Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche dall'assenza di elementi idonei a dimostrare il recesso dall'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento nel quale veniva sottolineata la mancanza di prova del venir meno dell'associazione di stampo mafioso, nonostante lo stato di detenzione di alcuni compartecipi, nonchè l'elevato livello di coinvolgimento ed il rango assunto dal prevenuto nelle attività del gruppo criminoso).
Commentari • 2
- 1. La pericolosità dell'aggregato mafiosoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2021
- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2016, n. 52607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52607 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
52 6 07 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano H LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1904 GIACOMO PAOLONI -Presidente - REGISTRO GENERALE N.9474/2016 MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO ANNA CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NZ nato il [...] a [...] avverso il decreto del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Si duole il difensore di CE MA del provvedimento in data 15.01.2016, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso il 05.11.2014 dal Tribunale dello stesso capoluogo, di applicazione al prevenuto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre, contestualmente imponendogli il versamento della somma di € 3.000,00 a titolo di cauzione. Denuncia in proposito il legale ricorrente la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1 e 4 co. 1 lett. a) e d) d. lgs. 159/2011, per avere la Corte distrettuale ritenuto l'MA soggetto socialmente pericoloso senza far luogo alla doverosa "valutazione globale dell'intera personalità del soggetto", ripetutamente indicata come necessaria dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di disporre di tutti gli elementi in forza dei quali poter giudicare "dell'attualità e della persistenza, o meno, di un comportamento illecito ed antisociale che renda, quindi, necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di P.S.". Elementi in concreto assenti nella fattispecie, stante la valorizzazione del solo coinvolgimento del prevenuto nel procedimento penale c.d. "Artemisia", nonostante che i fatti per il quali I'MA ha subito condanna siano stati commessi dall'aprile 2007 al dicembre 2008, risalgano cioè ad epoca remota, senza che "nessun sintomo rivelatore di persistenza del soggetto in comportamenti antisociali" sia stato evidenziato "nel considerevole arco temporale di 8 anni", risultando così carente - come anticipato l'accertamento del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, pur in presenza di soggetto condannato per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. come nel caso in esame in ragione del carattere meramente presuntivo della - - perdurante pericolosità degli associati che deriva dalla ricordata declaratoria di colpevolezza.
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto va in effetti dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo. 2 2. La censura sopra illustrata costituisce, in buona sostanza, mera (ancorché parziale) reiterazione dei motivi già sottoposti all'attenzione della Corte calabrese, la quale - per quanto qui interessa ha significato che il giudizio di - pericolosità sociale dell'MA è stato tratto dai fatti concreti che hanno legittimato la sua definitiva condanna per partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso nota come 'ndrangheta e costituita, più precisamente, dalla 'ndrina FF (detti 'Ndoli) SI GENIAZZI, operante in Seminara: vale a dire, da elementi che "integrano ampiamente (anzi sopravanzano, avendo raggiunto la soglia della prova penale) quegli indizi di appartenenza ad associazione per delinquere di tipo mafioso che già dal primo giudice sono stati ritenuti dimostrativi di pericolosità sociale qualificata", alla luce della richiamata differenza fra "il concetto di 'appartenenza' ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione", e quello di 'partecipazione', "necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato", nel senso della ben più ampia latitudine del primo, comprensivo di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., nondimeno "sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa". Mentre, con riguardo specifico al profilo dell'attualità dell'anzidetta pericolosità, il giudice d'appello ha richiamato l'indirizzo interpretativo patrocinato da questa Corte, 1 secondo cui, "in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del sub ingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso".
3. A fronte di tanto, il solo profilo di critica introdotto con il ricorso in esame vale a dire il consistente lasso di tempo decorso dai fatti oggetto della sentenza di condanna a carico dell'MA, sì da richiedere la sussistenza di elementi ulteriori, in aggiunta alla presunzione di persistente militanza del proposto nel sodalizio di appartenenza, onde connotare della necessaria attualità il requisito della pericolosità sociale del proposto non si sottrae ad un giudizio - di manifesta infondatezza. 3Аб La Corte condivide pienamente il filone giurisprudenziale che, nell'ambito del generale indirizzo cui correttamente si è richiamato il giudice territoriale, pone l'accento sul carattere non assoluto della presunzione anzidetta, da riguardarsi pertanto con doverosa attenzione nell'ipotesi del decorso di un considerevole lasso di tempo tra i fatti concreti che denotano la partecipazione del soggetto alla consorteria medesima e la valutazione di pericolosità attuale, necessaria in funzione della sottoposizione di tale soggetto a misura di prevenzione personale. In concreto, conformemente alla massima di seguito trascritta, "Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall'assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise" (così Cass. Sez. 6, sent. n. 5267 del 14.01.2016, Grande Aracri, Rv. 266184; conf. Sez. 1, sent. n. 23641 dell'11.02.2014, Mondini, Rv. 260104). Ciò posto, deve ritenersi che la motivazione della Corte reggina abbia fornito appagante risposta all'onere di motivazione su di essa incombente. Invero, contrariamente all'assunto difensivo, il decreto impugnato non si limita affatto ad attestare la sola condanna irrevocabile subita dall'MA per la militanza nella cosca di ndrangheta sopra indicata, posto che il sua provvedimento medesimo valorizza altresì l'assenza di elementi atti a comprovare il recesso dell'odierno ricorrente dall'associazione; la mancanza di prova del venir meno di quest'ultima, malgrado lo stato di detenzione di taluni partecipi;
l'elevatissimo livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse - principalmente, ma non solo attività del gruppo criminoso, desunto dalla comprovata partecipazione dell'MA, pur abitante in Piemonte, alla riunione che, all'esito dell'agguato patito da CE OR FF, alias RO, deliberò l'immediata ritorsione ai danni della cosca rivale, sfociata nel tentato omicidio ai danni di NT CA e AR EO, circostanza quella testé - ricordata che vale ad evidenziare il rango ricoperto dal prevenuto in seno al gruppo di riferimento, legittimando appieno la condivisione, da parte del giudice distrettuale, della valutazione conclusiva operata dall'originario decreto, nel senso non solo del comprovato "inserimento stabile in un contesto mafioso a 4б connotazione familiare di inequivocabile e assoluto allarme", ma anche "di una personalità assolutamente deviata ... omissis con un ruolo di rilievo nelle dinamiche associative e rapporti con soggetti apicali della cosca, funzionali all'affermazione ed al mantenimento del potere del gruppo durante un arco temporale e prolungato". Donde, in definitiva, l'esistenza di congrua motivazione significativa dell'attuale e concreta pericolosità sociale dell'MA e la conseguente inconsistenza della proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016 PresIl Presidente Il Consignere est. Andra drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CORTE SUPE Piera Esporto 50