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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 3468/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza cartolare del 19.12.2024
“- di confermare integralmente le conclusioni congiunte come rassegnate nell'istanza depositata il
21.11.24.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.07.2024 instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brasile il 13.01.2005 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente riportava che era intervenuta la sentenza n. 2276/2018 del 13.11.2018 del Tribunale di
Treviso, la quale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi.
Si costituiva il 08.11.2024 associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Quanto allo svolgimento del giudizio, in data 21.11.2024 le parti depositavano un'istanza congiunta di anticipazione della prima udienza chiedendo al giudice di recepire le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Brasile in data 13.01.2005 tra i signori e DA , come sopra meglio identificati, Parte_1 Controparte_1
trascritto in data 29.03.2005 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Chiarano (TV), anno 2005, parte II^, serie C, numero 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver già risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale.
2. Con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate e prestano acquiescenza alla sentenza.
3. spese compensate. “
Il G.D. dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, preso atto della consensualizzazione del procedimento, fissava l'udienza cartolare del 19.12.2024, dando alle parti il termine per depositare note scritte contenenti le dichiarazioni sottoscritte di conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e della possibilità di rinunciare alla partecipazione in presenza, di rinuncia a suddetta partecipazione in presenza, di conferma della mancata volontà di riconciliazione e di conferma delle conclusioni rassegnate nell'istanza congiunta depositata il 21.11.2024.
Si teneva, quindi, l'udienza cartolare del 19.12.2024 in cui le parti depositavano le dichiarazioni richieste e precisavano le conclusioni così come in premessa. Il G.D., pertanto, letto l'art. 473bis.51
c.p.c., rimetteva la causa al collegio.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il
Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25/06/2019, applicabile a tutti i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1 agosto 2022, che deve ritenersi applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di divorzio ai sensi dell'art. art. 3, lett. a) del Reg. UE 1111/2019, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, la legge applicabile al divorzio va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a), in quanto entrambe le parti hanno residenza abituale nel territorio italiano.
Ciò premesso, la domanda può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 2276/2018 del Tribunale di
Treviso del 13.11.2018 è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, nonché dell'accordo delle parti anche sul punto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.01.2005 da e Parte_1 [...]
, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 4, parte II, serie C, dell'anno Controparte_1
2005 del Comune di Chiarano (TV);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) prende atto delle conclusioni congiunte;
4) spese di lite compensate. Così deciso in Padova il 9.01.25
Il presidente est. dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi