Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicchè sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2014, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 17/01/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 137
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 10460/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER PE UL, nato a [...], il [...];;
ER WA, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 9/2/2012 della Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato ER PE UL l'avv. Calò Maurizio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 .Con sentenza del 9 febbraio 2012 la Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano confermava la condanna di TE PE UL e TE WA per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e di causazione per effetto di operazioni dolose del fallimento di NST DI s.r.l., dichiarata fallita il 29 settembre 2006, commessi nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società, nonché per quello di frode fiscale D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 in concorso con IN NC in relazione alle dichiarazioni IVA relative agli anni 2004 e 2005 della ditta individuale FM Motors di cui il menzionato IN era titolare, limitatamente alla dichiarazione presentata nel 2005 ed all'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse successivamente al 9 agosto 2004. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte distrettuale dichiarava invece non doversi procedere per i residui reati tributari contestati agli imputati (e dai quali già non erano stati prosciolti dal Tribunale), rilevandone l'intervenuta prescrizione, provvedendo conseguentemente a rimodulare le pene loro irrogate.
La vicenda riguarda una cd. frode "carosello" ad oggetto autoveicoli importati dalla Germania mediante società comunque ricondotte agli imputati e commercializzate in Italia mediante la previa formale interposizione della ditta individuale intestata al IN o della fallita al fine di evadere l'IVA. Comportamenti che per quanto concerne NST DI avevano comportato per un verso l'accumulo di un rilevante debito d'imposta destinato a farla fallire e per l'altro la dissipazione del valore vetture formalmente importate dalla società e rivendute sottocosto, nonché la distrazione dell'IVA riscossa e mai versata.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.
2.1 Il ricorso di ER WA articola cinque motivi.
2.1.1 Con il primo ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado già rigettata dalla Corte distrettuale relativa alla sottoscrizione della medesima da parte dei solo Presidente del collegio giudicante e non anche dal suo estensore.
2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la mancata rilevazione da parte della Corte distrettuale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato IN, sentito come mero teste in ragione del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento con la quale aveva definito in precedenza la sua posizione, ma che invero era al momento della sua deposizione, come dallo stesso riferito, ancora imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione all'emissione di ulteriori fatture per operazioni inesistenti e, dunque, incompatibile ai sensi dell'art. 197 c.p.p. con l'ufficio di testimone.
2.1.3 Con il terzo motivo si lamenta invece la violazione dell'art. 195 c.p.p. ed ulteriori vizi motivazionali della sentenza impugnata con riguardo all'attribuzione all'imputato della qualifica di co- amministratore di fatto della Pro Direct G.M.B.H., la società tedesca amministrata dal padre PE, ritenuta, nella prospettiva dell'accusa accolta dai giudici di merito, uno dei vertici della triangolazione fraudolenta contestata al ER WA. In proposito il ricorrente evidenzia come non risulti che questi abbia mai posto in essere atti di gestione della suddetta società - come invece sarebbe necessario per la configurabilità della summenzionata qualifica - e come la prova della stessa sia stata sostanzialmente ricavata dalla dichiarazione della teste WA, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, per cui, nel corso della perquisizione eseguita per rogatoria nei locali della società, qualcuno non meglio identificato le avrebbe indicato la scrivania ivi riservata all'imputato. Dichiarazione questa resa evidentemente de relato che sarebbe peraltro inutilizzabile, in quanto i giudici di merito non avrebbero chiamato a deporre la fonte della conoscenza della teste, la quale peraltro non avrebbe comunque saputo identificarla e che comunque non poteva riferire su quanto riferitole atteso che si trattava di comunicazione che avrebbe dovuto essere verbalizzata, adempimento invece omesso per stessa ammissione della teste.
2.1.4 Con il quarto motivo vengono dedotti la violazione dell'art. 192 c.p.p. e ulteriori vizi motivazionali in merito al riconoscimento dell'imputato anche quale coamministratore di fatto della NST DI. In tal senso la motivazione della sentenza viene ritenuta illogica nella misura in cui ha attribuito all'imputato tale qualifica ancora una volta in difetto dell'evidenza del compimento da parte del ER di atti di gestione della società del padre ed esclusivamente in ragione del fatto che egli avrebbe prestato fideiussione in favore della medesima, circostanza invero non significativa atteso il rapporto di parentela intercorrente tra i due imputati. Sarebbe infatti rimasta improvata l'ulteriore circostanza posta dalla Corte distrettuale alla base del proprio ragionamento e cioè quella per cui l'imputato sarebbe stato legittimato ad operare sui conti della fallita. Quanto infine agli ulteriori elementi menzionati in sentenza a sostegno dell'asserita gestione unitaria di tutte le società facenti capo ai ER - e cioè che la Cassa di Risparmio di Brunico avrebbe concesso alla CA LU un castelletto di sconto solo previa riduzione dell'esposizione di NST DI ovvero la commistione della clientela delle due società - si tratterebbe di circostanze prive del significato probatorio loro assegnato dai giudici del merito.
2.1.5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta infine l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni dei testi NT UI e RC DE, rispettivamente commercialista e collaboratore sia di CA LU che di NST, nonché di quelle dell'imputato, le quali nel loro complesso rivelerebbero in maniera inequivocabile l'autonomia gestionale delle due società.
2.2 Anche il ricorso di ER PE UL articola cinque motivi.
2.2.1 Il primo replica la stessa eccezione processuale proposta con il primo motivo del ricorso di ER WA, mentre con il secondo si lamenta il difetto di motivazione da parte della Corte distrettuale sull'istanza di patteggiamento proposta dall'imputato con l'atto d'appello.
2.2.2 Con il terzo motivo viene dedotta l'errata applicazione degli artt. 2 e 8 cit. D.Lgs. e correlati vizi motivazionali della sentenza. In proposito il ricorrente eccepisce l'inattendibilità delle prove testimoniali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ER e in particolare delle dichiarazioni della già menzionata teste WA e del coimputato IN, afflitte da numerose imprecisioni e contraddizioni, nonché contrastate dalla deposizione della moglie dell'imputato, ER LV. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe fornito sufficiente dimostrazione della sussistenza del dolo specifico necessario per la configurabilità dei contestati reati tributari, omettendo altresì di considerare le dichiarazioni rilasciate sul punto dall'imputato.
2.2.3 Con il quarto motivo si lamenta invece l'errata applicazione degli artt. 216 e 223, L. Fall., e correlati vizi della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputato per i reati fallimentari contestatigli. In tal senso il ricorrente contesta innanzi tutto la qualificazione a titolo di dissipazione delle vendite sotto costo delle autovetture acquistate da IMST DI, rilevando come l'operazione avrebbe dovuto essere considerata funzionale al tentativo della società di penetrare nel mercato italiano e dunque non finalizzata alla fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori della fallita. In secondo luogo viene eccepita l'inconfigurabilità della bancarotta per distrazione relativa al mancato versamento all'Erario dell'IVA incassata dalla società a seguito delle menzionate vendite, evidenziandosi in proposito come il fatto già fosse stato imputato ai fini della contestazione dei reati tributari e dunque non valutabile nuovamente ostandovi il disposto dell'art. 15 c.p.. Infine, quanto alla bancarotta documentale, il ricorrente rileva come le condotte contestate non abbiano impedito al curatore la ricostruzione dello stato patrimoniale della fallita, mentre la Corte distrettuale avrebbe comunque omesso di precisare quali scritture contabili sarebbero state tenute irregolarmente.
2.2.4 Con il quinto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei summenzionati reati fallimentari, sostenendo in proposito che la sentenza dichiarativa del fallimento, rappresentando una mera condizione di punibilità dei fatti previsti dall'art. 216 L. Fall., non rileverebbe ai fini della determinazione del momento consumativo dei suddetti reati da cui far decorrere il termine necessario per la maturazione della menzionata causa estintiva, il quale dovrebbe essere quindi individuato in quello in cui sono state poste in essere le condotte ritenute tipiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve pregiudizialmente essere affrontata la questione attinente alla violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g) eccepita da entrambi gli imputati.
