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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2024, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6178/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6178/2016
All'udienza del 14 maggio 2024, alle ore 9:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per gli attori, l'avv. Di Biase Giancarlo;
Per i convenuti l'avv. D'Ettorre Cristiano;
CP_1
Per , l'avv. Pastorino Paolo. Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Di Biase si riporta alle note conclusive già depositate in data 15.11.2022 e insiste per l'accoglimento delle domande proposte.
L'avv. D'Ettorre si riporta alle note conclusive depositate il 3.5.2024 e insiste per il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite nella misura richiesta.
L'avv. si riporta a sua volta alle note conclusive depositate il 3.5.2024 e insiste per il CP_2
rigetto della domanda proposta dagli attori.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:25 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6178/2016 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Di Biase ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via G. B. Vico n. 45, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), in proprio e n.q. di erede di Controparte_3 C.F._5 [...]
, (c.f. , Persona_2 Controparte_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ) e (c.f. , n.q. di C.F._7 Controparte_6 C.F._8
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano D'Ettorre ed Persona_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi, Viale Regina Margherita n. 24, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Controparte_2 C.F._9
G. Pastorino e Andrea Iannarilli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone,
Via Aldo Moro n. 100, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio , e Parte_4 Persona_2 Controparte_3 CP_2
, esponendo di essere tutti proprietari di lotti di terreno, interni al
[...] Org_1 CP_7
sito in Terracina, Strada Provinciale Badino, segnatamente: a) del lotto
[...] Parte_1
in catasto al fg. 133, part. n. 2404 e n. 1349; b) del lotto in catasto al fg. 133, Parte_2
part. n. 2403 n. 1349: c) del lotto in catasto al fg. 133, part. n. 2397; d) Parte_3 Pt_4
del lotto in catasto al fg. 133, part. n. 2397.
[...]
Quindi, deducevano che, durante la precedente stagione estiva, un lotto di terreno da sempre utilizzato da tutti i consorziati, compresi gli attori, per l'accesso al mare e per attività ricreative, della superficie di are 17,72, parte in proprietà degli attori (part. n. 1349) e parte del demanio marittimo, posto a confine con altra proprietà degli attori stessi, individuato in catasto, a seguito di illegittimo frazionamento, al fg. 133, part. n. 2415, n. 2419, e n. 2420, era stato occupato a chiuso con una staccionata dalla signora ed utilizzato, in parte, per il Controparte_3
parcheggio di veicoli di soggetti che frequentavano l'associazione ; che la Org_2 CP_1
aveva eccepito di esserne proprietaria, avendo acquistato tale lotto dal padre,
[...]
, il quale, a sua volta, si era (auto)dichiarato proprietario e venditore del terreno per Persona_2
averlo acquistato in virtù di possesso ultraventennale;
che effettuate le opportune ricerche presso l'agenzia del territorio di Latina era stato acquisito l'atto per notaio , del giorno Controparte_2
9 maggio 2016, rep. n. 1 45665, in cui , sebbene privo di titolo, dichiarava Persona_2
che quanto venduto era di sua esclusiva proprietà per averlo posseduto pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni ed a tale effetto vendeva il lotto a , per il Controparte_3 prezzo di € 10.000,00.
Assumevano gli attori che il suddetto atto doveva reputarsi nullo ed inefficace, per mancanza di titolo in capo al venditore, e che era loro interesse sentir dichiarare giudizialmente, previo accertamento del titolo di proprietà in capo ai , la nullità e l'inefficacia dell'atto Parte_1
notarile, colpevolmente stipulato con la corresponsabilità professionale del notaio rogante, da soggetto falsamente dichiaratosi proprietario, privo di titolo di proprietà sul bene, al fine di precostituire in capo all'acquirente un titolo da trascrivere, solo apparentemente valido.
pagina 3 di 17 Rappresentavano, infatti, che sussisteva anche la responsabilità del Notaio rogante, il quale non aveva effettuato le opportune verifiche sul titolo ed aveva contributo a porre in essere un atto nullo ed inefficace.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reieictis, I. accertare in capo agli attori ( ) la proprietà sull'originaria Parte_1
particella di terreno di cui al fg. n. 133, part. n. 1349, illegittimamente frazionata dai e CP_1
per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto per notaio , del giorno Controparte_2
9 maggio 2016, rep. n. 15665, in cui , privo di titolo, dichiara di Persona_2
compravendere a , il terreno in Terracina, in catasto al fg. 133, part. n. 2415, Controparte_3
n. 2419 e n. 2420, di complessive are 17,72, per esserne proprietario in virtù di possesso ultraventennale:
2. condannare tutti i convenuti, compreso il Notaio rogante che ha contributo a porre in essere un atto illecito, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, pari alla somma minima di € 20.000,00, ad essi cagionato dai convenuti, i quali utilizzando strumentalmente
l'atto nullo hanno impedito agli attori il libera uso del terreno usurpato, durante tutta la stagione estiva;
3. con ordine al Direttore dell - ufficio provinciale di Latina di Organizzazione_3
trascrivere la sentenza nonché di annotazione della stessa presso L'U.T.E. Con il favore delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio e eccependo in via Persona_2 Controparte_3
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la nullità della citazione per violazione degli artt. 164 c.p.c. e 2697 c.c.
Deducevano che gli attori si erano limitati a richiedere l'accertamento della proprietà sull'originaria particella di terreno di cui al fg. N.133, part. N.1349, a loro dire illegittimamente frazionata dai laddove detta particella nulla aveva a che vedere con le odierne particelle CP_1
di cui all'atto notarile impugnato.
Gli attori, pertanto, omettevano nel proprio atto di citazione di provare il fondamento della domanda mistificando fatti posti a fondamento della domanda stessa non risultando proprietari delle particelle di cui all'atto notarile del 19 maggio 2016 e dichiarandosi proprietari di una particella (la n.1349) di cui risultavano intestatari altri soggetti.
Precisavano, infatti, che la originaria particella n. 1349, soppressa, aveva originato le attuali particelle n.2413 di are 0,72, intestate ad altri soggetti, e n.2414 di are 9,83, intestate a CP_8
e , quest'ultima parte attrice del presente giudizio ma non richiedente
[...] Parte_3
pagina 4 di 17 l'accertamento della proprietà della particella n.1349 di cui all'atto di citazione, ma soltanto della richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Ribadivano come dette particelle nulla avevano a che vedere con quelle di cui all'atto notarile stipulato da , in forza di Persona_2
possesso ultraventennale, con . Infatti, le particelle n.2415, 2419 e 2420 di cui Controparte_3
al fg.133 erano sempre state intestate al concedente, ed a Controparte_9 [...]
livellario, con conseguente carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva CP_10
in capo agli attori.
Nel merito, esponevano che il Sig. aveva effettivamente goduto con Persona_2
possesso ultraventennale dei beni immobili contraddistinti al N.C.T. del Comune di Terracina al fg. 133, mappale n.2415, n.2419 e n.2420 esercitandovi il dominio sia diretto che utile curandolo e conservandolo a proprie spese, occupandosi inoltre della pulizia, della conservazione, della manutenzione e della sistemazione, dimostrandosi pertanto pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario. In effetti, risultando la di lui coniuge proprietaria del lotto prospiciente detti lotti, il Sig. aveva sempre posseduto sino alla data della compravendita CP_1
in favore della sig.ra i fondi de quo uti dominus in maniera pacifica, palese, Controparte_3
continuata ed ininterrotta.
In considerazione di quanto esposto, risultava palesemente infondata sia in fatto che in diritto oltre che totalmente pretestuosa e generica, la domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni formulata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti.
Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per aver proposto domanda giudiziale di accertamento di proprietà e risarcimento danni nei confronti dei convenuti nonostante la materia del contendere (diritti reali) rientri tra le materie sottoposte all'esperimento obbligatorio della mediazione ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs.
28/2010 e succ. modif., che impone di tentare la mediazione civile (c.d. mediazione obbligatoria) quale condizione di procedibilità, prima di cominciare un giudizio, come esposto in narrativa. -
In via preliminare, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente nulla ed inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e 2697 c.c. come esposto in narrativa. - Ancora, in via preliminare, rigettare l'avversa domanda difettando gli attori di interesse ad agire e per carenza di legittimazione attiva degli stessi, come esposto in narrativa. -
In via principale, nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e
pagina 5 di 17 comunque non provata;
- Condannare gli attori al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., avendo questi ultimi agito in giudizio con evidente mala fede
o colpa grave. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che, proprio in considerazione della Controparte_2
dichiarazione di acquisto per usucapione, il Notaio non poteva effettuare alcuna verifica del titolo di provenienza, e che tale eventuale verifica sarebbe risultata vana ed inutilmente dispendiosa per le parti. Era infatti ovvio che non vi poteva essere alcun titolo da verificare in considerazione del fatto che il venditore aveva espressamente dichiarato, in atto, che il suo acquisto era a titolo originario. Assumeva dunque di aver rogato un atto giuridicamente perfetto e regolarmente adempiuto al suo incarico nel rispetto delle vigenti normative civilistiche. A supporto di quanto dedotto, richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva ammesso esplicitamente il trasferimento della proprietà per possesso, negando la responsabilità per negligenza professionale del notaio che avesse stipulato una vendita di terreni per i quali l'alienante assumeva solo di aver acquistato la proprietà per usucapione senza relativo accertamento giudiziale. Quanto alla pretesa risarcitoria degli attori, deduceva che l'impedimento dell'uso del terreno non era certamente derivato dall'atto notarile ma da eventuali autonomi comportamenti delle parti, e che la richiesta di risarcimento ex adverso formulata risultava del tutto spropositata, oltre che non provata.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per le suddette motivazioni, voler: In via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il presente giudizio per non essere stato espletato l'obbligatorio tentativo di mediazione;
sempre in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 cpc;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile o, comunque, nulla la domanda per carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire degli attori che non hanno dato prova della proprietà del bene;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc con risarcimento da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese
e competenze”.
Con comparsa di costituzione depositata il 23.9.2021, intervenivano in giudizio, quali eredi di
, , e , Persona_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3
pagina 6 di 17 facendo proprie tutte le difese, richieste istruttorie e conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi di parte convenuta.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 14.5.2024.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, prescritto in materia di diritti reali dal d.lgs. n. 28/2010. Come rilevato con l'ordinanza dell'8.5.2018, infatti, il procedimento di mediazione è stato esperito su istanza di parte attrice entro la data fissata per l'udienza di verifica, pur essendo stato instaurato successivamente al termine di quindici giorni disposto dal
Giudice. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che laddove il giudice abbia disposto, ai sensi dell' art. 5, comma 2, d.lg. n. 28 del 2010, l'esperimento del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni, detto termine è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha quindi inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità.
Ciò posto, nel merito la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che gli attori hanno agito invocando la propria qualità di comproprietari del lotto di terreno sito in Terracina, censito in catasto al foglio 133, originaria particella 1349, assumendo che da tale particella sarebbero derivate per frazionamento le particelle n. 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, formulando altresì espressamente domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà sulla suddetta particella 1349. È in tale qualità, dunque, che gli odierni attori hanno invocato la nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto di compravendita, così come la domanda di risarcimento del danno e di restituzione dell'immobile.
Secondo la tesi attorea, infatti, il contratto de quo – con cui vendeva a Persona_2
la proprietà del terreno sito in Terracina, al foglio 133, part. 2415, 2419 e 2420 Controparte_3
– sarebbe nullo o inefficace proprio in quanto con esso i NO avrebbero disposto di un bene pagina 7 di 17 appartenente alla proprietà degli attori, derivante dall'illegittimo frazionamento della part. 1349, dichiarando falsamente di averlo usucapito.
Giova quindi rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai pacificamente ammesso la validità dell'istituto della c.d. “vendita per possesso”, ammettendo cioè che il diritto reale acquisito per usucapione possa essere legittimamente trasferito anche a prescindere ed in assenza dell'accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione. La fattispecie della c.d. vendita per possesso si realizza laddove un soggetto, pur non risultando essere effettivo intestatario dell'immobile nei pubblici registri, ne trasferisce la proprietà ad un terzo dichiarando, apertis verbis e sotto la propria responsabilità, di esserne il vero ed effettivo proprietario per aver esercitato sul bene in questione il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge. Tale istituto risulta aver avuto l'avallo della giurisprudenza, la quale, in buona sostanza, a dispetto dell'assenza d'un preventivo accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà, ritiene valida ed efficace la vendita di un bene di cui l'alienante assuma essere diventato proprietario per usucapione in ragione del fatto che, diversamente opinandosi, “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente” (cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. II, 12.12.2018, n. 32147). Chiarito come l'orientamento maggioritario ritenga astrattamente validi gli atti di alienazione di un immobile del quale il disponente ne abbia espressamente dichiarato l'acquisizione per usucapione non accertata giudizialmente, è pur vero, tuttavia, che, perché l'effetto traslativo possa ritenersi validamente verificato, occorre che l'acquisto a titolo originario, laddove contestato da chi assuma avere diritti sullo stesso bene, sia effettivamente venuto in essere, e ciò può essere verificato solo all'esito dell'accertamento giudiziale.
Al contempo, non può revocarsi in dubbio che, al fine di poter invocare la nullità o l'inefficacia del contratto stipulato inter alios, occorre avervi interesse.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., infatti, la legittimazione ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse, purché l'interesse del soggetto sia concreto e, in quanto tale, dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già
pagina 8 di 17 sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione stessa non
è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., sez. II, 4.2.2014, n. 2447).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche qualora la domanda attorea venga declinata non già come di nullità dell'atto di compravendita, bensì come inopponibilità dell'atto medesimo nei confronti degli attori, appunto in quanto avente ad oggetto un bene – la particella n. 1349 – di cui gli attori assumono essere proprietari.
Ebbene, osserva il giudicante che nel caso di specie il suddetto interesse non appare sussistere, essendo stato appurato che gli odierni attori non sono titolari del diritto di proprietà della particella 1349, oggetto della domanda di accertamento dagli stessi proposta, e considerato che l'istruttoria condotta ha sconfessato la tesi su cui poggiava la domanda attorea, consistente nella coincidenza dell'originaria particella 1349 con le particelle 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita in contestazione.
Sotto questo profilo, occorre richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Il tecnico incaricato, infatti, ha puntualmente individuato l'intestazione catastale delle particelle in contesa, ricostruendo in maniera analitica i plurimi frazionamenti che hanno condotto allo stato attuale, al fine di verificare se le particelle di cui al contratto di compravendita stipulato dai convenuti corrispondessero o meno con la originaria particella 1349.
Il consulente, quindi, ha riscontrato che con atto per Notaio del 27-11-1980 (doc. 2 Per_3
dell'atto di citazione) sono stati acquistati terreni in Comune di Terracina distinti in Catasto
Foglio di mappa n. 133 Particelle N. 1353b (1353), 1183a (1183), 1187a (1187), 1182, 1186,
1352b (1352), 1351b (1351), 1349b (1349), 1350b (1350), 1356b (1356).
Quindi, a seguito di numerosi frazionamenti e tipi mappali, le particelle oggetto di acquisto hanno subito variazioni assumendo nuovi identificativi, di seguito riportati:
pagina 9 di 17 - la particella N. 1353 è stata suddivisa e oggi è N.2403/parte, N.2397/parte,
N.2404/parte, N.2097/parte e N.2405/parte;
- la particella N. 1183 è stata suddivisa e oggi è N.2403/parte, N.2397/parte,
N.2404/parte, 2405/parte, N.2420 e N.2419;
- la particella N.1354 è stata unificata alla particella N.2403;
- la particella N. 1187 è rimasta invariata;
- la particella N. 1186 è rimasta invariata;
- la particella N. 1356 è rimasta invariata;
- la particella N. 1352 è stata suddivisa e oggi è N.2804, N.2803, N.2097/parte e
N.2405/parte;
- la particella N. 1182 è stata suddivisa e oggi è N.2415, N.2416 e N.2405/parte;
- la particella N. 1349 è stata successivamente suddivisa e oggi è N.2413, N.2414;
- la particella N. 1350 è rimasta invariata;
- la particella N. 1351 è stata suddivisa e oggi è N.2880, N.2881, 2879;
Nel rispondere ai quesiti, dunque, il perito ha accertato che: a) la particella N. 2415 deriva dal
Frazionamento della Particella n. 2086 che deriva dalla particella N.1182; b) la particella N. 2419 deriva dal Frazionamento della Particella n. 2217 che deriva dalla particella N.2092, che deriva dalla particella N.1183; c) la particella N. 2420 deriva dal Frazionamento della Particella n. 2217 che deriva dalla particella N.2092, che deriva dalla particella N. 1183; d) la particella N.1349, a seguito del frazionamento N. 44674u del 04/09/2000 ha originato le particelle N. 2413 e N.2414.
Per quanto sopra meglio specificato, il tecnico è pervenuto alla conclusione per cui le particelle
N. 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 09-05- CP_2
2016, “non hanno nulla a che vedere con la particella N. 1349”, escludendo di conseguenza la possibilità di accertare l'appartenenza agli attori dei terreni in contestazione.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
pagina 10 di 17 Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Ed allora, la domanda non può che essere respinta, atteso che gli attori hanno agito quali proprietari della particella 1349, ed è risultato non solo che, degli attori, solo la è Parte_3
comproprietaria della suddetta particella, ma anche e soprattutto che i lotti oggetto della compravendita impugnata non derivano né corrispondono con la particella di cui è stata invocata la proprietà.
Né può ritenersi che, secondo quanto infondatamente sostenuto dagli attori, essendo la proprietà un diritto autodeterminato, essi siano legittimati a stravolgere la domanda proposta, dichiarando di agire quali proprietari delle originarie particelle 1182 e 1183 – da cui risulterebbero effettivamente derivanti, a seguito dei frazionamenti accertati dal CTU, le particelle n. 2415,
2419 e 2420, oggetto della compravendita impugnata.
Come noto, invero, “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, determinati sulla base della indicazione del contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo (contratto, successione, usucapione, ecc.), che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo necessaria ai soli fini della prova”
(Cass. Civ., sez. II, 17.10.2023 , n. 28751).
In altri termini, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del pagina 11 di 17 diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (ad es. usucapione) rispetto a quello
(ad es. contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.
La qualificazione del diritto di proprietà come diritto autodeterminato, dunque, comporta che esso non è identificato dal titolo costitutivo, ma dal contenuto del diritto stesso.
In corso di causa, dunque, ben potrebbe l'attore invocare, a fondamento del diritto di proprietà addotto, un titolo costitutivo nuovo e diverso rispetto a quello originariamente prospettato, in quanto la produzione del titolo incide esclusivamente sul piano probatorio.
Nel nostro caso, quindi, gli attori, affermatisi proprietari della part. 1349 in forza del contratto del
1980, ben avrebbero potuto modificare il titolo costitutivo del proprio diritto, asserendo ad esempio di essere divenuti proprietari per usucapione.
La natura autodeterminata del diritto non consente invece agli attori di introdurre, in corso di causa, una domanda del tutto diversa, avente ad oggetto la pretesa sussistenza del diritto di proprietà su di un bene ulteriore e del tutto distinto rispetto a quello posto a fondamento della domanda originariamente proposta.
In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, nei diritti autodeterminati la causa petendi si indentifica con il diritto, individuato in base all'indicazione del suo contenuto, sicché nella specie gli attori, nel momento in cui chiedono l'accoglimento della domanda in qualità di proprietari delle particelle 1182 e 1183, introducono una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella fatta valere con l'atto introduttivo e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Detta causa petendi, in quanto inammissibile, non può essere vagliata.
Le domande originariamente proposte con l'atto di citazione, dunque, vanno rigettate, mentre si appalesa radicalmente inammissibile la domanda nuova, introdotta dagli attori con la comparsa conclusionale, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di proprietà sulle originarie particelle di terreno n. 1182 e n. 1183. Non può infatti ritenersi che l'indicazione, negli scritti introduttivi del giudizio, della particella n. 1349 in luogo delle particelle nn. 1182 e 1183, costituisca il frutto di un mero errore materiale, atteso che gli attori hanno sin dal principio convintamente rivendicato il proprio diritto di proprietà sulla sola particella n. 1349, assumendone la corrispondenza con i lotti di terreno compravenduti dal salvo poi CP_1
pagina 12 di 17 inammissibilmente modificare le proprie domande e le proprie allegazioni a seguito delle risultanze della CTU espletata.
Peraltro, anche a voler ammettere come plausibile un simile stravolgimento della causa petendi, la domanda attorea – seppure in relazione alle particelle n. 1182 e 1183 – non risulta suffragata dal necessario supporto probatorio.
Come noto, infatti, “anche in caso di azione di accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, l'attore è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato “erga omnes” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 29.10.2019, n.
27700).
Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 19.3.2021, n. 7883). Peraltro, il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi come gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio in commento.
A fondamento del diritto vantato, invero, gli attori si sono limitati esclusivamente a depositare l'atto di compravendita del 27.11.1980 e le visure catastali, senza null'altro allegare o provare in ordine alla legittimità dell'acquisto del proprio dante causa ovvero alla ricorrenza delle pagina 13 di 17 condizioni legittimanti un acquisto a titolo originario. Ad integrazione di quanto precedentemente chiarito, va osservato che la c.d. probatio diabolica incombente sugli attori per effetto della proposizione dell'azione de qua imponeva a questi ultimi l'onere di dimostrare che il bene rivendicato era stato da loro acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, che gli era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo gli attori limitarsi ad invocare il titolo – nel caso di specie, un contratto di vendita – ma dovendo provare che anche i loro danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, ossia nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta. Ne discende, quindi, che gli attori erano tenuti a provare non solo la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto, ma altresì che il medesimo requisito si ravvisasse in merito agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario.
Ebbene, detta rigorosa prova non è stata fornita, né con riferimento alla particella n. 1349, oggetto della domanda originariamente proposta, né con riferimento alle particelle nn. 1182 e
1183.
Di contro, il CTU ha accertato una situazione quantomai confusa in merito all'avvicendamento dei titoli di proprietà sugli immobili oggetto di causa, caratterizzata da numerosi atti di compravendita, privi di certa provenienza;
senza contare che su tutte le particelle oggetto della compravendita del 27.11.1980, risultava sussistente il diritto del concedente in favore del di Terracina, benché non menzionato nel rogito. CP_9
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda di accertamento del diritto di proprietà non è suscettibile di trovare accoglimento, atteso che, semmai, potrebbe reputarsi sussistente un diritto di enfiteusi, gravato dal diritto del concedente in favore del non risultando documentato CP_9
né allegato alcun atto di affrancazione.
In definitiva, quindi, sulla base della documentazione prodotta e dagli elementi probatori raccolti in giudizio, gli attori non possono essere dichiarati proprietari né della particella n. 1349, né delle particelle nn. 1182 e 1183.
Va conseguentemente rigettata anche la domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra i il 9.5.2016, rispetto alla quale difetta la prova dell'interesse CP_1
ad agire in capo agli attori, avendo il suddetto negozio ad oggetto particelle differenti e non pagina 14 di 17 coincidenti con la part. 1349, posta a fondamento della domanda originaria, e, in ogni caso, particelle per cui non è accertato con sufficiente grado di certezza il diritto di proprietà in capo agli attori.
Infine, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda spiegata dagli attori per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della limitazione del proprio diritto di proprietà. La suddetta domanda, peraltro, risulta formulata in maniera del tutto generica e non appare supportata dal minimo riscontro probatorio. Al riguardo, giova richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, fermo restando che l'onere probatorio, in ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, resta a carico del proprietario, pur potendo essere assolto altresì mediante presunzioni semplici
(Cass. Civ. sez. II, 04/02/2021, n.2623).
Ancora, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà, rilevando che
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si
è detto non è stato minimamente soddisfatto, sicché, anche a prescindere dalla mancata sussistenza dei presupposti probatori per l'accoglimento dell'azione di accertamento della proprietà, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
pagina 15 di 17 In mancanza di prova del danno, la pretesa di risarcimento si appalesa infondata anche nei confronti del Notaio rogante, in relazione al quale, peraltro, è appena il caso di osservare come non si ravvisino, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, profili di negligenza tali da esporlo ad una eventuale responsabilità. Ed infatti, il contratto di compravendita del 9.5.2016 dava espressamente atto del difetto di un formale titolo di proprietà a riguardo in capo ai venditori. Sotto questo aspetto, dunque, nulla può addebitarsi al Notaio rogante. Ed infatti, nel caso in cui il notaio sia chiamato a rogare un atto di compravendita relativo ad un immobile di cui il venditore assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il professionista, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli
(Cass. Civ., sez. II, 12.12.2018, n. 32147). Nel caso di specie, è comprovato che tale onere sia stato assolto, mediante la chiara e limpida attestazione in seno al contratto della consapevolezza del compratore in ordine alle circostanze sopra evidenziate. Il Notaio, infatti, nulla può accertare in merito all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'usucapione invocato da parte venditrice;
piuttosto, deve opportunamente informare le parti dei rischi derivanti dalla situazione prefigurata e le parti devono consapevolmente accettarne le conseguenze, come peraltro avvenuto nel caso in esame.
In definitiva, dunque, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi. Quanto alla posizione dell'avv. D'Ettorre, difensore dei convenuti può inoltre essere riconosciuto l'aumento di CP_1
cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per la difesa di più parti processuali, che si reputa equo nella misura del 10% per ciascun soggetto oltre il primo.
Analogamente, anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli attori.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur pagina 16 di 17 equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
, e , che liquida Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3 in € 9.900,80 per compensi, già applicato l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano D'Ettorre, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Controparte_2
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo G. Pastorino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Latina, 14 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6178/2016
All'udienza del 14 maggio 2024, alle ore 9:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per gli attori, l'avv. Di Biase Giancarlo;
Per i convenuti l'avv. D'Ettorre Cristiano;
CP_1
Per , l'avv. Pastorino Paolo. Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Di Biase si riporta alle note conclusive già depositate in data 15.11.2022 e insiste per l'accoglimento delle domande proposte.
L'avv. D'Ettorre si riporta alle note conclusive depositate il 3.5.2024 e insiste per il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite nella misura richiesta.
L'avv. si riporta a sua volta alle note conclusive depositate il 3.5.2024 e insiste per il CP_2
rigetto della domanda proposta dagli attori.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:25 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6178/2016 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Di Biase ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via G. B. Vico n. 45, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. ), in proprio e n.q. di erede di Controparte_3 C.F._5 [...]
, (c.f. , Persona_2 Controparte_4 C.F._6 CP_5
(c.f. ) e (c.f. , n.q. di C.F._7 Controparte_6 C.F._8
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano D'Ettorre ed Persona_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fondi, Viale Regina Margherita n. 24, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Controparte_2 C.F._9
G. Pastorino e Andrea Iannarilli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone,
Via Aldo Moro n. 100, giusta procura in atti;
CONVENUTO
pagina 2 di 17 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio , e Parte_4 Persona_2 Controparte_3 CP_2
, esponendo di essere tutti proprietari di lotti di terreno, interni al
[...] Org_1 CP_7
sito in Terracina, Strada Provinciale Badino, segnatamente: a) del lotto
[...] Parte_1
in catasto al fg. 133, part. n. 2404 e n. 1349; b) del lotto in catasto al fg. 133, Parte_2
part. n. 2403 n. 1349: c) del lotto in catasto al fg. 133, part. n. 2397; d) Parte_3 Pt_4
del lotto in catasto al fg. 133, part. n. 2397.
[...]
Quindi, deducevano che, durante la precedente stagione estiva, un lotto di terreno da sempre utilizzato da tutti i consorziati, compresi gli attori, per l'accesso al mare e per attività ricreative, della superficie di are 17,72, parte in proprietà degli attori (part. n. 1349) e parte del demanio marittimo, posto a confine con altra proprietà degli attori stessi, individuato in catasto, a seguito di illegittimo frazionamento, al fg. 133, part. n. 2415, n. 2419, e n. 2420, era stato occupato a chiuso con una staccionata dalla signora ed utilizzato, in parte, per il Controparte_3
parcheggio di veicoli di soggetti che frequentavano l'associazione ; che la Org_2 CP_1
aveva eccepito di esserne proprietaria, avendo acquistato tale lotto dal padre,
[...]
