Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2014, n. 6662
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Sentenza 17 gennaio 2014

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In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicchè sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2014, n. 6662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6662
    Data del deposito : 17 gennaio 2014

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