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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/10/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 416/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 416/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento usucapione e vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 dom.to in Pescasseroli, Via Trento n. 3 presso lo studio dell'avv. Ida
ND che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- attore -
E
, (c.f. ) residente in CP_1 C.F._2
Pescasseroli, Largo Barbottina n. 8;
(c.f. ) nato in [...] il CP_2 C.F._3
09/04/1972 è residente in [...];
(cf. ) nata in Controparte_3 C.F._4
Germania (EE) il
15/08/1973 e residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._5
04/04/1948 è residente in [...];
1 2
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_5 C.F._6
20/03/1936 e ivi residente in [...];
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_6 C.F._7
28/01/1953 è residente a [...]an der Ruhr in Muhrenkamp 6° - Germania;
-CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.10.2025.
SENTENZA
In fatto
Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione dei beni immobili siti nel
Comune di Pescasseroli, distinti in Catasto Fabbricati al fg. 22 part.lla 463, sub. 2, cat. A/4, classe U, consistenza 3 vani, rendita euro 209,17, via Valle
San Paolo piano T, 1 e 2, e al fg. 22 part.lla 462, cat. A/3, classe 1, consistenza 3 vani, superficie catastale 72 mq., rendita euro 286,63,
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- ha il possesso uti dominus pacifico, esclusivo, ininterrotto, continuato, pubblico da oltre vent'anni dei beni in questione;
- l'attore ha sempre utilizzato i predetti immobili come abitazione secondaria per le vacanze invernali ed estive e ne ha curato integralmente la manutenzione ed ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione.
Nonostante la rituale notifica, rimanevano contumaci i convenuti.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione e con l'audizione dei testimoni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
2 3
IN DIRITTO
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e va accolta.
La parte attrice ha dato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
Invero, tutti i testi escussi hanno confermato di aver visto da oltre venti anni il fare uso esclusivo dell'immobile, curando la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria dello stesso.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/1966). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che la parte attrice è proprietaria esclusiva del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Considerata la mancata costituzione dei convenuti e la mancata contestazione dei fatti esposti dall'attore, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 4
- Dichiara che ha acquistato a titolo di usucapione Parte_1
la proprietà esclusiva dei beni immobili siti nel Comune di
Pescasseroli, distinti in Catasto Fabbricati al fg. 22 part.lla 463, sub.
2, cat. A/4, classe U, consistenza 3 vani, rendita euro 209,17, via
Valle San Paolo piano T, 1 e 2, e al fg. 22 part.lla 462, cat. A/3, classe
1, consistenza 3 vani, superficie catastale 72 mq., rendita euro 286,63, in forza di possesso ultraventennale pacifico, pubblico e non interrotto;
- per l'effetto ordina al competente Conservatore dei registri
Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 30.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
4
R.G. 416/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 416/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento usucapione e vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 dom.to in Pescasseroli, Via Trento n. 3 presso lo studio dell'avv. Ida
ND che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- attore -
E
, (c.f. ) residente in CP_1 C.F._2
Pescasseroli, Largo Barbottina n. 8;
(c.f. ) nato in [...] il CP_2 C.F._3
09/04/1972 è residente in [...];
(cf. ) nata in Controparte_3 C.F._4
Germania (EE) il
15/08/1973 e residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._5
04/04/1948 è residente in [...];
1 2
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_5 C.F._6
20/03/1936 e ivi residente in [...];
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_6 C.F._7
28/01/1953 è residente a [...]an der Ruhr in Muhrenkamp 6° - Germania;
-CONVENUTI CONTUMACI-
OGGETTO: accertamento usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.10.2025.
SENTENZA
In fatto
Con atto di citazione ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione dei beni immobili siti nel
Comune di Pescasseroli, distinti in Catasto Fabbricati al fg. 22 part.lla 463, sub. 2, cat. A/4, classe U, consistenza 3 vani, rendita euro 209,17, via Valle
San Paolo piano T, 1 e 2, e al fg. 22 part.lla 462, cat. A/3, classe 1, consistenza 3 vani, superficie catastale 72 mq., rendita euro 286,63,
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- ha il possesso uti dominus pacifico, esclusivo, ininterrotto, continuato, pubblico da oltre vent'anni dei beni in questione;
- l'attore ha sempre utilizzato i predetti immobili come abitazione secondaria per le vacanze invernali ed estive e ne ha curato integralmente la manutenzione ed ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione.
Nonostante la rituale notifica, rimanevano contumaci i convenuti.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione e con l'audizione dei testimoni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025.
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IN DIRITTO
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e va accolta.
La parte attrice ha dato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
Invero, tutti i testi escussi hanno confermato di aver visto da oltre venti anni il fare uso esclusivo dell'immobile, curando la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria dello stesso.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'attore, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/1966). Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che la parte attrice è proprietaria esclusiva del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Considerata la mancata costituzione dei convenuti e la mancata contestazione dei fatti esposti dall'attore, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 4
- Dichiara che ha acquistato a titolo di usucapione Parte_1
la proprietà esclusiva dei beni immobili siti nel Comune di
Pescasseroli, distinti in Catasto Fabbricati al fg. 22 part.lla 463, sub.
2, cat. A/4, classe U, consistenza 3 vani, rendita euro 209,17, via
Valle San Paolo piano T, 1 e 2, e al fg. 22 part.lla 462, cat. A/3, classe
1, consistenza 3 vani, superficie catastale 72 mq., rendita euro 286,63, in forza di possesso ultraventennale pacifico, pubblico e non interrotto;
- per l'effetto ordina al competente Conservatore dei registri
Immobiliari di L'Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 30.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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