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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1105 dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 54 presso lo studio dell'Avv. Elio Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'intimazione di sfratto per morosità
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, via T. Tasso n. 4 presso lo
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
studio dell'Avv. Cinzia Mannoia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: sfratto per morosità immobile uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, ha intimato sfratto per morosità al signor
[...]
, conduttore dell'immobile sito in Misilmeri, Corso V. CP_1
Emanuele n. 391, adducendo la mancata corresponsione dei canoni di locazione dal giugno 2018 e sino al dicembre 2019 per complessivi €. 5.035,00 di cui chiedeva il pagamento, dovuti in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto il
31.10.2001 e registrato il 12.11.2001 al n. 22498 con canone di €.
206,58 mensili.
Si costituiva in giudizio il signor con comparsa di risposta CP_1
con domanda riconvenzionale, chiedendo la riunione del procedimento, per connessione, con quello portante il N.R.G.
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2660/2018, avente ad oggetto altro sfratto per morosità
relativamente allo stesso contratto, al medesimo immobile e per le pregresse mensilità fino al maggio 2018.
Rilevando di aver corrisposto sin dall'01.11.2001 un canone in misura maggiore rispetto a quello indicato in seno al contratto di locazione, chiedeva la restituzione della differenza rispetto all'importo contrattualmente indicato, nonché la compensazione delle somme intimategli con quelle dovute dalla locatrice in quanto dalla stessa illegittimamente percepite rispetto all'ammontare concordato.
Alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente contestava il contenuto della comparsa di costituzione chiedendo l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio in quanto l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, opponendosi alla chiesta riunione.
Con ordinanza riservata del 21.04.2020 il Giudice, rigettava sia l'istanza di riunione sul rilievo che ai procedimenti, allo stato della richiesta, risultavano applicati riti diversi sia la concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rito con termini per memorie, onerando le parti di presentare istanza di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 1 D. Lgs n.
28/10 come modificato dal DL n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013.
Nell'instaurato giudizio di opposizione le parti reiteravano le rispettive difese ed in particolare parte ricorrente rilevava l'inadempimento del conduttore per violazione della clausola n. 8
del contratto di locazione, avendo proceduto alla modifica dello stato dei luoghi e della destinazione del vano catastalmente destinato ad uso autorimessa, dichiarando di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, mentre parte resistente insisteva nelle spiegate domande, articolando prova per testi.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte opponente.
Con note autorizzate entrambe le parti rappresentavano che nel procedimento di sfratto incoato dalla signora dinanzi a Parte_1
questo stesso Tribunale recante il N.R.G. 2660/2018 il giudice aveva
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
emesso in data 30.12.2021 la sentenza n. 1216/2021 con la quale,
definitivamente pronunciando aveva così statuito:
“a. Dichiara risolto per grave inadempimento del sig. il Controparte_1
contratto di locazione commerciale del 31/10/2001, registrato in Misilmeri
il 12/11/2001 al n. 22498, serie III.
b. Ordina al sig. di rilasciare immediatamente in favore Controparte_1
di parte ricorrente il magazzino sito in Misilmeri, corso Vittorio Emanuele
n. 391, libero da persone e cose.
c. Dichiara che il canone di locazione relativo al predetto immobile è pari ad
€ 206,58 mensili.
d. Condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di canone locativo la somma di € 2.065,80, per i dieci mesi di
[...]
cui alla ricognizione di debito, ed i canoni a decorrere dal mese di gennaio
2018 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalla data
delle singole scadenze al soddisfo.
e. Dichiara che la sig.ra a decorrere da gennaio 2014 sino a Parte_1
dicembre 2017, esclusi i dieci mesi di cui alla ricognizione di debito, ha
percepito un maggior canone locativo pari d € 500,00 mensili e
conseguentemente dichiara che la stessa deve restituire al sig. CP_1
5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'indebito ammontante a complessivi € 11.775,06, oltre gli CP_1
interessi legali dalle date delle singole scadenze al soddisfo.
f. Dichiara compensato il credito vantato dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. sino alla concorrenza di € 11.775,06, Controparte_1
oltre interessi.
g. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
Parte locatrice, rilevando che l'immobile era stato rilasciato in data
04.05.2022, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del procedimento e, in subordine,
chiedeva dichiararsi l'inadempimento del conduttore con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Anche il conduttore, richiamando la menzionata sentenza n.
1216/2021 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della signora al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
All'udienza del 29.06.2023 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte, il giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tanto premesso, assume prioritaria rilevanza, in considerazione della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da entrambe le parti, la valutazione della possibilità di procedere al suo accoglimento, con preclusione di ogni ulteriore indagine sul merito della controversia o meno.
Le pronunce di merito e legittimità concordano nel ritenere che "...
