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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5167/2021 tra le parti:
ATTORE
cf PA P.IVA_1
- difesa: avv. CERIALI CRISTINA, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
E , cf _1 Controparte_2 P.IVA_2
- difesa: avv. MUNHOZ DE MELLO ROBERTO, cf C.F._2
avv. LORENZETTI MARQUES EDUARDO ( ); C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Accertato il mancato verificarsi della condizione e/o del presupposto, e/o l'inadempimento della convenuta e/o la legittimità del recesso di per essere PA
diminuite le garanzie patrimoniali, dichiararsi la risoluzione e/o inefficacia e/o nullità e/o cessazione del contratto datato 03/08/2020 oltreché la risoluzione di diritto per non aver adempiuto alla diffida 15/02/2021; CP_1
2) Quantificarsi i danni subiti dall'attrice in Euro 130.562,30 o nel diverso importo così come quantificato in perizia;
3) Compensato l'importo come sopra determinato con l'acconto complessivo ricevuto pari a
Euro 41.250,00 condannare la convenuta a pagare all'attrice la differenza, anche conseguente alla differente quantificazione dei danni, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ex art. 1284 IV comma, sul capitale annualmente rivalutato, dalla data della domanda sino al saldo;
4) Rigettarsi la domanda riconvenzionale non sussistendo all'evidenza alcun nesso di causalità tra l'evento dedotto e il danno contestato e il medesimo avrebbe potuto essere evitato se il creditore avesse adottato l'ordinaria diligenza che, ex art. 1227 c.c., esclude in radice la risarcibilità del danno.
5) In via subordinata nel caso di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale e a titolo di reconventio reconventionis, sia dichiarata la nullità e/o annullabilità del contratto per mancanza e/o vizio della volontà.
6) Spese diritti e onorari rifusi.
Convenuto: in via principale:
- rigettare la domanda formulata da nei confronti di e PA _1
., per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_2
in via riconvenzionale:
- previo accertamento della risoluzione per inadempimento di del contratto PA
stipulato in data 3 agosto 2020 tra le parti, condannare alla restituzione in PA favore di e dell'importo di Euro 41.250,00 _1 Controparte_2 corrispostole da quest'ultima a titolo di acconto, per tutti i motivi di cui in atti;
nonché
- condannare a risarcire i danni subiti da PA Controparte_3 in ragione dell'inadempimento di da liquidare in un importo pari a PA
quantomeno Euro 210.000,00 o a quel maggior o minor importo liquidato in sentenza, anche in via equitativa, per tutti i motivi di cui in atti;
in via istruttoria:
- ammettere alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai Controparte_3 capitoli di prova A-H articolati nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. e qui di seguito riportati,
con i testi ivi indicati (A-D), e (E- Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
H), tutti presso e . sui seguenti capitoli di prova: _1 Controparte_2
A. Vero che ho ricevuto in data 8 marzo 2021 dal sig. il messaggio di posta elettronica il messaggio di Per_1 posta elettronica prodotto sub doc. 7, che mi si rammostra;
B. Vero che ho ricevuto in data 8 marzo 2021 dal sig. il messaggio di posta elettronica prodotto sub doc. Per_1
8, che mi si rammostra;
C. Vero che solo nel momento in cui ho ricevuto i messaggi di posta elettronica di cui sopra sub docc. 7 e 8, che mi si rammostrano, ho saputo che si era rivolta a per ottenere un'assicurazione del credito Pt_1 CP_4 relativa al contratto in data 3 agosto 2020 sub doc. 5, che mi si rammostra;
D. Vero che solo nel momento in cui ho ricevuto i messaggi di posta elettronica di cui sopra sub docc. 7 e 8, che mi si rammostrano, ho saputo che aveva ottenuto la disponibilità da parte di alla concessione Pt_1 CP_4 di un'assicurazione del credito relativa al contratto in data 3 agosto 2020 sub doc. 5, che mi si rammostra.
E. Vero che utilizza nella propria linea di produzione una troncatrice manuale come quella rappresentata CP_1 nella fotografia sub doc. 10, che mi si rammostra;
F. Vero che l'utilizzo della troncatrice manuale sub doc. 10, che mi si rammostra, richiede l'impiego di almeno 9 dipendenti operatori della suddetta troncatrice;
G. Vero che l'utilizzo della troncatrice OPTI 599 di di cui al contratto sub doc. 5 che mi si rammostra, Pt_1 consente la riduzione del personale da 9 a 2 dipendenti operatori della suddetta troncatrice;
H. Vero che con la riduzione di cui sopra consente a di ridurre la spese con la mano d'opera di circa R$ CP_1
54.000,00/mese.
- disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di (i) individuare la percentuale di maggiore produttività di una macchina troncatrice manuale rispetto alla troncatrice OPTI 599 di in particolare per PA quanto riguarda il minor spreco di materia prima e (ii) verificare il calcolo predisposto dal tecnico contabile incarico dall'esponente alla luce della documentazione in atti e in ogni caso di quantificare il maggior costo che e ha dovuto affrontare per l'acquisto di materia prima nel periodo _1 Controparte_2 ivi considerato.
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge. Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (d'ora in poi ”) PA Pt_1
– sul presupposto per cui, in data 3 agosto 2020, aveva concluso con Controparte_3
(di seguito ) un contratto per la realizzazione della linea Opti
[...] CP_1
599+ da costruire su misura e appositamente per l'acquirente; che tale contratto era CP_5
subordinato alla garanzia del credito da parte di e gli accordi prevedevano la CP_4 corresponsione da parte di di un acconto pari ad €41.250,00 da versarsi in tre rate (la CP_1 prima all'ordine, la seconda a 30 giorni e la terza a 60 giorni dall'ordine) e il pagamento del saldo prezzo in otto rate semestrali di €32.600,00 ciascuna;
che aveva provveduto al CP_1 pagamento delle rate dell'acconto in ritardo;
che, nel novembre 2020, a causa della nuova situazione patrimoniale di aveva dato parere negativo alla garanzia del credito CP_1 CP_4
residuo; che, a seguito del venir meno della garanzia, la società non aveva dato PA
corso alla fornitura della linea commissionata – ha introdotto la presente controversia chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione e/o inefficacia e/o nullità del contratto per il venir meno delle garanzie pattuite e per l'inadempimento della società convenuta nel pagamento delle somme concordate, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti quantificati in €130.562,30 o nel diverso importo accertato in corso di causa, con compensazione dell'acconto ricevuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla data della domanda sino al saldo;
spese diritti ed onorari rifusi.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna di alla restituzione dell'acconto versato pari ad € 41.250,00, nonché al Pt_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento di controparte ammontanti ad €
400.000,00 o al maggior o minor importo liquidato in corso di causa, anche in via equitativa.
In particolare, la convenuta ha negato che l'efficacia del contratto sottoscritto fosse subordinata alla condizione del rilascio della garanzia da parte di Sace S.P.A. ed ha eccepito l'inadempimento di controparte che, dopo aver incassato l'acconto pattuito, non ha provveduto a consegnare la troncatrice OPTI 599 come previsto dagli accordi.
In particolare, ha dichiarato di non essere mai stata a conoscenza né della richiesta da CP_1
parte di della garanzia né che la concessione di tale garanzia fosse una Pt_1 CP_4
condizione necessaria rispetto alla consegna del bene oggetto del contratto. Inoltre, ha osservato che le somme dovute in pagamento della seconda e della terza rata dell'acconto erano state incassate dalla società attrice entro il mese previsto e, in ogni caso, prima della scadenza del termine pattuito per la consegna della troncatrice.
Concesse le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita per testi e tramite
CTU.
Fatte precisare le conclusioni in via cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie avanzate dalla società CP_1
dovendosi intendere la causa sufficientemente istruita.
Nel merito, viene in esame la domanda di accertamento dell'inadempimento di e CP_1
quindi, di legittimità del recesso svolto da . Pt_1
Ora, parte attrice deduce che la compravendita siglata tra le parti contenesse, come condizione o presupposto del contratto stesso, il rilascio di un'assicurazione a garanzia del pagamento del prezzo di vendita.
È, quindi, necessario ricostruire la volontà delle parti alla luce sia del contratto sottoscritto dalle due società, sia in relazione al loro comportamento adottato nel corso delle trattative e durante l'esecuzione del contratto.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699/2021; cfr. anche Cass. n.
13595/2020)” (Cass. Civile, III sezione, ordinanza n. 19969/2022).
Stando al contenuto del contratto prodotto (documenti n. 19 e n. 23 del fascicolo attoreo e documento n. 5 del fascicolo di parte convenuta), si deve evidenziare come nessuna clausola faccia riferimento alla richiesta di un'assicurazione volta a tutelare il rischio di inadempimento del pagamento del prezzo dovuto a fronte della vendita della . Parte_2
Pertanto, sulla base di un'interpretazione letterale del contratto, si deve escludere che vi sia stato un accordo tra la società e la società volto a subordinare la consegna Pt_1 CP_1 del macchinario al rilascio dell'assicurazione da parte della società Sace S.P.A. o a prevedere l'impegno in capo all'acquirente di fornire idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo.
Del resto, la questione relativa alla richiesta dell'assicurazione compare solo e CP_4 unicamente nelle comunicazioni scambiate tra e rappresentante all'estero della Pt_1 Per_1
stessa società.
In tal senso, si veda l'e-mail del 24 giugno 2020, inviata dal Sig. alla società Per_1 Pt_1
(documento n. 9 del fascicolo attoreo), dove il primo chiede alla seconda di poter eliminare dalla fattura il riferimento “salvo approvazione , in quanto altrimenti il cliente non CP_4 avrebbe pagato l'acconto.
Inoltre, le fatture pro-forma n. 20/00049 del 24 giugno 2020 e n. 353001 del 3 agosto 2020
(rispettivamente documento n. 10 e n. 22 del fascicolo attoreo), non possono condurre ad un diverso opinamento sia per il fatto che tali documenti hanno natura prettamente fiscale, sia per il fatto che l'accordo è stato siglato (secondo parte attrice) il 17/7/2020 e, quindi, la fattura del
3/8/2020, in quanto successiva non può a maggior ragione rilevare, tenuto conto che la natura contabile della stessa non può modificare un accordo già perfezionato.
Quanto alla fattura del 24/6/02020, nella quale vi era un espresso riferimento alla garanzia, basta qui osservare che la stessa è stata emessa una seconda volta, senza la dicitura dell'assicurazione CP_4
Del resto, il teste Sig. – interrogato sulla fattura del 24/6/2020 – ha Testimone_1
confermato di non essere stato messo a conoscenza del richiamo “salvo approvazione Sace” contenuto nel documento esibito.
Infine, anche le successive fatture n. 000020 del 30 settembre 2020 e n. 000027 del 28 ottobre
2020 (rispettivamente documento n. 27 e n. 30 del fascicolo attoreo), emesse a seguito della ricezione del pagamento della seconda e della terza rata di acconto, non contengono alcuna menzione alla garanzia CP_4
Pertanto, dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti e dei documenti inviati direttamente dalla società a si deduce che il rilascio di un'assicurazione per il pagamento Pt_1 CP_1
del prezzo della troncatrice non ha mai formato oggetto di discussione e contrattazione tra le parti, con la conseguenza che tale evento non può essere considerato né una condizione apposta al contratto di compravendita, né un presupposto dello stesso.
Né del resto, può dirsi che tale aspetto costituisse una “presupposizione”.
Ed, infatti, sul punto le Sezioni Unite della Cassazione hanno in particolare ribadito che “si rinviene la presupposizione allorquando una determinata situazione di fatto o di diritto
(passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante il negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), richiedendosi pertanto a tal fine: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione (Cass. 31.10.1989, n. 4554; tra le più recenti, Cass. 21.11.2001 n. 14629). Sicché la presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento (Cass. 9.11.1994, n. 9304)” (Cass. Civile,
Sezioni Unite, sentenza n. 9909/2018).
È utile precisare che, nel caso di specie, l'ottenimento della garanzia per il pagamento del prezzo di vendita non rappresenta un elemento “comune e determinante della volontà negoziale” di entrambe le parti in causa.
nel corso delle trattative e nel periodo in cui è stata data esecuzione al contratto, non Pt_1
ha infatti mai esternalizzato a controparte l'avvio delle procedure per la richiesta della garanzia e le possibili conseguenze derivanti dall'eventuale mancata sottoscrizione della CP_4 polizza, né si è preoccupata di inserire all'interno del contratto un'apposita clausola per regolare tali aspetti.
In tal senso, anche dalle dichiarazioni rilasciate dal teste Sig. Testimone_1 responsabile dell'area commerciale della società convenuta, è emerso che non fosse CP_1
consapevole che avrebbe concluso il contratto solo se fosse stata prestata la garanzia Pt_1
da CP_4
In particolare, il teste ha precisato che tutte le condizioni di compravendita erano state discusse con il sig. rappresentante di in Brasile, senza aver mai avuto un Per_1 Pt_1
contatto con CP_4
Inoltre, se davvero la garanzia fosse stata una condizione necessaria per non si CP_4 Pt_1
spiega come mai la società attrice abbia comunque dato avvio alla produzione su misura e al completamento della macchina troncatrice ordinata da nonostante l'iter per la stipula CP_1 dell'assicurazione non fosse stato ancora concluso. CP_4
Quindi, le domande principali di parte attrice vanno rigettate, ivi compresa quella del pagamento dei danni (quantificati in €130.562,30, al lordo della compensazione dell'importo di €41.250,00), posto che la stessa si pone a valle dell'accoglimento della domanda circa l'accertamento della legittimità del recesso operato da Pt_1
Del resto, non risulta che il bene oggetto del contratto di compravendita di causa sia stato consegnato e, pertanto, l'attrice non ha diritto a reclamare il relativo pagamento.
Resta da analizzare la domanda svolta da parte attrice a titolo di reconventio reconventionis, in merito alla nullità e/o annullabilità del contratto per mancanza e/o vizio della volontà.
Come noto, “Ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art.
183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo
(c.d. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità"; il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.” Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21821. Ora, premesso che la domanda in questione è stata svolta per la prima volta in sede di memoria 183 VI cpc n. 1 e che non risulta attenere alla realizzazione della “medesima utilità finale” avuta di mira da nell'atto introduttivo, resta ferma la diversità ontologica delle Pt_1
domande spiegate.
Da un lato, infatti, l'attrice ha svolto una domanda di adempimento, nel senso che la convenuta fosse condannata a pagare quanto dovuto, in adempimento del contratto siglato tra le parti. In memoria 183 VI cpc n. 1, l'attrice ha, invece, svolto una domanda di nullità e/o di annullabilità, che se accolta, presupporrebbe l'invalidità genetica o funzionale del contratto.
Ad ogni modo, vi è che tali domande, svolte appunto solo in memoria 183 VI cpc n. 1, non sono state neanche supportate da una argomentazione giuridica che giustifichi una discettazione in merito ai presupposti delle stesse.
In altre parole, non è dato comprendersi quale sarebbe la base dell'invocata nullità o della annullabilità, tenuto conto che non vi è alcuna prova o indice di prova che il consenso prestato dalle parti sia stato viziato da violenza, dolo o errore.
Alla luce di tutte queste considerazioni si deve concludere per il rigetto della domanda di nullità e/o annullabilità del contratto di compravendita per cui è causa.
Venendo ora alla domanda di risoluzione del contratto svolta da parte convenuta, occorre osservare che l'attrice, a seguito del parere negativo di pervenuto a fine novembre del CP_4
2020 (come risulta dal documento n. 33 del fascicolo attoreo) e, quindi, dopo aver incassato, seppur in ritardo, l'intero acconto pattuito, non ha dato seguito agli accordi contrattuali, subordinando illegittimamente la consegna del bene all'ottenimento di idonea garanzia o al pagamento immediato del prezzo residuo di vendita. È evidente che il rifiuto ingiustificato di consegnare la troncatrice rappresenta un inadempimento di non scarsa importanza, in grado di modificare in modo significativo il sinallagma contrattuale e di determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Come ha precisato la Suprema Corte, “il principio sancito dal citato art. 1455 va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. Civile, III sezione, Sentenza n. 15363/2010 del 28 giugno 2010). Nel caso di specie, non è chi non veda come parte attrice abbia subordinato la consegna del bene all'ottenimento di una garanzia non prevista in contratto e ciò segnatamente costituisce un grave inadempimento, tenuto conto degli acconti frattanto versati dalla convenuta.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dalla convenuta va accolta.
Né sul punto può dirsi che i pagamenti svolti da in parziale ritardo, siano costitutivi CP_1
di un inadempimento di non scarsa importanza, attesa la pretesa essenzialità dei termini relativi al saldo degli acconti.
Basta, infatti, osservare che, a mente dell'articolo 1457 il termine è essenziale quando “deve considerarsi essenziale nell'interesse” della parte;
di conseguenza l'essenzialità è una caratteristica che deve risultare o dalla volontà espressa delle parti o dalla natura del contratto
(Cass. 3710/2013).
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., solo quando, all'esito dell'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cass..
n.18835/18, conforme n. 3645/2007).
Sono molteplici le sentenze della Cassazione (ex multis Cass. n. 21838/2010) nelle quali viene ribadito che, inserire nel contratto la locuzione “entro e non oltre” per indicare un termine entro cui adempiere a un'obbligazione, non costituisce essenzialità in sé, in quanto va accertato se le parti abbiano voluto intendere una data specifica, decorsa la quale scatterebbe l'inadempimento.
L'impiego di tale espressione è da ritenersi, dunque, per i giudici ermellini insufficiente per assegnare un valore essenziale al termine fissato, ma semmai rappresenta un dato, che va preso in considerazione insieme ad altri, come la succitata volontà delle parti di considerare inutile l'oggetto del contratto, decorso il termine. Ora, non solo nel contratto siglato tra le parti non si fa alcun riferimento all'essenzialità del termine, ma è chiaro che le date fissate per il pagamento degli acconti non fossero tali, posto che ha svolto la lavorazione indipendentemente dal rispetto di tali termini. Pt_1
Ciò premesso, tenuto conto che il contratto va risolto per inadempimento di Pt_1
quest'ultima va condannata alla restituzione dell'acconto incassato pari ad €41.250,00 oltre interessi ex art. 1284 I c.c. dalla data del deposito della presente sentenza (atteso il carattere costitutivo della stessa) al saldo.
Deve respingersi, invece, la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento dei danni lamentati da CP_1
Tra le voci di danno indicate dalla convenuta, vi è il maggior prezzo (pari ad € 68.825,00) che si è impegnata a pagare alla società tedesca EI per l'acquisto di una troncatrice CP_1
simile a quella commissionata a e mai consegnata. Pt_1
Come ha affermato la convenuta, nel 2020, prima di sottoscrivere il contratto con l'attrice, aveva ricevuto dalla società EI un'offerta al prezzo di €318.785,00. A seguito CP_1 dell'inadempimento di si è rivolta nuovamente alla società EI nel 2022, Pt_1 CP_1 ottenendo però un'offerta al prezzo di €387.610,00.
Tuttavia, in disparte il fatto che non vi è prova che si tratti di un macchinario del tutto sovrapponibile alla prima offerta, dalle prove documentali emerge un'ulteriore differenza.
L'offerta inviata dalla società EI nel 2020, infatti, prevedeva un prezzo pari a
€318.785,00, da corrispondere per il 30% dopo aver firmato l'ordine e il restante 70% prima dell'imbarco (documento n. 11, pag. 6, del fascicolo di parte convenuta).
Al contrario, nell'offerta del 2022 (documento n. 12 del fascicolo di parte convenuta) solo l'ammontare di € 51.000,00 doveva essere pagato immediatamente, mentre la parte residua della somma richiesta doveva essere saldata attraverso rate semestrali da versarsi in cinque anni.
È chiaro che il maggior prezzo richiesto nella seconda offerta pare essere giustificato dalla maggiore durata dei termini del saldo e, quindi, non vi è alcun nesso di causa tra l'inadempimento di e tale maggiorazione, che risulta invece connessa ad accordi Pt_1
intercorsi tra soggetti terzi rispetto all'attrice e che riguardano le diverse tempistiche di rientro dal pagamento. Anche il presunto mancato guadagno che la troncatrice Opti 599+ avrebbe permesso di realizzare attraverso il risparmio dei costi delle materie prime e della manodopera non è stato provato nel corso del processo.
In particolare, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., depositata da si CP_1 legge che “al fine del calcolo del danno relativo ai maggiori costi per l'acquisto della materia prima, l'esponente ritiene prudente individuare la percentuale di risparmio della materia prima utilizzata nella lavorazione in 8%” e, ancora, “il danno subito per i maggiori costi affrontati per l'acquisto della materia prima è stimato in questa sede in un importo pari all'8% della spesa affrontata da nel periodo previsto tra il momento in cui CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto consegnare la troncatrice oggetto del Contratto fino alla fine di giungo 2022, visto che la troncatrice che ha acquistato da EI non è ancora stata consegnata” CP_1
(pag. 4 della memoria deposita dalla società convenuta in data 11 luglio 2022).
In relazione al presunto maggior costo sostenuto per la materia prima, quindi, si è CP_1 limitata a indicare un possibile risparmio dell'8% derivante dall'installazione della troncatrice prodotta da senza però indicare i criteri utilizzati per individuare tale quota. Allo Pt_1
stesso tempo, in merito alle spese per il personale, la convenuta non ha fornito nessuna prova sul minor impiego della forza lavoro per l'utilizzo della troncatrice Opti 599+ rispetto a quella fino ad allora necessaria (ad esempio, dimostrando l'automatizzazione di alcune fasi della lavorazione grazie al nuovo macchinario, con conseguente diminuzione del numero dei lavoratori richiesti nel processo produttivo).
Si ricorda che, in tema di risarcimento del danno, la Suprema Corte ha specificato che “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. Civile, VI sezione, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5613). La domanda risarcitoria avanzata da pertanto, deve essere rigettata a causa della CP_1 mancata allegazione della prova dei criteri necessari per l'individuazione e la quantificazione del danno lamentato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono pertanto compensate per un terzo e per i due terzi liquidate, a carico della parte attrice, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM
08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e la sua complessità, con riferimento al valore della causa (260.000,00 – 520.000,00), parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico di PA
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA le domande attoree;
ACCERTA e DICHIARA che il contratto intercorso tra e PA _1
e si è risolto per inadempimento di Controparte_2 PA
CONDANNA la società alla restituzione alla società e PA _1
della somma di €41.250,00 oltre interessi di legge ex art. 1284 I c.c. dal Controparte_2
deposito della presente sentenza al saldo;
RIGETTA le altre domande riconvenzionali poste da e _1 CP_2
;
[...]
COMPENSA per un terzo le spese di lite;
CONDANNA la società a corrispondere a parte convenuta le residue spese di PA lite che liquida in €7.486,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico della società le spese di CTU. PA
Vicenza, 17/02/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello