Sentenza 3 luglio 2015
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto di credito, determinando una coartazione dell'altrui volontà che assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia. (Nella specie la S.C. ha reputato immune da censure la decisione di secondo grado che aveva valorizzato, al fine della configurabilità del concorso in estorsione a carico del ricorrente, il suo ruolo di accompagnatore del principale artefice della vicenda estorsiva, e le sue funzioni di "tramite" tra quest'ultimo ed i membri di un noto sodalizio criminoso).
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone: natura, qualificazione giuridica e rapporti con il delitto di estorsione. 1. Inquadramento – 2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: natura, presupposti oggettivi ed elemento soggettivo – 3. Cono d'ombra e sovrapposizione di tutela con il reato di estorsione: la soluzione alla “querelle” da parte delle Sezioni Unite Inquadramento. Il titolo III, capo III del codice penale, dedicato alla “Tutela arbitraria delle private ragioni”, comprendeva, originariamente, due distinti gruppi di fattispecie: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) ed il duello (artt. 394 ss. c.p.). Tuttavia, il …
Leggi di più… - 3. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 4. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2015, n. 44476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44476 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2015 |
Testo completo
4447 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1509 Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE N. 49898/2014- Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LU N. IL 10/04/1971 DELLA PUCA NICOLA N. IL 16/04/1965 PE RI N. IL 30/11/1971 avverso la sentenza n. 11985/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, Udito l'avv.Giovanni Cantelli difensore di LL CA IC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito avv.Giuseppe Laudante difensore di ET IG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 10.7.2012, il GUP presso il Tribunale di Napoli dichiarò ET IG, LL CA IC, OV RI (unitamente ad altri imputati nel medesimo procedimento) responsabili dei reati di cui agli artt.110, 629 c.p. 7 1.203/91 come loro rispettivamente ascritti, e con la riduzione per la scelta del rito condannò ET e LL CA alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno, e OV alla pena di anni sei di reclusione ed € di 1200,00 multa. Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 20.1.2014, confermava la sentenza quanto al giudizio di responsabilità e riduceva le pene. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato ET IG, deducendo con i primi due motivi la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p., in relazione alla partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva di cui è stato accusato, tenuto conto altresì che il LL CA in sede di udienza di convalida non aveva indicato il ET quale suo accompagnatore. Apodittico altresì il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza;
con il terzo motivo lamenta l'errata qualificazione7. giuridica del fatto, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 1.203 del 1991 e il diniego della circostanza di cui all'art.114 c.p. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato LL CA IC, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 e 393 c.p. in quanto nel caso di specie la condotta ascritta al LL CA, così come ricostruita dai giudici di merito, è tale da integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2) nullità della sentenza per violazione dell'606 lett.b) c.p.p. 59 co.IV c.p. in quanto il LL CA ha sicuramente agito nella convinzione di realizzare il proprio diritto alla : : restituzione della somma mutuata;
3) nullità della sentenza per violazione : degli artt.606 lett.b) c.p.p.; art.110 c.p. in relazione al reato contestato in : quanto il LL CA ha partecipato ai soli primi due incontri e si è limitato a chiedere al RR di saldare il debito;
4) nullità della sentenza per violazione dell'art.7 1.203/91 e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett.b) ed e) c.p.p. non avendo l'imputato prospettato ritorsioni da parte di qualsivoglia organizzazione : criminale ed essendo estraneo a qualsivoglia organizzazione camorristica;
5) nullità della sentenza per violazione dell'art.62 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione al diniego delle attenuanti nella massima estensione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato OV RI, deducendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett.b) ed e) c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese dalla parte offesa non presenti nel fascicolo prima della richiesta del rito abbreviato, e quindi non utilizzabili;
2) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.63 c.p.p. in quanto la p.o. nelle prime dichiarazioni aveva indicato il OV quale spettatore silente e solo successivamente, ed evidentemente spaventata, ha reso dichiarazioni compiacenti peraltro in palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 63 co.2 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione: 2 3) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. con palese travisamento del fatto in ordine alle dichiarazioni dei testi RU e VA che mai hanno parlato di accesso al cantiere dell'imputato; 4) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.7 1.203/91 in assenza di alcun riferimento degli imputati ad organizzazione criminale camorristica. Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. In data 29.4.2015, il difensore di LL CA deposita motivi aggiunti in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e al concorso nel reato di estorsione contestato. Motivi della decisione 1. Ricorso di ET IG.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, attesa l'illogicità di alcune B argomentazioni al riguardo sviluppate, e in particolare a quelle riguardanti la sua presenza sotto casa del RR e alla sua partecipazione alla contestata estorsione. La censura è del tutto inammissibile posto che, con il motivo in questione, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo si è prospettato il medesimo vizio, sotto il profilo del travisamento dei fatti, in relazione alla (presunta) presenza del ET nel bar di Casal di Principe. In 1 sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la sua partecipazione al reato si fonda su circostanze contraddittorie e con travisamento della prova in quanto la sua presenza (nel bar di Casal di Principe) è stata indicata dal solo DI e non dal RT. La doglianza è priva di consistenza e formulata 3 in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti. La Corte di merito, nelle attente pagine riservate alla questione, ha ritenuto la piena e consapevole partecipazione del ricorrente all'estorsione in danno di RR AN in conseguenza di molteplici circostanze ampiamente descritte in sentenza (l'imputato era alla guida dell'autovettura sulla quale viaggiava anche il LL CA all'epoca della prima minaccia nel gennaio 2010; egli si è rivolto al DI per consentire a LL CA di rientrare nel suo credito, era presente nel bar di Casal di Principe come riferito dal DI e aveva un rapporto di frequentazione privilegiata con il RT come emerge dalle registrazioni effettuate dalla IA nell'area antistante il bar "Corso Dante" di Casal di Principe;
aveva contatti telefonici con il DI;
aveva una conoscenza piena della vicenda ed ha altresì ammesso di essersi interessato alla vicenda su richiesta del LL CA). E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate solo mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse. Nel caso di specie, va poi ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno, e pertanto il vizio di "travisamento della prova", di cui alla lettera e) come modificato dalla l.n.46/2006, può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, "non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" ( v. Cass.IV, sent. n. 19710/2009 Rv. 243636; Cass., n. 5223/07, Rv. 236130).
1.2 Con il terzo motivo, il ricorrente si duole che in ogni caso sarebbe configurabile a suo carico solo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non il reato di estorsione, e che comunque il reato di estorsione sarebbe configurabile solo a titolo di tentativo. La Corte avrebbe omesso di, motivare su tali deduzioni difensive, ed anche sulla richiesta dell'attenuante ex art.114 c.p. Il motivo è privo di giuridico fondamento.
1.2.1 Nessun dubbio che, nella fattispecie, la coartazione della volontà della parte offesa sia stata finalizzata a conseguire un profitto ingiusto;
emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza (v.pag.5 della sentenza impugnata), che al RR, sottoposto ad una serie continua di gravi minacce (sia per l'estrinseca valenza delle espressioni usate, quali: "ma ti rendi conto di dove ti trovi...con chi hai a che fare...dopo di noi non c'è più niente”, che per il contesto in cui furono pronunciate e la partecipazione consapevole di una pluralità di soggetti alcuni dei quali di acclarata caratura criminale) e da parte di più persone, singolarmente e in gruppo, fu poi intimato di firmare cambiali in bianco (che effettivamente in seguito firmò a decine sul cruscotto di un'autovettura nei pressi dello stadio di Casal di Principe) e venne anche prospettata da parte del RT la possibilità di lavorare, unitamente ai fratelli, presso un'azienda della zona, onde guadagnare le somme necessarie a ripianare l'esposizione debitoria (prospettiva imposta con la forza dell'intimidazione, e non quale espressione sintomatica di una libera scelta lavorativa). La Corte ha quindi correttamente qualificato i fatti come estorsione, ed evidenziato come nel caso di specie non vi sia spazio alcuno per interpretazioni alternative, prima tra tutte quella della enucleabilità, dal coacervo di reiterate minacce rivolte al RR, del ragionevole intento di affermazione di un preteso diritto. Non ignora il Collegio la giurisprudenza, che peraltro condivide, di questa Sezione, secondo la quale (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 51433/2013 Rv. 257375 citata in ricorso;
Sez.II, Sent. n. 31224/2014 Rv. 259966) il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere anche identica, ma per l'elemento intenzionale. Deve peraltro rilevarsi che, per l'imputabilità del delitto di estorsione è necessario il dolo specifico, il quale consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che proprio tale fine deve sempre formare oggetto, in sede di merito, di accurata 5 : indagine;
tanto più che, spesso, l'affermazione di voler esercitare un opinato diritto, o di agire per un motivo diverso da quello di trarre profitto dall'azione o dall'omissione imposta al soggetto passivo, non è che un pretesto per mascherare l'estorsione.