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano
sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale
eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il
venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente
necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”
(Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007).
“La dichiarazione della cessata materia del contendere è legittima se tutte
le parti ne riconoscono la sussistenza dei requisiti oppure, nel caso di
richieste differenti, alla sola condizione di un'adeguata valutazione delle
circostanze da parte del giudice di merito” (Cass. 16764/2020).
Per costante giurisprudenza, la comune volontà delle parti di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere deve riguardare il profilo storico non meno che le conseguenze
7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
giuridiche del fatto;
in altre parole, le parti devono concordare tanto sul reale verificarsi del fatto, quanto sulle conseguenze giuridiche dello stesso.
Solo in questo caso può affermarsi che nel corso del processo sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento,
positivo o negativo, del diritto o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la
8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta,
sottoponendo al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass.
Civile, Sez. III 1 aprile 2004 n. 6395; Cass. Civile Sez. III 1 aprile 2004
n. 6403; Cass. Civile Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile,
Sez. III, 8 giugno 2005 n. 11962).
Entrambe le parti, pur non concordando sulla compensazione delle spese di lite, hanno posto a fondamento della formulata richiesta la sentenza n. 1216/2021 resa da questo Tribunale nel procedimento portante il N.R.G. 2660/2018 svoltosi tra le medesime parti ed avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per morosità relativo allo stesso contratto, allo stesso bene immobile e per le mensilità precedenti a quelle azionate nel presente giudizio.
Dall'esame della detta sentenza emerge chiaramente che l'originario contrasto tra le odierne parti in giudizio è venuto meno, atteso il riconoscimento del diritto al pagamento delle pregresse mensilità
9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del canone con decorrenza “dal mese di gennaio 2018 sino alla data
dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalla data delle singole
scadenze al soddisfo” comprensiva, pertanto, delle mensilità
successivamente maturate ed oggetto dell'intimazione di sfratto incoata nel presente procedimento.
In merito alle spese processuali, in considerazione delle motivazioni della richiamata sentenza, non impugnata da alcune delle parti e dalle stesse poste a fondamento della chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell'esito del detto (identico) giudizio, si ritiene equo procedere anche nel presente giudizio alla compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Termini Imerese in data 12 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1105 dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 54 presso lo studio dell'Avv. Elio Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'intimazione di sfratto per morosità
ATTRICE
CONTRO
C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, via T. Tasso n. 4 presso lo
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
studio dell'Avv. Cinzia Mannoia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: sfratto per morosità immobile uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, ha intimato sfratto per morosità al signor
[...]
, conduttore dell'immobile sito in Misilmeri, Corso V. CP_1
Emanuele n. 391, adducendo la mancata corresponsione dei canoni di locazione dal giugno 2018 e sino al dicembre 2019 per complessivi €. 5.035,00 di cui chiedeva il pagamento, dovuti in relazione al contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto il
31.10.2001 e registrato il 12.11.2001 al n. 22498 con canone di €.
206,58 mensili.
Si costituiva in giudizio il signor con comparsa di risposta CP_1
con domanda riconvenzionale, chiedendo la riunione del procedimento, per connessione, con quello portante il N.R.G.
2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2660/2018, avente ad oggetto altro sfratto per morosità
relativamente allo stesso contratto, al medesimo immobile e per le pregresse mensilità fino al maggio 2018.
Rilevando di aver corrisposto sin dall'01.11.2001 un canone in misura maggiore rispetto a quello indicato in seno al contratto di locazione, chiedeva la restituzione della differenza rispetto all'importo contrattualmente indicato, nonché la compensazione delle somme intimategli con quelle dovute dalla locatrice in quanto dalla stessa illegittimamente percepite rispetto all'ammontare concordato.
Alla prima udienza di comparizione, parte ricorrente contestava il contenuto della comparsa di costituzione chiedendo l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio in quanto l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, opponendosi alla chiesta riunione.
Con ordinanza riservata del 21.04.2020 il Giudice, rigettava sia l'istanza di riunione sul rilievo che ai procedimenti, allo stato della richiesta, risultavano applicati riti diversi sia la concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento di
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rito con termini per memorie, onerando le parti di presentare istanza di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 1 D. Lgs n.
28/10 come modificato dal DL n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013.
Nell'instaurato giudizio di opposizione le parti reiteravano le rispettive difese ed in particolare parte ricorrente rilevava l'inadempimento del conduttore per violazione della clausola n. 8
del contratto di locazione, avendo proceduto alla modifica dello stato dei luoghi e della destinazione del vano catastalmente destinato ad uso autorimessa, dichiarando di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, mentre parte resistente insisteva nelle spiegate domande, articolando prova per testi.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi di parte opponente.
Con note autorizzate entrambe le parti rappresentavano che nel procedimento di sfratto incoato dalla signora dinanzi a Parte_1
questo stesso Tribunale recante il N.R.G. 2660/2018 il giudice aveva
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
emesso in data 30.12.2021 la sentenza n. 1216/2021 con la quale,
definitivamente pronunciando aveva così statuito:
“a. Dichiara risolto per grave inadempimento del sig. il Controparte_1
contratto di locazione commerciale del 31/10/2001, registrato in Misilmeri
il 12/11/2001 al n. 22498, serie III.
b. Ordina al sig. di rilasciare immediatamente in favore Controparte_1
di parte ricorrente il magazzino sito in Misilmeri, corso Vittorio Emanuele
n. 391, libero da persone e cose.
c. Dichiara che il canone di locazione relativo al predetto immobile è pari ad
€ 206,58 mensili.
d. Condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di canone locativo la somma di € 2.065,80, per i dieci mesi di
[...]
cui alla ricognizione di debito, ed i canoni a decorrere dal mese di gennaio
2018 sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalla data
delle singole scadenze al soddisfo.
e. Dichiara che la sig.ra a decorrere da gennaio 2014 sino a Parte_1
dicembre 2017, esclusi i dieci mesi di cui alla ricognizione di debito, ha
percepito un maggior canone locativo pari d € 500,00 mensili e
conseguentemente dichiara che la stessa deve restituire al sig. CP_1
5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
l'indebito ammontante a complessivi € 11.775,06, oltre gli CP_1
interessi legali dalle date delle singole scadenze al soddisfo.
f. Dichiara compensato il credito vantato dalla sig.ra nei Parte_1
confronti del sig. sino alla concorrenza di € 11.775,06, Controparte_1
oltre interessi.
g. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
Parte locatrice, rilevando che l'immobile era stato rilasciato in data
04.05.2022, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del procedimento e, in subordine,
chiedeva dichiararsi l'inadempimento del conduttore con conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Anche il conduttore, richiamando la menzionata sentenza n.
1216/2021 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della signora al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
All'udienza del 29.06.2023 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte, il giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tanto premesso, assume prioritaria rilevanza, in considerazione della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da entrambe le parti, la valutazione della possibilità di procedere al suo accoglimento, con preclusione di ogni ulteriore indagine sul merito della controversia o meno.
Le pronunce di merito e legittimità concordano nel ritenere che "...
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano
sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale
eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il
venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente
necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”
(Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007).
“La dichiarazione della cessata materia del contendere è legittima se tutte
le parti ne riconoscono la sussistenza dei requisiti oppure, nel caso di
richieste differenti, alla sola condizione di un'adeguata valutazione delle
circostanze da parte del giudice di merito” (Cass. 16764/2020).
Per costante giurisprudenza, la comune volontà delle parti di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere deve riguardare il profilo storico non meno che le conseguenze
7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
giuridiche del fatto;
in altre parole, le parti devono concordare tanto sul reale verificarsi del fatto, quanto sulle conseguenze giuridiche dello stesso.
Solo in questo caso può affermarsi che nel corso del processo sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento,
positivo o negativo, del diritto o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la
8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta,
sottoponendo al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass.
Civile, Sez. III 1 aprile 2004 n. 6395; Cass. Civile Sez. III 1 aprile 2004
n. 6403; Cass. Civile Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile,
Sez. III, 8 giugno 2005 n. 11962).
Entrambe le parti, pur non concordando sulla compensazione delle spese di lite, hanno posto a fondamento della formulata richiesta la sentenza n. 1216/2021 resa da questo Tribunale nel procedimento portante il N.R.G. 2660/2018 svoltosi tra le medesime parti ed avente ad oggetto l'intimazione di sfratto per morosità relativo allo stesso contratto, allo stesso bene immobile e per le mensilità precedenti a quelle azionate nel presente giudizio.
Dall'esame della detta sentenza emerge chiaramente che l'originario contrasto tra le odierne parti in giudizio è venuto meno, atteso il riconoscimento del diritto al pagamento delle pregresse mensilità
9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del canone con decorrenza “dal mese di gennaio 2018 sino alla data
dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalla data delle singole
scadenze al soddisfo” comprensiva, pertanto, delle mensilità
successivamente maturate ed oggetto dell'intimazione di sfratto incoata nel presente procedimento.
In merito alle spese processuali, in considerazione delle motivazioni della richiamata sentenza, non impugnata da alcune delle parti e dalle stesse poste a fondamento della chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell'esito del detto (identico) giudizio, si ritiene equo procedere anche nel presente giudizio alla compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Termini Imerese in data 12 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile