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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6756/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 28 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6756 dell'anno 2022
T R A
( c.f. , elettivamente domiciliato in Taranto al Parte_1 C.F._1
v.le Magna Grecia n. 468 presso lo studio dell'Avv. Mario Soggia (c.f. ) che C.F._2
lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Anna Petruzzi ( , come da C.F._3
documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
( CF: rappresentato e difeso sia Controparte_1 C.F._4
congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Di Corrado (C.F.: ) C.F._5
e dall'Avv. Sara Calogero (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._6
legale dell'Avv. Giovanni Di Corrado come da documentazione in atti;
Convenuto
(c.f. ) residente in [...] a Taranto;
Controparte_2 C.F._7
Convenuta contumace
1 Ove all'udienza del 27 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 26 settembre e del 16 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto sig. e la sig.ra chiedendo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[1. accertare e dichiarare che la donazione rogata con atto per Notar in data 02.03.2021 – Per_1
Rep. N. 8614/6424 eseguita dal in favore del coniuge, sig.ra Controparte_1 Controparte_2
è stata posta in essere all'esclusivo fine di sottarre i beni donati alle ragioni creditorie dell'odierno attore;
2. per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio.]
Così l'attore argomentava le proprie richieste processuali:
[1. Con decreto ingiuntivo n. 113/2018 del 31.01.2018 – RG 662/2018, il Tribunale di Taranto – Sez.
Lavoro ingiungeva a , titolare della ditta individuale omonima corrente in Controparte_1
Taranto al C.so Umberto n. 43/A, nato a [...] in data [...], c.f. C.F._4
residente in [...], di pagare all'odierno ricorrente la somma di €.
78.826,14 oltre rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo (all. 1): detta somma veniva vantata a titolo di TFR per €. 64.497,83 ed altre voci retributive per complessivi €.
14.328,31, come da cedolino retributivo mese settembre 2017, allegato al ricorso per ingiunzione, oltre spese e compensi del procedimento (all. 2);
2. con sentenza 569/2020 del 19.02.2020 – RG 2575/2018 il Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro, rigettata la opposizione al decreto ingiuntivo n. 113/2018 proposta dal debitore, confermava
l'ingiunzione di pagamento, con condanna alle spese di causa (all. 3);
3. a seguito di procedura esecutiva presso terzi - Tribunale di Taranto rge 1149/2018 (all. 4) su decreto ingiuntivo e iscrizione di ipoteca giudiziale immobiliare, iniziava a Controparte_1
pagare ratealmente quanto dovuto e in data 09.07.2021 il debitore provvedeva all'ultimo pagamento
a saldo di quanto dovuto in virtù del su citato titolo, mediante l'atto “assegno e cancellazione di ipoteca) n. 8843, Rep. N. 6612, rogato dal Notaio in Martina Franca (all. 5), Persona_2
contestualmente sottoscrivendo con il creditore un atto di transazione (all. 6);
4. con decreto ingiuntivo n. 437/2021 del 09.07.2021 – RG n. 5078/2021 il Tribunale di Taranto –
5 Sez. Lavoro ingiungeva a il pagamento della somma di €. 19.881,80 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi e legali dalla maturazione dei crediti e spese del procedimento
(all. 7);
5. con sentenza n. 1606/2022 in data 05.07.2022 – RG 5957/2021 il Tribunale di Taranto – Sez.
Lavoro rigettava l'opposizione spiegata dal debitore avverso il D.I. n. 437/2021, con condanna dell'opponente alle spese di causa (all. 8);
6. con pec in data 09.07.2022 (all. 9), inviata al debitore presso il suo difensore, Avv. Sara Calogero, si trasmetteva la nota specifica con richiesta di pagamento di sorte capitale e spese delle procedure di cui ai nn. 4 e 5 che precedono, cui seguiva riscontro meramente interlocutorio del 18.07.2022 (all.
10), rimasto ad oggi senza esito;
7. con ispezione ipotecaria in data 31.08.2022 (all. 11), il creditore veniva a conoscenza che in data
02.03.2021, con atto per Notar - Rep. N. 8414, Racc. n. 6424, trascritto il 10.03.2021, Per_1
donava alla moglie sig.ra , nata a Taranto il [...], in [...]_2
regime di separazione tra i coniugi (all. 12) il suo compendio immobiliare ivi descritto (all. 13), per un valore complessivo dichiarato di €. 296.650,00;
8. pertanto, l'atto di donazione reca la data 02.03.2022, successiva alla sentenza 269/2020 (di rigetto della opposizione a DI 113/2018 e precedente la notifica in data 21/22.07.2021 del DI n. 437/2021 del 09.07.2021 e conseguentemente della sentenza n. 1606/2022 sulla spiegata opposizione al ridetto decreto ingiuntivo e, circostanza essenziale ai fini della valutazione della condotta del debitore, nel mentre intanto provvedeva a pagare le somme dovute in conseguenza del primo DI, il n. 113/2018, con saldo effettuato il 09.07.2021 ;
9. tanto perché il debitore era perfettamente consapevole che l'estinzione della debitoria fondata sul
DI 113/2018 non estingueva le varie e molteplici debitorie nei confronti del creditore ricorrente;
10. ed infatti, oltre ai crediti portati dal successivo DI 437/2021, ad oggi ancora insoluti, il
è debitore di ulteriori somme, come si evince dalla missiva in data 21.03.2022, ricevuta Parte_2
dal debitore il 23.03.2022 successivo (all. 14) e le numerose missive inviategli sin dal 2017 (all.15),
6 epoca precedente la notifica del 1° decreto ingiuntivo, ossia il n. 113/2018.]
Si costituiva con comparsa di risposta , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
[ Accogliere l'istanza formulata di stralcio del documento comunicazione PEC del 18/07/2022, ORE
16.42,28 (ALL. 10 DELLE PRODUZIONI DI CONTROPARTE) POICHE' ESPRESSAMENTE
DICHIARATA NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO. Nel merito, accertare e dichiarare che la donazione rogata con atto per notaio n data 02/03/2021 – REP n. 8614/6424 eseguita dal Per_1
in favore del coniuge non è stata posta in essere al fine Controparte_1 CP_3
di sottrarre i beni donati alle ragioni creditorie dell'odierno attore e respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese di lite.]
Così il sig. argomentava le proprie richieste processuali: Controparte_1
[1. Sulla ricostruzione dei fatti operata da controparte. In merito a quanto sostenuto dalla difesa del
Sig. , si rileva come la concatenazione degli eventi, così come operata dalla controparte, Pt_1
risulti in parte inesatta e in parte del tutto errata. In particolare, il Sig. , Pt_3
nell'esposizione degli avvenimenti caratterizzanti il rapporto assai conflittuale tra le parti, elenca una serie di circostanze atte a indicare la difficoltà che il Sig. avrebbe avuto CP_1
nell'onorare i debiti scaturiti dai decreti ingiuntivi elencati.
La circostanza non corrisponde al vero. In effetti, la sentenza n. 569/2020 del 19/02/2020, è stata emessa dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro a ridosso del diffondersi dell'epidemia COVID-
19 e del lockdown, con conseguente e naturale slittamento di qualsivoglia pagamento. Nonostante la chiusura totale e la conseguente crisi economica che ha interessato l'attività del , CP_1
quest'ultimo, comunque, ha effettuato il primo pagamento di €. =40.000,00= già in data 23/03/2020
a mezzo assegno (All.2), provvedendo al pagamento delle ulteriori rate in maniera costante. Tuttavia, la corresponsione dell'ultima rata è slittata fino al 09/07/2021 a causa dell'inspiegabile atteggiamento del creditore il quale, rendendosi indisponibile a ricevere il pagamento (rinviando
7 oltremodo gli appuntamenti fissati per la consegna dell'ultimo assegno), non consentiva l'estinzione del debito. Tanto da costringere il a recarsi presso il notaio CP_1 Persona_2
per formulare l'offerta reale al creditore non presente, come da documentazione allegata (All. 3).
Tuttavia, il Sig. non si presentava agli appuntamenti fissati, così da costringere Pt_1
all'intervento della scrivente difesa al fine di comprenderne le motivazioni e sbloccare la situazione.
Solo in data 09/07/2021 è stato possibile estinguere il debito innanzi al predetto notaio (All. 3).
Successivamente, e a stretto giro, veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 437/2021 del 09/07/2021 con cui veniva ingiunto al il pagamento della somma di €. =19.881,80=, oltre CP_1
rivalutazione ed interessi (All. 7 produzioni di controparte), prontamente opposto. Si instaurava il procedimento giudiziario avente R.G. 5078/2021 Tribunale di Taranto-Sezione lavoro, a seguito del quale veniva emessa sentenza n. 1606/2022 del 05/07/2022. Successivamente, in data 09/07/2022 e tramite pec, veniva formulata nota specifica delle somme richieste (All. 9 produzione di controparte).
Seguiva un riscontro NON meramente interlocutorio, come erroneamente sostenuto dalla controparte, tra l'altro formulato come RISERVATA PERSONALE e, quindi, deontologicamente non producibile in giudizio. A tal proposito in questa sede viene formulata formale ISTANZA DI
STRALCIO DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE PEC DEL 18/07/2022, ORE 16.42,28 (ALL. 10
DELLE PRODUZIONI DI CONTROPARTE) POICHE' NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO. E qui si ferma la narrazione della controparte la quale, asseritamente nel silenzio della difesa del
, si vedeva “costretta”, appreso della donazione effettuata, a instaurare l'odierno CP_1
ennesimo contenzioso. Tuttavia, la difesa del non considera la copiosa corrispondenza Pt_1
a mezzo pec inviata dalla scrivente difesa agli avvocati di controparte, non interlocutoria, avendo ottenuto una sola risposta, con cui veniva accampata una situazione di salute grave, datata
21/11/2022 (All. 4). Appare singolare come tale pec sia stata inviata a distanza di quindici giorni dalla firma del mandato in relazione alla presente causa e di soli sette giorni dal deposito del ricorso.
Sul contenuto di tali pec, appare lapalissiano il tentativo da parte del di voler CP_1
saldare, anche se in modo parziale, il debito maturato, corrispondendo la somma di €. =5.000,00=, oltre le spese legali, tra l'altro allegando la copia degli assegni, chiedendo numerose volte un incontro atto alla consegna degli stessi e non ottenendo risposta alcuna. In data 29/11/2022, a seguito
8 della pec con cui l'Avv. PETRUZZI comunicava i suoi problemi di salute, la scrivente informava la difesa di controparte a mezzo pec di aver provveduto a spedire con assicurata gli assegni in questione presso lo studio dell'Avv. SOGGIA il quale provvedeva ad emettere regolare fattura in data
30/12/2022 al . In data 24/01/2023 la scrivente difesa chiedeva alla controparte di CP_1
fornirle l'IBAN del onde provvedere ad un ulteriore pagamento. Successivamente, Pt_1
veniva notificato al il ricorso de quo. Non si comprende, pertanto, stante la buona CP_1
fede e la volontà dell'odierno resistente di corrispondere quanto dovuto e l'assenza di qualsivoglia riscontro da parte del , come sia possibile che la controparte abbia comunque inteso Pt_1
instaurare il contenzioso de quo, sostenendo addirittura che il abbia voluto stipulare CP_1
un atto di donazione con il preciso intento di eludere il debito, rendendosi inadempiente. A tal proposito, si rileva quanto segue.
