Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2016, n. 12298
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Sentenza 15 giugno 2016

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Nell'ambito del procedimento di opposizione alla dismissione della bandiera della nave, i crediti vantati dagli amministratori giudiziari della società armatrice non rientrano tra "gli altri diritti" ai quali è preordinata la fideiussione prevista dall'art. 156, comma 5, cod. nav., in quanto tali diritti si riferiscono ai crediti chirografari vantati verso il proprietario della nave e non anche nei confronti dell'armatore.

Le spese fatte per atti conservativi sulla nave, che l'art. 552 cod. nav. annovera tra i crediti privilegiati, comprendono unicamente quelle sostenute dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti - quali l'azione surrogatoria o il sequestro conservativo - che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valsi o risultino comunque preordinati a consentirne l'espropriazione, sicché resta escluso il compenso spettante agli amministratori giudiziari della società armatrice per il compimento di atti conservativi sulla nave, che integra un credito sottratto al privilegio di cui al citato art. 552.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2016, n. 12298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12298
    Data del deposito : 15 giugno 2016

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