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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/10/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. R.G.14/2025 pendente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Avv. MARCUCCI VALENTINA)
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
(Avv. ORSI MONICA )
RESISTENTE con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: separazione giudiziale
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che nel corso del tempo, il rapporto tra i due coniugi si è Controparte_1 deteriorato, facendo venir meno l'unione affettiva e sentimentale, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha adito l'intestato Tribunale onde sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Aderendo alla pronuncia sullo status, alla domanda di separazione personale dei coniugi si è costituito il resistente.
Va senz'atro accolta la domanda di separazione, giacché gli elementi desumibili dagli atti di causa - ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti - offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] uniti in matrimonio nel comune di Buggiano ( PT) Controparte_1 il 19.07.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2008 - n.
25 - Parte II - Serie A;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Buggiano (Pt) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. R.G.14/2025 pendente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Avv. MARCUCCI VALENTINA)
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
(Avv. ORSI MONICA )
RESISTENTE con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: separazione giudiziale
Sulla base delle conclusioni delle parti da intendersi qui integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che nel corso del tempo, il rapporto tra i due coniugi si è Controparte_1 deteriorato, facendo venir meno l'unione affettiva e sentimentale, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ha adito l'intestato Tribunale onde sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Aderendo alla pronuncia sullo status, alla domanda di separazione personale dei coniugi si è costituito il resistente.
Va senz'atro accolta la domanda di separazione, giacché gli elementi desumibili dagli atti di causa - ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti - offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La pronuncia ha luogo con sentenza non definitiva, dovendo la causa proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria.
Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] uniti in matrimonio nel comune di Buggiano ( PT) Controparte_1 il 19.07.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2008 - n.
25 - Parte II - Serie A;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Buggiano (Pt) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli