Articolo 70 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 69Articolo 71
Versione
20 maggio 1975
Art. 70.
Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975