Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52607
CASS
Sentenza 30 novembre 2016

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche dall'assenza di elementi idonei a dimostrare il recesso dall'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento nel quale veniva sottolineata la mancanza di prova del venir meno dell'associazione di stampo mafioso, nonostante lo stato di detenzione di alcuni compartecipi, nonchè l'elevato livello di coinvolgimento ed il rango assunto dal prevenuto nelle attività del gruppo criminoso).

Commentari2

  • 1La pericolosità dell'aggregato mafioso
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52607
Data del deposito : 30 novembre 2016

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