2. Sull'Animus nocendi. Per quanto sopra esposto, e in ordine alla reale ricostruzione dei fatti, tra l'altro corroborata dalla copiosa documentazione prodotta, seppur corrisponda al vero che il abbia stipulato l'atto di donazione in data 02/03/2021, è CP_1
anche vero che lo stesso, nel medesimo periodo, si sperticava nel tentativo di ottemperare a quanto dovuto al , tanto da arrivare a formulare l'offerta reale del luglio 2021. Non si Pt_1
comprende come, diabolicamente, il avrebbe voluto sottrarre i propri averi al CP_1
creditore quando contemporaneamente lo inseguiva per corrispondergli quanto dovuto Pt_1
già dal marzo 2021! Inoltre, la stessa donazione è antecedente al secondo decreto ingiuntivo opposto, ovvero quando il credito del non era ancora insorto. Pt_1
Credito, tra l'altro, che avrebbe voluto saldare al , ma senza alcun CP_1 Pt_1
risultato, dato l'atteggiamento elusivo di controparte, come già abbondantemente argomentato nel punto precedente. La stipula di una donazione può sottendere numerose motivazioni che certo travalicano le esigenze specifiche del . Senza entrare nel dettaglio, il ha Pt_1 CP_1
inteso donare alla moglie i suoi averi, e non tutti, al fine di tutelarla da ingerenze parentali, posto che la coppia non ha figli. Il , quindi, non ha mai pensato di sottrarsi ai propri CP_1
adempimenti nei confronti del , tanto più che appare evidente la volontà dello stesso, Pt_3
travalicante la stessa buona fede, di ottemperare. Quindi, se la revocatoria presuppone l'esistenza dell'animus nocendi nella forma, in questo caso, del mero dolo generico da parte del debitore, posto
9 che: - Il era a conoscenza e/o poteva avere cognizione piena esclusivamente dei CP_1
crediti portati dai decreti ingiuntivi de quibus in quanto le ulteriori richieste non sono state supportate da alcun tipo di documentazione che effettivamente dimostrasse la fondatezza di tali pretese creditorie, quali conteggi, specificazione delle motivazioni per cui si effettuavano tali richieste, CCNL, ecc. - Pertanto, il poteva logicamente considerarsi debitore del CP_1
esclusivamente delle somme derivanti dalla prima sentenza. - Tanto più, che il Pt_1
ha conservato una somma di denaro consistente e più che sufficiente a soddisfare il CP_1
credito del , come si evince dall'attestazione di stato patrimoniale bancario rilasciata Pt_1
in data 20/02/2023 dal Monte dei Paschi di Siena con cui si attesta che il resistente possiede un patrimonio di €. =52.146,04= (All. 5). Le richieste di controparte, pertanto, sono infondate e pretestuose. Inoltre, giova evidenziare che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Ma con un limite preciso. Costituisce, infatti, “principio consolidato che l'azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, l'art. 2901 cod. civ. accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso , è, dunque, idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (tra le altre, 5 marzo 2009, n. 5359; Pt_4
Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893). L'attore, quindi, è tenuto ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l'"actio pauliana" in funzione di una tutela "indifferenziata e generica" di tutti i crediti presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell'attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. (Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944). Orbene, nel caso de quo, controparte non è stata in grado di specificare né l'ammontare, né le ragioni da cui
10 traggono origine i presunti ulteriori crediti vantati che, pertanto, non si rivelano essere litigiosi e, anzi, assumono la connotazione di pretestuosi e nebulosi.
Allo stato di fatto, il vanta nei confronti del il solo residuo credito di €. Pt_1 CP_1
=17.227,55=, portato dalla sentenza n. 1606/2022 del 05/07/2022, detratti gli €. =5.000,00= già corrisposti dall'odierno resistente. Le spese legali portate in sentenza sono state saldate. Pertanto, riassumendo: - la difesa della controparte sostiene di avere un credito successivo all'atto di donazione, che comunque risulta esiguo rispetto al patrimonio che il possiede oggi, CP_1
così come da documentazione allegata;
- si ribadisce che il ha cercato in tutti i modi CP_1
di saldare il debito e continua ad avere la volontà di corrispondere quanto dovuto al;
- Pt_1
altri ulteriori crediti vantati dal sono inconsistenti nel titolo, nel loro ammontare e non Pt_1
supportati da documentazione che ne giustifichi la sussistenza. Gli stessi non rivestono carattere di litigiosità, pertanto, ad avviso della scrivente difesa, esulano dal merito della presente causa. Quindi, non sussiste l'animus nocendi, né i presupposti per la proposizione dell'azione di revocatoria.
Inoltre, va sottolineato come tali dinamiche insorte tra le parti, perdurando da diversi anni con
l'apertura di svariati contenziosi di vario titolo stiano arrecando una situazione di forte stress emotivo nel tale da determinare la necessità di ricorrere a cure mediche CP_1
specialistiche. Ci si riserva, pertanto, di agire in separata sede per esperire un'azione di risarcimento danni. Il , infatti, ritiene che da anni la sua vita sia pervasa dalla presenza incombente CP_1
di sempre nuove e ulteriori richieste da parte del , tanto da non riuscire a condurre Pt_1
un'esistenza serena.]
III.- La sig.ra non si costituiva. CP_2
Motivi della decisione
IV.- L'art.2901 cc dispone: “1.- Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
11 pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 2.- Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche pe debiti altrui, sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 3.-
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. 4.- L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. ”
L'art. 2902 cc, sotto la rubrica “effetti” dispone: “Il creditore , ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato….”
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni normative si evince che la legittimazione e l'interesse ad agire in revocatoria vanno riconosciute a chi vanti una ragione creditoria almeno idonea a chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare, come fatto palese dall'art. 2902 cc che usa la disgiuntiva “o” per tenere ben distinta l'eventualità che l'attore sia addirittura munito di titolo esecutivo, con il massimo riconoscimento che l'ordinamento riserva alla pretesa creditoria, dall'eventualità che il creditore abbia una mera aspettativa di credito, idonea ad esperire le azioni cautelari fondate sul fumus boni iuris.
Ai fini dell'accoglibilità della revocatoria è infatti sufficiente la sola astratta esistenza del credito, mentre la legge non richiede affatto che questo sia liquido ed esigibile, e meno che mai che vi sia un preesistente titolo esecutivo10.
L'art. 2901 cc , nell'ambito della Sezione II intitolata “dell'azione revocatoria” prosegue:
“…….quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alla ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto 10 “In tema di azione revocatoria ordinaria l'art.2901 cod.civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.”(Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 12 fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.”
L'azione revocatoria è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ..
Ha una finalita' cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi11, anche se posto in essere dal fideiussore12, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore.
Pertanto, condizione essenziale per lo esercizio della tutela revocatoria e' il pregiudizio alle ragioni del creditore, per la cui configurabilita', peraltro, non e' necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente anche un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita'
(Cass.Civ.Sez.II n.2971 del 29-03-1999).
Il suo vittorioso esercizio determina non già il travolgimento dell'atto, ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore13, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass.Civ.Sez.I n.791 del 25-01-2000).
Presupposto tipico per la esperibilità dell'azione è il c.d. “consilium fraudis”, elemento squisitamente spirituale che, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso è posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, non richiede affatto un accordo collusivo o un pactum sceleris tra il debitore ed il terzo acquirente, ma la semplice consapevolezza in entrambi del pregiudizio così arrecato al creditore del disponente14.
Sul terreno squisitamente probatorio, vertendosi in materia di stati soggettivi interiori, la relativa prova, che non può mai trasformarsi in una probatio diabolica, può essere resa con presunzioni15
anche diverse da quella tipica scaturente dalla oggettiva divergenza tra il prezzo venale e quello dichiarato in atto16. Qualora poi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita' di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa"(Cass.Civ.Sez.III n.3113 del 10-04-1997, Cass.Civ.Sez.I
n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.III n.6248 del 21-06-1999).
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non e' invece necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma e' sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione,
sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.Civ.Sez.II n.14274 del 18-12-1999), e che non è richiesta nell'avente causa-benificiario dell'atto di disposizione (Cass.Civ.Sez.I n.4642 del 12-04-2000).
A sua volta l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta'
ed incertezza nell'esazione coattiva del credito17; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità
di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile18.
L'azione revocatoria non ha così un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta.
Gli effetti dell'azione revocatoria sono infatti scolpiti nell'art. 2902 cc che dispone: “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia , può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.”;
Né in senso avverso può avere rilievo la circostanza che il prezzo pagato fosse congruo rispetto al valore dei beni alienati: l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta' ed incertezza nell'esazione coattiva del credito19; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile20.
V.- Questi essendo i tratti salienti dell'azione esercitata, è evidente come non sia richiesta affatto dalla legge la consapevolezza del donatario riguardo al pregiudizio sofferto dal creditore, stante l'univoco tenore letterale dell'art. 2901 n.2 cc che la esige per il solo atto a titolo oneroso: “2) che, inoltre,
trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto
anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”.
Ugualmente non è richiesto l'animus nocendi o dolo specifico in quanto la donazione, come atto a titolo gratuito, crea di per se uno squilibrio nel patrimonio del donante che si depaupera a seguito della uscita del cespite cui non corrisponde un corrispettivo in entrata. A seguito dell'atto di donazione compiuto tra i convenuti il patrimonio del sig. si è CP_1
pertanto oggettivamente depauperato, rendendo certamente più difficile l'eventuale azione che il sig.
dovesse proporre per il soddisfacimento del proprio pur residuo credito, risultando nel Pt_1
patrimonio del primo soltanto una somma di danaro, bene di per sé facilmente disperdibile ed occultabile.
Così facendo l'atto di donazione ha comunque scemato la garanzia patrimoniale legalmente dovuta dal sig. alle pur residue ragioni creditorie del Sig. ai sensi dell'art. Controparte_1 Pt_1
2740 del codice civile che, sotto la rubrica “responsabilità patrimoniale”, così dispone: “1.- Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.- Le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
Ne consegue che il soddisfacimento delle residue ragioni di credito sorte in favore del sig. Pt_1
è divenuto quanto meno difficoltoso ed incerto. onde la piena sussistenza anche dei presupposti richiesti dagli artt. 2901 e 2902 del codice civile.
La giustificazione fornita dal convenuto evidenzia in ogni caso la reale finalità dell'atto.
Le eventuali pretese ereditarie dei parenti del donante nulla infatti avrebbero potuto al cospetto di un atto di ultima volontà col quale ex art. 587 cc il debitore avesse istituito la moglie come CP_1
unica erede del suo patrimonio, non rientrando i primi nella categoria protetta dei legittimari.
Non vi era così alcuna ragione perché il sig. ponesse in atto la donazione, avendo a CP_1
disposizione l'atto di ultima volontà che si sottrae alle pretese ed aspettative successorie dei propri parenti legittimi privi della qualità di legittimari.
VI.- La domanda proposta appare così fondata nei suoi presupposti e deve essere integralmente accolta.
VII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dei convenuti in solido ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
17 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) visti ed applicati gli artt. 2901 e 2902 cc, accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del credito residuo vantato dal sig. la donazione rogata Parte_1
con atto per Notar in data 02.03.2021 – Rep. N. 8614/6424 eseguita dal Per_1 Controparte_1
in favore del coniuge, sig.ra ; Controparte_2
c) autorizza il Sig. Conservatore dei RR.II. e/o l' Agenzia del Territorio alla esecuzione di annotazioni e/o trascrizioni previste dalla legge;
d) condanna i convenuti in solido a rifondere spese e competenze di lite in favore dell'attore,
liquidandole in euro 350,00 per borsuali, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 ottobre 2025;
Il giudice dott. LB UN
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 11 “L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.Anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli ex comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza.”(Cass.Civ.Sez.I n.1804 del 18-02-2000 Centro Agricolo S.Paolo c. Banca Commerciale Italiana). 12 “Gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.2115 del 27-02-1991 ND c. Banca Cattolica Coop. Di Credito, Cass.Civ.Sez.III n.591 del 22-01-1999 LZ c. Banca Nazionale del Lavoro). 13 13 “L'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ. ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto tale da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli art.602 e ss. del c.p.c. per la realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1691 del 18-02-1991 Campanino c. snc Russo Costruzioni, Cass.Civ.Sez.I n.11349 del 19-12-1996). 14 “L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod.civ., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.”(Cass.Civ.Sez.II n.11518 del 04-11-1995 Martiniello c. Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). Per_3 15 “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logico- giuridici.”(Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). 16 “La scientia damni dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l'eventus damni consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1054 del 06-02-1999). 14 17 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 18 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 15 19 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 20 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 28 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6756 dell'anno 2022
T R A
( c.f. , elettivamente domiciliato in Taranto al Parte_1 C.F._1
v.le Magna Grecia n. 468 presso lo studio dell'Avv. Mario Soggia (c.f. ) che C.F._2
lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Anna Petruzzi ( , come da C.F._3
documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
( CF: rappresentato e difeso sia Controparte_1 C.F._4
congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Di Corrado (C.F.: ) C.F._5
e dall'Avv. Sara Calogero (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._6
legale dell'Avv. Giovanni Di Corrado come da documentazione in atti;
Convenuto
(c.f. ) residente in [...] a Taranto;
Controparte_2 C.F._7
Convenuta contumace
1 Ove all'udienza del 27 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 26 settembre e del 16 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto sig. e la sig.ra chiedendo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[1. accertare e dichiarare che la donazione rogata con atto per Notar in data 02.03.2021 – Per_1
Rep. N. 8614/6424 eseguita dal in favore del coniuge, sig.ra Controparte_1 Controparte_2
è stata posta in essere all'esclusivo fine di sottarre i beni donati alle ragioni creditorie dell'odierno attore;
2. per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno attore. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio.]
Così l'attore argomentava le proprie richieste processuali:
[1. Con decreto ingiuntivo n. 113/2018 del 31.01.2018 – RG 662/2018, il Tribunale di Taranto – Sez.
Lavoro ingiungeva a , titolare della ditta individuale omonima corrente in Controparte_1
Taranto al C.so Umberto n. 43/A, nato a [...] in data [...], c.f. C.F._4
residente in [...], di pagare all'odierno ricorrente la somma di €.
78.826,14 oltre rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione di ciascuna componente del credito sino al soddisfo (all. 1): detta somma veniva vantata a titolo di TFR per €. 64.497,83 ed altre voci retributive per complessivi €.
14.328,31, come da cedolino retributivo mese settembre 2017, allegato al ricorso per ingiunzione, oltre spese e compensi del procedimento (all. 2);
2. con sentenza 569/2020 del 19.02.2020 – RG 2575/2018 il Tribunale di Taranto – Sez. Lavoro, rigettata la opposizione al decreto ingiuntivo n. 113/2018 proposta dal debitore, confermava
l'ingiunzione di pagamento, con condanna alle spese di causa (all. 3);
3. a seguito di procedura esecutiva presso terzi - Tribunale di Taranto rge 1149/2018 (all. 4) su decreto ingiuntivo e iscrizione di ipoteca giudiziale immobiliare, iniziava a Controparte_1
pagare ratealmente quanto dovuto e in data 09.07.2021 il debitore provvedeva all'ultimo pagamento
a saldo di quanto dovuto in virtù del su citato titolo, mediante l'atto “assegno e cancellazione di ipoteca) n. 8843, Rep. N. 6612, rogato dal Notaio in Martina Franca (all. 5), Persona_2
contestualmente sottoscrivendo con il creditore un atto di transazione (all. 6);
4. con decreto ingiuntivo n. 437/2021 del 09.07.2021 – RG n. 5078/2021 il Tribunale di Taranto –
5 Sez. Lavoro ingiungeva a il pagamento della somma di €. 19.881,80 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi e legali dalla maturazione dei crediti e spese del procedimento
(all. 7);
5. con sentenza n. 1606/2022 in data 05.07.2022 – RG 5957/2021 il Tribunale di Taranto – Sez.
Lavoro rigettava l'opposizione spiegata dal debitore avverso il D.I. n. 437/2021, con condanna dell'opponente alle spese di causa (all. 8);
6. con pec in data 09.07.2022 (all. 9), inviata al debitore presso il suo difensore, Avv. Sara Calogero, si trasmetteva la nota specifica con richiesta di pagamento di sorte capitale e spese delle procedure di cui ai nn. 4 e 5 che precedono, cui seguiva riscontro meramente interlocutorio del 18.07.2022 (all.
10), rimasto ad oggi senza esito;
7. con ispezione ipotecaria in data 31.08.2022 (all. 11), il creditore veniva a conoscenza che in data
02.03.2021, con atto per Notar - Rep. N. 8414, Racc. n. 6424, trascritto il 10.03.2021, Per_1
donava alla moglie sig.ra , nata a Taranto il [...], in [...]_2
regime di separazione tra i coniugi (all. 12) il suo compendio immobiliare ivi descritto (all. 13), per un valore complessivo dichiarato di €. 296.650,00;
8. pertanto, l'atto di donazione reca la data 02.03.2022, successiva alla sentenza 269/2020 (di rigetto della opposizione a DI 113/2018 e precedente la notifica in data 21/22.07.2021 del DI n. 437/2021 del 09.07.2021 e conseguentemente della sentenza n. 1606/2022 sulla spiegata opposizione al ridetto decreto ingiuntivo e, circostanza essenziale ai fini della valutazione della condotta del debitore, nel mentre intanto provvedeva a pagare le somme dovute in conseguenza del primo DI, il n. 113/2018, con saldo effettuato il 09.07.2021 ;
9. tanto perché il debitore era perfettamente consapevole che l'estinzione della debitoria fondata sul
DI 113/2018 non estingueva le varie e molteplici debitorie nei confronti del creditore ricorrente;
10. ed infatti, oltre ai crediti portati dal successivo DI 437/2021, ad oggi ancora insoluti, il
è debitore di ulteriori somme, come si evince dalla missiva in data 21.03.2022, ricevuta Parte_2
dal debitore il 23.03.2022 successivo (all. 14) e le numerose missive inviategli sin dal 2017 (all.15),
6 epoca precedente la notifica del 1° decreto ingiuntivo, ossia il n. 113/2018.]
Si costituiva con comparsa di risposta , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
[ Accogliere l'istanza formulata di stralcio del documento comunicazione PEC del 18/07/2022, ORE
16.42,28 (ALL. 10 DELLE PRODUZIONI DI CONTROPARTE) POICHE' ESPRESSAMENTE
DICHIARATA NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO. Nel merito, accertare e dichiarare che la donazione rogata con atto per notaio n data 02/03/2021 – REP n. 8614/6424 eseguita dal Per_1
in favore del coniuge non è stata posta in essere al fine Controparte_1 CP_3
di sottrarre i beni donati alle ragioni creditorie dell'odierno attore e respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese di lite.]
Così il sig. argomentava le proprie richieste processuali: Controparte_1
[1. Sulla ricostruzione dei fatti operata da controparte. In merito a quanto sostenuto dalla difesa del
Sig. , si rileva come la concatenazione degli eventi, così come operata dalla controparte, Pt_1
risulti in parte inesatta e in parte del tutto errata. In particolare, il Sig. , Pt_3
nell'esposizione degli avvenimenti caratterizzanti il rapporto assai conflittuale tra le parti, elenca una serie di circostanze atte a indicare la difficoltà che il Sig. avrebbe avuto CP_1
nell'onorare i debiti scaturiti dai decreti ingiuntivi elencati.
La circostanza non corrisponde al vero. In effetti, la sentenza n. 569/2020 del 19/02/2020, è stata emessa dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro a ridosso del diffondersi dell'epidemia COVID-
19 e del lockdown, con conseguente e naturale slittamento di qualsivoglia pagamento. Nonostante la chiusura totale e la conseguente crisi economica che ha interessato l'attività del , CP_1
quest'ultimo, comunque, ha effettuato il primo pagamento di €. =40.000,00= già in data 23/03/2020
a mezzo assegno (All.2), provvedendo al pagamento delle ulteriori rate in maniera costante. Tuttavia, la corresponsione dell'ultima rata è slittata fino al 09/07/2021 a causa dell'inspiegabile atteggiamento del creditore il quale, rendendosi indisponibile a ricevere il pagamento (rinviando
7 oltremodo gli appuntamenti fissati per la consegna dell'ultimo assegno), non consentiva l'estinzione del debito. Tanto da costringere il a recarsi presso il notaio CP_1 Persona_2
per formulare l'offerta reale al creditore non presente, come da documentazione allegata (All. 3).
Tuttavia, il Sig. non si presentava agli appuntamenti fissati, così da costringere Pt_1
all'intervento della scrivente difesa al fine di comprenderne le motivazioni e sbloccare la situazione.
Solo in data 09/07/2021 è stato possibile estinguere il debito innanzi al predetto notaio (All. 3).
Successivamente, e a stretto giro, veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 437/2021 del 09/07/2021 con cui veniva ingiunto al il pagamento della somma di €. =19.881,80=, oltre CP_1
rivalutazione ed interessi (All. 7 produzioni di controparte), prontamente opposto. Si instaurava il procedimento giudiziario avente R.G. 5078/2021 Tribunale di Taranto-Sezione lavoro, a seguito del quale veniva emessa sentenza n. 1606/2022 del 05/07/2022. Successivamente, in data 09/07/2022 e tramite pec, veniva formulata nota specifica delle somme richieste (All. 9 produzione di controparte).
Seguiva un riscontro NON meramente interlocutorio, come erroneamente sostenuto dalla controparte, tra l'altro formulato come RISERVATA PERSONALE e, quindi, deontologicamente non producibile in giudizio. A tal proposito in questa sede viene formulata formale ISTANZA DI
STRALCIO DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE PEC DEL 18/07/2022, ORE 16.42,28 (ALL. 10
DELLE PRODUZIONI DI CONTROPARTE) POICHE' NON PRODUCIBILE IN GIUDIZIO. E qui si ferma la narrazione della controparte la quale, asseritamente nel silenzio della difesa del
, si vedeva “costretta”, appreso della donazione effettuata, a instaurare l'odierno CP_1
ennesimo contenzioso. Tuttavia, la difesa del non considera la copiosa corrispondenza Pt_1
a mezzo pec inviata dalla scrivente difesa agli avvocati di controparte, non interlocutoria, avendo ottenuto una sola risposta, con cui veniva accampata una situazione di salute grave, datata
21/11/2022 (All. 4). Appare singolare come tale pec sia stata inviata a distanza di quindici giorni dalla firma del mandato in relazione alla presente causa e di soli sette giorni dal deposito del ricorso.
Sul contenuto di tali pec, appare lapalissiano il tentativo da parte del di voler CP_1
saldare, anche se in modo parziale, il debito maturato, corrispondendo la somma di €. =5.000,00=, oltre le spese legali, tra l'altro allegando la copia degli assegni, chiedendo numerose volte un incontro atto alla consegna degli stessi e non ottenendo risposta alcuna. In data 29/11/2022, a seguito
8 della pec con cui l'Avv. PETRUZZI comunicava i suoi problemi di salute, la scrivente informava la difesa di controparte a mezzo pec di aver provveduto a spedire con assicurata gli assegni in questione presso lo studio dell'Avv. SOGGIA il quale provvedeva ad emettere regolare fattura in data
30/12/2022 al . In data 24/01/2023 la scrivente difesa chiedeva alla controparte di CP_1
fornirle l'IBAN del onde provvedere ad un ulteriore pagamento. Successivamente, Pt_1
veniva notificato al il ricorso de quo. Non si comprende, pertanto, stante la buona CP_1
fede e la volontà dell'odierno resistente di corrispondere quanto dovuto e l'assenza di qualsivoglia riscontro da parte del , come sia possibile che la controparte abbia comunque inteso Pt_1
instaurare il contenzioso de quo, sostenendo addirittura che il abbia voluto stipulare CP_1
un atto di donazione con il preciso intento di eludere il debito, rendendosi inadempiente. A tal proposito, si rileva quanto segue.
2. Sull'Animus nocendi. Per quanto sopra esposto, e in ordine alla reale ricostruzione dei fatti, tra l'altro corroborata dalla copiosa documentazione prodotta, seppur corrisponda al vero che il abbia stipulato l'atto di donazione in data 02/03/2021, è CP_1
anche vero che lo stesso, nel medesimo periodo, si sperticava nel tentativo di ottemperare a quanto dovuto al , tanto da arrivare a formulare l'offerta reale del luglio 2021. Non si Pt_1
comprende come, diabolicamente, il avrebbe voluto sottrarre i propri averi al CP_1
creditore quando contemporaneamente lo inseguiva per corrispondergli quanto dovuto Pt_1
già dal marzo 2021! Inoltre, la stessa donazione è antecedente al secondo decreto ingiuntivo opposto, ovvero quando il credito del non era ancora insorto. Pt_1
Credito, tra l'altro, che avrebbe voluto saldare al , ma senza alcun CP_1 Pt_1
risultato, dato l'atteggiamento elusivo di controparte, come già abbondantemente argomentato nel punto precedente. La stipula di una donazione può sottendere numerose motivazioni che certo travalicano le esigenze specifiche del . Senza entrare nel dettaglio, il ha Pt_1 CP_1
inteso donare alla moglie i suoi averi, e non tutti, al fine di tutelarla da ingerenze parentali, posto che la coppia non ha figli. Il , quindi, non ha mai pensato di sottrarsi ai propri CP_1
adempimenti nei confronti del , tanto più che appare evidente la volontà dello stesso, Pt_3
travalicante la stessa buona fede, di ottemperare. Quindi, se la revocatoria presuppone l'esistenza dell'animus nocendi nella forma, in questo caso, del mero dolo generico da parte del debitore, posto
9 che: - Il era a conoscenza e/o poteva avere cognizione piena esclusivamente dei CP_1
crediti portati dai decreti ingiuntivi de quibus in quanto le ulteriori richieste non sono state supportate da alcun tipo di documentazione che effettivamente dimostrasse la fondatezza di tali pretese creditorie, quali conteggi, specificazione delle motivazioni per cui si effettuavano tali richieste, CCNL, ecc. - Pertanto, il poteva logicamente considerarsi debitore del CP_1
esclusivamente delle somme derivanti dalla prima sentenza. - Tanto più, che il Pt_1
ha conservato una somma di denaro consistente e più che sufficiente a soddisfare il CP_1
credito del , come si evince dall'attestazione di stato patrimoniale bancario rilasciata Pt_1
in data 20/02/2023 dal Monte dei Paschi di Siena con cui si attesta che il resistente possiede un patrimonio di €. =52.146,04= (All. 5). Le richieste di controparte, pertanto, sono infondate e pretestuose. Inoltre, giova evidenziare che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Ma con un limite preciso. Costituisce, infatti, “principio consolidato che l'azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Avendo, infatti, l'art. 2901 cod. civ. accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso , è, dunque, idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (tra le altre, 5 marzo 2009, n. 5359; Pt_4
Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893). L'attore, quindi, è tenuto ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall'atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l'"actio pauliana" in funzione di una tutela "indifferenziata e generica" di tutti i crediti presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell'attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. (Cass. civ. sez. III del 16 luglio 2019 n. 18944). Orbene, nel caso de quo, controparte non è stata in grado di specificare né l'ammontare, né le ragioni da cui
10 traggono origine i presunti ulteriori crediti vantati che, pertanto, non si rivelano essere litigiosi e, anzi, assumono la connotazione di pretestuosi e nebulosi.
Allo stato di fatto, il vanta nei confronti del il solo residuo credito di €. Pt_1 CP_1
=17.227,55=, portato dalla sentenza n. 1606/2022 del 05/07/2022, detratti gli €. =5.000,00= già corrisposti dall'odierno resistente. Le spese legali portate in sentenza sono state saldate. Pertanto, riassumendo: - la difesa della controparte sostiene di avere un credito successivo all'atto di donazione, che comunque risulta esiguo rispetto al patrimonio che il possiede oggi, CP_1
così come da documentazione allegata;
- si ribadisce che il ha cercato in tutti i modi CP_1
di saldare il debito e continua ad avere la volontà di corrispondere quanto dovuto al;
- Pt_1
altri ulteriori crediti vantati dal sono inconsistenti nel titolo, nel loro ammontare e non Pt_1
supportati da documentazione che ne giustifichi la sussistenza. Gli stessi non rivestono carattere di litigiosità, pertanto, ad avviso della scrivente difesa, esulano dal merito della presente causa. Quindi, non sussiste l'animus nocendi, né i presupposti per la proposizione dell'azione di revocatoria.
Inoltre, va sottolineato come tali dinamiche insorte tra le parti, perdurando da diversi anni con
l'apertura di svariati contenziosi di vario titolo stiano arrecando una situazione di forte stress emotivo nel tale da determinare la necessità di ricorrere a cure mediche CP_1
specialistiche. Ci si riserva, pertanto, di agire in separata sede per esperire un'azione di risarcimento danni. Il , infatti, ritiene che da anni la sua vita sia pervasa dalla presenza incombente CP_1
di sempre nuove e ulteriori richieste da parte del , tanto da non riuscire a condurre Pt_1
un'esistenza serena.]
III.- La sig.ra non si costituiva. CP_2
Motivi della decisione
IV.- L'art.2901 cc dispone: “1.- Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
11 pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 2.- Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche pe debiti altrui, sono considerati atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 3.-
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. 4.- L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. ”
L'art. 2902 cc, sotto la rubrica “effetti” dispone: “Il creditore , ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato….”
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni normative si evince che la legittimazione e l'interesse ad agire in revocatoria vanno riconosciute a chi vanti una ragione creditoria almeno idonea a chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare, come fatto palese dall'art. 2902 cc che usa la disgiuntiva “o” per tenere ben distinta l'eventualità che l'attore sia addirittura munito di titolo esecutivo, con il massimo riconoscimento che l'ordinamento riserva alla pretesa creditoria, dall'eventualità che il creditore abbia una mera aspettativa di credito, idonea ad esperire le azioni cautelari fondate sul fumus boni iuris.
Ai fini dell'accoglibilità della revocatoria è infatti sufficiente la sola astratta esistenza del credito, mentre la legge non richiede affatto che questo sia liquido ed esigibile, e meno che mai che vi sia un preesistente titolo esecutivo10.
L'art. 2901 cc , nell'ambito della Sezione II intitolata “dell'azione revocatoria” prosegue:
“…….quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alla ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto 10 “In tema di azione revocatoria ordinaria l'art.2901 cod.civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.”(Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 12 fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.”
L'azione revocatoria è annoverata dal codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, poiché è diretta ad evitare che il debitore (o i suoi fideiussori), si spoglino fraudolentemente dei propri beni mediante atti a carattere dispositivo diretti a depauperare la consistenza della garanzia patrimoniale dovuta, per ogni creditore, dal patrimonio intero del debitore a norma dell'art.2740 cod.civ..
Ha una finalita' cautelare del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrita' la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi11, anche se posto in essere dal fideiussore12, accertandone la sua inefficacia nei confronti di esso creditore.
Pertanto, condizione essenziale per lo esercizio della tutela revocatoria e' il pregiudizio alle ragioni del creditore, per la cui configurabilita', peraltro, non e' necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente anche un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosita'
(Cass.Civ.Sez.II n.2971 del 29-03-1999).
Il suo vittorioso esercizio determina non già il travolgimento dell'atto, ma la sua inefficacia relativa nei confronti del solo creditore13, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto insoddisfatto (Cass.Civ.Sez.I n.791 del 25-01-2000).
Presupposto tipico per la esperibilità dell'azione è il c.d. “consilium fraudis”, elemento squisitamente spirituale che, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso è posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito, non richiede affatto un accordo collusivo o un pactum sceleris tra il debitore ed il terzo acquirente, ma la semplice consapevolezza in entrambi del pregiudizio così arrecato al creditore del disponente14.
Sul terreno squisitamente probatorio, vertendosi in materia di stati soggettivi interiori, la relativa prova, che non può mai trasformarsi in una probatio diabolica, può essere resa con presunzioni15
anche diverse da quella tipica scaturente dalla oggettiva divergenza tra il prezzo venale e quello dichiarato in atto16. Qualora poi in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralita' di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa"(Cass.Civ.Sez.III n.3113 del 10-04-1997, Cass.Civ.Sez.I
n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.III n.6248 del 21-06-1999).
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non e' invece necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma e' sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione,
sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore;
consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.Civ.Sez.II n.14274 del 18-12-1999), e che non è richiesta nell'avente causa-benificiario dell'atto di disposizione (Cass.Civ.Sez.I n.4642 del 12-04-2000).
A sua volta l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta'
ed incertezza nell'esazione coattiva del credito17; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità
di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile18.
L'azione revocatoria non ha così un contenuto recuperatorio del bene oggetto dell'atto impugnato, in quanto la sentenza che l'accoglie non determina il “ritorno” del bene nel patrimonio del debitore che lo aveva alienato in pregiudizio del proprio creditore, come invece potrebbe fare una domanda di simulazione assoluta.
Gli effetti dell'azione revocatoria sono infatti scolpiti nell'art. 2902 cc che dispone: “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia , può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.”;
Né in senso avverso può avere rilievo la circostanza che il prezzo pagato fosse congruo rispetto al valore dei beni alienati: l'"eventus damni" ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta' ed incertezza nell'esazione coattiva del credito19; condizione, questa, certamente riconoscibile nella ipotesi in cui il patrimonio del debitore subisca una variazione meramente qualitativa laddove, a parità di valore venale, il bene acquisito in luogo di quello alienato sia di per se facilmente occultabile o sottraibile alla azione esecutiva, così come si verifica quando un bene immobile sia alienato in cambio del giusto prezzo, essendo il danaro in sé bene facilmente disperdibile20.
V.- Questi essendo i tratti salienti dell'azione esercitata, è evidente come non sia richiesta affatto dalla legge la consapevolezza del donatario riguardo al pregiudizio sofferto dal creditore, stante l'univoco tenore letterale dell'art. 2901 n.2 cc che la esige per il solo atto a titolo oneroso: “2) che, inoltre,
trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e , nel caso di atto
anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”.
Ugualmente non è richiesto l'animus nocendi o dolo specifico in quanto la donazione, come atto a titolo gratuito, crea di per se uno squilibrio nel patrimonio del donante che si depaupera a seguito della uscita del cespite cui non corrisponde un corrispettivo in entrata. A seguito dell'atto di donazione compiuto tra i convenuti il patrimonio del sig. si è CP_1
pertanto oggettivamente depauperato, rendendo certamente più difficile l'eventuale azione che il sig.
dovesse proporre per il soddisfacimento del proprio pur residuo credito, risultando nel Pt_1
patrimonio del primo soltanto una somma di danaro, bene di per sé facilmente disperdibile ed occultabile.
Così facendo l'atto di donazione ha comunque scemato la garanzia patrimoniale legalmente dovuta dal sig. alle pur residue ragioni creditorie del Sig. ai sensi dell'art. Controparte_1 Pt_1
2740 del codice civile che, sotto la rubrica “responsabilità patrimoniale”, così dispone: “1.- Il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.- Le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
Ne consegue che il soddisfacimento delle residue ragioni di credito sorte in favore del sig. Pt_1
è divenuto quanto meno difficoltoso ed incerto. onde la piena sussistenza anche dei presupposti richiesti dagli artt. 2901 e 2902 del codice civile.
La giustificazione fornita dal convenuto evidenzia in ogni caso la reale finalità dell'atto.
Le eventuali pretese ereditarie dei parenti del donante nulla infatti avrebbero potuto al cospetto di un atto di ultima volontà col quale ex art. 587 cc il debitore avesse istituito la moglie come CP_1
unica erede del suo patrimonio, non rientrando i primi nella categoria protetta dei legittimari.
Non vi era così alcuna ragione perché il sig. ponesse in atto la donazione, avendo a CP_1
disposizione l'atto di ultima volontà che si sottrae alle pretese ed aspettative successorie dei propri parenti legittimi privi della qualità di legittimari.
VI.- La domanda proposta appare così fondata nei suoi presupposti e deve essere integralmente accolta.
VII.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dei convenuti in solido ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
17 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) visti ed applicati gli artt. 2901 e 2902 cc, accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del credito residuo vantato dal sig. la donazione rogata Parte_1
con atto per Notar in data 02.03.2021 – Rep. N. 8614/6424 eseguita dal Per_1 Controparte_1
in favore del coniuge, sig.ra ; Controparte_2
c) autorizza il Sig. Conservatore dei RR.II. e/o l' Agenzia del Territorio alla esecuzione di annotazioni e/o trascrizioni previste dalla legge;
d) condanna i convenuti in solido a rifondere spese e competenze di lite in favore dell'attore,
liquidandole in euro 350,00 per borsuali, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 ottobre 2025;
Il giudice dott. LB UN
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3 11 “L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.Anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli ex comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza.”(Cass.Civ.Sez.I n.1804 del 18-02-2000 Centro Agricolo S.Paolo c. Banca Commerciale Italiana). 12 “Gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.2115 del 27-02-1991 ND c. Banca Cattolica Coop. Di Credito, Cass.Civ.Sez.III n.591 del 22-01-1999 LZ c. Banca Nazionale del Lavoro). 13 13 “L'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ. ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto tale da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli art.602 e ss. del c.p.c. per la realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1691 del 18-02-1991 Campanino c. snc Russo Costruzioni, Cass.Civ.Sez.I n.11349 del 19-12-1996). 14 “L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod.civ., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.”(Cass.Civ.Sez.II n.11518 del 04-11-1995 Martiniello c. Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). Per_3 15 “La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logico- giuridici.”(Cass.Civ.Sez.III n.7452 del 05-06-2000). 16 “La scientia damni dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l'eventus damni consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.1054 del 06-02-1999). 14 17 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 18 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 15 19 “Ad integrare il presupposto dell'azione revocatoria non è richiesta la compromissione del diritto del creditore, essendo sufficiente che l'atto di cui si chiede la revoca renda incerta o anche soltanto difficoltosa la sua realizzazione.”(Cass.Civ.Sez.I n.6676 dell'08-07-1998, Cass.Civ.Sez.II n.12144 del 29-10-1999). 20 “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore – eventus damni – è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”(Cass.Civ.Sez.III n.7262 del 01-06-2000 Billi c. Golden Sea srl). 16