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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 931/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Nizza 53 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239069552002000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239069552002000, deducendo plurimi vizi, tra cui la pretesa omessa notificazione di talune cartelle sottese, la prescrizione dei crediti, nonché violazioni in tema di motivazione e decadenza.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggi appellata, rigettava il ricorso nella quasi totalità, dichiarando tuttavia l'illegittimità dell'intimazione limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720180060498143000, per asserita mancata prova della sua notificazione, compensando le spese di lite.
Avverso tale capo della decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo error in iudicando ed ultrapetizione, evidenziando come detta cartella non fosse stata oggetto di specifica censura nel ricorso introduttivo e come, in ogni caso, risultasse superata da atti interruttivi ritualmente notificati e non impugnati, con conseguente preclusione di ogni contestazione.
L'Appellata non si costituiva.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta che la Contribuente abbia puntualmente circoscritto le proprie doglianze a un elenco tassativo di cartelle, tra le quali non era ricompresa la cartella di pagamento n. 09720180060498143000. Ne consegue che la pronuncia di annullamento adottata dal giudice di prime cure su tale specifico atto integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., applicabile al processo tributario, avendo il Collegio statuito ultra petita, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto. Sul punto è principio consolidato che «il giudice tributario non può estendere d'ufficio il proprio sindacato ad atti non specificamente impugnati dal contribuente» (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 16608/2021). Anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che la cartella in questione fosse implicitamente ricompresa nelle censure della
Contribuente, deve rilevarsi come successivamente alla sua emissione siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, segnatamente intimazioni di pagamento ritualmente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., che riproducevano il contenuto del credito e che non risultano essere stati tempestivamente impugnati.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tali atti assolvono a una funzione recuperatoria, rendendo inammissibili le contestazioni tardive sui vizi degli atti presupposti (ex multis Cass. civ., sez. V, n.
7156/2023). Pertanto, ogni doglianza relativa alla notificazione o alla legittimità della cartella doveva essere proposta nei termini decadenziali di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, restando altrimenti preclusa. La sentenza impugnata, nel ritenere necessario che l'Agente della riscossione fornisse prova della notificazione di una cartella mai contestata, ha erroneamente invertito l'onere probatorio e ha statuito in assenza di una domanda, incorrendo in un vizio che impone la riforma della decisione. La documentazione prodotta dall'appellante, inoltre, dimostra che la pretesa tributaria è stata validamente portata a conoscenza della contribuente, anche mediante atti successivi, idonei a interrompere la prescrizione e a consolidare il credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 09720180060498143000.
Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate-Riscossione e riforma la sentenza n. 9694/23/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, nei limiti di cui in motivazione, rigettando integralmente il ricorso introduttivo della Contribuente;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge, con distrazione. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore La
Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 931/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Nizza 53 00198 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239069552002000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la Contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239069552002000, deducendo plurimi vizi, tra cui la pretesa omessa notificazione di talune cartelle sottese, la prescrizione dei crediti, nonché violazioni in tema di motivazione e decadenza.
La Corte di primo grado, con la sentenza oggi appellata, rigettava il ricorso nella quasi totalità, dichiarando tuttavia l'illegittimità dell'intimazione limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720180060498143000, per asserita mancata prova della sua notificazione, compensando le spese di lite.
Avverso tale capo della decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo error in iudicando ed ultrapetizione, evidenziando come detta cartella non fosse stata oggetto di specifica censura nel ricorso introduttivo e come, in ogni caso, risultasse superata da atti interruttivi ritualmente notificati e non impugnati, con conseguente preclusione di ogni contestazione.
L'Appellata non si costituiva.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta che la Contribuente abbia puntualmente circoscritto le proprie doglianze a un elenco tassativo di cartelle, tra le quali non era ricompresa la cartella di pagamento n. 09720180060498143000. Ne consegue che la pronuncia di annullamento adottata dal giudice di prime cure su tale specifico atto integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., applicabile al processo tributario, avendo il Collegio statuito ultra petita, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto. Sul punto è principio consolidato che «il giudice tributario non può estendere d'ufficio il proprio sindacato ad atti non specificamente impugnati dal contribuente» (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 16608/2021). Anche a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che la cartella in questione fosse implicitamente ricompresa nelle censure della
Contribuente, deve rilevarsi come successivamente alla sua emissione siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, segnatamente intimazioni di pagamento ritualmente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., che riproducevano il contenuto del credito e che non risultano essere stati tempestivamente impugnati.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tali atti assolvono a una funzione recuperatoria, rendendo inammissibili le contestazioni tardive sui vizi degli atti presupposti (ex multis Cass. civ., sez. V, n.
7156/2023). Pertanto, ogni doglianza relativa alla notificazione o alla legittimità della cartella doveva essere proposta nei termini decadenziali di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, restando altrimenti preclusa. La sentenza impugnata, nel ritenere necessario che l'Agente della riscossione fornisse prova della notificazione di una cartella mai contestata, ha erroneamente invertito l'onere probatorio e ha statuito in assenza di una domanda, incorrendo in un vizio che impone la riforma della decisione. La documentazione prodotta dall'appellante, inoltre, dimostra che la pretesa tributaria è stata validamente portata a conoscenza della contribuente, anche mediante atti successivi, idonei a interrompere la prescrizione e a consolidare il credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 09720180060498143000.
Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello proposto da Agenzia delle
Entrate-Riscossione e riforma la sentenza n. 9694/23/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, nei limiti di cui in motivazione, rigettando integralmente il ricorso introduttivo della Contribuente;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge, con distrazione. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore La
Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli