Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2001, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
4 L 7 O 3 PUBI0486 3 /0 1 B OME D. N E , E 1 N 9 N ) 9 O E 1 I - C Z 1 A A 1 - R P T 1 I S 2 I D G L E E C 0 R I 3 A TE SUPREMA DI CASSAIONE D E D U Oggetto I 6 Z L 4 T . N E E T VENDITA SEIONE SECONDA CIVILE S T N E . R T A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 17331/98 Dott. Antonio VELLA Cron.10444 Consigliere Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.03/11/00 - - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1 ex lese MARCELLI NG, elettivamente domiciliato in ROMA h reconcette is dile P.ZZA CAVOUR c/o CORTE DI CASSAIONE, difeso dall'avvocato TATONE FIORELLO, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
DI IO A & C SNC, in persona del legale rappr. p.t. ex eye ttivamente domiciliato Yin ROMA Antonio DI IO, Concelling ditte P.ZZA CAVOUR,, presso la CORTE DI CASSAIONE, difeso dall'avvocato RENZETTI PIERO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 12/98 del Giudice di pace di 1775 PENNE, depositata il 07/07/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato TATONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RENZETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e in subordine il suo f rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione la s.n.c.Di Zio conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Penne Angelo AR per sentirlo condannare al pagamento di lire 917.000, quale residuo prezzo dovuto per l'acquisto di un trattore. Il convenuto si costituiva contestando la domanda. In particolare deduceva che la somma residua era dovuta nella misura di lire 817.000 ed a titolo di IVA, non di prezzo, per cui egli l'avrebbe corrisposta solo dopo l'emissione della corrispondente fattura, pur mettendola subito a disposizione del giudice mediante deposito su libretto bancario al portatore. Venivano prodotti documenti, sentite le parti ed espletata una consulenza grafica di ufficio a seguito del disconoscimento di una scrittura da parte del convenuto, dopo di che il Giudice di pace, con sentenza del 7 luglio 1997, accogliendo sia pure in parte la domanda della società attrice, condannava il convenuto a pagare la somma di lire 817.000, oltre interessi legali e spese legali. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso pèr cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. deducendo tre motivi di censura. 4 Ha resistito l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -- Col primo motivo di censura si denunciano violazione di legge (art.113 cod.proc.civ.) e inesistenza di motivazione (artt.132 e 339 cod.proc.civ.) per avere la sentenza condannato il ricorrente a pagare lire 817.000 a titolo di residuo prezzo, anziché a titolo di IVA, non considerando che l'importo dell'IVA ammontava esattamente a lire 817.000 e che, in tal modo, la venditrice veniva ad essere esonerata dall'obbligo di fatturazione. La censura va disattesa. Con la sentenza n.9493/98 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le sentenze del Giudice di pace decise secondo equità perchè a relative cause di valore inferiore a due milioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. soltanto per violazione di principi costituzionali, di norme comunitarie ovvero di norme processuali (tra cui devono intende compresi i casi di assoluta mancanza di motivazione о di motivazione perplessa o contraddittoria), in quanto si traducono in violazione della norma processuale che impone l'obbligo di motivazione delle sentenza . E dunque, all'infuori dei limiti indicati dalla predetta sentenza, non è consentito impugnare la regola di equità posta a base della decisione. Nel caso di specie il Giudice di pace ha esposto in maniera chiara ed esaustiva la regola di decisone, equità su cui ha fondato la propria nel fatto che la somma di lire indicandola 35.700.000 complessivamente fatturata dall'attrice per il trattore nuovo venduto al AR comprendeva anche l'IVA per lire 5.700.00, per cui, detraendo dall'importo totale il valore di L 17.000.000 del trattore vecchio ceduto in permuta dal AR (sul quale, costui, quale coltivatore diretto, era esentato dall'IVA), restava da pagare la differenza di lire 817.000. Tale regola equitativa, la cui logica aritmetica è incontestabile, è stata dalla sentenza basata su una valutazione complessiva delle prove raccolte, con indicazione delle ragioni per le quali il Giudice di pace ha privilegiato alcuni, anzichè altri, elementi probatori. Pertanto l'obbligo di motivazione è assolto né ricorre alcuna violazione di legge rilevante in sede di legittimità. II Col secondo motivo - qualificato dallo stesso ricorrente "tuzioristico" rispetto al primo 6 "assorbente" motivo si denuncia violazione dell'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ.in relazione all'art.113 stesso codice per avere la sentenza fatto riferimento ai fini del decidere soltanto a documenti che provenivano da parte attrice (fatture 5/11/93 di lire 35.700.00 e ricevuta 4/1/94 di lore 17.700.000) obliterando il documento rappresentato dalla bolla di consegna 25/8/93, di cui la stessa attrice si era servita. La doglianza, tesa a censurare l'apprezzamento, sostenuto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, da parte del giudice di pace delle risultanze probatorie, non può trovare ingresso in questa sede, risolvendosi in censura di merito diretta a conseguire una diversa e più favorevole valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità. III - Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt.90, 91, 92 cod. proc. civ. con riferimento al regolamento delle spese effettuato dal Giudice di pace. Secondo il ricorrente, tali spese dovevano essere compensate ovvero liquidate senza tenere conto delle tariffe professionali, attesa la particolare natura del giudizio di equità nel quale 'è consentita la presentazione orale della domande e 7 non è richiesto il necessario patrocinio del difensore. Anche tale censura va disattesa. La particolare natura del giudizio davanti al Giudice di pace, caratterizzato dalla semplicità delle forme, tale da non richiedere l'obbligatoria assistenza dei difensori, non implica che, quando la parte abbia ritenuto di avvalersi ugualmente di un legale, non si debba tenere conto, in sede di liquidazione delle spese di causa, del maggiore onere economico da detta parte sostenuto, il cui importo non può che essere stabilito dal giudicante facendo riferimento alla tariffa prevista per la specifica attività professionale. "It rigett Consegue Hinammisibilità del gravame con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rosette La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, 973.000 liquidate in lire di cui lire 800.000 per onorari. Roam, 3 novembre 2000 01 0 2 R. Il idente L'estensore A P A I Lowbell L 3 E 0 G N A G IL IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri