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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.625/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.625/2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Spoleto, Via dei Filosofi n.59, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Pellegrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia, Viale Marconi n.32, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Con ordinanza del 21/3/2024 la Corte aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente la causa era stata rinviata all'udienza del 15/1/25 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata per i medesimi incombenti, in ragione del carico del ruolo, al 4/6/25: le parti a tale data non comparivano sicché l'udienza veniva rinviata ex art.309 cpc al 4/12/25 ma nemmeno a tale ultima udienza compariva alcuna parte.
Gli atti venivano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
n.325/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui la gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 17.500,00 quale compenso per il lavoro di CP_1 realizzazione e fornitura di manufatti in ferro effettuato in suo favore. In particolare, l'appellante deduceva di aver evidenziato, sin dal I grado, che la non aveva eseguito tali lavori a regola d'arte, essendo i CP_1 manufatti in questione affetti da gravi vizi e difetti, sicché null'altro era dovuto all'opposta. La F.3 dava poi atto che si era costituita sin dal I grado la contestando tutte le sue deduzioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Avendo il Tribunale così statuito la F.3 aveva quindi proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza impugnata: entrambe la parti avevano ribadito in questa sede le loro posizioni, come già espresse innanzi al
Tribunale.
Tuttavia in seguito nessuna delle parti è più comparsa, né all'udienza telematica del 4/6/25 fissata per la precisazione delle conclusioni né alla successiva udienza telematica del 4/12/25: nessuna parte aveva infatti depositato le proprie note di trattazione scritta per entrambe le predette udienze.
Stante il disposto di cui all'art.359 cpc quando le parti non compaiono nel giudizio di appello si applica, stante la sua compatibilità anche con tale giudizio, la disposizione di cui all'art.181 c.p.c., secondo cui: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Ne consegue che dovrà ordinarsi con la presente sentenza collegiale – stante il disposto di cui all'art.307, ultimo comma, cpc - la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del processo estinto resteranno a carico delle parti che le hanno anticipate stante la previsione di cui all'art. 310, ult. comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.625/2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Spoleto, Via dei Filosofi n.59, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Pellegrini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia, Viale Marconi n.32, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Con ordinanza del 21/3/2024 la Corte aveva sospeso la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Successivamente la causa era stata rinviata all'udienza del 15/1/25 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata per i medesimi incombenti, in ragione del carico del ruolo, al 4/6/25: le parti a tale data non comparivano sicché l'udienza veniva rinviata ex art.309 cpc al 4/12/25 ma nemmeno a tale ultima udienza compariva alcuna parte.
Gli atti venivano quindi rimessi al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2
n.325/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui la gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 17.500,00 quale compenso per il lavoro di CP_1 realizzazione e fornitura di manufatti in ferro effettuato in suo favore. In particolare, l'appellante deduceva di aver evidenziato, sin dal I grado, che la non aveva eseguito tali lavori a regola d'arte, essendo i CP_1 manufatti in questione affetti da gravi vizi e difetti, sicché null'altro era dovuto all'opposta. La F.3 dava poi atto che si era costituita sin dal I grado la contestando tutte le sue deduzioni e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Avendo il Tribunale così statuito la F.3 aveva quindi proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza impugnata: entrambe la parti avevano ribadito in questa sede le loro posizioni, come già espresse innanzi al
Tribunale.
Tuttavia in seguito nessuna delle parti è più comparsa, né all'udienza telematica del 4/6/25 fissata per la precisazione delle conclusioni né alla successiva udienza telematica del 4/12/25: nessuna parte aveva infatti depositato le proprie note di trattazione scritta per entrambe le predette udienze.
Stante il disposto di cui all'art.359 cpc quando le parti non compaiono nel giudizio di appello si applica, stante la sua compatibilità anche con tale giudizio, la disposizione di cui all'art.181 c.p.c., secondo cui: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Ne consegue che dovrà ordinarsi con la presente sentenza collegiale – stante il disposto di cui all'art.307, ultimo comma, cpc - la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del processo estinto resteranno a carico delle parti che le hanno anticipate stante la previsione di cui all'art. 310, ult. comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)