Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 371/2021 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa IA Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. NI Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 371/2021 R.G.A.C., avverso la sentenza n. 398/2021 del
Tribunale di Larino, resa il 07/10/2021, depositata in pari data, nella causa n. 296/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “Azione revocatoria ordinaria”;
T R A
− LO EL CI, nata a Sant'Elia a [...] il [...] (C.F.:
[...]), ivi residente a[...];
− RO IA ON, nata a Sant'Elia a [...] il [...] (C.F.:
[...]), residente in [...];
− RO NT, nato a [...] il [...] (C.F.: MRR NTN 80D29
L113V), residente in [...];
− RO CH, nato a [...] il [...] (C.F.: MRR MHL
81R15B519F), residente in [...];
− RO AT, nato a [...] il [...], (C.F.: MRR MTT
89C21B519D), residente in [...];
− RO CA, nata a [...] il [...] (C.F.: MRR CRL
93L50B519E) e residente in [...];
− RO LA IO, nato a Sant'Elia a [...] il 14/041952 (C.F.
[...]) ed ivi residente a[...];
causa n. 371/2021 R.G. 1
FDN 58B03 I320K) e residente in [...]; tutti elettivamente domiciliati in PO alla Via Gorizia n. 1 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Fiorella e dell'Avv. Vincenza Gullì, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procure stese in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure nonché all'atto di appello del dì
09/11/2021;
- APPELLANTI –
C O N T R O
- BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE Soc. Coop. per Azioni, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott.
Luigi Sansone (C.F.: 01561760701), corrente in PO alla Via Insorti d Ungheria n. 30 e ivi elettivamente domiciliata al Viale Duca D'Aosta n. 14 presso e nello studio dell'avv. Modestino
De Martinis, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta del 18/03/2022;
- APPELLATA -
Conclusioni: all'udienza del 05/06/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne:
la domanda proposta dall'attrice BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE, ai danni di CO GE LU, MO IA ET, MO NI, MO IC,
MO MA, MO CA, MO IC GI, MO ER, questi ultimi due quali figli ed eredi originariamente pretermessi del “de cuius” MO NI;
tesa a ottenere la dichiarazione d'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di donazione del 10/07/2014, per Notar OR NO di PO (rep. n. 30917 – racc. n.
17353), intercorso tra i coniugi donanti, NI MO e GE LU CO, e IA
ET MO, NI MO, IC MO, MA MO e CA MO.
Previa istruzione prettamente documentale, ritenuta superflua dal primo giudice la pur domandata prova dichiarativa, l'adito Tribunale ha accolto la domanda come proposta dalla banca,
causa n. 371/2021 R.G. 2 condannando i convenuti anche a corrispondere le spese di lite come ivi liquidate.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, gli appellanti
CO GE LU, MO IA ET, MO NI, MO IC, MO
MA, MO CA, MO IC GI, MO ER hanno proposto gravame intermedio, domandando che, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, fosse riformata la gravata sentenza, così rigettando l'avanzata azione revocatoria, che era stata accolta in prime cure, affidandosi a cinque mezzi con insegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/03/2022, la banca appellata si è ritualmente costituita in giudizio e ha concluso, con il favore delle spese di lite del grado, per l'integrale rigetto del proposto appello.
In seguito al primo passaggio in decisione della causa, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/02/2024, con ordinanza del 17/04/2024, la Corte ha così testualmente provveduto:
rilevato che, all'esito dell'udienza del 07/02/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi con modalità di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione;
in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, è pervenuta l'istanza del 10/04/2024, con cui entrambe le parti, di comune accordo, avendo transattivamente definito la controversia, hanno chiesto che la causa venga rimessa sul ruolo onde procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, nonché alle incombenze relative alla cancellazione della trascrizione della domanda;
visti gli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c.;
PQM
rimette la causa sul ruolo all'udienza del dì 05/06/2024, da intendersi a tutti gli effetti quale nuova udienza, per procedere alle incombenze domandate.
Con note congiunte del 18/04/2024, in vista della nuova udienza di precisazione delle conclusioni del dì 05/06/2024, essendo intervenuta la bonaria composizione della controversia, le parti hanno insistito affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione delle trascrizioni della domanda di revocatoria, come di seguito specificate:
(1) presentazione n. 8, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4121 – reg. partic. n. 3146;
(2) presentazione n. 9, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4122 – reg. partic. n. 3147;
(3) presentazione n. 10, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4123 – reg. partic. n. 3148;
(4) presentazione n. 11, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4124 – reg. partic. n. 3149;
causa n. 371/2021 R.G. 3 (5) presentazione n. 12, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4125 – reg. partic. n. 3150.
Alla stregua della predetta istanza congiunta, questo giudice prende atto delle dichiarazioni delle parti e dichiara la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di PO - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del dì 09/11/2021, spiegato da CO GE LU, MO IA ET, MO NI,
MO IC, MO MA, MO CA, MO IC GI, MO
ER, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 398/2021, resa il 07/10/2021 e depositata in pari data, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
a) stante l'istanza congiunta di tutte le parti, dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi;
c) ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio della provincia di PO di procedere, con esonero da qualsivoglia responsabilità e ingerenza, alla cancellazione delle trascrizioni della domanda di revocatoria come di seguito indicate:
(1) presentazione n. 8, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4121 – reg. partic. n. 3146;
(2) presentazione n. 9, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4122 – reg. partic. n. 3147;
(3) presentazione n. 10, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4123 – reg. partic. n. 3148;
(4) presentazione n. 11, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4124 – reg. partic. n. 3149;
(5) presentazione n. 12, in data 02/05/2016, reg. gen. n. 4125 – reg. partic. n. 3150.
Così deciso, in PO, nella camera di consiglio del dì 03/01/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. NI Aprea dott.ssa IA Grazia d'Errico
causa n. 371/2021 R.G. 4