Articolo 604 del Codice della navigazione
Articolo 603Articolo 605
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21 aprile 1942
Art. 604.
(Denuncia all'associazione sindacale).

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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