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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP OB, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2819/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123033259000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123033259000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6784/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
Ader.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.16064/23/24 depositata il 15.11.2024,con la quale veniva accolto i ricorso del Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.07120230123033259/000, notificata il 11/12/23 relativa agli atti di accertamento n. TET-18000300 e TET-18000364 per mancato pagamento dell'addizionale erariale, tassa auto anno 2018, con riguardo alle autovetture targate Targa_1 e Targa_2, nonché avviso di liquidazione n.000000784 anno 2022, per mancato pagamento di registrazione di atto giudiziario, il tutto per € 1.146,58.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici ed l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'ufficio che chiedeva la cessata materia del contendere per l'avviso di liquidazione n.000000784 anno 2022, nonché per l'atto di accertamento n. TET-18000364 confermando, di contro, la legittimità dell'ulteriore atto di accertamento n. TET18000300 riferito alla autovettura targata
Targa_1, depositando la relativa notifica avvenuta in data 18/10/2021 a mani proprie del contribuente.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo l'irritualità della notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato;
si costituiva il contribuente eccependo la mancata prova dell'assunta notifica dell'accertamento n. TET18000300 riferito alla autovettura targata Targa_1
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'ufficio a riprova della notifica dell'accertamento n. TET18000300, depositava copia del retro di un avviso di ricevimento relativo ad una raccomandata realmente notificata a mani del contribuente, nel quale però si legge unicamente il numero della raccomandata e nessun altro elemento che possa ricondurre al richiamato avviso n. TET18000300, di guisa che non v'è prova certa che l'avviso di ricevimento versato in atti sia riconducibile all'avviso di accertamento di cui è causa. La mancanza della prova della notifica determina il rigetto dell'appello, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in euro 410, oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP OB, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2819/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123033259000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123033259000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6784/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituita
Ader.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.16064/23/24 depositata il 15.11.2024,con la quale veniva accolto i ricorso del Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n.07120230123033259/000, notificata il 11/12/23 relativa agli atti di accertamento n. TET-18000300 e TET-18000364 per mancato pagamento dell'addizionale erariale, tassa auto anno 2018, con riguardo alle autovetture targate Targa_1 e Targa_2, nonché avviso di liquidazione n.000000784 anno 2022, per mancato pagamento di registrazione di atto giudiziario, il tutto per € 1.146,58.
Con l'originario ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici ed l'intervenuta prescrizione. Si costituiva l'ufficio che chiedeva la cessata materia del contendere per l'avviso di liquidazione n.000000784 anno 2022, nonché per l'atto di accertamento n. TET-18000364 confermando, di contro, la legittimità dell'ulteriore atto di accertamento n. TET18000300 riferito alla autovettura targata
Targa_1, depositando la relativa notifica avvenuta in data 18/10/2021 a mani proprie del contribuente.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo l'irritualità della notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato;
si costituiva il contribuente eccependo la mancata prova dell'assunta notifica dell'accertamento n. TET18000300 riferito alla autovettura targata Targa_1
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'ufficio a riprova della notifica dell'accertamento n. TET18000300, depositava copia del retro di un avviso di ricevimento relativo ad una raccomandata realmente notificata a mani del contribuente, nel quale però si legge unicamente il numero della raccomandata e nessun altro elemento che possa ricondurre al richiamato avviso n. TET18000300, di guisa che non v'è prova certa che l'avviso di ricevimento versato in atti sia riconducibile all'avviso di accertamento di cui è causa. La mancanza della prova della notifica determina il rigetto dell'appello, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che liquida in euro 410, oltre oneri di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario.