Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d'insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 20736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20736 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 804
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 5284/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GO, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 23-9-08 dalla Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 5-12-07 il Gip presso il Tribunale di Terni, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava LI GO responsabile, quale presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Gestione Alberghi Sport e Turismo CO.G.A. S.T. a.r.l., il cui stato di insolvenza era stato dichiarato il 31-1-01, di bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
capo A) e di bancarotta semplice (per avere aggravato il dissesto della predetta società; capo B): con le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente del rito lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
confermava nel resto la gravata decisione.
Con pronuncia 23-9-08 la Corte di appello di Perugia, riconosciuto che il reato sub B era prescritto, riduceva l'inflitta sanzione confermando nel resto la gravata decisione. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione nei termini infradescritti.
1 - Vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto sub A.
Il motivo si risolve nel ribadire apoditticamente quanto sostenuto in appello, secondo cui la documentazione mancante era stata oggetto di furto o comunque di sparizione per causa di terzi;
d'altro canto nel provvedimento impugnato sono state indicate precise ragioni - inverosimiglianza del narrato, effettiva situazione di disavanzo da giustificare - rispetto alle quali la conclusione adottata si palesa consequenziale e, pertanto, sottratta a possibilità di sindacato di legittimità.
2 - Illegittimità in relazione alla negata operatività della prescrizione per il delitto di cui al capo A, nonostante i fatti addebitati fossero risalenti al 95 ed al 99.
La denuncia è manifestamente infondata.
In tema di bancarotta la data di consumazione del reato va riportata al momento della declaratoria del fallimento ovvero dello stato di insolvenza e non già a quello dei singoli comportamenti posti in essere in precedenza: invero detta declaratoria è
elemento costitutivo del reato e non condizione di punibilità, il che comporta che la decorrenza del termine prescrizionale abbia inizio a partire dalla medesima (Cass. 6-11-06 n. 1825 Rv. 235793). Per le svolte considerazioni s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso con versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in Euro 500.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010