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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/10/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 693 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CZ), Frazione Cancello, alla via Giacomo Leopardi, n.32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
OS IN – CF - PEC: – che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura in calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] CP_1 C.F._3
(CZ), il 03.03.1971 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PA NO – CF – PEC: iuffrè.it C.F._4 Email_2
– che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria rispettivamente in data 9 e
10 ottobre 2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/09/2025 - che i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 29 luglio 1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ST (CZ), annotato al n. 5 P. II Serie
A, anno 1995, giusto estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio che si produce in allegato al presente ricorso;
- stabilivano la residenza familiare in ST (CZ), alla frazione Cancello, via Giacomo
Leopardi, n.32, presso l'immobile di proprietà esclusiva del sig;
-dalla loro unione nascevano due CP_1 2
figli, oggi entrambi maggiorenni: i sigg. , nata a [...] il [...], studentessa Persona_1 universitaria, non ancora economicamente autosufficiente ed , nato a [...] Parte_2 Persona_2
Terme, il 04.05.1998, professione autista, economicamente autosufficiente;
- i coniugi si Parte_2 separavano consensualmente, giusta sentenza di separazione n.707/2024 del 23 luglio 2024, pubblicata in data 25.07.2024, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente trasformato in consensuale, iscritto al n.405/2024 e prodotta in allegato al presente ricorso;
- dal momento della separazione non hanno più convissuto;
-non appare più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i quali, pertanto, richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio mantenendo le condizioni di separazione come pronunciate dal Tribunale nella succitata sentenza di separazione;
-non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto domande connesse con il medesimo;
-il sig. dichiara di svolgere la professione di autista mentre la sig.ra è operaia CP_1 Parte_1 presso una azienda agricola (vedi, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti e concordate condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 luglio 1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST (CZ), annotato al n. 5 P. II Serie A, anno
1995;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui alla sentenza di separazione, con l'espunzione del punto indicato alla lettera B) in relazione all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 una tantum, già corrisposta;
Parte_1
3) ordinare al Comune di ST (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiarare compensate le spese legali”.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 14/10/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 24/09/2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente e rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi. 3
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 01/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ST (CZ) ed in data 29/07/1995, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 luglio 2024, in forma figurata, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 405/2024 RG e che, in data 23 luglio 2024, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi, trasformata poi in consensuale.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 18 luglio 2024; data di deposito del presente ricorso;
23 settembre 2025) e - tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione - la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 14 ottobre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro in gran parte identiche a quelle di cui alla sentenza di separazione personale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 01/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata ad [...], il [...], residente in ST (CZ), Frazione Cancello, C.F._1 alla via Giacomo Leopardi, n.32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OS IN – CF
- PEC: – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato a [...], il [...] ivi CP_1 C.F._3 residente, alla Frazione Cancello, via Giacomo Leopardi, 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
PA NO – CF – PEC: iuffrè.it – che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende giusta procura in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in ST (CZ) ed in data 29/07/1995, alle medesime condizioni contenute nella sentenza di separazione n. 707/2024 pubbl. il 25/07/2024, con l'espunzione del punto indicato alla lettera B) in relazione all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 una tantum, Parte_1 già corrisposta;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ST (CZ) – atto n. 5, parte II, serie A, Vol. 1, Uff. 1, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 693 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata ad [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CZ), Frazione Cancello, alla via Giacomo Leopardi, n.32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
OS IN – CF - PEC: – che la rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura in calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] CP_1 C.F._3
(CZ), il 03.03.1971 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PA NO – CF – PEC: iuffrè.it C.F._4 Email_2
– che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria rispettivamente in data 9 e
10 ottobre 2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/09/2025 - che i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 29 luglio 1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ST (CZ), annotato al n. 5 P. II Serie
A, anno 1995, giusto estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio che si produce in allegato al presente ricorso;
- stabilivano la residenza familiare in ST (CZ), alla frazione Cancello, via Giacomo
Leopardi, n.32, presso l'immobile di proprietà esclusiva del sig;
-dalla loro unione nascevano due CP_1 2
figli, oggi entrambi maggiorenni: i sigg. , nata a [...] il [...], studentessa Persona_1 universitaria, non ancora economicamente autosufficiente ed , nato a [...] Parte_2 Persona_2
Terme, il 04.05.1998, professione autista, economicamente autosufficiente;
- i coniugi si Parte_2 separavano consensualmente, giusta sentenza di separazione n.707/2024 del 23 luglio 2024, pubblicata in data 25.07.2024, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, successivamente trasformato in consensuale, iscritto al n.405/2024 e prodotta in allegato al presente ricorso;
- dal momento della separazione non hanno più convissuto;
-non appare più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i quali, pertanto, richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio mantenendo le condizioni di separazione come pronunciate dal Tribunale nella succitata sentenza di separazione;
-non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto domande connesse con il medesimo;
-il sig. dichiara di svolgere la professione di autista mentre la sig.ra è operaia CP_1 Parte_1 presso una azienda agricola (vedi, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto alle seguenti e concordate condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29 luglio 1995, trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST (CZ), annotato al n. 5 P. II Serie A, anno
1995;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di cui alla sentenza di separazione, con l'espunzione del punto indicato alla lettera B) in relazione all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 una tantum, già corrisposta;
Parte_1
3) ordinare al Comune di ST (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dichiarare compensate le spese legali”.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 14/10/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 24/09/2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente e rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi. 3
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 01/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in ST (CZ) ed in data 29/07/1995, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 luglio 2024, in forma figurata, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 405/2024 RG e che, in data 23 luglio 2024, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi, trasformata poi in consensuale.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 18 luglio 2024; data di deposito del presente ricorso;
23 settembre 2025) e - tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione - la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 14 ottobre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro in gran parte identiche a quelle di cui alla sentenza di separazione personale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 01/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata ad [...], il [...], residente in ST (CZ), Frazione Cancello, C.F._1 alla via Giacomo Leopardi, n.32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OS IN – CF
- PEC: – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato a [...], il [...] ivi CP_1 C.F._3 residente, alla Frazione Cancello, via Giacomo Leopardi, 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
PA NO – CF – PEC: iuffrè.it – che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende giusta procura in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in ST (CZ) ed in data 29/07/1995, alle medesime condizioni contenute nella sentenza di separazione n. 707/2024 pubbl. il 25/07/2024, con l'espunzione del punto indicato alla lettera B) in relazione all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 una tantum, Parte_1 già corrisposta;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ST (CZ) – atto n. 5, parte II, serie A, Vol. 1, Uff. 1, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)