1.1 Contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti deve rammentarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia invero divisa in merito alla validità della sentenza emessa dal giudice collegiale, ma sottoscritta dal solo presidente del collegio e non anche dall'estensore del provvedimento. All'orientamento citato nei ricorsi, per cui la stessa sarebbe viziata da nullità insanabile (da ultima Sez. 5, n. 17188 del 18 febbraio 2009, D'Andrea e altro, Rv. 243613), se ne contrappone altro e numericamente anche più corposo per il quale, invece, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice ne determina la nullità solo quando tale mancanza sia completa, con la conseguenza che il difetto della sottoscrizione del solo estensore comporterebbe una mera irregolarità, sanabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale (ex multis Sez. 6, n. 34089 del 7 luglio 2003, Bombino, Rv. 226328).
1.2 Non è peraltro necessario ai fini della presente decisione risolvere tale contrasto, giacché nel caso di specie la doglianza proposta dai ricorrenti risulta comunque infondata. Infatti la Corte distrettuale ha ipotizzato che estensore della sentenza di primo grado sia stato lo stesso presidente del collegio giudicante in ragione del fatto che egli ha siglato tutte le pagine del provvedimento invece di apporre la sua firma solo in calce al medesimo, unico adempimento che gli sarebbe stato altrimenti imposto dal citato art. 546 c.p.p.. Si tratta di ipotesi logica e coerente alle risultanze in atti, dalle quali non emerge alcun elemento in grado di smentirla, ne' è sufficiente ad inficiarla il fatto che lo stesso presidente non abbia altrimenti precisato nella sentenza- documento di aver assunto anche la funzione di estensore, omissione che di per sè costituisce al più una mera irregolarità.
2. Inammissibile in quanto manifestamente infondata è invece l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del IN sollevata con il secondo motivo del ricorso di ER WA.
2.1 In proposito va innanzi tutto evidenziato che, come del resto ricordato nel ricorso, questi era stato sentito nel dibattimento di primo grado come testimone poiché si trovava nella situazione prevista dall'ultima parte dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) avendo già patteggiato la pena per i reati contestatigli in concorso con gli odierni imputati. Sostiene peraltro il ricorrente che il IN fosse al momento in cui rese la sua deposizione ancora imputato in procedimento per reato connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), situazione determinante la sua incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone. Deve peraltro osservarsi come la disposizione processuale evocata dal ricorrente disciplini la connessione oggettiva tra procedimenti e cioè l'ipotesi in cui, in separati procedimenti, più soggetti siano imputati di aver commesso in concorso tra loro lo stesso reato (ovvero di aver determinato con condotte indipendenti il medesimo evento), mentre in alcun modo risulta - ne' altrimenti il ricorrente lo ha eccepito e tantomeno documentato - che dell'eventuale reato per cui si sarebbe proceduto separatamente nei confronti del IN fossero imputati anche i ER.
2.2 Ad ogni buon conto la Corte distrettuale ha espressamente rinunciato ad utilizzare le dichiarazioni del IN, ritenendo sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente gli altri elementi di prova acquisiti. Ed in tal senso, dunque, alcun obbligo gravava sulla medesima di dichiarare l'inutilizzabilità di una prova di cui non ha inteso servirsi.
3. Parimenti pregiudiziale è la questione relativa all'eventuale prescrizione dei reati fallimentari contestati agli imputati sollevata con l'ultimo motivo del ricorso di ER PE UL, che peraltro risulta manifestamente infondata. Secondo l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di bancarotta la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 20736 del 25 marzo 2010, Olivieri, Rv. 247299;
Sez. 5, n. 46182 del 12 ottobre 2004, Rossi ed altro, Rv. 231167). Posto dunque che il fallimento della NST DI è stato dichiarato nel 2006, il termine di prescrizione per i reati contestati ai capi 4, 5 e 6 non può ritenersi ancora compiuto, maturando al più presto solo nel 2019.
4. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo proposto da ER PE UL. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione da parte della Corte distrettuale sulla reiterazione con il gravame di merito della richiesta di applicazione della pena già rigettata per dissenso del pubblico ministero sia all'udienza preliminare che nel giudizio di primo grado, dove era stata ribadita ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1 prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Correttamente però la sentenza impugnata non ha preso in considerazione tale richiesta (che peraltro può ritenersi implicitamente rigettata attraverso la motivazione resa in sentenza sulla congruità della pena determinata dal Tribunale per il reato considerato più grave e non contestata dal ricorrente), giacché nell'atto d'appello (a p. 19) il ER si è limitato a riproporre la richiesta di patteggiamento senza indicare i motivi per cui doveva invece ritenersi ingiustificato il dissenso opposto dal pubblico ministero all'applicazione della pena richiesta nel corso del giudizio di primo grado ovvero il mancato recupero "a posteriori" della diminuente processuale da parte del giudice di prime cure (recupero che peraltro il ricorrente nemmeno risulta aver chiesto in sede di discussione). Avendo dunque l'imputato avanzato una richiesta immotivata e dunque inammissibile, il giudice dell'appello non era obbligato ad esaminarla e tale omesso esame non costituisce vizio che comporti annullamento in sede di legittimità (Sez. 6, n. 4066 del 3 febbraio 1994, Zanardini, Rv. 197980; Sez. 6, n. 5777/07 del 28 settembre 2006, Ferrante e altri, Rv. 236060).
5. Inammissibili sono anche le censure mosse alla motivazione della sentenza con il terzo motivo del ricorso di ER PE UL.
5.1 Tali doglianze per un verso si risolvono nella generica ed apodittica critica dell'attendibilità di alcune delle deposizioni poste dalla Corte distrettuale alla base della sua decisione, che si traduce nella mera sollecitazione del giudice di legittimità ad una, per l'appunto inammissibile, rivalutazione del compendio probatorio;
mentre, per altro verso, il ricorrente sostanzialmente lamenta invece - pervero anche in questo caso in maniera assai generica - il presunto travisamento di altre dichiarazioni testimoniali, solo sommariamente indicate riportando alcuni brani delle relative verbalizzazioni dibattimentali. È allora necessario ricordare che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi - come invece avvenuto nel caso di specie - ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
5.2 Per di più, in alcuni casi, i brani dei verbali evocati sono stati riportati dal ricorrente solo nella versione in lingua tedesca, senza rispettare l'obbligo di utilizzare quella italiana nel redigere il ricorso per cassazione. Infatti ai sensi del D.P.R. n. 574 del 1988 l'utilizzo della lingua madre è consentito all'imputato esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano (cfr. Sez. 5, n. 21952 del 20 febbraio 2001, Rainer P.P., Rv. 219456) e devono dunque ritenersi inammissibili i motivi di ricorso redatti in parte in lingua tedesca, anche quando si limitino a riportare il contenuto di atti a contenuto probatorio stilati nella suddetta lingua senza riprodurre anche la traduzione in lingua italiana contestualmente effettuata ai sensi delle disposizioni del citato decreto.
6. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
6.1 Infondata è in particolare la doglianza relativa alla inconfigurabilità del reato di bancarotta distrattiva in relazione al mancato versamento dell'IVA riscossa dagli acquirenti finali delle autovetture, atteso che le imputazioni ex artt. 2 e 8 cit. D.Lgs. sollevate nei confronti dell'imputato non riguardano l'omesso versamento dell'imposta, talché non sussiste nemmeno in ipotesi il concorso apparente tra norme incriminatrici evocato dal ricorrente.
6.2 Inammissibili sono invece le altre censure avanzate con il motivo di cui si tratta. Quella per cui le vendite sottocosto effettuate dalla fallita rientrassero in una strategia commerciale tesa ad assicurare una rapida penetrazione del mercato da parte di NST DI è infatti ipotesi meramente congetturale avanzata dal ricorrente, che non ha saputo indicare quali sarebbero gli specifici elementi probatori idonei a valorizzarla che la Corte distrettuale avrebbe in tal senso omesso di considerare. Non di meno il ricorso ha in proposito altresì omesso di confrontarsi, come invece avrebbe dovuto, con l'articolata motivazione resa dai giudici d'appello circa il ruolo svolto dalla fallita nel contesto della frode "carosello" ordita dagli imputati e in particolare in relazione alla circostanza che la stessa, nelle transazioni indicate nel capo d'imputazione, avesse operato in funzione di mera interposizione (sopportando le conseguenze della dolosa e immotivata svalutazione operata alla vendita dei beni acquisiti a prezzo superiore) ai fini dell'evasione dell'IVA, secondo uno schema già utilizzato dai ER con altra società in precedenza costituita all'uopo e riproposto in seguito con la ditta individuale del IN. La linea argomentativa sviluppata sul punto dai giudici di merito risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica alla luce del compendio probatorio di riferimento, così come emergente dal testo del provvedimento impugnato, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito al fine di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
6.3 Quanto infine al reato di bancarotta documentale la prova della stessa è stata correttamente tratta in maniera implicita dai giudici del merito dall'accertata natura dell'attività della fallita e dalle distrazioni consumate anche per cassa dagli imputati, destinata inevitabilmente a riflettersi sull'attendibilità delle scritture contabili, talché la ricostruzione del significato delle annotazioni ivi inserite è stato possibile solo attraverso la verifica di elementi estrinseci ricavati dalle verifiche svolte sugli altri soggetti delle triangolazioni fraudolente. Nè rileva l'eccepita mancata specificazione di quali sarebbero stati i libri oggetto della violazione contestata, giacché questi sono stati altrettanto implicitamente determinati attraverso l'indicazione delle operazioni la cui documentazione non rifletteva l'effettiva loro sostanza economica.
7. Venendo ai residui motivi proposti con il ricorso di ER WA, devono ritenersi inammissibili il terzo ed il quarto.
7.1 Infatti è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un. , n. 23868 del 23 aprile 2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254108). In tal senso il ricorrente, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste WA non si è curato di precisarne la decisività ai fini della tenuta del percorso giustificativo seguita dalla sentenza impugnata, atteso che la dimostrazione del coinvolgimento dell'imputato nella gestione operativa della Pro. Direct G.M.B.H. non era essenziale ai fini della prova del concorso dell'imputato nei reati contestatigli.
7.2 Quanto invece alla prova dell'attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della NST DI, questa è stata tratta da una serie di elementi ritenuti dalla Corte distrettuale idonei a dimostrare tale situazione secondo un processo inferenziale non manifestamente illogico. Ed infatti la cogestione tra il ER e il padre dei conti della società, la prestazione di fideiussioni da parte dell'imputato in favore di NST DI ed anche della società tedesca amministrata dal padre, la concessione da parte di un istituto bancario di un castelletto di sconto in favore della società dell'imputato condizionata al contestuale ridimensionamento dell'esposizione della fallita nei confronti dello stesso istituto e il sostanziale subentro della prima nei fidi concessi alla seconda, la collocazione della sede di CA LU (la società per l'appunto anche formalmente amministrata dall'imputato) e di NST DI presso lo studio del medesimo commercialista, il fatto che CA LU aveva ereditato da NST DI la rete commerciale ovvero risultava essere la cessionaria delle vetture triangolate dalla ditta individuale del IN utilizzata in sostituzione della fallita, sono tutte circostanze intrinsecamente sintomatiche (ma soprattutto significative nella loro sinergia) del coinvolgimento dell'imputato nella frode "carosello" e nella gestione della fallita quale strumento per la realizzazione della stessa, che dunque hanno legittimamente fondato le conclusioni assunte dalla Corte distrettuale in assoluta sintonia con le regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p.. 7.3 A censura della tenuta dell'illustrato apparato giustificativo il ricorrente muove solo obiezioni manifestamente infondate o generiche. Meramente assertiva è ad esempio la negazione della gestione congiunta dei rapporti bancari della fallita, fondata com'è su di un passaggio della deposizione del teste ER diverso da quello cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, di cui peraltro il ricorrente non precisa l'effettiva significatività in difetto anche solo dell'indicazione delle ulteriori dichiarazioni rese dal teste. Quanto poi alla svalutazione sistematica del significato indiziario delle altre circostanze evidenziate dalla sentenza, essa si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in ogni caso è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, pure implicitamente speso dai giudici di merito. Deve infatti ricordarsi l'insegnamento di questa Corte per cui l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. In tal senso è possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192 c.p.p., comma 2. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi - perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri - di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, P.M., p.c, Musumeci ed altri, Rv. 191230).
8. Inammissibile è infine anche il quinto motivo del ricorso di ER WA con cui si lamenta sostanzialmente il travisamento per omessa valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali e dell'imputato.
8.1 In proposito è necessario ricordare come, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio.
8.2 L'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'"atto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame". Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Deve infine ricordarsi che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa valgono le considerazioni gè svolte sub 5.1 trattando di analogo motivo di ricorso svolto nell'interesse di ER PE UL.
8.3 Il ricorrente non si è attenuto a tali oramai consolidati principi. Ed infatti per un verso si è limitato a riportare solo parzialmente le dichiarazioni di cui assume l'omessa considerazione (e per quanto riguarda quelle dell'imputato le ha addirittura riportate esclusivamente in lingua tedesca, circostanza per la quale valgono le osservazioni svolte in precedenza sub 5.2), ma altresì ha omesso di precisare perche l'informazione probatoria trascurata sarebbe effettivamente in grado di ribaltare il giudizio formulato nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione dell'imputato alla gestione della fallita. Idoneità che non solo non emerge dal testo dei brani delle deposizioni testimoniali estrapolati, ma che soprattutto doveva essere specificamente dimostrata attraverso la comparazione con gli indici di tale compartecipazione valorizzati dalla Corte territoriale.
9. I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, atteso che solo alcuni dei motivi proposti possono ritenersi inammissibili come illustrato.
Ciò peraltro comporta la necessità di rilevare come i reati tributari contestati al capo 3) e al capo 7) (in questo caso limitatamente a quello commesso attraverso la dichiarazione IVA di FM Motors relativa all'anno 2004) si siano nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione, il cui termine si è irrimediabilmente compiuto anche tenendo conto dei periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado (rispettivamente dal 13 gennaio al 30 gennaio 2009 e dal 30 gennaio al 10 marzo 2009). La sentenza impugnata deve dunque essere annullata ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2 limitatamente ai capi relativi ai reati summenzionati.
L'annullamento piò peraltro essere disposto senza rinvio, potendo questa Corte procedere autonomamente, sussistendo le condizioni di cui all'art. 619 c.p.p., alla conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio applicato ai due imputati, avendo i giudici dell'appello indicato l'entità della porzione di pena applicata, ai sensi dell'art. 81 c.p., per i reati tributari posti in continuazione con quelli fallimentari ritenuti pù gravi e gè riuniti ai fini sanzionatori ex art. 219, L. Fall.. In tal senso avendo la Corte distrettuale applicato per i quattro reati tributari sopravvissuti nel grado d'appello la pena complessiva di un anno di reclusione e dovendosi imputare a ciascuno di essi - in difetto di indicazioni di segno contrario da parte dei giudici di merito - la quota parte di tre mesi, la pena rispettivamente irrogata a ER PE UL e ER WA deve essere diminuita per entrambi nella misura di mesi nove.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) ed a quello del capo 7) relativo alla dichiarazione IVA per l'anno 2004 perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi nove di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014