Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, non vi é nullità dell'interrogatorio di cui all'art. 453 cod. proc. pen. per mancanza dell'interprete qualora l'indagato sia stato validamente interrogato in sede di udienza di convalida del fermo, in quanto l'interrogatorio reso in sede di convalida va considerato atto equipollente sempre che afferisca ai medesimi fatti e agli stessi reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2010, n. 39334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39334 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3135
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 17661/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE TT N. IL 02/05/1963;
avverso la sentenza n. 3709/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 20/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Savona giudicava, con rito abbreviato:
LE TT imputato:
a) del reato di rapina aggravata in danno di LA NO cui, con la violenza consistita nello strattonarlo e con la minaccia consistita nel di puntargli alla gola un cutter, sottraeva n. 2 blister contenenti n. 7 pastiglie di buprenorfina ciascuno;
con la recidiva reiterata specifica;
in Finale Ligure li 07.02.08;
al termine del giudizio abbreviato, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.400 di multa.
Avverso tale decisione proponeva gravame l'imputato e la Corte di appello di Genova, con sentenza del 20.01.2010, escludeva la recidiva, riconosceva l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 equivalente alle aggravanti, riduceva la pena ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 400 di multa;
confermava nel resto;
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). 1) - Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 586 c.p.p., comma 1, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della richiesta di giudizio immediato e del conseguente processo;
- al riguardo il ricorrente ricorda che l'iniziale richiesta di giudizio immediato formulata dal PM il 14.02.2008, era stata rigettata dal Gip che aveva disposto la trasmissione degli atti al PM per sentire il teste oculare NI ST;
-il PM, dopo avere espletata l'istruzione supplementare, aveva formulato nuovamente la richiesta di giudizio immediato depositando, però, la stessa richiesta già in decenza respinta, identica alla precedente anche nella data;
-il ricorrente riteneva che tale richiesta fosse da ritenersi nulla, sicché anche il giudizio successivo ne restava invalidato;
censurava perciò la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto "nuova" la seconda richiesta solo perché recava una data di deposito diversa e successiva alla prima -la richiesta di giudizio immediato era comunque nulla perché non era stata preceduta da nuovo invito all'indagato a rendere interrogatorio all'esito delle investigazioni suppletive;
2)-la sentenza impugnata sarebbe affetta da illogicità manifesta per avere motivato sulla scorta della presunta confessione resa dal LE senza considerare che, invece, tali dichiarazioni non erano provviste del necessario requisito della chiarezza, essendo del tutto generiche;
-non era chiaro, infatti, se il LE aveva ammesso di avere usato il cutter (per come era scritto nel verbale di perquisizione e sequestro), ovvero se si era limitato a consegnarlo ai carabinieri;
non era chiaro nemmeno se il LE aveva ammesso di avere usato quell'attrezzo per compiere una rapina ovvero se tale circostanza era frutto delle deduzioni dei verbalizzanti;
4)-la sentenza era illogica anche per avere attribuito credibilità al denunciante LA NO - che invece era inattendibile per essere gravato da numerosissimi recedenti penali- e per avere negato credibilità alla versione resa dall'imputato -che invece aveva tenuto sempre una condotta processuale lineare-;
- la sentenza era illogica anche perché la Corte di appello aveva omesso di completare i l'istruzione con la necessaria escussione dei carabinieri operanti nonché il denunciante LA, in violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5;
5) - la sentenza, infine, era da censurare per avere liquidato con motivazione sbrigativa le deduzioni dell'appellante riguardo al numero di pasticche contenute nei due blister sequestrati, atteso che le pasticche rinvenute in possesso dell'imputato non corrispondevano alle dichiarazioni del LA, sicché doveva concludersi che la denuncia di quest'ultimo era contraddittoria ed inattendibile;
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'interrogatorio ex art. 453 c.p.p., comma 1 appare totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.
Invero questa Corte di legittimità ha espresso il principio, cui si uniforma il Collegio, secondo il quale l'art. 453 c.p.p., comma 1 non impone uno specifico interrogatorio, essendo sufficiente che l'imputato sia stato comunque interrogato sui fatti oggetto d'imputazione;
si è infatti ritenuto che: "In tema di giudizio immediato, non può essere eccepita la nullità dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 453 c.p.p. per mancanza dell'interprete, qualora l'indagato sia stato validamente interrogato in sede di udienza di convalida dell'arresto, in "quanto l'interrogatorio reso in sede di convalida va considerato atto equipollente a quello - di garanzia qualora riguardi i medesimi fatti e gli stessi reati." Cassazione penale, sez. 3, 07 dicembre 2005. n. 46847. La motivazione della Corte territoriale risulta in linea con tale indirizzo giurisprudenziale, avendo sottolineato come l'imputato abbia reso interrogatorio nell'udienza di convalida dell'11.02.208 e come, per altro, dalle indagini suppletive non siano emersi elementi idonei a modificare l'imputazione, sicché il diritto di difesa dell'imputato risultava garantito.
Ugualmente infondati sono i motivi con i quali si eccepisce, per un verso, la nullità della richiesta di giudizio immediato, per essere identica -anche nella data- a quella già respinta in precedenza e, per altro verso, del conseguente decreto di citazione a giudizio, per essere fondato su richiesta irrituale;
del tutto correttamente la Corte di appello ha osservato che le circostanze indicate dal ricorrente erano irrilevanti ai fini giuridici atteso che il PM, dopo avere effettuato le indagini suppletive, aveva formulato nuova richiesta di giudizio immediato come era reso palese dalla data del deposito, successiva alle indagini stesse;
la circostanza che la data apposta i calce alla seconda richiesta fosse la stessa di quella precedente costituisce un errore materiale del tutto irrilevante perché la data effettiva della seconda richiesta era quella attestata dal timbro di "depositato" apposto dalla cancelleria.
Nè possono censurarsi la richiesta del PM ed il successivo decreto di citazione a giudizio immediato sulla scorta della pretesa inesistenza di prove evidenti ex artt. 453 e 455 c.p.p. atteso che, come esattamente osservato dalla Corte di appello, la valutazione dell'evidenza delle prove attiene alla valutazione esclusiva del Gup e l'eventuale errore al riguardo non determina alcuna nullità. Cassazione penale, sez. 4, 27 giugno 2007, n. 39597. Si è infatti ritenuto che in tema di giudizio immediato, l'evidenza della prova non è un dato oggettivo presupposto all'instaurazione del giudizio;
sicché tale procedimento esige non la prova evidente di responsabilità, ma la prova evidente di fondatezza dell'accusa per la presenza di una base di discussione non controversa, pur se astrattamente controvertibile.
Infatti, il giudizio immediato, pur presupponendo l'evidenza della prova, non implica automaticamente anche la definibilità allo stato degli atti. Cassazione penale, sez. 1, 15 aprile 1993. I motivi sollevati relativamente al merito sono totalmente infondati, perché sostenuti da censure in ordine alla valutazione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei testi e delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, osservando:
-che in sede di perquisizione e sequestro il LE consegnava ai carabinieri i due blister sottratti con violenza e minaccia al LA nonché il cutter di colore rosso usato per la rapina;
-che il medesimo dichiarava spontaneamente in quella sede che si trattava dello stesso cutter con il quale, poco prima, aveva commesso la rapina;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità.
La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Il ricorrente propone valutazioni alternative delle prove, osservando che il tenore delle dichiarazioni dell'imputato, contenute nel verbale di perquisizione e sequestro non sarebbe univoco, prestandosi ad interpretazioni diverse, ma si tratta di valutazioni della prova che non possono trovare ingresso in questa sede, ove nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune.
Quanto alle censure di illogicità va ricordato che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847. Tali principi evidenziano anche l'infondatezza dei motivi con i quali si vorrebbe evidenziare l'inattendibilità della persona offesa LA, attesi i precedenti penali del medesimo, ovvero in considerazione del numero delle pastiglie presenti nei blister al momento del sequestro che, a parere del ricorrente, non corrisponderebbe con quanto dichiarato dal LA in sede di denuncia, trattandosi pur sempre di valutazioni alternative delle prove, valutazioni precluse in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione che, per i motivi sopra esposti, risulta immune da illogicità evidenti.
- Il ricorrente lamenta che le lacune segnalate riguardo alle dichiarazioni della parte lesa e - dei verbalizzanti, avrebbero potuto essere colmate mediante l'esame diretto dei medesimi ma tale assunto si scontra con la scelta del rito abbreviato operata dall'imputato;
è nota la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ove ha formulato il principio per il quale la richiesta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato, pur non implicando necessariamente il riconoscimento della responsabilità penale, presuppone, per la sua stessa natura, la rinuncia all'istruzione dibattimentale (art. 496 c.p.p.) e la conseguente accettazione del giudizio allo stato degli atti;
ne consegue che deve ritenersi incompatibile con il giudizio abbreviato ogni possibilità di riapertura del dibattimento o, comunque, di assunzione di nuove prove nel giudizio di appello, che deve, peraltro, svolgersi secondo le forme previste dall'art. 599 c.p.p.. Cassazione penale, sez. 6, 08 aprile 1991 motivi articolati risultano perciò infondati, con rigetto del ricorso.
Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010