Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 817/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 817 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Giulio Cacciapuoti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. Gaetano Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 27.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 24.10.1998 e che dalla loro unione erano nate due figlie, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 24.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie devono intendersi ripartite al 50%
a carico di ciascun coniuge come indicato nella premessa del ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle figlie, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e (c.f.: , ai C.F._1 CP_1 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.107,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro