Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1878/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. SOSIO CHIARA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto i sigg. esponevano: Parte_3
i sigg. hanno contratto matrimonio religioso in TR (So) il 21.05.2016, atto Parte_3 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di TR al N. 5 P. 2 S.A, anno 2016 (doc. 3); - le parti hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati due figli (doc. 4): ata a DA (So) in data 22.04.2017 CP_1
( ) e nato a [...] in data [...] ); - CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4 pagina 1 di 4
- la casa coniugale, sita a SO (So) in via Per Calosio n. 6, è di proprietà esclusiva del sig. e resterà nella disponibilità dello stesso;
Pt_3
- la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione, di cui comunicherà l'indirizzo; - i figli minori Parte_3
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
- quanto alle frequentazioni padre/figli, le parti convengono sin d'ora il più ampio diritto di visita a favore del padre, con giorni e orari da concordarsi con congruo preavviso, nulla opponendo al pernottamento di presso il padre - si allega piano genitoriale (doc. 5); - sia per le vacanze CP_1 CP_2
estive che per le vacanze natalizie, pasquali ecc. i genitori concorderanno i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi con congruo preavviso, premurandosi di alternare le festività (Natale /
Pasqua ecc.); - la posizione economica dei coniugi è la seguente: • la sig.ra è casalinga, Parte_1 non percepisce alcun reddito ma intende e si impegna a reperire un'attività lavorativa part-time; • il sig.
è assunto alle dipendenze della società Mottolino S.p.A. di Livigno. Si allegano le Parte_2
dichiarazioni dei redditi del sig. relative agli ultimi tre anni (doc. 6, 7 e 8); - le parti rinunciano Pt_3
a depositare gli estratti conto dei rapporti bancari in quanto già a conoscenza della situazione economica;
- dal punto di vista economico i coniugi convengono quanto segue: • il padre corrisponderà mensilmente la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di mantenimento dei figli minori. • le parti convengono che dal predetto assegno di mantenimento rimane esclusa la quota mensile di iscrizione alla scuola materna del piccolo - per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 - che CP_2 verrà pagata direttamente dal padre sig. ; • il sig. concorrerà inoltre nella misura Parte_2 Pt_3
del 70 % alle spese di natura straordinaria da sostenersi nell'interesse dei figli minori. Le stesse dovranno essere determinate secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio;
• l'Assegno Unico verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla sig.ra per il mantenimento dei figli d Parte_1 CP_1
e il sig. manifesta sin d'ora (e si renderà disponibile a manifestare ogniqualvolta sarà CP_2 Pt_3 necessario) la propria rinuncia a richiedere e trattenere tale assegno;
• il sig. corrisponderà la Pt_3 somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il canone di locazione sostenuto dalla sig.ra
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a Parte_3
regolamentare ogni reciproca pendenza economica patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
- la sig.ra è stata ammessa in via provvisoria dall'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Sondrio al patrocinio a spese dello Stato (doc. 9); - i sig.ri e chiedono di avvalersi Parte_3 Pt_3
della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice
Relatore e dichiarano di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 4 I ricorrenti chiedevano: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi, sigg.ri Parte_1
e , alle seguenti
[...] Parte_2
CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a SO (So) in via Per Calosio n.
6 - di proprietà del sig. - resterà nella Parte_2
disponibilità dello stesso;
3. la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione, di cui comunicherà Parte_3
l'indirizzo;
4. i figli minori - ( ) nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
22.04.2017 e ( ) nato a [...] il [...] – sono affidati Persona_2 CodiceFiscale_4
congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre;
5. i coniugi concordano sin d'ora un ampio diritto di visita a favore del padre, con giorni e orari da concordarsi tra le Parti, con congruo preavviso, nulla opponendo al pernottamento di presso il padre;
6. CP_1 CP_2
sia per le vacanze estive che per le vacanze natalizie, pasquali ecc. i genitori concorderanno i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi con congruo preavviso, premurandosi di alternare le festività;
7. il sig. verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, le somme di seguito Parte_2 indicate: • € 400,00 (quattrocento/00) al mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli (€
225,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
• il 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Sondrio;
• € 250,00
(duecentocinquanta/00) al mese, a titolo di contributo per il canone di locazione sostenuto dalla sig.ra
8. le parti convengono che dall'assegno di mantenimento per i figli rimane esclusa la quota Parte_3
mensile di iscrizione alla scuola materna del piccolo - per gli anni scolastici 2024/2025 e CP_2
2025/2026 - che verrà pagata direttamente dal padre sig. ;
9. l'Assegno Unico verrà Parte_2
richiesto e trattenuto esclusivamente dalla sig.ra per il mantenimento dei figli;
Parte_3 CP_1 CP_2 il sig. manifesta sin d'ora (e si renderà disponibile a manifestare ogniqualvolta sarà necessario) Pt_3
la propria rinuncia a richiedere e trattenere tale assegno;
10. i sig.ri e si Parte_1 Parte_2
prestano - sin d'ora - reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altro valido documento necessario per l'espatrio loro e dei figli minori;
11. le spese di lite CP_1 CP_2 compensate tra le parti;
12. confermare l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato e liquidare le spese della sua difesa ex art. 110 DPR 115/02.
Con note scritte 13 1 25 le parti confermavano le domande e dichiaravano:
pagina 3 di 4 - che non intendono riconciliarsi;
- che confermano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo qui trascritte;
- che rinunziano ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
- che prestano piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Le domande meritano pieno accoglimento.
E' confermato il venir meno della affectio maritalis.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi, sigg.ri e , alle Parte_1 Parte_2
condizioni sopra riportate,
compensa le spese di lite.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 5 3 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4