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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3354 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sebastiano Papa, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Teramo, via G. Milli n.15
Attrice
CONTRO
in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Tommaso Navarra, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via V.
Pigliacelli n. 46
Convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Manola Di Pasquale, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Ciatti n. 13/17
Convenuta
OGGETTO: Azione negatoria
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che nessuna servitù ovvero altri diritti reali, è stata costituita sull'immobile di proprietà di , identificato al catasto fabbricati del comune di Teramo al Parte_2 foglio 69 part. 199 sub 55, in favore dell'immobile di proprietà della Controparte_1
identificato al Catasto Fabbricati del comune di Teramo al foglio 69 part.
[...]
199 sub 17; - accertare e dichiarare che la ha installato impianti, collocato cavi e Controparte_2 pagina 1 di 14 canalerie, effettuato fori sulle pareti e soffitto del locale di proprietà di non Parte_2 autorizzati e pertanto abusivi;
PER L'EFFETTO
- ordinare alla la l'immediata Parte_3 rimozione, a loro cura e spese, dell'impianto di aerazione, delle canalizzazioni e il ripristino del foro nel soffitto e di quello presente nella parete perimetrale e di ogni altra lavorazione effettuata abusivamente e non autorizzata;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la ha abusivamente depositato nel locale di proprietà di Controparte_2
materiali di risulta delle lavorazioni effettuate, un forno e altri materiali vari Parte_2 oltre ad aver costituito una discarica di rifiuti davanti la finestra del locale di proprietà di
[...]
con conseguente ostruzione di aria e luce;
Parte_2
PER L'EFFETTO
- ordinare alla l'immediata rimozione dei materiali sopra indicati. Controparte_2
- condannare sempre e comunque le controparti al rimborso delle spese e competenze di giudizio.
IN SUBORDINE, NEL MERITO, IN RIFERIMENTO ALL'ECCEZIONE RICONVENZIONALE DI
USUCAPIONE PROPOSTA DALLA Controparte_1
E AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE IL CAVO DI CONDUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA E IL RELATIVO CONTATORE ENEL
- nella denegata ipotesi di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio del cavo di conduzione dell'energia elettrica e del relativo contatore Enel in capo alla
ordinare a quest'ultima di trasferire ovvero di Controparte_1 richiedere all'ENEL il trasferimento di detto cavo e relativo contatore ENEL nella propria proprietà (sub 17) ovvero in altro luogo diverso dalla proprietà di . Parte_2
- condannare sempre e comunque le controparti al rimborso delle spese e competenze di giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_1
“si insiste affinché l'On.le Tribunale civile adito voglia dare pieno seguito alle conclusioni qui di seguito indicate:
1) rigettare integralmente la domanda attorea di negatoria servitutis per come ex adverso spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa ed in particolare per
l'esistenza di una servitù di fatto ultraquarantennale e consistente nell'attraversamento del sub. 55 ad opera del cavo di conduzione dell'energia elettrica in favore del sub. 17, cavo di collegamento con il vano contatori di proprietà condominiale;
2) rigettare integralmente ogni ulteriore domanda in danno della deducente per le ragioni tutte di cui alla suestesa narrativa ed in particolare per non avere la stessa curato alcuna lavorazione;
3) condannare parte attrice alla refusione delle spese e degli oneri tutti di lite ivi compreso quanto per il rimborso spese generali, cassa nazionale avvocati ed imposta sul valore aggiunto come per legge”. pagina 2 di 14 Per parte convenuta Controparte_2
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda proposta dalla Controparte_3 per essere totalmente infondata in punto di fatto e di diritto;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche in forma parziale, la convenuta formula riserva di richiedere il danno conseguente alla locatrice CP_2
Controparte_1
3) sempre vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_4 giudizio la società e la società Parte_3 CP_2
- rispettivamente proprietaria e conduttrice del locale sito in Piazza Martiri della Libertà, n. 34-
[...]
35, angolo Via Delfico n. 75 identificato al NCEU del Comune di Teramo, foglio 69, part. 199 sub
17 – affinché l'intestato Tribunale accertasse e dichiarasse l'inesistenza di servitù o altro diritto reale gravanti sull'adiacente immobile di sua proprietà sito in Via Delfico e censito al NCEU del
Comune di Teramo, foglio 69, part. 199 sub. 55.
In particolare la banca attrice ha chiesto che l'intestato Tribunale dichiarasse che la società ha illegittimamente: Controparte_2
- divelto la serratura della porta di ingresso del locale di sua proprietà;
- praticato un foro sul soffitto e realizzato un'asola sul muro perimetrale per consentire il passaggio di tubazioni e canalerie degli impianti a servizio del locale dalla stessa condotto in locazione;
- installato un estrattore che dal cortile condominiale attraversa il locale di proprietà della banca per arrivare al locale di proprietà della società Controparte_1
- stoccato illegittimamente rifiuti nell'area condominiale antistante la finestra dei locali di sua proprietà.
In conseguenza di ciò, ha richiesto all'intestato Tribunale di ordinare alla Controparte_1
e/o alla società l'immediata rimozione, a loro cura e spese, delle suddette opere
[...] Controparte_2 con ripristino della situazione quo ante nonché l'immediata rimozione dei materiali e dei rifiuti ivi presenti.
2. Si è costituita in giudizio la società proprietaria dell'immobile Controparte_1 adiacente identificato al NCEU del Comune di Teramo, foglio 69, part. 199 sub 17, la quale ha chiesto il rigetto della domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto stante l'esistenza di una servitù di fatto ultraquarantennale consistente nell'attraversamento ad opera del cavo elettrico del locale sub. 55 (di proprietà di parte attrice) in favore del sub. 17, di sua proprietà.
pagina 3 di 14 Ha eccepito, altresì, la sua totale estraneità alle lavorazioni lamentate da parte attrice essendo le stesse state eseguite direttamente ed esclusivamente dalla società titolare di regolare CP_2 contratto di locazione.
3. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la banca attrice ha domandato, in via subordinata
(ossia in caso di accertamento dell'esistenza della servitù come dedotta dalla società convenuta che l'intestato Tribunale ordinasse alla suddetta società di trasferire il Controparte_1 cavo di conduzione dell'energia elettrica ed il relativo contatore ovvero di attivarsi per richiedere all'ENEL tale trasferimento.
4. Con comparsa di costituzione del 30.08.2021 – depositata dopo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. – si è costituita in giudizio la società la quale ha domandato il Controparte_2 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto eccependo l'esistenza – giusta dichiarazione della società proprietaria – di una servitù per destinazione Controparte_1 del padre di famiglia relativamente a tutti gli impianti oggetto dei lavori dalla stessa realizzati nel
2018.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e CTU, è stata presa in decisione all'udienza del 8.01.2025, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
I fatti di causa
6. Dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria svolta i fatti di causa possono essere così ricostruiti:
- i locali di proprietà di parte attrice (censito al NCEU del Comune di Teramo foglio 69, part. 199 sub. 55, vd. doc. 1 allegato alla citazione) e di parte convenuta (censito Controparte_1 al NCEU del medesimo Comune, foglio 69, part. 199, sub. 17, vd. doc. 7 allegato alla citazione) – originariamente entrambi di proprietà del Banco di Napoli s.p.a. – sono stati concessi in locazione a titolare della farmacia Cesarani, giusto contratto di locazione del 1.05.1989 (vd. Parte_5 doc. 2 allegato alla citazione), il quale ha occupato i locali per più di trent'anni (circostanza pacifica e confermata dal testimone amministratore del condominio, vd. verbale di Testimone_1 udienza del 30.03.2023);
- a seguito di procedura di sfratto per morosità ai danni della Farmacia Cesarani, in data 1.07.2016
l'Ufficiale Giudiziario ha immesso la banca odierna attrice nel possesso dell'immobile (vd. doc. 3 allegato alla citazione);
- nel verbale di riconsegna conseguente all'avvenuto sfratto si legge che all'interno di tale immobile sono stati rinvenuti vari oggetti, quali buste di plastica e di carta, un motociclo da bambino, uno sgabello bianco, n. 27 scaffali della lunghezza di 1 mt ciascuno, n. 1 tostapane
DE (con intimazione dell'Ufficiale giudiziario alla loro asportazione nel termine di 60 giorni) nonché un contatore ENEL e la canalizzazione dell'aria condizionata, giuste fotografie in atti (vd. doc. 4 allegato alla citazione);
pagina 4 di 14 - con PEC del 15.12.2017 la banca odierna attrice ha intimato alla Farmacia Cesarani: i) la rimozione dei tubi frigo e dei cavi di alimentazione/gestione dell'impianto di condizionamento;
ii) la rimozione dei canali aria e relativa termo-ventilante dell'impianto di condizionamento/ricambio aria;
iii) la rimozione di un sensore collegato al sistema di sicurezza della Farmacia;
iv) la rimozione del quadro elettrico apparentemente in disuso con annesso gruppo di continuità; v) lo spostamento del gruppo di misura dell'energia elettrica (vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- successivamente allo sgombero sono rimasti nel locale di proprietà della banca il gruppo di rifasamento/di continuità e il contatore dell'ENEL (vd. doc. 6 allegato alla citazione);
- i locali di proprietà della (censiti al NCEU del Comune di Teramo, Controparte_1 foglio 69, part. 199 sub. 17) sono stati locali alla società giusto contratto di Controparte_2 locazione del 7.02.2018 (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società
; Controparte_1
- successivamente la società previo accordo con la società Controparte_2 Controparte_1
ha effettuato lavori di ristrutturazione (vd. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e
[...] risposta della società ; Controparte_1
- in occasione del sopralluogo del 14.11.2018 eseguito da e Controparte_4 Per_1
(entrambi lavoratori dipendenti della banca ), parte attrice appreso che: i)
[...] Parte_1 la serratura della porta di ingresso era stata divelta (in particolare i testimoni e Controparte_4 hanno riferito che le chiavi in loro possesso non avevano consentito l'apertura Persona_1 della porta di ingresso del locale di talché avevano chiamato un fabbro per cambiare il cilindro della serratura e, conseguentemente, poter accedere all'interno del locale, circostanza confermata anche dal testimone che ha eseguito tale lavorazione, vd. verbale di udienza del Testimone_2
9.11.2022); ii) nel locale di sua proprietà erano stati praticati un foro sul soffitto e un'asola sul muro perimetrale al fine di consentire il passaggio delle tubazioni e delle canalerie degli impianti (vd. doc.
8-9 allegati alla citazione); iii) era stato installato un estrattore che dal cortile condominiale attraversa il locale della banca per arrivare al locale di proprietà della società Controparte_1
(vd. doc. 10-13 allegati alla citazione); iv) era presente materiale di cantiere delle lavorazioni
[...] effettuate (vd. doc. 14 allegato alla citazione), un forno (vd. doc. 16 allegato alla citazione) e scatoloni vari sui quali era indicato come destinatario la società (vd. doc. Controparte_2
14,15,16,17 allegati alla citazione) (vd testimonianza di e Controparte_4 Persona_1 verbale di udienza del 9.11.2022); v) vi erano molti rifiuti nell'area condominiale antistante la finestra dei locali di sua proprietà tali da impedire l'accesso alla valvola di intercettazione della linea di adduzione gas metano (vd. doc. 18-19 allegati alla citazione);
- i predetti testimoni hanno, altresì, riferito che in occasione di tale sopralluogo avevano riscontrato la presenza di alcuni operai presenti nel cortile condominiale (senza, tuttavia, confermare se gli stessi erano stati incaricati dalla società e che, poco dopo, era Controparte_2 giunto in loco il direttore dei lavori per conto della società il quale assicurava che si Controparte_2 sarebbe trovata una soluzione (vd. verbale di udienza del 9.11.2022);
pagina 5 di 14 - a tale sopralluogo era presente anche l'amministratore di condominio di il Tes_1 Tes_1 quale ha riferito di aver riscontrato la serratura del locale forzata, la presenza di nuove canalizzazioni e di un impianto prima non presenti (vd. doc. 8-9-10-11 allegati alla citazione) nonché la presenza di materiale edile e scatoloni di vario genere (vd. doc. 14,15,16,17 allegati alla citazione) (vd. testimonianza verbale di udienza del 30.03.2023); Testimone_1
- tale testimone ha, altresì, riferito che le lavorazioni sono state presumibilmente effettuate per conto della società la quale in quel periodo stava eseguendo lavori di Controparte_2 ristrutturazione, sia pure senza alcuna comunicazione e sebbene non abbia visto gli operai all'interno del locale di proprietà della banca (vd. verbale di udienza del 30.03.2023);
- con missiva del 15.11.2018 la banca odierna attrice ha intimato alla società Controparte_2
l'immediata liberazione del locale con ripristino dello stato dei luoghi (vd. doc. 20 allegato alla citazione);
- analoga diffida è stata inviata in pari data alla predetta società dall'amministratore di
(vd. doc. 21 allegato alla citazione); Parte_6
- con pec del 19-20.11.2018 la società ha affermato di essere stata autorizzata Controparte_2 all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dal Direttore della filiale della banca attrice e di aver utilizzato esclusivamente il diritto di servitù esistente, essendosi limitata alla sostituzione degli impianti già presenti, manifestando – al contempo – la propria disponibilità all'immediata rimozione dei residui di materiale edile ivi presenti (vd. doc. 22 allegato alla citazione);
- con successiva pec del 26.11.2018 la banca ha comunicato la possibilità di ritirare le chiave dell'immobile in questione per l'asportazione del materiale ivi presente, previo appuntamento tramite mail (vd. doc 23 allegato alla citazione);
- con successiva missiva dell'8.01.2019 la banca attrice ha nuovamente diffidato la società all'immediata liberazione dell'immobile di sua proprietà (vd. doc. 24 allegato alla Controparte_2 citazione), alla quale quest'ultima ha replicato eccependo di essersi limitata alla sostituzione degli impianti presenti e di essere disponibile allo smaltimento del materiale edile ivi presente, smaltimento non ancora effettuato a causa dell'indisponibilità della banca (vd. doc. 25 allegato alla citazione);
- con pec del 24.07.2019 la banca attrice ha formulato analoga diffida anche nei confronti della società (vd. doc. 26 allegato alla citazione), la quale ha riscontrato la Controparte_1 stessa eccependo la sua estraneità ai lavori eseguiti dalla società (vd. doc. 27-28 Controparte_2 allegati alla citazione);
- con lettera del 5.09.2019 l'amministratore di condominio ha diffidato la società Controparte_2 all'immediato ripristino della situazione quo ante relativa al cortile comune sulla base del rilievo per cui il tecnico incaricato per il rinnovo del certificato prevenzione antincendi relativo alla centrale termica dell'Istituto bancario aveva comunicato la non sussistenza dei requisiti tecnici necessari per il rinnovo, venuti a mancare a seguito delle superfetazioni poste in essere in occasione pagina 6 di 14 dell'ampliamento dell'esercizio commerciale (canalizzazioni varie delle aperture di areazione ed accesso alle valvole di sicurezza) (vd. doc. 28 allegato alla citazione).
