Ordinanza 13 novembre 2024
Massime • 1
In materia di TASI, per il periodo compreso dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, secondo l'art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 (nel testo antecedente alla modifica apportata, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 14, della l. n. 208 del 2015) a tenore del quale l'abitazione principale (come definita ai fini dell'IMU) rientra nel presupposto impositivo, gli alloggi sociali sono soggetti ad imposizione (salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 731, della citata l. n. 147), essendo equiparati, ai fini IMU, all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/11/2024, n. 29370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29370 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
RICORRENTE CONTRO Comune di Rieti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Livio Festuccia, con studio in Rieti, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Tacito n. 23, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE ICI MU SI ACCERTAMENTO ALLOGGI SOCIALI ESENZIONE PRINCIPIO DI DIRITTO Civile Ord. Sez. 5 Num. 29370 Anno 2024 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 13/11/2024 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 giugno 2021, n. 2933/11/2021, notificata a mezzo pec il 6 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate dell’11 ottobre 2024 e, a seguito di riconvocazione, del 30 ottobre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE: 1. L’A.T.E.R. della Provincia di Rieti ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 giugno 2021, n. 2933/11/2021, notificata a mezzo pec il 6 luglio 2021, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento n. 168/17 per il parziale versamento della SI relativa all’anno 2014, per l’importo complessivo di € 277.319,00, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Rieti nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti il 13 novembre 2018, n. 139/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - in ragione della carenza di prova circa la sussistenza delle caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008 per l’invocata esenzione. 3. Il Comune di Rieti ha resistito con controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 3 CONSIDERATO CHE: 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’ente impositore per assoluta carenza di specificità dei relativi motivi. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito che: «Il motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui esso è svolto senza porre in raffronto i motivi di appello con la motivazione contenuta nella sentenza pronunciata dal primo giudice, posto che il coefficiente di specificità richiesto per l’ammissibilità dell’appello si correla necessariamente con il grado di specificità della motivazione contenuta nella sentenza appellata». 2.3 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che ciascun motivo deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.., richiedendo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella 4 rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10142; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010; Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29399; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3436; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6475; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7447; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8377; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12376; Cass., Sez. 1^, 19 maggio 2021, n. 13704; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2023, n. 33906; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2024, n. 20002; Cass., Sez. 2^, 16 ottobre 2024, n. 26873). 2.4 Tuttavia, nella specie, il mezzo può considerarsi tassativo e specifico nel censurare l’omessa pronunzia di inammissibilità dell’appello, sul rilievo che: «Il motivo di appello (pagg. 5 e 6 del relativo ricorso) infatti era composto soltanto: - da una prima affermazione, riportata in nota, con cui si deduceva la carenza e comunque l’illegittimità della sentenza impugnata per l’asserita omissione di pronuncia su punti rilevanti ai fini della decisione, senza però minimamente indicare quali fossero 1(;) - da una citazione a sostegno della detta affermazione di una massima giurisprudenziale, anch’essa riportata in nota 2 (;) - ed infine dalla generica ed apodittica conclusione, pure essa riportata in nota, che la Commissione Provinciale non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione attribuendo la qualifica di alloggi sociali agli immobili di proprietà dell’A.T.E.R.»; risolvendosi nella «generica indicazione del punto della decisione censurato (cioè l’avvenuta attribuzione della qualifica di alloggio sociale agli immobili dell’A.T.E.R.), 5 senza contenere alcuna indicazione di quali fossero le parti della stessa decisione non sorrette da adeguata motivazione e perciò ritenute ingiuste e, soprattutto, senza minimamente indicarne le ragioni». 2.5 Ora, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si pone come norma speciale rispetto all'art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che, con riguardo al contenzioso tributario, ove l'amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 6 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; 6 Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1360; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2024, n. 1556). 2.6 Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19116; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2024, n. 1556). 2.7 Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve, quindi, consistere in una 7 rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). 2.8 Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551). 2.9 In particolare, si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971; Cass., Sez. 5^, 8 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25144; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2024, n. 27745). 2.10 Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 2.11 Ciò detto, il mezzo deve essere disatteso, in quanto i due motivi di appello (illustrati sotto le rubriche: “1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 669 LEGGE 147/2013” e “2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA”) consistono in dettagliate e analitiche contestazioni della motivazione della sentenza di prime cure con riguardo all’inapplicabilità dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ragione dell’apprezzato difetto delle caratteristiche tipizzate dal d.interm. 22 aprile 2008, per cui non si ravvisa la lamentata “aspecificità” delle ragioni dedotte a fondamento del gravame. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, illogica o incoerente con riguardo alla sufficienza della prova sulla qualità di alloggio sociale per ciascun immobile. 3.1 Il motivo è infondato. 9 3.2 In particolare, la censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, secondo cui: «Nel caso di specie, come detto, la sentenza impugnata risulta invece carente nella parte motiva sul punto, posto che non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica, poiché non appare essere sufficiente che l’Istituto si sia limitato a barrare la casella corrispondente nell’apposita dichiarazione MU - SI anno 2014 e poi che sussistano i due requisiti della permanenza dell’assegnazione così come indicati in sentenza, laddove si legge che “nel caso di specie, gli alloggi oggetto di contestazione, rispondono ad entrambi i requisiti in quanto restano assegnati finché permangono le condizioni che ne hanno consentito l’assegnazione, senza limitazione temporale e non vi è dubbio sulla funzione individuata dalla norma e ben conosciuta dallo stesso Comune dispone l’assegnazione in locazione con proprio decreto, come si evince dal contratto tipo (allegato in atti)». 3.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
(...)». 3.4 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 10 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446). 3.5 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446). 3.6 In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23530). 3.7 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente, inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contiene una 11 compiuta ed articolata illustrazione delle ragioni sottese all’accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale. 3.8 Invero, la sentenza impugnata si è adeguatamente ed esaustivamente pronunciata sull’appello con riguardo alla carenza probatoria circa la rispondenza degli immobili assegnati in locazione alle caratteristiche fissate dal d.interm. 27 aprile 2008, affermando che: «Secondo il primo giudice, che ha aderito a una giurisprudenza minoritaria delle Commissioni Tributarie, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti predetti possono essere assimilati alla fattispecie di «alloggio sociale» e godere della piena esenzione MU o SI solo nel caso corrispondano alle caratteristiche contenute nel disposto normativo. In caso contrario, quando non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione si applicherà solo la detrazione di 200 euro. Il contribuente deve dimostrare la ricorrenza dei requisiti di esenzione. Nel caso di specie, come detto, la sentenza impugnata risulta invece carente nella parte motiva sul punto, posto che non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica, poiché non appare essere sufficiente che l'Istituto si sia limitato a barrare la casella corrispondente nell'apposita dichiarazione MU SI anno 2014 e poi che sussistano i due requisiti della permanenza dell'assegnazione così come indicati in sentenza, laddove si legge che "Nel caso di specie, gli alloggi oggetto di contestazione, rispondono ad entrambi i requisiti in quanto restano assegnati finché permangono le condizioni che ne hanno consentito l'assegnazione, senza limitazione temporale e non vi è dubbio sulla funzione individuata dalla norma e ben 12 conosciuta dallo stesso Comune dispone l'assegnazione in locazione con proprio decreto, come si evince dal contratto tipo (allegato in atti)". Tale motivazione, oltre che carente e del tutto generica, è in contrasto con il quadro normativo e con la giurisprudenza in materia». Né si profila, come è stato dedotto dalla contribuente, «un insanabile contrasto logico tra l’affermazione che l’appello del Comune doveva essere accolto e l’affermazione che “non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica” (ossia dei requisiti dell’esenzione). Con quest’ultima affermazione invero, ritenendosi che la prova non risultava raggiunta “per ciascuna unità immobiliare”, si dava atto del fatto che per talune unità immobiliari tale prova risultava invece raggiunta. Ne consegue che l’esenzione dal tributo non poteva poi essere indistintamente negato per tutte le unità immobiliari oggetto di causa e, dunque, anche per quegli immobili per i quali risultavano provate le caratteristiche richieste per l’esenzione». Laddove, invece, come è stato anche eccepito dal controricorrente, il giudice di appello ha chiaramente escluso che la prova dei requisiti per l’esenzione fosse stata fornita (in ossequio all’onere gravante sul contribuente) per ciascuno degli immobili, nel senso di comprendere la loro totalità, non essendo stato in alcun modo lasciato intendere, in base al chiaro tenore della riportata motivazione, che alcuni ne fossero muniti, in assenza di un idoneo accertamento sulla sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti individuati dall’art. 2 del d.interm. 27 aprile 2008. 4. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in 13 relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che «gli immobili costituissero fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali nella definizione datane dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.06.2008), vale a dire l’essere l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente e la sua funzione di interesse generale della salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato». Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la motivazione della sentenza di primo grado fosse carente «circa la prova di alloggio sociale di ciascuna unità immobiliare oggetto di causa». Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorso il giudice di secondo grado in omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio processuale. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, falsa applicazione degli artt. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo antecedente alla modifica introdotta dall’art. 1, 14 comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, nonché violazione dello stesso art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dal citato art. 1, commi 707 e 749, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applicabile anche per la SI ex art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado «norme non riferite all’anno di imposta in esame in luogo di quelle da applicare», non avendo tenuto conto dell’esenzione prevista per «i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». 4.1 I motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione dell’estensibilità alla SI relativa all’anno 2014 dell’esenzione prevista per l’MU con riguardo agli alloggi sociali – sono infondati, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivo, la motivazione della sentenza impugnata debba essere parzialmente emendata nei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., essendo dirimente per la decisione l’analisi preliminare della disciplina applicabile ratione temporis. In proposito, per quanto la questione sia stata rilevata d’ufficio dal collegio senza che le parti abbiano interloquito sul punto, avendo discusso anche nei gradi di merito sulla sussistenza o meno dei requisiti per l’esenzione, non si rende necessaria 15 l’osservanza dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e modificato dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Difatti, è pacifico che la sollecitazione del contraddittorio tra le parti non è indispensabile per la decisione su questioni di mero diritto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., Sez. 3^, 23 agosto 2011, n. 17495; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 2013, n. 8936; Cass., Sez. 2^, 4 luglio 2018, n. 17473; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41196; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7960; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2022, n. 21169; Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2023, n. 23579; Cass., Sez. 1^, 8 agosto 2024, n. 22480). 4.2 Come è noto, nell’ambizioso intento di «consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull’immobile e introducendo una componente diretta a tassare i servizi indivisibili e la gestione dei rifiuti», con un intervento diretto al «riordino della tassazione immobiliare comunale», l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “legge di stabilità 2014”), aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) (poi, abrogata dall’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall’1 gennaio 2020), che era basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
essa si componeva dell'imposta municipale propria (MU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (SI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 16 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con specifico riguardo alla SI (sempre nel contesto unitario della IUC), in base all’art. 1, commi 669 e 671, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presupposto impositivo «(...) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti», ed essa «671 (...) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (...)». In definitiva, la componente SI è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. 4.3 Posto in siffatti termini il quadro normativo di riferimento, è evidente che la disciplina originaria della SI non riconosceva alcuna forma di esenzione per i fabbricati destinati ad abitazione principale. Ed altrettanto valeva anche per le ulteriori esenzioni valevoli per l’MU, essendo prevalente la ratio legis di finanziare la copertura dei c.d. “servizi indivisibili”, cioè di quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini, per i quali non è possibile individuare una utenza specifica (a differenza dei servizi "a domanda individuale", dove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio), in particolare, dell’illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade pubbliche e del verde pubblico, della protezione civile, della vigilanza urbana, dell’anagrafe, ecc. Tanto trova espresso riscontro nei lavori preparatori della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si sottolinea, in contrapposizione all’MU, «(...) che l’abitazione principale viene invece assoggettata a SI (articolo 1, comma 669 e seguenti del provvedimento in esame) con aliquota dell’1 per 17 mille, modificabile dai comuni (con il limite del 2,5 per mille per l’anno 2014)» (vedasi la relazione illustrativa alla “legge di stabilità 2014”). In relazione a tale finalità, infatti, il legislatore ha valutato che la differenza di trattamento impositivo non fosse adeguatamente giustificata dalla eterogeneità di situazioni fattuali dei contribuenti rispetto al godimento dell’abitazione (art. 3 Cost.), prevalendo l’esigenza pubblicistica del concorso indiscriminato al finanziamento dei servizi locali in base alla capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.). 4.4 In proposito, la Corte Costituzionale ha ritenuto, «sul piano della giustificazione costituzionale, [di] operare una distinzione – di massima, poiché le interconnessioni rimangono sempre possibili – tra i diversi istituti agevolativi», evidenziando che: «In alcuni casi è (...) comunque ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale, dal momento che la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dall’applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo (ad esempio per evitare doppie imposizioni) o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto o alla particolare fisionomia del tributo). In siffatte ipotesi, si è in presenza di agevolazioni previste per finalità intrinseche al prelievo. In altri istituti, invece, la natura di agevolazione è propriamente riscontrabile, perché, a differenza di quelli appena descritti, essi presuppongono l’esistenza di una capacità contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga (...) al dictum de omni di cui all’art. 53, primo comma, Cost., prevedono, per motivi extrafiscali, forme di esenzione, di tassazione sostitutiva più favorevole o altre 18 misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in relazione a determinate fattispecie. All’interno di questa categoria di agevolazioni è poi possibile distinguere tra quelle in cui la finalità extrafiscale perseguita dal legislatore appare riconducibile all’attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza) e quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica non è individuabile. Al riguardo va precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste ultime agevolazioni di per sé in contrasto con la Costituzione, salvo quando la finalità extrafiscale non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di un mero privilegio. Rimane fermo, in ogni caso, che il suddetto difetto, nell’ambito del sindacato sulla violazione del principio di eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio che ne giustifichi l’estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse» (Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 120). Non a caso, proprio in relazione all’esenzione prevista per l’MU dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo aver rilevato che «(...) l’agevolazione in oggetto non rientra tra quelle strutturali, essendo senza dubbio inquadrabile tra quelle in senso proprio (sentenza n. 120 del 2020). Inoltre, se da un lato, essa si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire «l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione» (art. 47, secondo comma, Cost.), dall’altro esenta le abitazioni principali dei residenti dalla più importante imposta municipale (l’MU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che 19 giustificano l’autonomia fiscale locale: se gran parte dei residenti è esentata dall’imposta, questa finirà per risultare a carico di chi non vota nel Comune che stabilisce l’imposta», concludendo nel senso del «difetto di una chiara causa costituzionale», il giudice delle leggi ha evidenziato che essa «è (...) riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore;
ciò che evoca per costante giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio» (Corte Cost., 13 ottobre 2022, n. 209). 4.5 Pertanto, secondo la disciplina vigente ratione temporis, pur beneficiando dell’esenzione riconosciuta per la sola MU dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli alloggi sociali sono soggetti alla SI – salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - fino al 31 dicembre 2015. Invero, soltanto con l’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato – con decorrenza dall’1 gennaio 2016 - il testo dei commi 639 e 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel senso di sancire l’esclusione dalla SI dell’abitazione principale, nell’accezione consacrata per l’MU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salva l’eccezione degli immobili classificati in catasto con le categorie A/1, A/8 e A/9, gli alloggi sociali sono stati equiparati in toto all’abitazione principale ed hanno potuto usufruire dell’esenzione dalla SI. Difatti, l’art. 13, comma 2, ultimo periodo, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 20 legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente disposto l’inapplicabilità dell’MU per i «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008», equiparandoli – al pari delle «unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari» (lett. a), della «casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (lett. c) e dell’«unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (lett. d) – all’abitazione principale di cui al secondo periodo ed al terzo periodo della medesima disposizione. 4.6 Tale interpretazione della disciplina vigente per la SI in materia di alloggi sociali è stata, altresì, confermata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risposta n. 20 ad una FAQ del 3 giugno 2014, secondo cui: «Ai fini SI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal Comune». 21 4.7 Ne consegue che la SI relativa all’anno 2014 era dovuta anche per gli alloggi sociali, a prescindere dall’esenzione dall’MU, essendovi soggetti i fabbricati con destinazione ad abitazione principale o con destinazione equiparata ex lege. 4.8 In tal senso, peraltro, l’art. 3 – capitolo 3 del regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 22 luglio 2014, n. 46, in vigore ratione temporis, prevedeva che: «Le norme di esenzione e di esclusione previste per l’MU e/o per ICI non si possono estendere alla SI ad eccezione di quelle espressamente previste nella normativa di riferimento della SI». 5. Al solo fine di chiarire la portata della disciplina vigente per gli alloggi sociali fino al 31 dicembre 2015, il collegio ritiene di formulare il seguente principio di diritto: «In materia di SI, per il periodo compreso dall’1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, secondo l’art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nel testo antecedente alla modifica apportata, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, dall’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a tenore del quale l’abitazione principale (come definita ai fini dell'MU) rientra nel presupposto impositivo, gli alloggi sociali (secondo la definizione datane dal d.interm. 22 aprile 2008) sono, comunque, soggetti ad imposizione (salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), essendo equiparati (sempre ai fini dell’MU) all’abitazione principale dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 22 6. In conclusione, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nelle camere di consiglio dell’11 ottobre