Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2025, proposto da
Alfa Ariete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Canuti e Gianluca Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, non costituito in giudizio.
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, Acme Energia Solare S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 225 del 28 aprile 2025, notificato in data 30 aprile (6 maggio) 2025, con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione all’istanza della ricorrente per la realizzazione del “Progetto di impianto agrovoltaico denominato "Villasor" della potenza complessiva di 72 MW e sistema di accumulo BESS di 26,36 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villasor nella Provincia del Sud Sardegna ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare: (i) il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 592 del 13 febbraio 2025; (ii) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura di cui alla nota prot. n. 8834-P del 27 marzo 2025, unitamente ai contributi istruttori ad esso allegati).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Commissione Tecnica Pnrr-Pniec;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OB XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la Alfa Ariete S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 225 del 28 aprile 2025, con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione all’istanza della ricorrente per la realizzazione del “Progetto di impianto agrovoltaico denominato "Villasor" della potenza complessiva di 72 MW e sistema di accumulo BESS di 26,36 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villasor”.
2. Rappresenta la società ricorrente di operare nel campo della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di aver presentato, con nota acquisita al prot. MASE-147375 del 18 settembre 2023, apposita istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la realizzazione del predetto impianto agrivoltaico.
3. Con nota del 17 ottobre 2023 il MASE dichiarava “procedibile” l’istanza, assegnando al progetto il codice 10378, e pubblicava sul proprio portale istituzionale l’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata di tutta la documentazione prodotta dalla Società.
4. All’esito della fase di consultazione, pervenivano alla Società due note, entrambe della Regione Sardegna: (i) la prima dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, con la quale venivano richiesti chiarimenti rispetto alle modalità esecutive dei lavori di realizzazione dell’impianto con specifico riferimento all’attraversamento di corsi d’acqua e (ii) la seconda dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, con la quale venivano richieste integrazioni rispetto alla documentazione presentata, che venivano riscontrate dalla Società.
5. A seguito della nuova pubblicazione del set documentale prodotto dalla Società sul portale istituzionale del Mase, avvenuta il successivo 21 febbraio 2024, non pervenivano ulteriori osservazioni salvo quello reso da una altra società operante nel settore inerente a profili di possibile interferenza delle opere di connessione del progetto della ricorrente.
6. In data 29 aprile 2025 la ricorrente riceveva l’odiernamente gravato decreto negativo di VIA che, per quanto attiene alle motivazioni del rigetto, rinviava ampiamente ai due pareri istruttori rispettivamente resi dal Mase e dal Mic.
7. I richiamati pareri rappresentavano una pluralità di ragioni ostative che parte ricorrente riconduceva a tre principali ambiti: le riscontrate carenze nella documentazione progettuale presentata dalla Società; la mancata considerazione del c.d. “effetto cumulo” con altri progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili; il giudizio negativo espresso, con riguardo alla compatibilità ambientale del progetto, in rapporto alla documentazione fornita dalla Società ricorrente.
8. Avverso tale determinazione parte ricorrente ha proposto tre articolati motivi di gravame.
8.1. Con il primo motivo, la ricorrente assume che i pareri impugnati si rivelerebbero viziati per violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di VIA, nonché per eccesso di potere sotto plurimi profili, nella misura in cui avrebbero censurato lo Studio di Impatto Ambientale per la mancata considerazione dei c.d. effetti cumulativi con altri impianti alimentati da fonti rinnovabili in relazione ai quali risulterebbero pendenti procedimenti autorizzatori.
In particolare, secondo l’impostazione delle Amministrazioni resistenti, la documentazione progettuale —e segnatamente il SIA— non avrebbe adeguatamente valutato il possibile effetto cumulo con ulteriori progetti non ancora autorizzati, rilievo che sarebbe stato posto a fondamento di diverse osservazioni contenute nei pareri del MASE e del MIC.
La ricorrente deduce che tale impostazione non troverebbe fondamento nel quadro normativo di riferimento. Essa richiama, al riguardo, gli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’Allegato VII alla Parte II del Codice dell’Ambiente, dai quali emergerebbe che lo Studio di Impatto Ambientale debba essere redatto conformemente ai contenuti ivi tipizzati, i quali delimiterebbero anche l’ambito delle valutazioni demandate all’autorità procedente.
In tale prospettiva, la previsione dell’Allegato VII, art. 5, lett. e), laddove impone la valutazione degli impatti cumulativi con “altri progetti esistenti e/o approvati”, sarebbe da intendersi —secondo la ricorrente— come riferita esclusivamente a interventi già muniti del titolo autorizzativo conclusivo. Pertanto, la pretesa di estendere la valutazione anche a progetti ancora sub iudice, o addirittura non ancora positivamente scrutinati sotto il profilo ambientale, risulterebbe illogica, sproporzionata e contraria al principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
La ricorrente evidenzia, altresì, che un siffatto approccio si porrebbe in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato, il quale avrebbe già censurato l’errore metodologico consistente nel considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche progetti non ancora approvati, in violazione delle prescrizioni dell’Allegato VII al Codice dell’Ambiente.
Sotto tale profilo, i pareri gravati risulterebbero affetti da difetto di istruttoria e di motivazione, nonché da travisamento dei presupposti normativi, avendo imposto al proponente un onere valutativo eccedente quello previsto dalla legge e fondato su elementi meramente eventuali e futuri. Da ciò deriverebbe, secondo la ricorrente, l’illegittimità degli atti impugnati sotto tutti i profili dedotti, con conseguente necessità del loro annullamento.
8.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati si rivelerebbero illegittimi per violazione della disciplina procedimentale in materia di VIA e dei principi di collaborazione e buona fede, nella misura in cui il diniego sarebbe stato fondato su presunte carenze istruttorie e progettuali senza che fossero previamente richiesti chiarimenti o integrazioni documentali.
Essa assume che numerosi rilievi formulati nei pareri del MASE e del MIC, ivi inclusi quelli relativi all’effetto cumulo e ad altri profili progettuali, avrebbero potuto essere agevolmente superati mediante controdeduzioni o integrazioni, ove l’Amministrazione avesse tempestivamente attivato il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Secondo la prospettazione attorea, tali profili sarebbero stati invece valorizzati solo in sede di provvedimento conclusivo, impedendo di fatto l’instaurazione di un rapporto collaborativo e precludendo alla ricorrente la possibilità di contribuire utilmente all’istruttoria, in violazione delle facoltà partecipative espressamente riconosciute al proponente dalla normativa di settore.
La ricorrente evidenzia, inoltre, di avere dimostrato nel corso del procedimento la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione, presentando controdeduzioni e documentazione integrativa ogniqualvolta ne abbia avuto la possibilità, sicché l’esito negativo del procedimento risulterebbe riconducibile a una gestione istruttoria non conforme ai principi di correttezza, proporzionalità e buona amministrazione.
8.3. Con un terzo ordine di doglianze, la ricorrente deduce che i pareri ministeriali impugnati si porrebbero in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 199 del 2021 e risulterebbero affetti da eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza logica.
8.3.1. In particolare, con riferimento ai profili idrici e idraulici del progetto, la ricorrente assume che le Amministrazioni avrebbero formulato rilievi fondati su affermazioni inesatte o contraddittorie, omettendo di considerare la documentazione tecnica prodotta in corso di procedimento.
Sostiene la società di avere dimostrato che le opere progettate non interferirebbero con aree a elevata pericolosità idraulica e risulterebbero pienamente compatibili con la disciplina del Piano per l’Assetto Idrogeologico, come emergerebbe dagli studi di compatibilità depositati e dalle stesse risultanze istruttorie richiamate nei pareri.
La ricorrente contesta, inoltre, l’affermazione secondo cui residuerebbero rischi idraulici legati a eventi meteorici eccezionali, ritenendola apodittica e illogica, in quanto sganciata dalle classificazioni di pericolosità elaborate sulla base di dati storici e modellazioni idrauliche e non sorretta da alcuna specifica valutazione tecnica.
Parimenti infondata sarebbe la censura relativa alla mancata previsione delle modalità di gestione delle acque meteoriche, trattandosi di una scelta progettuale consapevole e coerente con le caratteristiche dei suoli e con l’esigenza di evitare effetti ambientali negativi connessi alla sottrazione di risorse idriche e al peggioramento dello stato idrico dei terreni.
Quanto infine allo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee, la ricorrente evidenzia di avere prodotto idonea documentazione idrogeologica attestante l’uso irriguo e domestico degli acquiferi interessati e di avere previsto misure progettuali volte a prevenire fenomeni di contaminazione, osservando altresì che le ulteriori verifiche richieste rientrerebbero nella fase propria del rilascio della concessione all’emungimento, sicché l’Amministrazione avrebbe anticipato in modo irragionevole valutazioni demandate a un diverso sub-procedimento.
8.3.2. La ricorrente deduce che il rilievo con cui la Commissione ha ritenuto inattendibile la caratterizzazione meteoclimatica del progetto, in quanto fondata su dati ritenuti risalenti, risulterebbe viziato per difetto di istruttoria e travisamento degli elementi di fatto.
In particolare, l’analisi sarebbe stata condotta sulla base di dati ufficiali elaborati dall’ARPAS, tratti da pubblicazioni recenti e successivamente aggiornate, e che il SIA avrebbe puntualmente illustrato la metodologia adottata per la valutazione dei principali parametri idropedologici, sia nello scenario ante operam sia in quello post operam.
Ancora, l’utilizzo dei dati meteoclimatici avrebbe consentito di elaborare il bilancio idrico dei suoli e di dimostrare un effetto migliorativo connesso alla presenza dei pannelli fotovoltaici, in termini di incremento della riserva idrica e di posticipo del periodo di stress idrico e del conseguente fabbisogno di irrigazione.
La ricorrente si duole del fatto che tali risultanze non sarebbero state minimamente considerate dall’Amministrazione, la quale si sarebbe limitata a una valutazione apodittica sull’obsolescenza dei dati, omettendo ogni confronto con le analisi effettivamente svolte, con conseguente integrazione dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dedotti in rubrica.
8.3.3. Avuto riguardo ai rilievi formulati dalla Commissione in ordine alla presunta mancata valutazione degli impatti connessi al trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell’impianto la ricorrente assume che il traffico indotto dal progetto sarebbe di entità del tutto contenuta, limitata a un numero ridotto di viaggi concentrati in un arco temporale circoscritto e confinata alle sole fasi di realizzazione e dismissione dell’impianto, con effetti temporanei e pienamente reversibili. In tale contesto, l’incremento delle emissioni in atmosfera, incluse quelle climalteranti, risulterebbe trascurabile e comunque ampiamente compensato dai benefici ambientali derivanti dall’esercizio dell’impianto fotovoltaico.
In tale contesto, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le valutazioni e le misure di mitigazione illustrate nel SIA, limitandosi a richiamare in modo generico il fenomeno della dispersione delle polveri senza confrontarsi con le specifiche soluzioni progettuali previste per contenerne gli effetti.
La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’assenza di impatti significativi sulla qualità dell’aria e sui ricettori lungo le arterie di collegamento sarebbe desumibile proprio dalla limitata entità e durata dei flussi di traffico previsti, sicché i rilievi formulati dalla Commissione risulterebbero privi di adeguato supporto istruttorio.
8.3.4. La ricorrente deduce che le contestazioni mosse dal MASE e dal MIC in ordine all’eucalipteto esistente, all’impatto sull’agroecosistema e al presunto cambio d’uso del suolo agricolo risulterebbero viziati da travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, nonché da illogicità e contraddittorietà.
Con riferimento all’eucalipteto, essa assume che le Amministrazioni avrebbero erroneamente ritenuto carente la documentazione progettuale, non considerando che le modalità di espianto sarebbero state espressamente descritte nella relazione agronomica e che l’impianto arboreo, risalente e a fine ciclo produttivo, sarebbe stato correttamente qualificato come arboricoltura da legno a fini produttivi e non come bosco naturale. La ricorrente evidenzia, inoltre, che il progetto prevederebbe specifiche misure compensative e mitigative, consistenti nella realizzazione di estese aree a vegetazione autoctona e a bosco naturale, funzionali alla tutela della biodiversità e alla riqualificazione ambientale del sito.
Quanto all’impatto sull’agroecosistema, la ricorrente contesta che il progetto comporterebbe la rimozione di elementi strutturali quali siepi o muretti a secco, rilevando che tali elementi non sarebbero presenti nell’area di intervento, caratterizzata da ampi appezzamenti agricoli privi di corridoi ecologici sensibili. Essa assume che il progetto non determinerebbe un peggioramento dello stato ambientale dei luoghi e, al contrario, prevedrebbe misure idonee a mantenere e rafforzare la biodiversità, anche mediante la creazione di nuove fasce vegetate perimetrali.
Con riguardo, infine, al presunto cambio d’uso del suolo agricolo, la ricorrente deduce che la censura sarebbe tardiva e comunque infondata, atteso che l’intervento progettato non comporterebbe alcuna modifica della destinazione urbanistica o agricola dei terreni, che rimarrebbero classificati come seminativi. L’introduzione di colture irrigue verrebbe qualificata come espressione della fisiologica flessibilità agronomica del seminativo e come strumento di riqualificazione produttiva di un’area attualmente marginale e sottoutilizzata, senza effetti negativi significativi sull’assetto ambientale o paesaggistico.
8.3.5. Anche il rilievo con cui la Commissione ha ritenuto carente la valutazione degli impatti in termini di rumore e vibrazioni risulterebbe, a giudizio della ricorrente, viziato da difetto di istruttoria e travisamento degli elementi di fatto.
Essa assume che l’Amministrazione avrebbe erroneamente affermato l’assenza di informazioni essenziali, quali la classificazione del ricettore interessato e gli elementi necessari alla valutazione acustica, non considerando che tali dati sarebbero stati puntualmente riportati nello Studio di Impatto Ambientale. In particolare, l’unico ricettore presente in prossimità dell’impianto sarebbe stato correttamente individuato e qualificato come luogo di permanenza abituale di persone, con conseguente riconducibilità alla categoria catastale pertinente.
Secondo la società ricorrente, la Commissione si sarebbe limitata a dichiarare la propria insufficiente conoscenza del contesto acustico senza confrontarsi con la documentazione effettivamente prodotta, così fondando il rilievo su una valutazione incompleta e superficiale del progetto.
8.3.6. La ricorrente deduce che i rilievi formulati dal MASE e dal MIC in ordine all’impatto paesaggistico dell’impianto risulterebbero viziati da travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, nonché da illogicità e contraddittorietà.
Essa assume che le Amministrazioni avrebbero erroneamente ritenuto non rappresentative le simulazioni di inserimento paesaggistico, senza considerare che le stesse sarebbero state elaborate secondo criteri di geometria prospettica idonei a determinare l’effettiva visibilità dell’opera in relazione alla morfologia piana del territorio e all’assenza di punti di osservazione significativi. In tale contesto, l’impianto non risulterebbe percepibile dalle principali arterie viarie né da recettori sensibili, mentre la visibilità dalle strade rurali sarebbe limitata e di minima rilevanza percettiva.
Con specifico riferimento al Nuraghe su Sonadori de s’Acqua, la ricorrente deduce che la notevole distanza dal sito di progetto renderebbe l’impianto di fatto impercettibile, sicché la mancata verifica di visibilità sarebbe priva di incidenza sostanziale sulla valutazione paesaggistica.
La ricorrente contesta, altresì, la valutazione negativa delle opere di mitigazione a verde, rilevando che le Amministrazioni avrebbero attribuito valore decisivo a rappresentazioni meramente schematiche, senza considerare che il progetto prevedrebbe un’estesa fascia di mitigazione con essenze autoctone arboree e arbustive, idonee a superare in altezza i pannelli e a garantire una schermatura visiva efficace e coerente con il contesto rurale.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente assume che le valutazioni paesaggistiche contenute nei pareri impugnati risulterebbero fondate su presupposti erronei e su apprezzamenti apodittici, con conseguente illegittimità degli atti sotto i profili dedotti.
8.3.7. La ricorrente deduce che il rilievo formulato dal MIC in ordine alla pretesa incompatibilità del progetto con la fascia di rispetto di 150 metri dal corso d’acqua RA S’DR risulterebbe fondato su presupposti di fatto e di diritto erronei.
Essa assume, in primo luogo, che il corso d’acqua in questione non rientrerebbe tra quelli assoggettati al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, non essendo incluso negli elenchi di cui al r.d. n. 1775 del 1933.
Parimenti, il medesimo corso d’acqua non risulterebbe ricompreso neppure tra quelli tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale, atteso che la disciplina regionale avrebbe attribuito efficacia costitutiva del vincolo esclusivamente all’esplicita individuazione del bene nella cartografia allegata al PPR.
Secondo la prospettazione attorea, il RA S’DR non sarebbe rappresentato nella cartografia ufficiale del Piano quale bene paesaggistico né risulterebbe gravato da alcuna fascia di rispetto, come emergerebbe anche dalla documentazione cartografica regionale, che individua analoghi vincoli unicamente con riferimento ad altri corsi d’acqua.
Ne deriverebbe che il vincolo paesaggistico invocato dal MIC sarebbe in realtà insussistente, con conseguente travisamento dei presupposti normativi e fattuali e illegittimità del rilievo posto a fondamento del parere impugnato.
8.3.8. La ricorrente rileva che il parere del MIC relativo alla presunta inidoneità dell’area all’installazione di impianti FER, ai sensi della L.R. sarda n. 20/2024, risulterebbe contraddittorio e privo di chiarezza, giacché in diversi passaggi il MIC sembrerebbe alternativamente ritenere l’area idonea o non idonea, senza fornire un ragionamento coerente e una motivazione definitiva in merito all’eventuale ostatività della norma regionale. La ricorrente assume che tale contraddittorietà integrerebbe un autonomo vizio di motivazione e di difetto di istruttoria.
Si osserva inoltre che la L.R. n. 20/2024 risulterebbe al momento inefficace, a seguito della sospensione dell’art. 7, c. 2, del DM 21 giugno 2024, n. 4298, disposta dal Consiglio di Stato, e dell’annullamento parziale dell’art. 7, c. 3, da parte del TAR Lazio, con conseguente prevalenza della disciplina statale prevista dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, come confermato da numerosi provvedimenti ministeriali (tra cui il Decreto MASE n. 128 del 13 marzo 2025).
La ricorrente deduce, in via subordinata, che qualora la L.R. n. 20/2024 fosse stata ritenuta applicabile ed ostativa, si configurerebbe una palese disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici, con conseguente illegittimità del parere del MIC e dei provvedimenti ministeriali richiamati.
Infine, la ricorrente sostiene che la normativa regionale censurata interviene in materia di competenza concorrente statale in materia di energia (art. 117 Cost.), limitando in modo generalizzato e aprioristico le aree idonee per impianti FER senza procedura valutativa puntuale e proporzionata. La disciplina regionale risulterebbe, dunque, incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e con gli obblighi europei in materia di fonti rinnovabili e transizione energetica (RED III), producendo un effetto paralizzante sull’iniziativa economica e precludendo la concreta applicazione dei procedimenti autorizzativi.
La ricorrente, infine, formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea per la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 5, della L.R. n. 20/2024, per contrasto con gli artt. 117 e 3 Cost. e con la normativa statale e comunitaria sopra richiamata.
9. Si sono costituiti, a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Speciale per il PNRR instando per la reiezione del gravame.
10. All’udienza camerale del 22 luglio 2025, il Collegio, con l'accordo delle parti, dichiarava assorbita dal merito la fase cautelare.
11. All’udienza del 18 febbraio 2026, in vista della quale le parti depositavano memorie e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata in udienza dalla difesa della parte ricorrente, va dichiarata l'inammissibilità delle produzioni documentali depositate dalla difesa del Ministero solo in data 17 febbraio 2026 e la loro conseguente inutilizzabilità ai fini del giudizio, giusta il disposto dell’art. 73 cpa pacificamente ritenuto perentorio, dalla giurisprudenza (cfr.; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 8/04/2020, n. 1358: " Il termine fissato dall'art. 73, comma 1, del D.Lgs 104 del 2010 ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice. Quindi, il deposito tardivo di memorie e documenti determina l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame ").
2. Passando al merito del gravame osserva, in primo luogo, il Collegio che è consolidato l’orientamento interpretativo secondo cui il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da un’elevata discrezionalità tecnico-amministrativa, implicando valutazioni complesse e prognostiche nonché il bilanciamento di una pluralità di interessi pubblici e privati. Ne consegue che tale giudizio è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore macroscopico ovvero di istruttoria carente o inadeguata (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2025, n. 5281; 2 gennaio 2019, n. 16; 29 dicembre 2025, n. 10363).
2.1. Nel caso di specie, il giudizio negativo espresso sulla base dei pareri concordi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale si presenta come atto ampiamente e coerentemente plurimotivato, fondato su un’istruttoria articolata e su una pluralità di criticità progettuali tra loro convergenti.
2.1.1. In primo luogo, la Commissione ha rilevato diffuse incoerenze e lacune nella documentazione progettuale, tali da incidere sull’attendibilità complessiva del progetto. In particolare:
– il piano colturale recava difformità tra le diverse relazioni tecniche e gli elaborati grafici, con incongruenze tra legenda e rappresentazione delle colture;
– risultavano carenti le indicazioni sulle modalità di espianto dell’eucalipteto esistente (circa 16 ettari), omissione che impediva una corretta valutazione degli impatti ambientali connessi;
– risultavano assenti gli shapefile relativi alle cinque dorsali AT a 36 kV, impedendo una valutazione compiuta degli effetti degli scavi sulla componente suolo e sulla biodiversità.
Su tali basi, la Commissione ha motivatamente rilevato la scarsa accuratezza della redazione progettuale, con conseguente ridotta affidabilità della documentazione trasmessa.
Con riguardo alle alternative progettuali, è stata altresì accertata l’assenza di una reale analisi delle alternative ragionevoli in termini di localizzazione e tecnologia, essendosi il SIA limitato a una mera descrizione dell’alternativa zero e delle scelte effettuate, con conseguente valutazione di una scelta progettuale non adeguatamente motivata.
In questo quadro complessivo di carenze documentali e deficit istruttori, si collocano anche le valutazioni sugli impatti cumulativi, che la Commissione ha ritenuto non adeguatamente sviluppate per le singole componenti ambientali. Tali valutazioni assumono rilievo non già in modo isolato, ma in ragione della specifica pressione territoriale insistente sull’area, caratterizzata dalla presenza di tre progetti in avanzato stato dell’iter autorizzativo, già oltre la fase di VIA, insieme ad altri interventi in istruttoria e a opere di connessione interferenti.
2.1.2. Sono state, inoltre, riscontrate ulteriori criticità, concernenti:
– la matrice atmosfera e clima, per l’utilizzo di dati meteoclimatici non aggiornati e la mancata valutazione delle emissioni cumulative in fase di cantiere;
– la componente acque superficiali e sotterranee, per l’assenza di opere di regimazione e di dati sullo stato dei corpi idrici;
– la matrice suolo e sottosuolo, per dichiarazioni contraddittorie sugli impatti e per carenze nella gestione dell’espianto dell’eucalipteto;
– la biodiversità e gli habitat naturali, per la significativa perdita di superfici boscate e seminaturali non adeguatamente compensata;
– il paesaggio, per l’inadeguatezza delle simulazioni di inserimento e l’alterazione della trama agraria storica;
– la salute umana, per la mancata corretta valutazione dell’effetto cumulo nella fase di cantiere;
– la sicurezza e resilienza del progetto e il piano di monitoraggio ambientale, giudicato non esaustivo.
3. Delineato il complesso contesto fattuale nel quale il giudizio negativo si inserisce, caratterizzato da una pluralità di criticità rilevate dagli Organi tecnici competenti — attinenti a carenze della documentazione progettuale, incongruenze, affermazioni contraddittorie e deficit valutativi— con il primo motivo di gravame la ricorrente tenta di isolare la contestazione relativa all’effetto cumulo, sostenendo che l’art. 5, lett. e), dell’Allegato VII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 consentirebbe la valutazione cumulativa esclusivamente con riferimento a progetti già esistenti o approvati.
3.1. Dall’esame della documentazione emerge che la Commissione ha svolto una valutazione degli impatti cumulativi puntuale, articolata e coerente con la funzione propria della VIA. Il proponente, nel Cap. 7.5 del SIA e nelle controdeduzioni, aveva individuato i possibili impatti cumulativi sulle componenti visive, paesaggistiche, sul patrimonio culturale, flora e fauna, suolo e clima acustico, giungendo alla conclusione della loro sostanziale irrilevanza. La Commissione ha tuttavia rilevato, con motivazione non irragionevole, che la valutazione proposta risultava riduttiva, in quanto ancorata quasi esclusivamente all’assenza di colture di pregio, senza considerare l’insieme delle pressioni territoriali già in atto o ragionevolmente prevedibili nell’area interessata.
3.1.1. In tale prospettiva, l’Organo tecnico ha proceduto a una ricognizione sul portale pubblico del MASE (“ Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ”), dalla quale è emersa la presenza, nel buffer territoriale di riferimento, di tre progetti in avanzato stato dell’iter autorizzativo (ID 9278, 8361 e 7691), già oltre la fase di VIA, di ulteriori progetti ancora in istruttoria e di opere di connessione (cavidotti) interferenti con il tracciato del progetto in esame.
3.1.2. Tali elementi non sono stati assunti come presupposti automaticamente ostativi, ma valorizzati quali dati di contesto, idonei a rappresentare il grado di trasformazione territoriale in atto, la pressione cumulativa sul suolo e sul paesaggio e i fenomeni di frammentazione dell’area vasta. In particolare, la realizzazione dei tre progetti già in avanzata fase autorizzativa, unitamente al progetto in esame (pari a 132 ha), determinerebbe un’occupazione complessiva di circa 380 ettari di suolo, con effetti cumulativi rilevanti connessi agli scavi, alle movimentazioni di terra e al parziale ombreggiamento, estesi anche a biodiversità, paesaggio, atmosfera, rumore e vibrazioni. Tali impatti risultano ulteriormente aggravati dalla prossimità agli abitati di Villasor e Decimoputzu e dalla presenza di numerose infrastrutture viarie.
3.1.3. Va altresì evidenziato che già nel corso della fase endoprocedimentale l’ARPAS, con nota del 7 novembre 2023, aveva segnalato al proponente la carenza dell’analisi cumulativa con riferimento anche ai progetti in istruttoria. A fronte di tali rilievi, la società aveva presentato controdeduzioni illustrando i criteri adottati per la valutazione degli impatti additivi e interattivi e sostenendo la marginalità degli effetti cumulativi in ragione della morfologia pianeggiante dell’area e delle caratteristiche dell’intervento. Tali integrazioni sono state tuttavia ritenute non esaustive dalla Commissione, che ha motivatamente confermato la persistenza di rischi cumulativi significativi.
3.1.4. Il riferimento al numero delle istanze di VIA statale insistenti sul medesimo ambito territoriale non costituisce motivo autonomo di diniego, ma elemento conoscitivo funzionale alla valutazione complessiva degli impatti ambientali e paesaggistici, coerente con la finalità preventiva e sistemica propria della VIA, soprattutto in contesti caratterizzati da elevata sensibilità territoriale.
3.1.5. La disposizione richiamata dalla ricorrente — che menziona testualmente gli “ altri progetti esistenti e/o approvati” — si inserisce nel più ampio sistema delineato dall’art. 22 e dall’Allegato VII del d.lgs. n. 152/2006, i quali individuano i contenuti minimi dello SIA senza pretesa di tassatività o esaustività. La lett. e) del punto 5 dell’Allegato VII impone, inoltre, di considerare le “ aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto ”, introducendo un parametro valutativo che non può essere ricondotto a un criterio meramente binario (esistente/autorizzato), ma implica un apprezzamento sostanziale della pressione territoriale complessiva. L’assenza di un raggio predeterminato entro cui limitare la ricognizione degli interventi, così come la mancanza di una definizione normativa di “ contesto rilevante ”, conferma la natura necessariamente elastica e tecnico-discrezionale dell’apprezzamento rimesso all’Autorità competente.
3.1.6. Le valutazioni sugli impatti cumulativi non si pongono in termini isolati, ma si inseriscono in un quadro istruttorio plurimotivato, nel quale la Commissione ha riscontrato ulteriori criticità autonome, tra cui l’incompletezza e incoerenza della documentazione progettuale e la carente analisi di talune componenti ambientali. Ne discende che la doglianza della ricorrente, fondata sull’assunto della pretesa illegittimità della considerazione di progetti sub iudice , non coglie nel segno: la pendenza di tali procedimenti non incide sulla legittimità della valutazione, che non ha attribuito agli stessi un effetto preclusivo automatico, ma li ha valorizzati come indicatori del processo di trasformazione territoriale in corso, in conformità ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela ambientale.
3.1.7. In conclusione, i progetti sub iudice sono stati correttamente considerati come indicatori del contesto territoriale e dei potenziali effetti cumulativi, in coerenza con l’obiettivo della VIA di assicurare una valutazione ambientale complessiva e non atomistica, superando l’impostazione formalistica prospettata dalla ricorrente.
4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati si rivelerebbero illegittimi per violazione della disciplina procedimentale in materia di VIA e dei principi di collaborazione e buona fede, nella misura in cui il diniego sarebbe stato fondato su presunte carenze istruttorie e progettuali senza che fossero previamente richiesti chiarimenti o integrazioni documentali.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. In via generale, il Collegio è consapevole del principio secondo cui il contraddittorio procedimentale tra Amministrazione e privato costituisce espressione dei canoni di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990 e, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, può tradursi — ove possibile — nella declinazione del c.d. dissenso costruttivo, inteso come obbligo delle Amministrazioni coinvolte di cooperare lealmente al fine di consentire al proponente di apportare modifiche idonee a rendere il progetto compatibile con i valori tutelati (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2023, n. 8038).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia chiarito che tale obbligo non implica l’assunzione, da parte dell’Amministrazione, del compito di rielaborare o integrare il progetto, ma si sostanzia nella sola indicazione delle coordinate necessarie affinché il proponente possa orientarsi, con cognizione di causa, tra le alternative astrattamente praticabili. Né, per altro verso, è preclusa l’adozione di un dissenso radicale, laddove l’Amministrazione accerti l’assoluta incompatibilità dell’opera con il contesto tutelato, purché tale conclusione sia sorretta da una motivazione particolarmente accurata e stringente (Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2018, n. 6923).
Ne discende che il principio del dissenso costruttivo incontra un limite invalicabile allorché le criticità riscontrate non risultino superabili mediante prescrizioni o aggiustamenti puntuali, ma traggano origine da carenze sostanziali del progetto ovvero da impatti incompatibili con vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o archeologica.
4.1.2. Peraltro, va ulteriormente precisato che il c.d. dissenso costruttivo attiene propriamente alla disciplina della conferenza di servizi e non trova diretta applicazione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la quale è regolata dalle specifiche disposizioni del Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006. In tale ambito, grava sul proponente l’onere di predisporre uno studio di impatto ambientale completo, attendibile e autosufficiente, recante la descrizione dettagliata degli impatti dell’opera, delle alternative ragionevoli considerate, delle motivazioni della scelta progettuale, delle misure di monitoraggio e degli effetti cumulativi con opere preesistenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza, non spetta all’Amministrazione individuare soluzioni progettuali idonee a colmare carenze istruttorie o a superare criticità ambientali strutturali, né supplire alle lacune imputabili al proponente (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 17 settembre 2025, n. 166; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857).
4.1.3. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge un quadro connotato da gravi e diffuse carenze della documentazione progettuale e del SIA, nonché da valutazioni di incompatibilità ambientale positivamente accertate con riferimento a plurime componenti e matrici ambientali.
In particolare, le carenze informative riguardano aspetti essenziali del progetto — quali le scelte tecnologiche e localizzative, il piano agronomico, la caratterizzazione ex ante delle componenti Atmosfera e Rumore e la valutazione degli impatti cumulativi — risultando tali, per talune matrici, da impedire qualsiasi attendibile valutazione di compatibilità ambientale; mentre, per altre componenti (tra cui Atmosfera, Suolo e sottosuolo, Biodiversità, Popolazione e salute umana e Paesaggio), l’istruttoria ha già condotto a un giudizio espresso di incompatibilità ambientale.
In tale contesto, come espressamente rilevato dalla Commissione tecnica, le criticità emerse non risultano superabili mediante l’imposizione di prescrizioni o condizioni mitigative, né mediante il rinvio alla fase di progettazione esecutiva di elementi essenziali dell’analisi ambientale, poiché ciò comporterebbe lo snaturamento della funzione propria della procedura di VIA.
4.1.4. Ne consegue che, nella fattispecie, difetta in radice il presupposto applicativo del dissenso costruttivo, il quale postula un progetto valutabile nella sua sostanza e suscettibile di affinamenti o adeguamenti puntuali, e non già un quadro istruttorio caratterizzato da lacune strutturali, erroneità valutative e accertate incompatibilità ambientali tali da imporre un giudizio negativo allo stato degli atti.
Del resto, questa Sezione ha già chiarito che, allorché le criticità riscontrate presentino carattere strutturale e non emendabile mediante interventi puntuali, non è condivisibile la tesi secondo cui dovrebbe sempre essere consentito al proponente di modificare il progetto in ossequio al principio del dissenso costruttivo, anche in presenza di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857).
4.1.5. Deve pertanto concludersi che l’Amministrazione non era tenuta, nel caso di specie, a formulare un dissenso costruttivo secondo l’accezione prospettata dalla ricorrente, atteso che il parere negativo non discende da un’omissione collaborativa, bensì dalla intrinseca incompatibilità del progetto con gli obblighi di tutela ambientale, paesaggistica e archeologica. Eventuali prescrizioni o modifiche meramente “ minimali ” non avrebbero potuto assicurare un esito positivo del procedimento, con conseguente piena legittimità del diniego impugnato (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, sent. 20 gennaio 2026, n. 51).
D’altro canto, nell'ambito del procedimento di VIA, la completezza e l'esaustività della documentazione costituiscano requisiti sostanziali e inderogabili, che impongono al proponente l'iniziativa di fornire tutti gli elementi necessari a consentire una valutazione pienamente fondata e trasparente.
5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce che i pareri ministeriali impugnati sarebbero illegittimi, in quanto adottati in violazione del d.lgs. n. 199 del 2021 e affetti da eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando, in particolare, difetti istruttori e motivazionali, travisamenti dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza logica, con riferimento ai rilievi formulati in ordine ai profili idrici e idraulici, meteoclimatici, emissivi e di traffico, agronomici e agroecosistemici, acustici, paesaggistici e archeologici, nonché alla pretesa inidoneità dell’area alla realizzazione di impianti FER ai sensi della normativa regionale.
5.1. Anche tale motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
5.1.1. Le articolate censure con cui la ricorrente contesta, sotto molteplici profili, le valutazioni rese in sede di VIA si risolvono, nella loro sostanza, in una richiesta di rivalutazione nel merito delle scelte tecnico-discrezionali operate dalle Amministrazioni competenti, che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale, in assenza di manifeste illogicità, travisamenti macroscopici dei fatti o evidenti carenze istruttorie.
La giurisprudenza ha evidenziato che laddove il ricorrente non assolva all'onere di mettere seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica dell'apprezzamento complesso svolto dall'Amministrazione procedente e si confrontino unicamente valutazioni divergenti, tutte astrattamente plausibili, il giudice deve accordare prevalenza alla posizione assunta dall'organo istituzionalmente competente a adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. Non si tratta di riconoscere un'indebita insindacabilità dell'azione amministrativa, bensì di dare attuazione, sul piano processuale, alla scelta legislativa di affidare la composizione del conflitto di interessi a procedimenti e valutazioni tecniche qualificate (Consiglio di Stato Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. 5 novembre 2025, n. 7154).
5.1.2. Nel caso di specie, tutte le risultanze dell’istruttoria —puntuale, approfondita e coerente— sono confluite nei pareri resi dalle Amministrazioni competenti, che hanno esaminato in modo sistematico i profili ambientali, paesaggistici e territoriali rilevanti, fornendo una motivazione articolata e non meramente assertiva delle criticità riscontrate.
Le doglianze della ricorrente, pur formalmente prospettate come vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, si fondano essenzialmente su una diversa lettura degli elaborati progettuali e degli studi ambientali prospettandone una pretesa completezza ed esaustività, nonché sulla pretesa di sostituire alle valutazioni tecniche dell’Amministrazione quelle operate dal proponente, senza che emergano profili di palese irragionevolezza o contraddittorietà interna dell’azione amministrativa.
5.1.3. In particolare, con riferimento agli aspetti agronomici e alla gestione dell’eucalipteto, le valutazioni svolte dall’Amministrazione si collocano nell’ambito di un apprezzamento complessivo degli effetti dell’intervento sul contesto paesaggistico e ambientale, che tiene conto non già della sola qualificazione agronomica dell’impianto arboreo, bensì dell’impatto derivante dall’estirpazione di una consistente superficie di alberi di alto fusto e della conseguente alterazione percettiva e territoriale del sito. In tale prospettiva, non appare illogico né contraddittorio ritenere non equivalenti, sul piano paesaggistico e ambientale, l’eliminazione dell’eucalipteto e la previsione di opere di mitigazione limitate o meramente perimetrali, trattandosi di valutazioni che attengono alla qualità e all’efficacia delle misure proposte e che rientrano pienamente nella discrezionalità tecnica dell’Autorità preposta alla tutela.
5.1.4. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative all’impatto paesaggistico complessivo dell’impianto. Le valutazioni svolte si fondano sulle rappresentazioni e sugli elaborati prodotti dal proponente, rispetto ai quali l’Amministrazione ha motivatamente rilevato l’insufficienza e la scarsa chiarezza delle soluzioni di mitigazione prospettate, in relazione alla scala dell’intervento, alla sua estensione territoriale e alla capacità effettiva delle opere previste di ridurne l’impatto visivo. Anche in questo caso, la contestazione della ricorrente si risolve in una diversa opinione circa l’idoneità delle misure progettuali, senza evidenziare vizi logici o istruttori tali da giustificare l’intervento del giudice.
5.1.5. Quanto alla dedotta insussistenza del vincolo paesaggistico relativo al corso d’acqua RA S’DR, la censura non coglie nel segno. Le valutazioni dell’Amministrazione non si fondano su un’erronea applicazione dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì sulla riconducibilità del corso d’acqua al sistema dei beni paesaggistici individuati e tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 143 del medesimo decreto legislativo. Anche sotto tale profilo, la doglianza attorea presuppone una ricostruzione alternativa del quadro normativo e cartografico di riferimento, che non risulta idonea a dimostrare un travisamento manifesto dei presupposti di fatto o di diritto posti a base del parere impugnato.
5.1.6. Parimenti infondate sono le censure relative alla pretesa inidoneità dell’area all’installazione di impianti FER. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione si inseriscono in un apprezzamento complessivo delle interferenze dell’opera con il sistema idrografico e con le relative fasce di rispetto, valutazione che rileva ai fini dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 e che non si traduce in un’applicazione automatica o aprioristica di preclusioni localizzative, bensì in un giudizio tecnico-ambientale puntuale, coerente con le finalità proprie della procedura di VIA.
In definitiva, il giudizio di compatibilità ambientale reso nel caso di specie è espressione di una discrezionalità tecnica particolarmente ampia, che implica valutazioni complesse e prognostiche circa gli effetti dell’opera sul territorio e sull’ambiente, e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza evidente o del travisamento macroscopico dei fatti. Tali vizi non risultano ravvisabili nella fattispecie in esame.
5.1.7. Ulteriormente infondate sono le censure con cui la ricorrente contesta il riferimento, contenuto nel parere del MIC, alla disciplina regionale di cui alla l.r. Sardegna n. 20 del 2024, deducendone la contraddittorietà, l’inefficacia e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale e comunitaria.
In proposito, occorre rilevare che, come chiarito dalle difese dell’Amministrazione e come evincibile dal tenore complessivo dei pareri impugnati, il richiamo alla normativa regionale in materia di aree non idonee non costituisce il fondamento determinante del giudizio negativo espresso in sede di VIA, ma riveste carattere meramente accessorio rispetto a un quadro valutativo già autonomamente e compiutamente definito sulla base di plurimi profili di incompatibilità ambientale e paesaggistica.
In altri termini, il contenuto negativo del parere della Commissione tecnica — fondato su gravi carenze progettuali e su accertate criticità ambientali e paesaggistiche — non risulterebbe superabile neppure nell’ipotesi in cui l’area di intervento fosse qualificata come idonea ai sensi della normativa regionale o statale in materia di impianti FER. Ne consegue che le doglianze attoree relative all’efficacia, all’interpretazione o alla legittimità della l.r. n. 20 del 2024 non appaiono idonee a scalfire la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
In tale prospettiva, le dedotte contraddizioni del parere del MIC in ordine alla qualificazione dell’area non assumono rilievo dirimente, giacché il giudizio di incompatibilità ambientale non si fonda su una preclusione localizzativa automatica o esclusiva, bensì su una valutazione tecnico-discrezionale complessiva degli effetti dell’opera sul contesto territoriale e ambientale, coerente con le finalità proprie della procedura di VIA.
Ne deriva, altresì, che risultano irrilevanti, perché prive di incidenza concreta sull’esito del procedimento, le ulteriori censure con cui la ricorrente deduce la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici, nonché quelle con cui invoca il contrasto della normativa regionale con l’art. 117 Cost. e con la disciplina statale ed europea in materia di fonti rinnovabili.
Per le medesime ragioni, difettano di rilevanza -nel caso all’esame- i sollevati profili di incostituzionalità della Legge Regionale, e la stessa pronuncia del Giudice delle Leggi n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della predetta legge regionale, atteso che la stessa pronuncia non è idonea a incidere sull'autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata su presupposti normativi statali pienamente vigenti e sufficienti a sorreggere il diniego di compatibilità ambientale, risultando il giudizio negativo sorretto da autonome e sufficienti ragioni, indipendenti dall’applicazione della l.r. n. 20 del 2024.
Ne consegue che anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
6. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale meritevole di reiezione.
7. La particolare complessità del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
OB XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB XI | Antonio PL |
IL SEGRETARIO