Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 791
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi dell'atto impositivo

    Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'intimazione limitatamente alla cartella n. 09720180060498143000 per asserita mancata prova della sua notificazione.

  • Accolto
    Error in iudicando ed ultrapetizione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza dell'appellante circa la statuizione del giudice di prime cure ultra petita, avendo questi annullato una cartella non specificamente impugnata. Ha altresì rilevato che, anche volendo considerare la cartella implicitamente contestata, essa era stata superata da atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati e non impugnati, rendendo inammissibili le contestazioni tardive sui vizi degli atti presupposti. La Corte ha infine ritenuto erroneamente invertito l'onere probatorio dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 791
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 791
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo