Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
È viziata da nullità insanabile la sentenza pronunciata dal giudice in composizione collegiale che manchi della sottoscrizione del giudice estensore, ancorché sia sottoscritta dal presidente che però non cumuli in sé la qualità di estensore, in quanto la previsione di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., richiede tra i requisiti della sentenza, la sottoscrizione del giudice e questi va individuato prima di tutto nell'estensore della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 17188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17188 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Ас
REPUBBLICA ITALIANA
17 188 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA
N.458, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE DR CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. CARROZZA ARTURO " N. 042574/2008
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO "
4. Dott.DE BERARDINIS SILVANA ון
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) D'DR NI N. IL 11/03/1963
2) MA AF N. IL 03/03/1934
avverso SENTENZA del 29/02/2008
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANDRELLI GIAN GIACOMO
NT D'DR e RA MA sono stati condannati dal Tribunale di
Crema in data 6.10.2005 quali responsabili di bancarotta fraudolenta impropria continuata, conseguente ai fallimenti di NUOVA ZETA Srl. e NUOVA KAPPA Srl. Essi sono stati ritenuti, rispettivamente, il primo amministratore ed il secondo concorrente nei reati. La condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia in data 29.2.2008, salvo che per l'ipotesi di bancarotta preferenziale, ormai estinta per prescrizione.
Entrambi interpongono ricorso avvero questa decisione ed eccepiscono:
MA con ricorso personalmente proposto: la nullità della sentenza per la mancata sottoscrizione del giudice estensore
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nonché per infedeltà nella data, essendo stata pubblicata il 14.34.2008, non già il
27.2.2008; la nullità della sentenza per la inosservanza della norma processuale avendo presieduto il collegio magistrato che aveva svolto la funzione di giudice delegato nel fallimento delle due società; al riguardo il ricorrente solleva anche questione di legittimità costituzionale ove si ritenesse irrilevante, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., l'eccezione; la nullità della sentenza per la presenza in collegio di primo grado di magistrati tra
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loro parenti e privi del necessario decreto di applicazione infradistrettuale e del parere sia del Ministro sia del Cons. sup. Magistratura;
la carenza ed illogicità della motivazione nella misura in cui ha rigettato
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l'eccezione sul legame di parentela dei giudici ascrivendo l'onere relativo al ricorrente e l'inesistenza delle condizioni burocratiche che consentivano la legittimazione dei predetti;
la carenza ed illogicità della motivazione e travisamento dei fatti relativamente alla qualifica del ricorrente come amministratore di fatto, quando egli operò per delega degli amministratori succedutisi nel tempo, ovvero quale passivo segretario dell'assemblea, nonché per la assenza di connotazione fraudolenta nelle operazioni bancarie e finanziarie svolte;
la mancanza dei presupposti per addebitare condotta di fraudolenza documentale poiché il corredo delle scritture fu detenuto dall'amministratore formale e per responsabilità e non del ricorrente egli non consegnò al curatore detto compendio;
la carenza della motivazione nel diniego di riapertura del dibattimento ur essendo state richieste prove decisive ai fini dell'assoluzione del MA;
la carenza ed illogicità della motivazione nella valutazione di irritualità e tardività nella presentazione dei motivi aggiunti ed eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 585 co. 4 c.p.p. in relazione art. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non consente che i motivi aggiunti possano esser depositati enlla Cancelleria di altro uffici come prevede l'art. 582 co. 2 c.p.p. la carenza ed illogicità della motivazione relativamente all'inesistenza di un danno patrimoniale conseguente al reato di bancarotta per distrazione fraudolenta;
inesistenza del delitto per l'effetto retroattivo dell'art. 1 del D. L.vo 5/06 con
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istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
nullità della sentenza e carenza ed illogicità della motivazione perché
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l'aggravante dell'art. 219 1. fall. (né in relazione alla gravità del danno né nella previsione relativa alla pluralità dei fatti) non fu mai contestata all'imputato né venne contestato l'art. 81 cpv. c.p. e l'entità degli esiti delle condotte non consente di ravvisare la gravità del pregiudizio;
la prescrizione dei reati secondo i riformati artt. 157 e 161 c.p. essendo la
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pubblicazione della sentenza del tribunale del 27.12.2005 dopo l'entrata in vigore della legge (5.12.2005); inesistenza della recidiva poiché il ricorrente, alla data della sentenza, era incensurato;
erronea applicazione della legge penale nel trattamento sanzionatorio per eccessività della pena con riconoscimento dei benefici di legge;
erronea applicazione della legge penale dovendosi ravvisare non già ipotesi di
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fraudolenza documentale, bensì bancarotta semplice.
D'DR: erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto responsabile l'imputato per la sua mera qualifica formale di amministratore senza soffermarsi sui motivi che indussero lo stesso ad accettare la carica, poiché pur sempre necessario verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quando la gestione dell'amministratore di fatto sia così pervasiva da escludere la possibilità di apprezzare gli illeciti da costui commessi, anche se egli agi quale esecutore materiale del primo;
avendo il prevenuto agito quale mero prestanome e poiché le operazioni bancarie s volte non evidenziavano la natura distrattiva, essendo il
MA depositario delle scritture su cui che egli mai aveva vigilato, essendo egli privo della necessaria capacità professionale ed avendo agito per imperizia;
inosservanza dell'effetto retroattivo della legge extra/penale costituito dall'art. 1
D. L.vo 5/06, quanto alle "soglie di fallibilità"; carenza di motivazione quanto all'applicazione dell'art. 133 c.p. circa la pena/base applicata, salvo la riduzione per il venire meno della contestazione di bancarotta presenziale.
All'odierna udienza è presente per D'DR l'avv. Massimo Biffa del Foro di Roma.
Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La difesa di D'DR si associa.
In diritto.
Il primo motivo proposto dal MA è preliminare ad ogni ulteriore scrutinio: con esso si rileva la nullità della impugnata sentenza conseguente all'omessa sottoscrizione in calce alla pronuncia da parte del giudice estensore nonché per l'erronea data ivi apposta.
La doglianza è fondata.
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell'estensore; qualora essa rechi solo la firma del presidente che non risulti cumulare in sé anche la qualità di estensore, la presenza della sua sola sottoscrizione rende la sentenza medesima viziata dalla nullità insanabile, poiché l'art. 546, 3° comma, c.p.p. richiede la firma del giudice e questi va individuato prima di tutto nell'estensore della sentenza. Mentre nel caso in cui la data apposta sulla sentenza non corrisponda a quella effettiva della pronuncia si versa in una ipotesi di mero errore materiale, al quale si può rimediare con la procedura della correzione, potendosi ricavare il referente cronologico dal verbale di udienza in cui essa fu pubblicata (e che si colloca alla data del 29.2.2008). Per il primo profilo il rilievo difensivo ha pregio e determina l'annullamento del provvedimento oggetto di ricorso.
La nullità radicandosi in un motivo di natura oggettiva si estende anche al coimputato non ricorrente.
PQM.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 18 braio 2009
Il Presidente сын Il cons.'est.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 22 APR, 2009 A
M E
ELLIERE R
P U S
Carmela Lanzuise
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