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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1274 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRO Parte_1 C.F._1
NATALIA SOLEDAD, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti, Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA BARBARA CP_1 C.F._2
MARIA e dell'avv. CUCCHETTO ALESSIA, elettivamente domiciliata presso il loro studio,
come da mandato difensivo in atti, Parte appellata
1 AVV. , quale curatrice speciale della minore , Controparte_2 Persona_1
contumace; Parte appellata
e con l'intervento ex lege
del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1403/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
14/06/2024, notificata il 25/06/2024 nel procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
“In riforma della sentenza impugnata: stabilire a carico di l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della minore pari ad € 150,00 mensili, disporsi la Persona_1
partecipazione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria delle spese
di liti del secondo grado e compensazione di quelle del primo grado. Con più ampia riserva di
legge. In via istruttoria: prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il signor
dal mese di novembre 2022 partecipa ad un corso di che lo impegna dalle ore Parte_1
09 alle ore18 dal lunedì al venerdì? 2) Vero che il corso di cui prima si concluderà nel mese di
luglio 2024 attraverso un esame senza alcun inserimento lavorativo assicurato per i
partecipanti? 3) Vero che il signor da doversi anni aiuta economicamente la Parte_1
madre pagando per suo conto il canone di locazione arretrato? 4) Vero Persona_2
che la signora è invalida al 100% ed ha ricevuto uno sfratto per finita Persona_2
locazione? 5) Vero che il signor invia costantemente denaro alla sorella che Parte_1
vive in Repubblica Dominicana, per un ammontare annuale nel 2023 di circa € 500? 6) Vero che
il signor conduce uno stile di vita del tutto normale, senza frequentare Parte_1
2 ristoranti di lusso o possedere auto di lusso? Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori
, residente a [...], , residente a [...], Testimone_1 Persona_2
, residente a [...]. 7) Vero che ha versato a mezzo bonifico Persona_3
bancario al signor almeno dall'anno 2020 somme di denaro per oltre 20.000 Parte_1
euro a titolo gratuito? 8) Vero che i versamenti di cui sopra erano dettati dalle difficoltà
economiche in cui si trovava il signor ? 9) Vero che si è intestata il Parte_1
finanziamento per l'acquisto dell'autovettura? 10) Vero che il signor le restituisce le Pt_1
somme di cui al finanziamento? 11) Vero che dal settembre 2022 ha omesso di versare ulteriori
somme al signor ? 12) Vero che esiste un legame di profonda amicizia tra lei ed il signor Pt_1
? 13) Vero che ha regalato le scarpe NIKE edizione limitata in data al signor Parte_1
? Si indicano a testi la signora residente a [...], sui Parte_1 Testimone_2
capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, , residente a [...]e , Testimone_1 Persona_3
residente a [...]sul capitolo 13”
Per parte reclamata
“Nel merito
1. Respingersi l'appello promosso da per le ragioni esposte in narrativa e per Parte_1
l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
2. Condannarsi all'integrale Parte_1
pagamento delle spese di lite maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 come
modificato dal D.M. 147/2022.
In via istruttoria: A. Respingersi l'istanza di prova orale dell'appellante in quanto non reiterate
all'atto della precisazione delle conclusioni e, comunque, inammissibili per i medesimi motivi
dedotti in primo grado”.
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023 adiva il Tribunale di Verona, CP_1
chiedendo la dichiarazione giudiziale di paternità della figlia (nata il 27 Persona_1
febbraio 2023) nei confronti di , esponendo: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale di pochi mesi con il resistente, di aver informato quest'ultimo di essere in stato di gravidanza senza ottenere alcuna dimostrazione di interesse e collaborazione, ragione per cui chiedeva, oltre all'accertamento del fatto che egli fosse il padre biologico della minore con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza e aggiunta del cognome paterno a quello materno, l'affido esclusivo della figlia a sé con riserva,
data la tenera età, di modulare un calendario di visita del padre con la minore conforme alle esigenze di quest'ultima, previo intervento degli operatori socio sanitari e l'obbligo del padre al versamento di un contributo mensile di mantenimento ordinario di euro 500,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di risposta del 27 ottobre 2023 si costituiva in giudizio , Parte_1
chiedendo, in via principale il rigetto delle domande della ricorrente e, in via subordinata, previo accertamento della paternità della minore mediante l'espletamento di apposita CTU ematologica,
l'affido congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Persona_1
diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale e un week-end ogni due, dichiarando la propria disponibilità a corrispondere la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 21 dicembre
4 2023, nominava, quale curatrice speciale della minore, l'avv. e disponeva Controparte_2
l'espletamento di una CTU genetica, incaricando il dott. Persona_4
4. Con comparsa datata 11 gennaio 2024, si costituiva in giudizio l'avv. , quale CP_2
curatrice speciale della minore, dichiarando di riservare le proprie conclusioni all'esito della
CTU.
5. Depositata la predetta CTU, sentite le parti e la curatrice speciale, il Giudice, con provvedimento del 9 maggio 2024, disponeva, in via provvisoria ed urgente, l'affido esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa, il diritto di visita del padre su Persona_1
accordo con la ricorrente e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, all'esito delle quali riservava la decisione al
Collegio.
6. Con la sentenza n. 1403/2024 il Tribunale di Verona, considerato l'esito della CTU che riconosceva che il convenuto fosse il padre biologico di , accoglieva la domanda di Persona_1
, dichiarando padre della minore, stabilendo la possibilità che il CP_1 Parte_1
cognome dello stesso fosse aggiunto a quello della madre, come richiesto da quest'ultima e disponeva, tenuto conto del disinteresse del padre e del prevalente benessere della minore,
l'affidamento super esclusivo della stessa alla madre, rimettendo la regolamentazione del calendario di visita del padre con la figlia all'accordo delle parti, eventualmente anche mediante l'aiuto dei Servizi Sociali, in ragione della tenera età della piccola e del comportamento del padre. Dal punto di vista economico, considerata la situazione economica complessiva dei genitori, tenuto conto del fatto che il licenziamento del resistente era imputabile ad una sua scelta
5 personale e che comunque, attualmente, godeva dell'indennità da disoccupazione, riuscendo anche a fornire sostegno economico alla madre e alla sorella, probabilmente anche grazie al conseguimento della liquidazione del TFR, prevedeva l'obbligo di al Parte_1
versamento della somma mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie. In ragione del complessivo esito del giudizio,
[...]
infine, condannava il resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente,
oltre a quelle di CTU.
Il giudizio di appello
7. Con ricorso in appello del 24 luglio 2024 impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi d'impugnazione.
8. Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, per aver il Giudice di prime cure erroneamente individuato la sua situazione economica, stabilendo un quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia non proporzionato alla sua reale capacità.
9. Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata in punto di spese di lite, per aver il Giudice di prime cure erroneamente condannato al pagamento delle spese di giudizio il , nonostante l'evidente soccombenza reciproca delle parti. Pt_1
10. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto, mentre la curatrice speciale della minore non si costituiva in giudizio.
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 14 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
6 Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
14. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di
un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio
di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Giudice è tenuto a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, i tempi di permanenza della prole presso ciascuno e l'apporto di ciascun genitore ai compiti domestici,
intesi quali cura e gestione dei figli.
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, è
possibile evincere che il , oltre ad essere proprietario di due autovetture (cfr. doc. n. 12 e Pt_1
11 e 13, in cui risulta alla data del 3 agosto 2023, intestatario di una Mini Cabrio tg. EN850AJ e,
poi, a quella del 27 ottobre 2023, di una Fiat Punto tg. BT264DK, oltre ad avere una Mercedes
Benz acquistata con finanziamento intestato alla signora presunta amica di Testimone_2
famiglia), titolare di due conti correnti bancari, uno acceso presso con saldo, Controparte_3
al 30 giugno 2023, di euro 12.157,01 e l'altro acceso presso Unicredit con saldo negativo CP_3
7 alla data del 13 dicembre 2021 (cfr. docc. n. 10, ove può anche evincersi che, ad esempio, nel periodo febbraio-maggio 2022, il riceveva diversi versamenti in denaro da parte di Pt_1
per un totale di euro 11.200,00), godeva, negli anni 2021-2022, di un reddito Testimone_2
medio netto mensile di euro 1.382,03 (cfr. doc. n. 9, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.277,91 nel 2022 e di euro 1.486,16 nel 2021), poi divenuto di euro
882,51 a titolo di indennità da disoccupazione, in ragione del licenziamento volontario dello stesso, che decideva di volersi dedicare alla frequenza di un corso di formazione professionale a pagamento con durata biennale (cfr. docc. n. 3 e 4).
L'appellante, poi, risultava gravato dalla rata mensile del canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali di euro 530,00 (cfr. docc. 5 e 9) e dichiarava di prestare sostegno economico alla madre e alla sorella (cfr. doc. n. 8, ove risultano dei versamenti di denaro a favore della sorella, per un totale, nel periodo febbraio-luglio 2023, di complessivi euro 597,00), ragione per cui correttamente il Tribunale riteneva che lo stesso avesse ulteriori disponibilità, probabilmente anche dovute alla liquidazione del TFR da parte dell'azienda ove lavorava sino a fine 2022,
sebbene non attestato dai documenti, in quanto, diversamente, non poteva essere di certo in grado di sostenere tali spese.
La , invece, pur essendo comproprietaria insieme al fratello dell'immobile di Albaredo CP_1
d'Adige, acquisito in via successoria a seguito del decesso della madre e di un'autovettura Opel
Astra tg. FK642TT (cfr. docc. 7 e 8), era intestataria di tre conti corrente bancari tutti con saldo minimo (cfr. docc. n. 20, 21 e 22) e godeva, negli anni 2021-2022, di un reddito medio netto mensile di euro 1.097,96 (cfr. doc. n. 5, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.099,76 nel 2021 e di euro 1.096,16 nel 2022), su cui gravavano anche
8 significative spese fisse per le utenze (cfr. doc. n. 10 ove, nel dettaglio, per il mese di dicembre
2022 risultano costi totali di euro 198,54) e con le quali doveva provvedere al proprio sostentamento e a quello della minore.
Inoltre, ai fini della corretta individuazione dell'assegno di mantenimento, non va trascurato che,
essendo affidata in via super esclusiva alla madre, collocata presso la stessa e non Persona_1
risultando neppure regolamentata la frequenza del padre con la bambina, in ragione del precedente comportamento di disinteresse dello stesso e della tenera età della piccola, tutti i compiti di cura, assistenza e gestione quotidiana di e tutte le conseguenti spese Persona_1
vive, erano (e sono tuttora) a carico dell'odierna appellata. In tale ottica l'assegno unico correttamente è percepito dalla stessa che è gravata da tutti gli oneri di accudimento e cura morali e materiali della figlia minore.
Sulla base di tali risultanze, dunque, il Tribunale correttamente stabiliva l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile per la figlia di euro 350,00 al mese.
Alcuna rilevanza, infatti, può essere riconosciuta alla doglianza del relativa al fatto di Pt_1
aver deciso di licenziarsi prima di sapere che la fosse incinta della bambina, in quanto, CP_1
posto che ogni genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio ex lege e indipendentemente dalla propria condizione economica e anche in caso di disoccupazione, dalla conversazione tra le parti prodotta in giudizio dall'appellante stesso, risulta evidente che il medesimo, all'inizio della gravidanza, era ben inserito nel mondo del lavoro e che l'iscrizione al corso di formazione e, di conseguenza, il licenziamento dal precedente lavoro, erano fatti successivi rispetto alla comunicazione della gravidanza da patre della (cfr. doc. n. 2, ove CP_1
può leggersi che, in data 24 giugno 2022, l'appellata comunicava la possibilità di essere incinta e
9 il giorno successivo l'esito positivo del test di gravidanza e, in data 6 luglio 2022, il messaggio del che affermava la propria decisione di sostenere il test per il corso ad ottobre 2022, Pt_1
volendo investire nel proprio futuro).
Ad ogni buon conto, dalla documentazione prodotta in appello dall'appellante, emerge chiaramente che lo stesso da ottobre 2024 lavora come tecnico commerciale presso la ditta S.A.I.
Società Apparecchiature Idrauliche con una retribuzione mensile – parziale, non avendo lavorato per l'intero mese - di euro 1.418,89 (cfr. doc. 1 attestante la busta paga di novembre 2024),
ragione per cui deve ritenersi che la sua condizione reddituale abbia subito quel pronosticato miglioramento rispetto alla situazione sussistente in via transitoria in primo grado, quando di dava atto che volontariamente aveva scelto di lasciare il lavoro e frequentare un corso per implementare la sua professionalità e che, pur trattandosi di un contratto a tempo determinato,
considerata la formazione acquisita con il corso sostenuto, il , anche nell'eventualità di Pt_1
un mancato rinnovo, è certamente da ritenersi in grado di reperire un altro contratto di lavoro,
avendo specifica capacità lavorativa e ben potendo dunque sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento mensile per la figlia nella somma determinata dal Tribunale.
Alla luce di quanto esposto, considerati anche i documenti allegati dall'appellata, da cui può
evincersi la conferma della sua condizione economica complessiva e tenuto comunque conto del diverso apporto dei genitori nella vita della figlia (cfr. docc. n. 4, 5 e 6, attestanti i conti correnti bancari con saldi minimi e doc. n. 3, attestante il reddito medio netto mensile della di CP_1
euro 1.137,00 nel 2023), non può che confermarsi la sentenza impugnata, ritenendo il quantum
dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 disposto dal Tribunale a carico del padre del tutto equo e conforme anche alle esigenze della piccola . Persona_1
10 15. Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, considerato che in primo grado l'appellante risultava totalmente soccombente rispetto alle proprie domande (chiedeva,
infatti, oltre alla prova genetica per l'accertamento della paternità, l'affido congiunto della minore poi abbandonato in virtù di quello esclusivo alla madre in sede di Persona_1
conclusioni, il collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale e un fine settimana ogni due e l'obbligo di quest'ultimo al versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie), mentre la richieste dell'appellata venivano quasi totalmente accolte dal Giudice,
ad eccezione del quantum proposto per l'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia (domandava, infatti, l'affido esclusivo della minore ed il collocamento della stessa presso di sé, con riserva di regolamentare il diritto di visita del padre previo intervento degli operatori sociali e l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della minore mediante un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, poi rimettendosi sul quantum al Tribunale), non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere il prevalentemente soccombente. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
16. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza impugnata, che ha fatto buon governo di tutto il compendio probatorio in atti.
17. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa,
esclusa la fase istruttoria e dimidiata la decisionale in ragione del rito.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1403/2024 del Tribunale di
Verona.
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1274 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRO Parte_1 C.F._1
NATALIA SOLEDAD, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti, Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA BARBARA CP_1 C.F._2
MARIA e dell'avv. CUCCHETTO ALESSIA, elettivamente domiciliata presso il loro studio,
come da mandato difensivo in atti, Parte appellata
1 AVV. , quale curatrice speciale della minore , Controparte_2 Persona_1
contumace; Parte appellata
e con l'intervento ex lege
del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1403/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
14/06/2024, notificata il 25/06/2024 nel procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante
“In riforma della sentenza impugnata: stabilire a carico di l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della minore pari ad € 150,00 mensili, disporsi la Persona_1
partecipazione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria delle spese
di liti del secondo grado e compensazione di quelle del primo grado. Con più ampia riserva di
legge. In via istruttoria: prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il signor
dal mese di novembre 2022 partecipa ad un corso di che lo impegna dalle ore Parte_1
09 alle ore18 dal lunedì al venerdì? 2) Vero che il corso di cui prima si concluderà nel mese di
luglio 2024 attraverso un esame senza alcun inserimento lavorativo assicurato per i
partecipanti? 3) Vero che il signor da doversi anni aiuta economicamente la Parte_1
madre pagando per suo conto il canone di locazione arretrato? 4) Vero Persona_2
che la signora è invalida al 100% ed ha ricevuto uno sfratto per finita Persona_2
locazione? 5) Vero che il signor invia costantemente denaro alla sorella che Parte_1
vive in Repubblica Dominicana, per un ammontare annuale nel 2023 di circa € 500? 6) Vero che
il signor conduce uno stile di vita del tutto normale, senza frequentare Parte_1
2 ristoranti di lusso o possedere auto di lusso? Si indicano a testi su tutti i capitoli i signori
, residente a [...], , residente a [...], Testimone_1 Persona_2
, residente a [...]. 7) Vero che ha versato a mezzo bonifico Persona_3
bancario al signor almeno dall'anno 2020 somme di denaro per oltre 20.000 Parte_1
euro a titolo gratuito? 8) Vero che i versamenti di cui sopra erano dettati dalle difficoltà
economiche in cui si trovava il signor ? 9) Vero che si è intestata il Parte_1
finanziamento per l'acquisto dell'autovettura? 10) Vero che il signor le restituisce le Pt_1
somme di cui al finanziamento? 11) Vero che dal settembre 2022 ha omesso di versare ulteriori
somme al signor ? 12) Vero che esiste un legame di profonda amicizia tra lei ed il signor Pt_1
? 13) Vero che ha regalato le scarpe NIKE edizione limitata in data al signor Parte_1
? Si indicano a testi la signora residente a [...], sui Parte_1 Testimone_2
capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, , residente a [...]e , Testimone_1 Persona_3
residente a [...]sul capitolo 13”
Per parte reclamata
“Nel merito
1. Respingersi l'appello promosso da per le ragioni esposte in narrativa e per Parte_1
l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
2. Condannarsi all'integrale Parte_1
pagamento delle spese di lite maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014 come
modificato dal D.M. 147/2022.
In via istruttoria: A. Respingersi l'istanza di prova orale dell'appellante in quanto non reiterate
all'atto della precisazione delle conclusioni e, comunque, inammissibili per i medesimi motivi
dedotti in primo grado”.
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023 adiva il Tribunale di Verona, CP_1
chiedendo la dichiarazione giudiziale di paternità della figlia (nata il 27 Persona_1
febbraio 2023) nei confronti di , esponendo: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale di pochi mesi con il resistente, di aver informato quest'ultimo di essere in stato di gravidanza senza ottenere alcuna dimostrazione di interesse e collaborazione, ragione per cui chiedeva, oltre all'accertamento del fatto che egli fosse il padre biologico della minore con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza e aggiunta del cognome paterno a quello materno, l'affido esclusivo della figlia a sé con riserva,
data la tenera età, di modulare un calendario di visita del padre con la minore conforme alle esigenze di quest'ultima, previo intervento degli operatori socio sanitari e l'obbligo del padre al versamento di un contributo mensile di mantenimento ordinario di euro 500,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di risposta del 27 ottobre 2023 si costituiva in giudizio , Parte_1
chiedendo, in via principale il rigetto delle domande della ricorrente e, in via subordinata, previo accertamento della paternità della minore mediante l'espletamento di apposita CTU ematologica,
l'affido congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Persona_1
diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale e un week-end ogni due, dichiarando la propria disponibilità a corrispondere la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 21 dicembre
4 2023, nominava, quale curatrice speciale della minore, l'avv. e disponeva Controparte_2
l'espletamento di una CTU genetica, incaricando il dott. Persona_4
4. Con comparsa datata 11 gennaio 2024, si costituiva in giudizio l'avv. , quale CP_2
curatrice speciale della minore, dichiarando di riservare le proprie conclusioni all'esito della
CTU.
5. Depositata la predetta CTU, sentite le parti e la curatrice speciale, il Giudice, con provvedimento del 9 maggio 2024, disponeva, in via provvisoria ed urgente, l'affido esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa, il diritto di visita del padre su Persona_1
accordo con la ricorrente e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, all'esito delle quali riservava la decisione al
Collegio.
6. Con la sentenza n. 1403/2024 il Tribunale di Verona, considerato l'esito della CTU che riconosceva che il convenuto fosse il padre biologico di , accoglieva la domanda di Persona_1
, dichiarando padre della minore, stabilendo la possibilità che il CP_1 Parte_1
cognome dello stesso fosse aggiunto a quello della madre, come richiesto da quest'ultima e disponeva, tenuto conto del disinteresse del padre e del prevalente benessere della minore,
l'affidamento super esclusivo della stessa alla madre, rimettendo la regolamentazione del calendario di visita del padre con la figlia all'accordo delle parti, eventualmente anche mediante l'aiuto dei Servizi Sociali, in ragione della tenera età della piccola e del comportamento del padre. Dal punto di vista economico, considerata la situazione economica complessiva dei genitori, tenuto conto del fatto che il licenziamento del resistente era imputabile ad una sua scelta
5 personale e che comunque, attualmente, godeva dell'indennità da disoccupazione, riuscendo anche a fornire sostegno economico alla madre e alla sorella, probabilmente anche grazie al conseguimento della liquidazione del TFR, prevedeva l'obbligo di al Parte_1
versamento della somma mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della figlia Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie. In ragione del complessivo esito del giudizio,
[...]
infine, condannava il resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente,
oltre a quelle di CTU.
Il giudizio di appello
7. Con ricorso in appello del 24 luglio 2024 impugnava la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi d'impugnazione.
8. Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, per aver il Giudice di prime cure erroneamente individuato la sua situazione economica, stabilendo un quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia non proporzionato alla sua reale capacità.
9. Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata in punto di spese di lite, per aver il Giudice di prime cure erroneamente condannato al pagamento delle spese di giudizio il , nonostante l'evidente soccombenza reciproca delle parti. Pt_1
10. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto CP_1
infondata in fatto e diritto, mentre la curatrice speciale della minore non si costituiva in giudizio.
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 14 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
6 Esame dei motivi di impugnazione
13. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
14. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di
un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio
di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Giudice è tenuto a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, i tempi di permanenza della prole presso ciascuno e l'apporto di ciascun genitore ai compiti domestici,
intesi quali cura e gestione dei figli.
Nel caso di specie, dall'esame del compendio probatorio formatosi nel corso del giudizio, è
possibile evincere che il , oltre ad essere proprietario di due autovetture (cfr. doc. n. 12 e Pt_1
11 e 13, in cui risulta alla data del 3 agosto 2023, intestatario di una Mini Cabrio tg. EN850AJ e,
poi, a quella del 27 ottobre 2023, di una Fiat Punto tg. BT264DK, oltre ad avere una Mercedes
Benz acquistata con finanziamento intestato alla signora presunta amica di Testimone_2
famiglia), titolare di due conti correnti bancari, uno acceso presso con saldo, Controparte_3
al 30 giugno 2023, di euro 12.157,01 e l'altro acceso presso Unicredit con saldo negativo CP_3
7 alla data del 13 dicembre 2021 (cfr. docc. n. 10, ove può anche evincersi che, ad esempio, nel periodo febbraio-maggio 2022, il riceveva diversi versamenti in denaro da parte di Pt_1
per un totale di euro 11.200,00), godeva, negli anni 2021-2022, di un reddito Testimone_2
medio netto mensile di euro 1.382,03 (cfr. doc. n. 9, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.277,91 nel 2022 e di euro 1.486,16 nel 2021), poi divenuto di euro
882,51 a titolo di indennità da disoccupazione, in ragione del licenziamento volontario dello stesso, che decideva di volersi dedicare alla frequenza di un corso di formazione professionale a pagamento con durata biennale (cfr. docc. n. 3 e 4).
L'appellante, poi, risultava gravato dalla rata mensile del canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali di euro 530,00 (cfr. docc. 5 e 9) e dichiarava di prestare sostegno economico alla madre e alla sorella (cfr. doc. n. 8, ove risultano dei versamenti di denaro a favore della sorella, per un totale, nel periodo febbraio-luglio 2023, di complessivi euro 597,00), ragione per cui correttamente il Tribunale riteneva che lo stesso avesse ulteriori disponibilità, probabilmente anche dovute alla liquidazione del TFR da parte dell'azienda ove lavorava sino a fine 2022,
sebbene non attestato dai documenti, in quanto, diversamente, non poteva essere di certo in grado di sostenere tali spese.
La , invece, pur essendo comproprietaria insieme al fratello dell'immobile di Albaredo CP_1
d'Adige, acquisito in via successoria a seguito del decesso della madre e di un'autovettura Opel
Astra tg. FK642TT (cfr. docc. 7 e 8), era intestataria di tre conti corrente bancari tutti con saldo minimo (cfr. docc. n. 20, 21 e 22) e godeva, negli anni 2021-2022, di un reddito medio netto mensile di euro 1.097,96 (cfr. doc. n. 5, ove risultano, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 1.099,76 nel 2021 e di euro 1.096,16 nel 2022), su cui gravavano anche
8 significative spese fisse per le utenze (cfr. doc. n. 10 ove, nel dettaglio, per il mese di dicembre
2022 risultano costi totali di euro 198,54) e con le quali doveva provvedere al proprio sostentamento e a quello della minore.
Inoltre, ai fini della corretta individuazione dell'assegno di mantenimento, non va trascurato che,
essendo affidata in via super esclusiva alla madre, collocata presso la stessa e non Persona_1
risultando neppure regolamentata la frequenza del padre con la bambina, in ragione del precedente comportamento di disinteresse dello stesso e della tenera età della piccola, tutti i compiti di cura, assistenza e gestione quotidiana di e tutte le conseguenti spese Persona_1
vive, erano (e sono tuttora) a carico dell'odierna appellata. In tale ottica l'assegno unico correttamente è percepito dalla stessa che è gravata da tutti gli oneri di accudimento e cura morali e materiali della figlia minore.
Sulla base di tali risultanze, dunque, il Tribunale correttamente stabiliva l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile per la figlia di euro 350,00 al mese.
Alcuna rilevanza, infatti, può essere riconosciuta alla doglianza del relativa al fatto di Pt_1
aver deciso di licenziarsi prima di sapere che la fosse incinta della bambina, in quanto, CP_1
posto che ogni genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio ex lege e indipendentemente dalla propria condizione economica e anche in caso di disoccupazione, dalla conversazione tra le parti prodotta in giudizio dall'appellante stesso, risulta evidente che il medesimo, all'inizio della gravidanza, era ben inserito nel mondo del lavoro e che l'iscrizione al corso di formazione e, di conseguenza, il licenziamento dal precedente lavoro, erano fatti successivi rispetto alla comunicazione della gravidanza da patre della (cfr. doc. n. 2, ove CP_1
può leggersi che, in data 24 giugno 2022, l'appellata comunicava la possibilità di essere incinta e
9 il giorno successivo l'esito positivo del test di gravidanza e, in data 6 luglio 2022, il messaggio del che affermava la propria decisione di sostenere il test per il corso ad ottobre 2022, Pt_1
volendo investire nel proprio futuro).
Ad ogni buon conto, dalla documentazione prodotta in appello dall'appellante, emerge chiaramente che lo stesso da ottobre 2024 lavora come tecnico commerciale presso la ditta S.A.I.
Società Apparecchiature Idrauliche con una retribuzione mensile – parziale, non avendo lavorato per l'intero mese - di euro 1.418,89 (cfr. doc. 1 attestante la busta paga di novembre 2024),
ragione per cui deve ritenersi che la sua condizione reddituale abbia subito quel pronosticato miglioramento rispetto alla situazione sussistente in via transitoria in primo grado, quando di dava atto che volontariamente aveva scelto di lasciare il lavoro e frequentare un corso per implementare la sua professionalità e che, pur trattandosi di un contratto a tempo determinato,
considerata la formazione acquisita con il corso sostenuto, il , anche nell'eventualità di Pt_1
un mancato rinnovo, è certamente da ritenersi in grado di reperire un altro contratto di lavoro,
avendo specifica capacità lavorativa e ben potendo dunque sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento mensile per la figlia nella somma determinata dal Tribunale.
Alla luce di quanto esposto, considerati anche i documenti allegati dall'appellata, da cui può
evincersi la conferma della sua condizione economica complessiva e tenuto comunque conto del diverso apporto dei genitori nella vita della figlia (cfr. docc. n. 4, 5 e 6, attestanti i conti correnti bancari con saldi minimi e doc. n. 3, attestante il reddito medio netto mensile della di CP_1
euro 1.137,00 nel 2023), non può che confermarsi la sentenza impugnata, ritenendo il quantum
dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 disposto dal Tribunale a carico del padre del tutto equo e conforme anche alle esigenze della piccola . Persona_1
10 15. Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, considerato che in primo grado l'appellante risultava totalmente soccombente rispetto alle proprie domande (chiedeva,
infatti, oltre alla prova genetica per l'accertamento della paternità, l'affido congiunto della minore poi abbandonato in virtù di quello esclusivo alla madre in sede di Persona_1
conclusioni, il collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale e un fine settimana ogni due e l'obbligo di quest'ultimo al versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie), mentre la richieste dell'appellata venivano quasi totalmente accolte dal Giudice,
ad eccezione del quantum proposto per l'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della figlia (domandava, infatti, l'affido esclusivo della minore ed il collocamento della stessa presso di sé, con riserva di regolamentare il diritto di visita del padre previo intervento degli operatori sociali e l'obbligo del resistente di concorrere al mantenimento della minore mediante un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, poi rimettendosi sul quantum al Tribunale), non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere il prevalentemente soccombente. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
16. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza impugnata, che ha fatto buon governo di tutto il compendio probatorio in atti.
17. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa,
esclusa la fase istruttoria e dimidiata la decisionale in ragione del rito.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1403/2024 del Tribunale di
Verona.
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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