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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (Atto n. 1679 parte 1, anno 2005)
□ separati con sentenza n. 808/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) pagina 1 di 3 con i seguenti figli: nata in [...] il [...], cittadina italiana, Parte_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 [...] in data 11/10/2005. in Milano, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di Pt_2 procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
3) dare atto che la figlia vivrà con la madre collocataria nella abitazione di Parte_3 proprietà di quest'ultima, sita in Milano, Viale Carlo Troya n. 14, o in una diversa abitazione dalla stessa successivamente scelta;
la figlia, considerata la sua età, potrà vedere il padre liberamente prendendo accordi diretti con lo stesso.
4) dare atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia Parte_3 negli effettivi tempi di permanenza presso di sé, nonché sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia, così come individuate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017, che si intendono qui richiamate, e secondo le modalità di rimborso ivi previste;
5) dare atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto dal presente ricorso, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al loro rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 2 di 3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11/10/2005 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cristina Bellini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (Atto n. 1679 parte 1, anno 2005)
□ separati con sentenza n. 808/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) pagina 1 di 3 con i seguenti figli: nata in [...] il [...], cittadina italiana, Parte_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e Parte_1 [...] in data 11/10/2005. in Milano, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di Pt_2 procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
3) dare atto che la figlia vivrà con la madre collocataria nella abitazione di Parte_3 proprietà di quest'ultima, sita in Milano, Viale Carlo Troya n. 14, o in una diversa abitazione dalla stessa successivamente scelta;
la figlia, considerata la sua età, potrà vedere il padre liberamente prendendo accordi diretti con lo stesso.
4) dare atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia Parte_3 negli effettivi tempi di permanenza presso di sé, nonché sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla figlia, così come individuate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017, che si intendono qui richiamate, e secondo le modalità di rimborso ivi previste;
5) dare atto che, con l'adempimento di tutto quanto previsto dal presente ricorso, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al loro rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 2 di 3 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11/10/2005 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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