Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 27/04/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2026, proposto da
As Costruzioni S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 94532035E5, in proprio e in nq. di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la A.Z.P. S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano e Gianluca Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 1;
nei confronti
Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Cooperativa Sociale V.E.P., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 C.p.a.:
- del provvedimento di esclusione dalla gara del R.T.I. AS Costruzioni S.r.l. Unipersonale/A.Z.P. S.r.l. Unipersonale, in uno con la nota prot. n. 25918 di comunicazione del 24 marzo 2026;
- del diniego all’autorizzazione alla riorganizzazione delle quote del R.T.I. espresso nel provvedimento di esclusione;
- del provvedimento di interpello e di scorrimento della graduatoria in favore del terzo classificato, ove nelle more intervenuti;
- dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico terzo classificato, ove nelle more intervenuta;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal R.T.I. ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop. società cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60, 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IU AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. La ricorrente AS Costruzioni S.r.l. Unipersonale impugna il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzata all’affidamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico da destinare a sede dell’I.P.S.S.A.R (Istituto Alberghiero) nel Comune di Locri con annesso convitto (I Stralcio).
Espone che:
- alla gara indetta con bando ritualmente pubblicato sull’albo online e sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria il 02/12/2022 (nonché sul sito del Ministero dell’Infrastrutture e sul sito informatico della Regione Calabria il 6/12/2022) e, per estratto, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 140 del 30/11/2022, hanno partecipato tre operatori economici: la NT Impianti S.p.a., il R.T.I. costituendo tra AS Costruzioni S.r.l. Unipersonale e A.Z.P. S.r.l. Unipersonale (di seguito “la ricorrente” o “il raggruppamento ricorrente”) e il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa società cooperativa e la Società Cooperativa Sociale V.E.P.;
- con determina n. 11 del 23 gennaio 2023 è stata disposta l’aggiudicazione in favore della NT Impianti S.r.l.;
- il raggruppamento ricorrente si è classificato secondo, seguito dal consorzio odierno controinteressato (cfr. doc. 2);
- con successiva determina n. 3865 del 26 novembre 2024, la S.A. ha risolto per grave ritardo il contratto stipulato con la società NT (cfr. doc 3);
- con determina R.G. N. 3018 del 07.10.2025 è stato approvato il nuovo quadro economico e il cronoprogramma dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale;
- con determina del 29 gennaio 2026 n. 26, la S.A. ha preso atto della disponibilità dell’odierna ricorrente, a seguito dello scorrimento della graduatoria, a subentrare nell’esecuzione dei lavori, alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario (cfr. doc. 4);
- in data 12 febbraio 2026 sono stati affidati, in via d’urgenza, i lavori alla ricorrente (cfr. doc. 5);
- con nota del 12 marzo 2026, la S.A. (essendo “ emerso che l’attuale attestazione SO posseduta per la categoria OG11 risulta di classifica II, configurandosi pertanto come non idonea a coprire la quota del 60% indicata in sede di partecipazione ”) ha chiesto chiarimenti alla ricorrente in ordine alla sopravvenuta sotto-qualificazione della capogruppo nella categoria SO OG 11 rispetto a quanto dichiarato in offerta (passata dalla classifica III alla II) (cfr. doc. 6);
- l’odierna ricorrente, a seguito del riconoscimento di una proroga del termine, con nota del 19 marzo 2026, chiedeva alla S.A. l’autorizzazione alla riorganizzazione interna delle quote del R.T.I. ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/16, al fine di ripristinare la corrispondenza dei requisiti di qualificazione/esecuzione tramite una “rimodulazione interna delle quote di esecuzione tra imprese già facenti parte del R.T.I.” (cfr. docc. 7 e 8);
- con atto prot. n. 25918 del 24 marzo 2026, la S.A. comunicava l’esclusione del R.T.I. AS dalla gara, ritenendo inammissibile la proposta di modifica delle quote (cfr. doc. 9).
Con il ricorso introduttivo, l’odierna ricorrente agisce per l’annullamento dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe, deducendo, con un unico motivo (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 83 e 84 d.lgs. 50/16; violazione dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10; violazione dei principi generali di cui all’art. 1 della L. n. 241/90 e all’art. 4 d.lgs. 50/16; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, di prevalenza della sostanza sulla forma; violazione del principio del risultato; eccesso di potere per carenza e/o travisamento dei presupposti, difetto e/o insufficienza d’istruttoria, evidente illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta ”), che:
- l’art. 3 del disciplinare di gara richiedeva la qualificazione in due categorie SO: la OG1 “prevalente” classifica V per un importo € 3.568.074,76 (e per una % pari a 70,21 dell’importo complessivo dei lavori) e la OG11 “scorporabile”, classifica IV per un importo di € 1.513.791,94 (per una % pari a 29,79 dell’importo totale dell’appalto);
- la ricorrente ha partecipato alla procedura, impegnandosi a costituire un R.T.I. di tipo “misto” con la società AZP a r.l., con seguente ripartizione di quote:
- AS Costruzioni s.r.l. Unipersonale (capogruppo) Cat. OG1 (prevalente) per la quota del 100%; Cat. OG11 (scorporabile) per la quota del 60%;
- l’impresa A.Z.P. s.r.l. Unipersonale (mandante) Cat. OG1 per la quota dello 0%; Cat. OG11 per la quota del 40% (cfr. docc. 10-12);
- alla data di presentazione dell’offerta (19 dicembre 2022), la società AS Costruzioni S.r.l. era regolarmente qualificata nella Cat. OG11 cl. III (attestazione GE SO n. 4686/69/07, con scadenza al 30/10/24, fino ad € 1.033,000,00, oltre eventuale incremento del quinto) e, quindi, abilitata all’esecuzione del 60% dei lavori (nella specie pari ad € 908.275,16), corrispondente alla quota assunta all’interno del raggruppamento (cfr. doc. 11);
- la società AS Costruzioni, dunque, dall’invio dell’offerta all’aggiudicazione in favore di NT Impianti S.r.l. (cfr. doc. 2 cit., determina n. 11 del 23 gennaio 2023), ha sempre mantenuto il requisito, senza soluzione di continuità, e non vi è stata, quindi, alcuna carenza originaria nella qualificazione della società capogruppo e, per l’effetto, dell’intero R.T.I. classificatosi secondo in graduatoria;
- in data 23 luglio 2025 ha ottenuto il rilascio della nuova attestazione SO n. 7175/69/07, che prevede la qualificazione per la Cat. OG11 cl. II e non più III (cfr. doc. 13);
- ha, poi, sottoscritto un nuovo contratto con la GE SO per ripristinare la classifica III; allo stato è in corso l’istruttoria (cfr. docc. 14 e 15);
- legittimamente ha, quindi, chiesto l’autorizzazione alla riorganizzazione interna del raggruppamento, ipotizzando l’incremento percentuale della quota di partecipazione della mandante per la categoria scorporabile (cfr. docc. 6-8 cit.);
- il rigetto della proposta e l’automatica esclusione del R.T.I. AS dalla gara violerebbe l’art. 48 del (vecchio) Codice dei contratti (applicabile ratione temporis ) e l’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/10 che, così come chiarito sin dalla decisione dell’Adunanza plenaria 25 gennaio 2022 n. 2, consentono la riorganizzazione del raggruppamento sia in fase di gara che nel corso dell’esecuzione del contratto;
- nel caso di specie, sarebbe sufficiente la rimodulazione delle quote, limitata alla categoria SO OG11, che preveda, a titolo esemplificativo, l’incremento della percentuale imputata alla mandante fino al 59,5%, lasciando la parte residua del 40,5% alla capogruppo (che possedendo la cl. II, in virtù dell’incremento del quinto, potrebbe eseguire lavori fino ad € 619.200,00); oppure, assegnare alla mandante la quota dell’81%, essendo qualificata per la categoria SO OG11 cl. III (fino ad € 1.033.000,00) e che, quindi, col beneficio del quinto di cui all’art. 62, comma 1 d.P.R. 207/10, potrebbe eseguire lavori fino ad € 1.239.600,00 (cfr. doc. 12 cit.);
- sottolinea, infine, che la riorganizzazione interna del raggruppamento sarebbe possibile anche alla luce del (nuovo) codice dei contratti (ai sensi dell’art. 68, comma 11, d.lgs. 36/23 e dell’art. 30 dell’Allegato II.12) che conferma, per le imprese aggregate in R.T.I., la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta, in omaggio al principio del risultato ex art. 1 d.lgs. 36/23.
2. Per resistere al ricorso, si è costituita, in data 11/4/2026, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che il successivo 13/04/2026 ha depositato documenti e memoria, al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
Sostiene, in sintesi, la Città Metropolitana resistente che l’art. 48 del d.lgs. 50/2016 ammetterebbe “ modifiche soggettive solo in via eccezionale e mai per eludere la mancanza di un requisito di partecipazione ” sicchè non sarebbe possibile “utilizzare la rimodulazione delle quote come “soccorso correttivo” per un operatore che ha perso la propria qualificazione ”.
La modifica richiesta sarebbe, secondo la prospettazione della Città Metropolitana, “ espressamente diretta a superare una carenza di qualificazione derivante dal declassamento della SO della mandataria, con conseguente violazione del limite normativo che vieta modifiche finalizzate ad eludere la mancanza di requisiti ”.
In punto di fatto, ha rilevato che, successivamente alla convocazione della ricorrente per la consegna dei lavori, con nota del 12.02.2026, comunicata all’impresa in pari data (doc. 7 e 8), la procedura è stata sospesa, in quanto non è stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione efficace in favore del RTI ricorrente (peraltro non è stato redatto alcun verbale di consegna, né è avvenuta l’immissione nel possesso del cantiere ed un effettivo inizio delle lavorazioni).
Inoltre, la S.A. riferisce di aver già provveduto all’interpello del terzo classificato, che ha formalmente accettato l’affidamento alle medesime condizioni dell’originario aggiudicatario.
3. In data 13/04/2026 si è costituito in giudizio il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, depositando memoria e documenti.
3.1. La Società Cooperativa Sociale V.E.P., controinteressata, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
4. Alla camera di consiglio del 15/4/2026, in occasione della quale, ai sensi degli artt. 60 e 120 co. 5 cod. proc. amm., sono state sentite le stesse parti, alle quali è stato dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività della memoria depositata dal Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa formulata a verbale dall’odierna ricorrente, dal momento che:
- per un verso, la “memoria difensiva di costituzione” depositata in data 13/04/2026 alle ore 18:49 è certamente ammissibile ai meri fini della costituzione in giudizio del Consorzio Fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, in quanto, com’è noto, “ Il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche (…) sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6/12/2024 n. 9789; TAR Reggio Calabria 06/02/2026 n. 89);
- per altro verso, nel corso della discussione orale in camera di consiglio, la difesa del Consorzio ha ampiamente illustrato il contenuto della memoria, eccependo l’infondatezza del ricorso, anche alla luce dei principi espressi dal T.A.R. Sardegna, Sez. II, con la sentenza n. 374 del 29/05/2023 e dalla giurisprudenza ivi richiamata che ritiene inammissibile la rimodulazione delle quote interne ad un raggruppamento in un momento successivo alla presentazione dell'offerta, e parte ricorrente ha ampiamente replicato oralmente a tale eccezione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Risultano versati in atti:
- per AS Costruzioni s.r.l. Unipersonale, l’attestazione SO avente ad oggetto la categoria OG1 con classifica V nonchè la categoria OG11 con classifica III, rilasciata il 31/10/2019 e con scadenza della validità quinquennale il 31/10/2024 (doc. 11 parte ricorrente);
- per A.Z.P. s.r.l. Unipersonale, l’attestazione SO concernente la categoria OG11 con classifica III, rilasciata il 3/10/2019 e con scadenza della validità quinquennale il 2/10/2024 (doc. 12 parte ricorrente).
7.1. Per tali ragioni, al momento della presentazione dell’offerta il raggruppamento risultava validamente qualificato, in quanto la categoria prevalente OG1 era coperta dalla mandataria per l’intero, mentre la categoria scorporabile OG11 era posseduta (per le percentuali indicate) da entrambe le società (allora in possesso ambedue della classifica III).
7.2. A seguito dello scorrimento della graduatoria successiva alla risoluzione per grave ritardo ex art. 108 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 del contratto stipulato in data 16/06/2023 con l’impresa SINTAL IMPIANTI SPA, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ottenuta la disponibilità dell’odierna ricorrente “al completamento delle opere alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’offerta originaria”, ha rilevato che “l’attuale attestazione SO posseduta (ndr: dalla AS Costruzioni unipersonale) per la categoria OG11 risulta di classifica II, configurandosi pertanto come non idonea a coprire la quota del 60% indicata in sede di partecipazione”, invitando l’operatore economico a fornire “ogni utile elemento chiarificatore in merito alla criticità sopra rappresentata” e a presentare “eventuali controdeduzioni e/o chiarimenti, nonché ogni documentazione ritenuta utile, entro e non oltre il 16/03/2026 ore 12.00” (termine poi prorogato al 19/03/2026 ore 12.00).
7.3. La ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a poter effettuare una “ rimodulazione interna delle quote di esecuzione tra imprese già facenti parte del R.T.I. ”, al fine “ di adeguare l’assetto esecutivo ai requisiti SO effettivamente posseduti nella fase di stipula o di esecuzione, sotto il controllo formale della S.A. ”, e ciò “ attraverso una modifica interna alle quote di esecuzione della categoria OG11, senza apportare alcuna variazione soggettiva della composizione del raggruppamento ”, sottolineando che “ la scrivente mandataria ridurrebbe la propria quota di esecuzione OG11 entro i limiti consentiti dalla classifica II attualmente posseduta, con il conseguente incremento in capo alla mandante, detentrice di idonea attestazione di qualificazione per la categoria OG11, in misura tale da garantire la copertura integrale dell’importo OG11 risultante dall’aggiudicazione originaria ” (cfr. docc. 7 e 8).
7.4. La Città Metropolitana, senza verificare l’attuale possesso del requisito di qualificazione in capo alla mandante A.Z.P. s.r.l. Unipersonale, ha sic et simpliciter ritenuto la modifica soggettiva in questione vietata, in quanto asseritamente finalizzata ad eludere la carenza di un requisito partecipativo.
Con il provvedimento prot. n. 25918 del 24 marzo 2026, la S.A. ha, quindi, comunicato l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara, ritenendo inammissibile la proposta di modifica delle quote (cfr. doc. 9 parte ric.), in quanto la “ proposta di rimodulazione ” e “ la facoltà di modifica delle quote ” non potrebbe “ costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta ”, sicchè “ consentire una modifica della ripartizione delle prestazioni in sede di interpello integrerebbe un'alterazione sostanziale dell'offerta originaria, in violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e immodificabilità dell'offerta ”.
In altri termini, secondo la resistente Città Metropolitana di Reggio Calabria, “ l'impossibilità per la mandataria di coprire la quota del 60% della categoria OG11 ” configurerebbe “ un'insanabile carenza dei requisiti di qualificazione ”, rientrando nel rischio di impresa “ il mancato ottenimento dei CEL necessari per il mantenimento della classifica SO ”.
8. Il motivo articolato da parte ricorrente è fondato, alla luce dell’ormai pacifica giurisprudenza, condivisa dal Collegio, formatasi in materia a seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 gennaio 2022, n. 2 ( ex plurimis , Cons. Stato sez. V 23/05/2022 n. 4068 e TAR Liguria, sez. I, 10/05/2022 n. 355 in fattispecie di riduzione della categoria di un attestato di qualificazione; cfr. anche TAR Liguria, sez. I, 19/06/2023 n. 605 e Cons. Stato sez. V 07/02/2024 n. 1264; cfr. pure, ex plurimis , Cons. Stato sez. V 13/2/2023 n. 1500 e Cons. Stato, V, 11 novembre 2022, n. 9923, in tema di perdita in corso di gara da parte della mandante del requisito generale di partecipazione di regolarità contributiva INPS di cui all’art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016).
8.1. Come chiarito dal Consiglio di Stato, proprio muovendo dalla decisione n. 2/2022 dell’Adunanza plenaria, «la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19- ter del medesimo Codice .
Ne consegue che, laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione.
In particolare, evidenza l’Adunanza plenaria, “ il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. n. 241/1990 e all’art. 4 d. lgs. n. 50/2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara ”.
Del resto, la possibilità della modificazione (in “riduzione”) del RTI, ricorrendo i presupposti di cui ai commi 17, 18 e 19 -ter dell’art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016, era già stata riconosciuta sempre dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con le sentenze 4 maggio 2012, n. 8 e 27 maggio 2021, n. 10 (cfr. punti 29.1 e 29.2)» (Cons. Stato sez. V 23/05/2022 n. 4068).
8.2. Ed infatti, il principio di immutabilità soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese (e del consorzio ordinario), introdotto nell’ordinamento dall’art. 13, comma 5-bis, della legge n. 109/1994, poi sancito dall’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, subisce una pluralità di eccezioni, disposte dai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48.
Tra queste, segnatamente, l’Adunanza plenaria ha ritenuto consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (modifica c.d. per sottrazione o in diminuzione), mediante una diversa distribuzione di compiti e/o di ruoli, in modo da garantire l’espletamento delle prestazioni prescindendo dall’apporto del componente attinto da una delle vicende indicate dalla legge, verificatesi nella fase esecutiva o (dopo la novella del 2017) anche in quella pubblicistica, rimanendo, invece, esclusa la possibilità di modificazione c.d. per addizione, ossia l’ingresso di un operatore economico esterno alla compagine originaria (Cons. St., ad. plen., 27 maggio 2021, nn. 9 e 10).
8.3. La variazione in diminuzione del R.T.I. è stata ammessa dalla successiva sentenza dell’Adunanza Plenaria 25 gennaio 2022, n. 2 anche in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 in corso di gara (e non solo durante l’esecuzione), precisando che, in tali casi, la stazione appaltante deve interpellare il raggruppamento in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno ed assegnargli all’uopo un congruo termine.
8.4. La giurisprudenza successivamente formatasi in materia (cfr. Cons. Stato sez. V 23/05/2022 n. 4068; TAR Liguria, sez. I, 10/05/2022 n. 355; TAR Liguria, sez. I, 19/06/2023 n. 605; Cons. Stato sez. V 07/02/2024 n. 1264) ha ritenuto applicabile tale principio anche alla riorganizzazione interna resasi necessaria dal venir meno di un requisito speciale di partecipazione, quale il possesso di un’attestazione SO, in capo ad uno dei componenti del R.T.I., nella fase della gara posteriore alla presentazione dell’offerta, laddove, chiaramente, la carenza possa essere colmata dalle altre imprese già facenti parte della cordata (in ragione del divieto di modifica “per addizione” del raggruppamento).
8.5. Contrariamente a quanto ritenuto dall’odierna resistente, la giurisprudenza ha ritenuto che tale riorganizzazione dell’assetto interno del raggruppamento non violi la ratio della proibizione di modifiche soggettive né la par condicio .
La stazione appaltante, infatti, deve sempre procedere, tramite un supplemento di istruttoria, alla verifica dei requisiti dei concorrenti riorganizzatisi (verifica che, nel caso che ci occupa, non è avvenuta, avendo la Città Metropolitana negato, a monte, la stessa praticabilità di una riorganizzazione interna, in ragione del paventato rischio di determinare “ un'alterazione sostanziale dell'offerta originaria ”), in tal modo escludendo qualsiasi rischio di elusione delle relative verifiche (di permanenza del possesso del requisito tecnico).
Per altro verso, la riorganizzazione dell’assetto interno del raggruppamento non determina alcuna lesione della par condicio , in quanto le imprese raggruppate hanno già tutte preso parte alla selezione e formulato nella fase all’uopo dedicata la loro offerta, che rimane immutata.
Come chiarito dalla giurisprudenza, «in seguito all’evento incidente sull’idoneità della loro compagna di cordata, i membri superstiti sono chiamati solamente a comunicare se conferiscano in dote al raggruppamento una maggiore fetta del loro “patrimonio” di professionalità e/o capacità tecnica (fatturato, esperienza, certificazioni SO, etc.), allo scopo di (e nella misura in cui sia necessario per) supplire alla perdita verificatasi, e non certo per rielaborare la propria offerta.
Pertanto, non solo non sono ravvisabili concrete ed effettive ragioni che impediscano ai soggetti rimasti nel gruppo di proseguire la competizione, confrontando la propria (già confezionata) offerta con quelle degli avversari, ma anzi tale soluzione appare maggiormente rispondente al principio europeo di libera concorrenza, inteso come possibilità delle imprese di sfidarsi “ad armi pari” e in base alle proprie capacità, onde assicurare all’Amministrazione e, in ultima analisi, alla collettività le opere, i servizi ed i prodotti che risultino migliori e più convenienti (cfr. Cons. St., sez. V, ord. 18 ottobre 2021, n. 6959, cit., che ha evidenziato come “se vietare la modifica soggettiva al raggruppamento del quale uno dei componenti sia incorso in perdita dei requisiti di partecipazione in fase di gara, ma che sia comunque capace di eseguire il contratto in affidamento, non apporta alcun vantaggio alla stazione appaltante per la quale, rispettata quest’ultima condizione, quale che sia il numero dei componenti il raggruppamento, resta comprovata l’affidabilità dell’operatore, innegabile, invece, è il vantaggio per le imprese che, da un lato, hanno la necessità di raggrupparsi per poter competere in taluni segmenti di mercato, e dall’altro, subirebbero ingiustamente effetti negativi di altrui condotte che non hanno in alcun modo potuto evitare”).
Discende da quanto esposto che la (parziale) perdita di un requisito di qualificazione nel corso della procedura ad evidenza pubblica ben può integrare un’esigenza organizzativa che consente la modificazione interna delle quote di esecuzione dei lavori tra le imprese del raggruppamento.
Va, altresì, escluso che il mutamento della conformazione della compagine (i.e. della distribuzione meramente interna delle quote di esecuzione dei lavori) presenti carattere elusivo (e sia, quindi, vietato in base all’ultimo inciso della norma) solo perché apportato in ragione del venir meno della capacità tecnica di un membro del gruppo, se gli altri componenti possiedano le doti professionali necessarie per garantire l’esecuzione dell’appalto. Infatti, le ipotesi di divieto di modifica in funzione anti-elusiva dei requisiti devono essere individuate con riguardo ai valori tutelati dal principio di immutabilità soggettiva, che, per le ragioni testé illustrate, nella fattispecie in discussione non risultano compromessi» (TAR Liguria, sez. I, 10/05/2022 n. 355).
8.6. Nel corso della discussione orale in camera di consiglio, l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno indugiato sulla circostanza che il raggruppamento ricorrente, a seguito dello scorrimento della graduatoria si è reso disponibile a subentrare nell’esecuzione dei lavori, alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, senza segnalare alla S.A. la perdita del requisito tecnico in capo alla mandataria per la categoria scorporabile.
Tale circostanza, non menzionata nella motivazione del provvedimento di esclusione, oltre ad esulare dal thema decidendum del presente giudizio, appare irrilevante ai fini della decisione della presente vicenda contenziosa, per distinte ragioni.
8.6.1. Come correttamente eccepito dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione orale, la gara è soggetta alla disciplina del (vecchio) Codice (D.lgs. n. 50/2016) e non già del nuovo Codice (D.lgs. n. 36/2023) che, all’art. 97, come chiarisce la stessa Relazione al Codice e la giurisprudenza formatasi in materia (cfr. TAR Molise 9/05/2024 n. 144) procedimentalizza la facoltà di sostituzione tramite una disciplina “snella” che, a fronte dell’onere dell’operatore economico di comunicare tempestivamente il verificarsi della causa di esclusione e delle misure adottate (o dell’intenzione di adottarle se sono venute meno in corso di gara o prima e l’operatore economico ha comprovato l’impossibilità di porvi rimedio per tempo) ribadisce nel successivo comma 2 che la intempestività della adozione delle misure comporta l’esclusione.
8.6.2. Nel vigore del decreto legislativo n. 50/2016, e in mancanza di una disciplina puntuale in materia, se è certamente vero che la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) portare l’evento in parola a conoscenza della stazione appaltante sin dal momento in cui si è resa disponibile a subentrare nell’esecuzione dei lavori (e prima della determinazione n. 26 del 29/01/2026) è altrettanto vero che la S.A. e il RUP deputati proprio alla verifica del perdurante possesso dei requisiti di qualificazione ben avrebbero potuto accertarli autonomamente, prima di affidare i lavori al RTI AS COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AZP s.r.l. Unipersonale (fermo restando che, come dedotto dalla Città Metropolitana, la procedura è stata sospesa e non è stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione efficace in favore del RTI ricorrente).
8.6.3. Di conseguenza, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, prima di procedere all’aggiudicazione in favore della ricorrente, “ aveva l’onere di domandare al R.T.I. se la qualificazione della mandante fosse stata confermata e, ricevuta risposta negativa, di assegnare al raggruppamento un adeguato termine per la riorganizzazione interna del proprio assetto, atta a consentire ” alla stessa ricorrente “ di riprendere correttamente la partecipazione alla gara ” (TAR Liguria, sez. I, 10/05/2022 n. 355).
8.6.4. Nel caso di specie, peraltro, lo scorrimento della graduatoria e la richiesta di chiarimenti in sede di verifica dei requisiti di qualificazione dell’odierna ricorrente (qualificata anche nella categoria OG11 con classifica III fino al 31/10/2024) sono intervenuti più di tre anni dopo dall’aggiudicazione in favore della NT Impianti S.r.l. e a fronte di una risoluzione contrattuale disposta con provvedimento n. 681 del 20/11/2024 (doc. 4 parte ric.), a fronte di un grave ritardo contestato all’Impresa appaltatrice “con nota assunta al protocollo dell’Ente con n. 53896 17.06.2024”.
L’inerzia della stazione appaltante, quindi, non può ritenersi priva di rilevanza causale nella perdita del possesso dei requisiti speciali da parte dell’odierna ricorrente, atteso che il decremento della classifica SO (dalla III, richiesta dalla distribuzione interna delle quote di esecuzione dei lavori indicate nell’offerta, alla II), “ dipende o comunque è in correlazione anche proprio con la mancata esecuzione dei lavori aggiudicati (apportante arricchimento curriculare) ” (Cons. Stato sez. V 13/09/2024 n. 7574), considerato, peraltro, che la mandataria godeva dell’attestazione SO per la classifica III fino al 30 ottobre 2024.
Ed infatti, « È pur vero che vige il principio di continuità del possesso dei requisiti, generali e speciali (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8), ma tale regola non può essere interpretata in modo irragionevole e solamente formalistico; come è stato rilevato in giurisprudenza ad altri fini, “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso del requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione” (Cons. Stato, III, 6 marzo 2017, n. 1050) » (Cons. Stato sez. V 13/09/2024 n. 7574).
9. Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e di diniego all’autorizzazione alla riorganizzazione delle quote del R.T.I. espresso nel medesimo provvedimento di esclusione, con conseguente riammissione del raggruppamento ricorrente alla procedura di gara ed obbligo della Città Metropolitana di Reggio Calabria di riesaminare l’istanza di autorizzazione alla riorganizzazione interna del raggruppamento ricorrente e di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia.
10. Non vi è luogo per pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro della ricorrente nel contratto - atteso che lo stesso, nelle more, non è stato stipulato in favore del terzo classificato - né sulle ulteriori richieste di risarcimento per equivalente da mancato utile di impresa, poiché subordinate al mancato conseguimento della tutela in forma specifica.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in parte motiva al § 9.
Condanna la Città Metropolitana di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA; condanna, altresì, le controinteressate, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA; pone definitivamente il contributo unificato a carico della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
IU AS, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IU AS | CA CR |
IL SEGRETARIO