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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5945/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5945/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLA PASINATO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. CARMELO LOMBARDO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MILITELLO DI CATANIA in data 19/08/1993, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio di detto Comune al nr. 16, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 8/07/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 8/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e DI CATANIA in data 19/08/1993, con Parte_4 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 16, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 08/07/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 17/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5945/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLA PASINATO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. CARMELO LOMBARDO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MILITELLO DI CATANIA in data 19/08/1993, con atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio di detto Comune al nr. 16, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 8/07/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 8/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14/02/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e DI CATANIA in data 19/08/1993, con Parte_4 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 16, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 08/07/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 17/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino