizioni a decreto penale presentate da ER UI, ER TI e da AR IA SE. Nel motivare siffatto provvedimento il Gip ha rilevato che le opposizioni, apparentemente presentate dai condannati personalmente, non risultavano essere state sottoscritte dai medesimi ma lo erano dal difensore di fiducia degli stessi;
tale difensore, peraltro, non era munito di procura spciale per la richiesta del rito abbreviato. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, con Unico atto, i tre originari opponenti, difesi da loro difensore di fiducia. Costoro hanno censurato l'atto impugnato, deducendo la inosservanza ovvero l'erronea applicazione degli artt. 99 e 461, commi 1 e 4, cod. proc. pen., osservando che dallo stesso tenore dell'atto impugnato risultava che la opposizione a decreto penale dagli stessi presentata era stata sottoscritta dal loro difensore, a suo tempo regolarmente nominato,; essa, pertanto, doveva essere considerata del tutto regolare, in quanto, secondo la previsione dell'art. 99 cod. proc. pen. al difensore competono le stesse facoltà che sono attribuite alla parte, se la legge non prevede diversamente. Dal testo dell'atto di opposizione a decreto penale risultava chiaramente che gli opponenti erano assistiti da loro difensore, il quale ha, pertanto, correttamente sottoscritto l'atto in questione. AV Chiedeva di conseguenza l'annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato;
lo stesso deve, pertanto, essere accolto e la ordinanza impugnata va, a sua volta, integralmente annullata. Deve premettersi che, essendo incontestati i fatti come, succintamente, descritti dal Gip del Tribunale di Parma nella ordinanza del 23 ottobre 2013, risulta che la opposizione a decreto penale proposta dagli odierni ricorrenti sia stata sottoscritta esclusivamente dal loro difensore fiduciario;
emerge, altresì, dalla lettura della medesima ordinanza che il giudice di Parma abbia ritenuto inammissibile la opposizione - con la quale era stato contestualmente richiesto che il giudizio susseguente alla opposizione a decreto penale fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato in quanto il difensore sottoscrittore non era - munito di procura speciale per chiedere siffatta modalità di definizione del giudizio. In tale decisione si annida la violazione di legge addebitabile al provvedimento impugnato. 2 Posto che non vi è dubbio sul fatto che la opposizione a decreto penale possa essere presentata anche direttamente dal difensore di fiducia del soggetto destinatario della condanna e della ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria, ancorché egli non sia munito di procura speciale (Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 ottobre 2012, n. 41100; idem Sezione III penale, 22 dicembre 2009, n. 49403), trattandosi di attività per la quale vale la regola generale di cui all'art. 99 cod. proc. pen., in forza del quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà ed i diritti spettanti all'imputato, deve ritenersi, come dianzi accennato, che la inammissibilità della opposizione sia stata ritenuta dal Gip del Tribunale di Parma non in ragione del fatto che questa era stata sottoscritta dal difensore non dotato di procura speciale, essendo, come visto tale carenza del tutto irrilevante, ma in quanto il difensore, sebbene non munito di procura speciale, aveva chiesto che il giudizio susseguente alla opposizione si svolgesse nelle forme del rito abbreviato. Al riguardo, tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di lucidamente precisare che è illegittimo il provvedimento con cui il Gip - investito dell'opposizione a decreto penale - rigetti la richiesta di giudizio abbreviato - formulata dal difensore dell'imputato in assenza della necessaria procura speciale - senza nulla disporre in ordine alla proposta opposizione, considerato AV che l'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. prevede che con l'opposizione al decreto penale di condanna possano essere richiesti alternativamente il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e, in mancanza, il giudice emette decreto di citazione a giudizio immediato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 ottobre 2007, n. 39017). Tale principio, certamente applicabile anche al caso in cui per le esposte ragioni il Gip dichiari la inammissibilità della opposizione e sicuramente attuativo del dettato normativa, si pone altresì in coerenza con la regola, immanente al processo penale, dell'accertamento della verità processuale attraverso la dialettica fra accusa e difesa regola che nel caso in questione - si specifica nel fatto che, una volto proposta la opposizione al decreto penale (nel quale, invece, la condanna a carico del soggetto ritenuto colpevole interviene in assenza di contraddittorio), questo deve senz'altro essere revocato dovendosi necessariamente celebrare un giudizio che sia almeno rispettoso del principio del contraddittorio fra le parti - nonché col generale : principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici, espresso dal brocardo utile per inutile non vitiatur, in forza del quale, con riferimento alla fattispecie, non può essere privato di efficacia giuridica l'atto di opposizione a 3 E decreto penale, in sé valido e completo nei suoi elementi, laddove esso sia privo dei requisiti per il conseguimento di un effetto ulteriore alla mera opposizione (nella specie la successiva celebrazione del conseguente giudizio nelle forme del rito abbreviato e non in quelle, ordinariamente previste dal legislatore, del rito immediato). Il ricorso deve pertanto essere accolto e la ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma affinché ivi riprenda il suo corso la procedura incoata tramite la opposizione a decreto penale presentata dagli attuali ricorrenti.
PQM
Аи дей замика Annulla la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Алока учите Meres Parma. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 0 OTT 2015 IL LA EA S IL CANCELLIERE P Luana IAni 4