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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 468/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. Casari Laura Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
C.F. , con gli Avv.ti Spena Daniele e Orsino Controparte_1 C.F._2
Gianpiero resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – sentenza parziale.
Conclusioni: all'udienza del 14/05/2025 le parti congiuntamente chiedevano l'emissione della sentenza parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, ha domandato l'emissione della Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Controparte_1
Trento in data 18/10/1997. Nei fatti, il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che dalla loro unione erano nati il figlio , il 30/12/1997, e la figlia il 23/06/2005, oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni: , che lavora già da alcuni anni, è economicamente Per_1 Per_ autosufficiente;
invece, lavora dal mese di agosto/settembre 2024. La famiglia viveva in un immobile in Trento, acquistato in comproprietà tra i coniugi. Sopraggiunta la crisi sentimentale, la coppia aveva deciso di vivere separatamente e di procedere con la separazione davanti al Tribunale di Trento, che si era definita in modo congiunto con l'omologa sub RG Per_ 2928/2021. In particolare, il Tribunale aveva disposto l'affido congiunto della figlia all'epoca minorenne, con collocazione della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre ed obbligo di mantenimento a carico dello stesso per euro 250,00 da versare mensilmente alla madre (dalla maggiore età nel mese di luglio 2023, con obbligo di versamento di euro 200 alla madre ed euro 50 direttamente alla figlia). Essendo trascorsi circa tre anni dalla data dell'udienza presidenziale del 21 aprile 2022, il ricorrente intende formalizzare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, apportando talune modifiche in punto di mantenimento della figlia, che sarebbe divenuta, a parere del ricorrente, economicamente autosufficiente, in quanto diplomata nel giugno 2024 e da agosto – settembre 2024 lavora quale impiegata amministrativa con un contratto di apprendistato per la durata di tre anni con stipendio di circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la revoca dell'obbligo di mantenimento per essere la figlia divenuta economicamente autosufficiente;
in subordine, la riduzione dell'assegno.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale si è associata alla domanda di emissione della pronuncia di divorzio e chiedendo, invece, previo accertamento della non autosufficienza della figlia (in quanto assunta solo con contratto di apprendistato), il rigetto della domanda del ricorrente di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
All'udienza del 14 maggio 2025, le parti, previa loro audizione e conferma della volontà di procedere al divorzio, hanno congiuntamente richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio. Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status, con riserva, all'esito, di adottare i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 21 aprile 2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può
Pag. 2 di 3 facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa del 16/05/2022.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n.
74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 18/10/1997 a
Trento da nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
predetto comune;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369;
• dispone rimettersi la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 468/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con l'Avv. Casari Laura Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
C.F. , con gli Avv.ti Spena Daniele e Orsino Controparte_1 C.F._2
Gianpiero resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – sentenza parziale.
Conclusioni: all'udienza del 14/05/2025 le parti congiuntamente chiedevano l'emissione della sentenza parziale di divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, ha domandato l'emissione della Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Controparte_1
Trento in data 18/10/1997. Nei fatti, il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che dalla loro unione erano nati il figlio , il 30/12/1997, e la figlia il 23/06/2005, oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni: , che lavora già da alcuni anni, è economicamente Per_1 Per_ autosufficiente;
invece, lavora dal mese di agosto/settembre 2024. La famiglia viveva in un immobile in Trento, acquistato in comproprietà tra i coniugi. Sopraggiunta la crisi sentimentale, la coppia aveva deciso di vivere separatamente e di procedere con la separazione davanti al Tribunale di Trento, che si era definita in modo congiunto con l'omologa sub RG Per_ 2928/2021. In particolare, il Tribunale aveva disposto l'affido congiunto della figlia all'epoca minorenne, con collocazione della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre ed obbligo di mantenimento a carico dello stesso per euro 250,00 da versare mensilmente alla madre (dalla maggiore età nel mese di luglio 2023, con obbligo di versamento di euro 200 alla madre ed euro 50 direttamente alla figlia). Essendo trascorsi circa tre anni dalla data dell'udienza presidenziale del 21 aprile 2022, il ricorrente intende formalizzare lo scioglimento del vincolo matrimoniale, apportando talune modifiche in punto di mantenimento della figlia, che sarebbe divenuta, a parere del ricorrente, economicamente autosufficiente, in quanto diplomata nel giugno 2024 e da agosto – settembre 2024 lavora quale impiegata amministrativa con un contratto di apprendistato per la durata di tre anni con stipendio di circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, la revoca dell'obbligo di mantenimento per essere la figlia divenuta economicamente autosufficiente;
in subordine, la riduzione dell'assegno.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale si è associata alla domanda di emissione della pronuncia di divorzio e chiedendo, invece, previo accertamento della non autosufficienza della figlia (in quanto assunta solo con contratto di apprendistato), il rigetto della domanda del ricorrente di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
All'udienza del 14 maggio 2025, le parti, previa loro audizione e conferma della volontà di procedere al divorzio, hanno congiuntamente richiesto l'emissione della pronuncia parziale di divorzio. Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status, con riserva, all'esito, di adottare i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 21 aprile 2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può
Pag. 2 di 3 facilmente desumersi dal contenuto degli atti delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologa del 16/05/2022.
Va, dunque, emessa sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n.
74, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va, inoltre, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 18/10/1997 a
Trento da nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
predetto comune;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369;
• dispone rimettersi la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
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