L'azione negatoria. L'accertamento dell'esistenza di una servitù nell'immobile di proprietà della banca attrice in favore dell'immobile di proprietà della società convenuta.
7. In punto di diritto, l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., è un'azione a difesa della proprietà finalizzata a far accertare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative espressione dell'esercizio di tali diritti.
Essa presuppone, pertanto, che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati, le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2013, n. 16631).
Quanto all'onere della prova la giurisprudenza ha chiarito che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il bene in forza di un valido titolo di proprietà. Per converso, sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2004, n.
10149; Cass. civ. sez. II ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 1905).
In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che l'attore ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante risultando dagli atti la proprietà del locale censito al foglio 69, part. 199 sub. 55 (vd. doc. 1 allegato alla citazione), circostanza – peraltro – pacifica.
Si tratta, pertanto, di verificare se gli odierni convenuti hanno dimostrato l'esistenza di un diritto di servitù con la precisazione che, alla luce della domanda formulata dall'attore, esso deve intendersi limitato alle opere espressamente ivi indicate (ossia quelle relative alle tubazioni e alle canalerie che passano all'interno del foro realizzato sul soffitto e dell'asola presente sul muro perimetrale nonché all'estrattore che dal cortile attraversa il locale di proprietà della CP_5 banca per arrivare al locale di proprietà della società , uniche opere in Controparte_1 relazione alle quali la banca attrice ha allegato di subire un pregiudizio (cfr. Cass. civ. n.
16631/2013 cit.).
In particolare, la società ha eccepito nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta tempestivamente depositata l'esistenza di una servitù di fatto ultraquarantennale consistente nell'attraversamento del sub. 55 ad opera del cavo di conduzione dell'energia elettrica in favore del sub. 17, il quale funge da cavo di collegamento con il vano contatori di proprietà condominiale mentre la società ha eccepito l'esistenza di una servitù ex art. 1062 c.c. relativamente Controparte_2
a tutti gli impianti oggetto di controversia, essendosi limitata, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 2018 a seguire le linee già esistenti.
Si tratta, pertanto, di esaminare se – alla luce dell'istruttoria svolta – sussistono tali diritti di servitù con la precisazione che:
pagina 7 di 14 - quanto all'esistenza della servitù per usucapione relativa al cavo di conduzione dell'energia elettrica occorre verificare la sussistenza di un possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per più di 20 anni, risultante da opere visibili e permanenti (art. 1061 c.c.);
- quanto all'esistenza della servitù per buon padre di famiglia essa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., si ha quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario il quale ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù di talché se i fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù essa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
8. Ciò posto parte attrice ha lamentato la presenza sul soffitto di un foro e la presenza sul muro perimetrale di un'asola al fine di consentire il passaggio delle tubazioni e canalerie degli impianti nel locale di proprietà della società (vd. doc.
8-9 allegati alla citazione) Controparte_1 nonché l'illegittima installazione di un estrattore che dal cortile condominiale attraversa il locale della banca per arrivare al locale di proprietà della società nonché di tubi Controparte_1
e canalerie degli impianti di areazione (vd. doc. 10-13 allegati alla citazione).
Sul punto la CTU – con valutazioni condivise dall'intestato Tribunale in quanto immuni da vizi logici - ha chiarito che:
- alcune tubazioni e canalizzazioni – identificate come linea 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 – non sono di recente installazione (vd. pag. 3 della CTU);
- vi è una canalizzazione di aria in parte metallica e in parte flessibile, con un estrattore
(identificato come linea 12), di recente installazione, che attraversa il locale di proprietà della banca attrice in prossimità della finestra esistente sulla parte comune, proveniente dai locali gestiti dalla società con terminale sulla parte comune (vd. pag. 3 della CTU); CP_2
- è presente un fascio di tubazioni e di cavi elettrici, di recente installazione, provenienti dalla corte comune che entra nel locale principale in prossimità della finestra, percorrendo esternamente il muro in comunione fino alla nicchia che contiene il contatore ENEL per poi entrare nel locale adiacente di proprietà della e condotto in locazione della società Controparte_1 CP_2
(linea 9) (vd. pag. 3 della CTU);
[...]
- è presente una tubazione di recente installazione proveniente dal soffitto del locale principale in prossimità della finestra che percorre vista il muro in comunione fino al contatore per la distribuzione di energia elettrica inserito in un'apposita nicchia in prossimità dell'ingresso (linea
14) (vd. pag. 3 della CTU).
Sostengono sul punto i convenuti:
- che i due locali oggetto del presente contenzioso – occupati per più di trent'anni dalla farmacia
Cesarani - erano serviti da un unico impianto elettrico e che i lavori di ristrutturazione, curati personalmente ed esclusivamente dalla società si sono limitati alla sostituzione delle CP_2 opere già esistenti (vd. testimonianza di , tecnico di parte convenuta, verbale di Testimone_3 udienza del 13.07.2023; testimonianza di direttore dei lavori di ristrutturazione Testimone_4 eseguiti dalla società verbale di udienza del 22.11.2023); CP_2
pagina 8 di 14 - tali fori (doc. 8 e 9 allegati alla citazione) erano già presenti in quanto utilizzati dalla farmacia
Cesarani e che, al più, gli stessi sono stati allargati o modificati a seconda delle esigenze momentanee di cantiere (vd. testimonianza di , verbale di udienza del 13.07.2023; Testimone_3 testimonianza di verbale di udienza del 22.11.2023, con esclusione – tuttavia – del Testimone_4 foro di cui al doc. 8 allegato alla citazione);
- durante i lavori di ristrutturazione, poiché l'impianto di climatizzazione era obsoleto, si è provveduto alla mera sostituzione delle tubazioni e dei cavi elettrici tra il locale esterno ed il locale di proprietà della banca essendo i cavi in precedenza presenti non più a norma e non corrispondenti alle nuove tecnologie (vd. testimonianza , verbale di udienza del 13.07.2023, il Testimone_3 quale non ricorda – tuttavia – l'estrattore; testimonianza di verbale di udienza del Testimone_4
22.11.2023 il quale ha precisato che i lavori sono stati eseguiti sulla base del progetto presentato al
Comune di Teramo, con alcune modifiche non comunicate in quanto non sostanziali).
Tali deduzioni non possono essere condivise in quanto:
- dal raffronto tra la fotografia rappresentante lo stato dei luoghi all'esito del sopralluogo effettuato dal CTU e la fotografia del locale successiva al rilascio dei locali da parte della farmacia
Cesarani risulta che il buco sul soffitto (linea 14) è stato eseguito successivamente al periodo in cui il locale era condotto in locazione dalla predetta farmacia (vd. pag. 2 della risposta alle osservazioni della CTU);
- da analogo raffronto si ricava che all'epoca in cui il locale era condotto in locazione era presente solo la canalina in pvc bianca sovrastante il fascio che costituisce la linea 9 di recente installazione
(vd. pag. 1 della risposta alle osservazioni del CTU);
- parimenti, dal raffronto tra le fotografie eseguite al momento del sopralluogo e quelle effettuate successivamente al rilascio del locale da parte della farmacia Cesarani si ricava che il contatore presente nel locale oggetto di contenzioso è alimentato da un cavo passante all'interno di una condotta in pvc di colore arancione, proveniente nel vano scala condominiale, linea installata successivamente alla conduzione della farmacia Cesarani proprio perché il tubo arancione prima non era presente (vd. pag 4-5 della risposta alle osservazioni del CTU)
- sia il testimone che il testimone (quest'ultimo con esclusione Testimone_3 Testimone_4 del foro di cui al doc. 8 allegato alla citazione) hanno confermato di aver praticato i fori in oggetto, sia pure affermando di essersi limitati ad allargarli e/o a restringerli – e, comunque, a modificarli – alla luce delle necessità delle lavorazioni da eseguire (vd. verbale di udienza del 13.07.2023 e del
22.11.2023);
- in particolare, il testimone progettista e direttore dei lavori per la società Testimone_4 all'udienza del 22.11.23 ha dichiarato che “i fori sono stati adeguati ai nuovi CP_2 attraversamenti che seguono i tracciati storici delle vecchie canalizzazioni;
ho tolto le vecchie canalizzazione ed ho messo le nuove seguendo lo stesso tracciato” e che durante i lavori sono state installate tubazioni e canalerie degli impianti di areazione e un estrattore (vd. verbale di udienza del pagina 9 di 14 22.11.2023), con ciò confermando che i lavori in contestazione all'interno del locale della banca sono stati eseguiti dalla società G.D.G.;
- il testimone amministratore di condominio dello stabile in questione, ha Testimone_1 riferito che nel 2000 sono stati effettuati lavori di riorganizzazione degli impianti condominiali in occasione dei quali sono state disposte le canalizzazioni tra il vano contatori e le varie unità dell'edificio, cavi che – tuttavia – non attraversavano le singole proprietà ma passavano sotto gli intonaci esterni, non avendo eseguito lavori all'interno delle proprietà dei singoli (vd. verbale di udienza del 30.03.2023);
- lo stesso testimone presente al momento del sopralluogo effettuato dalla Testimone_1 banca, ha confermato che le canalizzazioni di cui al doc. 11 allegato alla citazione erano di nuova realizzazione (vd. verbale di udienza del 30.03.2023);
- i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in modo non conforme ai grafici allegati al progetto edilizio avente ad oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per l'ampliamento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande del bar, ristorante, pizzeria, pasticceria e gelateria “des
Artistes” da eseguirsi all'interno dei locali commerciali “ex farmacia dr. Cerasani” ubicati in un immobile sito a Teramo, in piazza martiri della libertà, 34-35” presentato dalla società CP_2 in data 18.06.2018 (prot. 2018-PROT-34396) in quanto in base al progetto il locale di proprietà
[...] della banca non doveva essere interessato in alcun modo dalle opere Parte_1 progettate (e, nello specifico, da nessuna delle linee inerenti agli impianti) mentre dal sopralluogo risultano linee all'interno del locale di proprietà della banca;
8.1. Alla luce di tali risultanze istruttorie ritiene il Tribunale che non è stata raggiunta la prova in ordine all'esistenza di una servitù relativa al cavo di conduzione dell'energia elettrica in favore del sub. 17, cavo di collegamento con il vano contatori di proprietà condominiale, come eccepita dalla convenuta non essendo – in particolare – stato provato il possesso Controparte_1 ultraventennale di tale cavo.
Invero:
- il CTU si è limitato ad affermare che le linee 5,6,7,8,11,13 non sono di recente installazione;
- il testimone ha dichiarato che gli immobili in questione erano collegati Testimone_1 dagli impianti elettrici ma non ha né confermato che si trattava di un unicum né ha analiticamente individuato quali cavi fossero già presenti e, soprattutto, a partire da quale momento;
- non dirimente è l'esistenza del contratto di locazione dal 1989 al 2016 ben potendo – in ipotesi – la farmacia avere realizzato il cavo in contestazione ed il contatore dell'Enel entro il termine ventennale (peraltro da far decorrere, a ritroso, dal 15.12.2017, vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- irrilevanti sono le dichiarazioni rese da e da in quanto gli Testimone_3 Testimone_4 stessi, essendo intervenuti solo nel 2018 in occasione dei lavori di ristrutturazione, possono – al più
– confermare lo stato dei luoghi esistente a tale data ma non già l'esistenza del possesso continuativo per più di venti anni.
pagina 10 di 14 Colui che assume di essere titolare della servitù apparente deve, infatti, fornire la prova dell'acquisto di tale servitù, senza che possa essere sufficiente la mera sussistenza delle relative opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.). Pertanto, qualora dalle risultanze processuali emerga il solo requisito obiettivo dell'apparenza, non può inferirsi raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione della servitù in mancanza di un possesso ultraventennale (cfr. Cass. civ., sez. 2, 22 marzo 1999, n. 2659; Cass. civ., sez. 2, 27 settembre 1996, n. 8527; Css. Civ., sez. 2, 28 agosto
1993, n. 9138; Cass. civ., sez. 2 6 novembre 1985, n. 5396).
Nel caso di specie, quindi, non è stata fornita la prova dell'intervenuta usucapione mancando la prova del possesso continuativo per 20 anni, prova che sarebbe stato possibile fornire, ad esempio, sentendo come testimone il titolare della farmacia Cesarani ove avesse confermato di aver realizzato gli impianti quantomeno dal 1997 ovvero di aver già trovato i cavi in questione ivi presenti al momento dell'inizio della locazione.
8.2. In ragione di tale conclusione deve ritenersi assorbita la domanda formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, proposta in via subordinata in caso di riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
8.3. Per le stesse motivazioni deve essere rigettata anche la tesi prospettata da parte convenuta secondo cui in relazione a tutti gli impianti esisterebbe una servitù ex art. 1062 c.c. Controparte_2
Invero non è stata fornita la prova che le opere permanenti destinate al suo esercizio sono state predisposte dall'unico proprietario (l'allora Banco di Napoli) e che queste preesistevano al momento in cui il fondo è stato diviso fra più proprietari (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 5 aprile
2016, n. 6592).
8.4. Ne deriva che parte convenuta deve essere condannata alla rimozione delle Controparte_2 opere illegittimamente realizzate (identificate come linee 9, 12, 14) (vd. par. 11 della motivazione) non potendo trovare accoglimento la totalità della domanda spiegata da parte attrice (ossia di condanna alla rimozione di “ogni altra lavorazione effettuata abusivamente e non autorizzata”) in quanto del tutto generica.
I materiali e/o le attrezzature e i macchinari dismessi presenti all'interno del locale di proprietà della banca
9. Parte attrice ha, altresì, lamentato il rinvenimento all'interno del locale di sua proprietà di materiale di cantiere delle lavorazioni effettuate, di un forno e di vari scatoloni (vd. doc. 14-16 allegati alla citazione).
Nella CTU redatta si legge che all'interno del locale si ha un macchinario in disuso
(probabilmente un rifasatore di corrente), una cassetta contatori in disuso, diverse porzioni di impiantistica rimossa ed altri scarti di lavorazione nonché un rilevatore di un probabile impianto di allarme posto sull'angolo del muro in comunione in disuso (vd. pag. 3 della CTU).
pagina 11 di 14 La società ha – al riguardo – eccepito che non vi è alcuna prova in ordine al fatto che CP_2 trattasi di materiali di sua proprietà (risultando, per converso, che materiale di vario genere era già presente al momento della riconsegna dell'immobile da parte della farmacia Cesarani, come si evince dal verbale di rilascio redatto dall'ufficiale giudiziario nel 2016) e che, in ogni caso, nella mail del 19.11.2018 la stessa si era resa disponibile alla rimozione.
Orbene, dagli atti di causa, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta Controparte_2 risulta che – successivamente allo sgombero conseguente alla cessazione della locazione da parte della farmacia Cesarani – rimanevano all'interno del locale di proprietà della banca il gruppo di rifasamento/di continuità e il contatore dell'ENEL (vd. doc. 6 allegato alla citazione) con la conseguenza che l'ulteriore materiale ivi rinvenuto in occasione del sopralluogo deve ritenersi essere stato ivi lasciato durante i lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2018 dalla società CP_2
[...]
Tale soluzione si impone, quantomeno in via presuntiva, alla luce dei seguenti riscontri probatori:
- durante il sopralluogo effettuato nel 2018 per conto della banca attrice all'interno del locale sono stati rinvenuti materiale di cantiere delle lavorazioni effettuate, un forno e scatoloni vari sui quali vi era indicato come destinatario la società (vd. doc. 14,15,16,17,19 allegati alla Controparte_2 citazione) (vd. testimonianza di e verbale di udienza del Controparte_4 Persona_1
9.11.2022: testimonianza di verbale di udienza del 30.03.2023 anche se lo Testimone_1 stesso ha riferito di non ricordare l'indicazione della società quale destinataria degli CP_2 scatoloni in contestazione);
- il locale di proprietà della banca era chiuso a chiave e non era utilizzato da nessuno (vd. testimonianza di verbale di udienza del 30.03.2023); Testimone_1
- la stessa società convenuta ha riconosciuto di aver lasciato del materiale edile Controparte_2 all'interno del locale di proprietà della banca (vd. doc. 22 e doc. 25 allegati alla citazione);
- al momento del sopralluogo del 2018 è dovuto intervenire un fabbro al fine di consentire alla banca l'accesso ai locali non essendo la chiave a loro disposizione idonea ad aprire la porta (vd. testimonianza , verbale di udienza del 9.11.2022; testimonianza di Testimone_5
e verbale di udienza del 9.11.2022; testimonianza Controparte_4 Persona_1
verbale di udienza del 30.03.2023), circostanza non smentita dalle Testimone_1 dichiarazioni di (il quale ha riferito che durante il primo sopralluogo la porta era Testimone_3 aperta mentre nel secondo sopralluogo la chiave la aveva l'Arch. (vd. verbale di udienza del Tes_4
13.07.2023) ed essendo a tal fine insufficiente la dichiarazione di direttore dei Testimone_4 lavori (il quale ha riferito che l'ingresso gli era stato consentito dal direttore della filiale di Teramo, tale , vd. verbale di udienza del 22.11.2023) atteso che ben tale soggetto avrebbe Testimone_6 potuto essere chiamato a testimoniare al fine di provare la circostanza (soggetto – in ogni caso – non avente la qualità necessaria per poter autorizzare, per conto della banca, l'installazione di opere permanenti all'interno del locale in questione).
pagina 12 di 14 Ne deriva che – ad esclusione del gruppo di rifasamento/di continuità e il contatore dell'ENEL già presenti nel 2016 (vd. doc. 6 allegato alla citazione) – parte convenuta deve essere Controparte_2 condanna all'immediata rimozione del materiale di cantiere delle lavorazioni effettuate, del forno e degli scatoloni come risultanti dalle fotografie in atti (vd. doc. 14-16 allegati alla citazione) ed accertati ancora come presenti dal CTU in sede di sopralluogo.
Con riferimento all'eccezione di parte convenuta secondo cui la stessa si sarebbe resa disponibile alla rimozione del materiale ritiene il Tribunale che la questione sia irrilevante attesa l'accertata permanenza di tale materiale all'interno del locale di proprietà della banca, il quale, pertanto, deve essere rimosso a spese della società Controparte_2
I rifiuti presenti in prossimità della finestra del locale della banca
10. Nell'atto di citazione parte attrice ha, infine, richiesto la rimozione dei rifiuti presenti nell'area antistante la finestra dei locali di sua proprietà. CP_5
Dalla CTU redatta in corso di causa è emerso che all'esterno della corte condominiale non si riscontrano accumuli o depositi di materiale degni di nota e che, in particolare, la parte prospiciente la finestra risulta completamente libera (vd. pag. 3 della CTU) con la conseguenza che tale domanda deve essere rigettata.
Il rapporto tra la società e la società Controparte_1 Controparte_2
11. Dagli atti di causa risulta che la società Controparte_1 proprietaria dell'immobile ad uso commerciale sito in Teramo, Piazza Martiri della Libertà, n. 34
(NCEU, foglio 69, part. 199, sub. 17) ha concesso in locazione tale immobile alla società CP_2 in data 7.02.2018 immettendo la stessa nell'immediato possesso dell'immobile al fine di
[...]
“effettuare i lavori di manutenzione ed adattamento dei locali” con assunzione della stessa “di ogni responsabilità diretta ed esclusiva per eventuali danni e/o situazioni lesive nei confronti di persone e di cose” (art. 4), lavori da effettuare secondo la “specifica sottoscritta dai contraenti a parte, nel massimo rispetto delle norme vigenti e alle autorizzazioni delle Autorità competenti” (art. 9) (vd. doc.
3-4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_1
Poiché, come sopraesposto, i lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2018 sono stati realizzati in difformità rispetto al progetto esecutivo – il quale, si ripete, non prevedeva il coinvolgimento dell'immobile di proprietà di parte attrice (vd. pag. 4 della CTU) – ritiene il Tribunale che di essi è responsabile esclusivamente la società la quale, peraltro, si è limitata del tutto Controparte_2 genericamente ad asserire che la società le aveva confermato l'esistenza di un Controparte_1 diritto di servitù.
Ne deriva che, come sopraesposto, è la sola società che deve essere condannata alla Controparte_2 rimozione delle opere illegittimamente realizzate.
Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della società
e della società (la quale, benché non ha realizzato le opere Controparte_2 Controparte_1 illegittime, ha comunque eccepito l'esistenza di una servitù, risultata insussistente). pagina 13 di 14 Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.378,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
3.579,00 per la fase decisionale).
12.1. Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23.01.2022, devono invece essere poste definitivamente a carico della società la quale ha eseguito i lavori in difformità Controparte_2 rispetto al progetto presentato e acconsentito dalla Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] ontro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) accerta l'inesistenza di un diritto di servitù sull'immobile di proprietà della banca
[...]
(identificato al NCEU del Comune di Teramo, foglio 69, part. 199 sub. 5) in favore Parte_1 dell'immobile di proprietà della società Controparte_1
(identificato al NCEU del Comune di Teramo, foglio 69, part. 199 sub. 17) relativamente al sistema di areazione nonché agli impianti e alle canalerie relative all'impianto elettrico come meglio identificati in parte motiva e in atti);
2) condanna la società all'immediata rimozione, a propria cura e spese, Controparte_2 dell'impianto di areazione, delle canalizzazioni nonché al ripristino del foro nel soffitto e dell'asola presente nella parete perimetrale, come meglio individuati in parte motiva al par.
8.4. ed identificati come linee 9,12,14 della CTU;
3) condanna la società all'immediata rimozione, a sua cura e spese, del materiale Controparte_2 rinvenuto all'interno dell'immobile di proprietà di parte attrice di cui al par. 9 della motivazione;
4) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
5) condanna la società e la società Controparte_2 Controparte_1 in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 545,00
[...] per anticipazioni ed € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_2
Teramo, il 1.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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