Considerato che
, come rilevato in dottrina, la "doloscopia" non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l' intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone di cui all'art.393 c.p. è previsto e disciplinato nel codice penale nel capo III del Titolo III, riguardante i delitti contro l'amministrazione della giustizia, intitolato "LL tutela arbitraria della private ragioni", insieme al reato di cui all'art.392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e, in origine, anche al duello di cui agli articoli da 394 a 401 abrogati dalla legge 205 del 1999; e il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia pubblica, che viene protetto anche dal pericolo di forme arbitrarie di "giustizia" privata. Più in particolare, l'oggettività giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è la tutela delle situazioni aventi apparenza di legalità contro le altrui violente manomissioni (v.Cass.Sez.V, sent.n.7507 del 18 maggio 1983, Coppola, Rv.160227). La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve quindi corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e ciò che caratterizza il reato è pertanto la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Tanto premesso, rileva quindi il Collegio che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è mai fine a sé stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e pertanto non può mai consistere in manifestazioni del tutto incompatibili con il ragionevole intento di far valere un diritto. Quando la minaccia, invece, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, e la condotta violenta finisce con l'essere fine a sé stessa, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia (v. Sez.VI, Sent. n. 17785/2015 Rv. 263255; Sez.II, Sent. n. 9759/2015 Rv. 263298; Sez.I, Sent. n. 32795/2014 Rv. 261291). La giurisprudenza di questa Corte è quindi ferma nell'affermare che non è configurabile il reato di cui all'art.393 c.p., bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (v., in termini, Cass.Sez.II, Sent. n. 1556/1992 Rv. 189943 e, da ultimo, Cass. Sez.II, Sent. n. 33870/2014 Rv. 260344); e nei casi in cui il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è anche costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (v. Cass.Sez.V, Sent. n. 52241/2014 Rv. 261381; Sez.II, Sent. n. 14440/2007 Rv. 236457).
1.2.2 L'affermazione secondo la quale il tramite tra LL CA e gli esponenti del sodalizio criminoso fosse stato proprio il ET è sorretta da logica e congrua motivazione, e quindi correttamente la Corte ha ritenuto anche nei suoi confronti che il reato di estorsione non si fosse fermato alla soglia del tentativo. In ordine, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p., è stato quindi affermato che"non possono reputarsi trascurabili e neppure marginali gli apporti forniti da LL CA, ET e OV nell'economia generale dei reati agli stessi riferibili: LL CA è il principale artefice e, per buona parte, autore non mediato delle condotte 7 estorsive in danno di RR AN, ET e OV (il primo in veste di accompagnatore nonché intermediario tra il LL CA e i referenti della criminalità organizzata;
il secondo in qualità di accompagnatore del principale artefice della condotta estorsiva) rivestono un ruolo che non può essere eliso dalle rispettive vicende estorsive, senza determinare effetti interruttivi sulla serie causale produttiva dell'evento" (v.pag.17 della sentenza impugnata). Anche sul punto la motivazione non è quindi degna di censura alcuna. Il ricorso di ET va quindi rigettato.
2. Ricorso di LL CA.
2.1 Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, nonché il primo e il secondo dei motivi aggiunti, circa la qualificazione giuridica del fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violazione delle norme sul concorso nel reato di estorsione e comunque la sussistenza della scriminante cosiddetta putativa ai sensi dell'art.59 co.IV c.p. (avendo il LL CA sicuramente agito almeno nella convinzione di realizzare il proprio diritto alla restituzione della somma) sono privi di fondamento. Circa la sussistenza del reato di estorsione, vale quanto sopra rilevato al punto 1.2.1 D'altra parte, il LL CA è l'autore di inequivoche minacce pronunciate fin dal gennaio 2010 (di persona e a mezzo telefono) produttive di sicuro turbamento nella vittima ed evocative della forza intimidatrice di una consorteria criminale operante sul territorio: tali minacce si tradussero, nel maggio del 2010, nella procurata compresenza di altro personaggio di dichiarata caratura criminale (AN AR) che qualificatosi come - appartenente al clan dei Casalesi - reiterò le gravi intimidazioni in danno del RR e dei suoi familiari, chiarendo la reale e non tranquillizzante titolarità del credito reclamato dal LL CA. Nel luglio dello stesso anno, fu ancora il LL CA a convocare la parte lesa in Casal di Principe al cospetto di un gruppo di persone, tra le quali il RT che reiterò le minacce, e sempre tramite l'imputato venne fissato altro appuntamento dal DI il giorno 6 dello stesso mese. Lo stesso LL CA ha poi confermato di essersi rivolto al ET perché intervenisse presso il debitore (e la circostanza è avvalorata dalle intercettazioni telefoniche tra il DI e il LL CA) e di essere a conoscenza (anche se non interessato) dell' emissione delle cambiali. Correttamente la Corte ha quindi ritenuto, con ampia motivazione priva di evidenti vizi logici, che il LL CA, in tutte le fasi della vicenda estorsiva, ha tenuto un atteggiamento direttamente incidente sulla libertà di autodeterminazione del RR (v.pagg.7 e 8 della sentenza impugnata), la qual cosa esclude anche l'applicazione della scriminante c.d. putativa.
2.2 Anche il quarto e quinto motivo sono infondati. Nessun dubbio sussiste sul fatto che l'estorsione sia aggravata dalla circostanza di cui all'art.7 della 1.203/91, avendo riguardo a modalità indubbiamente mafiose. Nel caso di specie, il carattere della "mafiosità" dell'azione di intimidazione e di esplicita (ovvero implicita, ma chiara) : minaccia si evince dalle modalità delle condotte, nonché dall'ostentato spessore criminale degli autori delle minacce. Tutte le fasi in cui è articolata la vicenda sono connotati dai canoni espressivi della metodologia mafiosa: l'incontro con AN AR, e ancor di più quello con il RT, "incontro che assume i connotati di un vero e proprio processo sommario al RR", ove la forza di coercizione è rappresentata non solo dalla referenzialità ad una organizzazione di camorra, ma altresì dalla presenza rappresentativa dello stesso RT a ratifica della matrice camorristica dell'azione (v.pag.9 della sentenza). Ai fini del giudizio di comparazione di cui all'art.69 c.p., questa Corte ha, poi, precisato, con giurisprudenza constante, che, trattandosi di una valutazione discrezionale, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze prospettate dalle parti essendo, invece, sufficiente che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo con la conseguenza che debbono considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non espressamente esaminate, nell'implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 14463/2003 Rv. 228774). Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d'appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive 6 sia in punto determinazione pena (peraltro ridotta) che in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione della gravità e odiosità della condotta delittuosa che ha strumentalizzato in chiave estorsiva le difficoltà finanziarie di un imprenditore. Vi è, dunque, una chiara indicazione delle ragioni del giudizio di equivalenza che, valorizzando elementi indicativi della reale gravità dei fatti e della personalità della colpevole, si rivela perfettamente in linea con i criteri legali e la finalità del giudizio di comparazione tra le circostanze, che è, appunto, quella di valutazione della personalità del colpevole e della entità del fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto. Tale indicazione soddisfa dunque perfettamente le esigenze di motivazione, sul punto, della decisone della Corte di merito. Il ricorso del Del CA va pertanto rigettato.
3. Ricorso di OV RI.
3.1 In ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RU ME, asseritamente non allegate al fascicolo del p.m., la Corte ha rilevato che "l'esame dell'incarto processuale evidenzia senza ombra di dubbio l'allegazione agli atti (pienamente utilizzabili ex art.442 co.1 bis c.p.p.) della comunicazione di reato del 15.7.2011 della DIA di Napoli e, con essa, di entrambe le deposizioni rese dalla vittima dell'episodio estorsivo, e cioè sia quella dell'8.7.2011 che quella del 13.7.2011"; e su tale circostanza (ovvero sulla presenza della comunicazione di reato della DIA di Napoli del 15.7.2011 nel fascicolo dibattimentale) nulla dice il motivo di ricorso, che sul punto è peraltro privo del requisito dell'autosufficienza, nulla avendo allegato a sostegno delle proprie peraltro confuse affermazioni. Circa il primo motivo il ricorso è quindi privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p.
3.2 Infondato, e ai limiti della genericità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, è il secondo motivo circa l'eccezione di inutilizzabilità ex art.63 co.2 c.p.p. delle dichiarazioni rese da RU ME in data 8.7.2011, dopo l'iniziale reticenza dimostrata in occasione 10 del precedente verbale del 2 maggio, doglianza ripetuta in questa sede senza tener conto delle motivazioni a riguardo addotte dalla Corte. dichiarativa,Rilevarsi, a riguardo, che se è vero che in tema di prova allorché venga in rilievo la veste (di persona sottoposta ad indagini) che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, è pur vero che il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un n. 15208 del 25/02/2010 Rv. 246584). E' poi massima comune di esperienza che, in territori permeati dalla criminalità organizzata, le vittime di condotte estorsive inizialmente cercano di non accusare formalmente i responsabili, solo per il timore di più feroci ritorsioni, senza in tal modo perseguire alcun intento di protezione nei confronti dei rei (cfr. Sez.II, Sent. n. 51840/2013 Rv. 258069). Nel caso in esame, la Corte ha poi dato conto con motivazione specifica, logica e coerente della infondatezza della prospettazione difensiva, e quindi della piena utilizzabilità delle dichiarazioni di RU ME, rilevando (v.pagg.13-15 della sentenza impugnata) che le dichiarazioni medesime dimostrano chiaramente la mancanza di quell'elemento soggettivo “qualificato” in assenza del quale il reato di favoreggiamento personale (astrattamente ipotizzabile) non può considerarsi "collegato" al reato presupposto di estorsione (cfr.Cass.Sez.I, Sent. n. 21828/2006 Rv. 234700).
3.2 Il terzo e quarto motivo sono formulati in termini di assoluta genericità a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste sia in relazione al giudizio di responsabilità e all'attendibilità della parte offesa RU che alla partecipazione del OV al primo accesso sul cantiere perpetrato dal OR, in virtù "della obiettiva ed indefettibile convergenza delle due testimonianze rese dai testi oculari RU ME e VA IG, i quali concordemente riferiscono della presenza nell'auto di colore rosso e nero 11 tanto del OR AR quanto del OV RI (nonché di un terzo gregario non identificato), divergendo le due deposizioni unicamente in relazione all'irrilevante questione della rispettiva posizione tenuta all'interno dell'auto dai tre sodali" (v.pag.15). Parimenti motivata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91, dal momento che le modalità utilizzate per coartare la volontà del RU, e cioè l'aver esplicitato l'appartenenza degli estorsori a una potente organizzazione criminale ("la camorra di Gricignano") sono sicuramente espressive di un metodo mafioso realizzato mediante l'evocazione di una realtà criminale invincibile. Per la non condivisibilità od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono, anche il ricorso del OV va rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato, il 3.7.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Mirela Cervadoro Mario Gentile Belle Vervede Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 4 NOV. 2015 IL CANCELLIERE DI AU Pianelli N O E J 12