, il quale, a sua volta, si era (auto)dichiarato proprietario e venditore del terreno per Persona_2
averlo acquistato in virtù di possesso ultraventennale;
che effettuate le opportune ricerche presso l'agenzia del territorio di Latina era stato acquisito l'atto per notaio , del giorno Controparte_2
9 maggio 2016, rep. n. 1 45665, in cui , sebbene privo di titolo, dichiarava Persona_2
che quanto venduto era di sua esclusiva proprietà per averlo posseduto pacificamente ed ininterrottamente da oltre venti anni ed a tale effetto vendeva il lotto a , per il Controparte_3 prezzo di € 10.000,00.
Assumevano gli attori che il suddetto atto doveva reputarsi nullo ed inefficace, per mancanza di titolo in capo al venditore, e che era loro interesse sentir dichiarare giudizialmente, previo accertamento del titolo di proprietà in capo ai , la nullità e l'inefficacia dell'atto Parte_1
notarile, colpevolmente stipulato con la corresponsabilità professionale del notaio rogante, da soggetto falsamente dichiaratosi proprietario, privo di titolo di proprietà sul bene, al fine di precostituire in capo all'acquirente un titolo da trascrivere, solo apparentemente valido.
pagina 3 di 17 Rappresentavano, infatti, che sussisteva anche la responsabilità del Notaio rogante, il quale non aveva effettuato le opportune verifiche sul titolo ed aveva contributo a porre in essere un atto nullo ed inefficace.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reieictis, I. accertare in capo agli attori ( ) la proprietà sull'originaria Parte_1
particella di terreno di cui al fg. n. 133, part. n. 1349, illegittimamente frazionata dai e CP_1
per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto per notaio , del giorno Controparte_2
9 maggio 2016, rep. n. 15665, in cui , privo di titolo, dichiara di Persona_2
compravendere a , il terreno in Terracina, in catasto al fg. 133, part. n. 2415, Controparte_3
n. 2419 e n. 2420, di complessive are 17,72, per esserne proprietario in virtù di possesso ultraventennale:
2. condannare tutti i convenuti, compreso il Notaio rogante che ha contributo a porre in essere un atto illecito, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori, pari alla somma minima di € 20.000,00, ad essi cagionato dai convenuti, i quali utilizzando strumentalmente
l'atto nullo hanno impedito agli attori il libera uso del terreno usurpato, durante tutta la stagione estiva;
3. con ordine al Direttore dell - ufficio provinciale di Latina di Organizzazione_3
trascrivere la sentenza nonché di annotazione della stessa presso L'U.T.E. Con il favore delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio e eccependo in via Persona_2 Controparte_3
preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la nullità della citazione per violazione degli artt. 164 c.p.c. e 2697 c.c.
Deducevano che gli attori si erano limitati a richiedere l'accertamento della proprietà sull'originaria particella di terreno di cui al fg. N.133, part. N.1349, a loro dire illegittimamente frazionata dai laddove detta particella nulla aveva a che vedere con le odierne particelle CP_1
di cui all'atto notarile impugnato.
Gli attori, pertanto, omettevano nel proprio atto di citazione di provare il fondamento della domanda mistificando fatti posti a fondamento della domanda stessa non risultando proprietari delle particelle di cui all'atto notarile del 19 maggio 2016 e dichiarandosi proprietari di una particella (la n.1349) di cui risultavano intestatari altri soggetti.
Precisavano, infatti, che la originaria particella n. 1349, soppressa, aveva originato le attuali particelle n.2413 di are 0,72, intestate ad altri soggetti, e n.2414 di are 9,83, intestate a CP_8
e , quest'ultima parte attrice del presente giudizio ma non richiedente
[...] Parte_3
pagina 4 di 17 l'accertamento della proprietà della particella n.1349 di cui all'atto di citazione, ma soltanto della richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Ribadivano come dette particelle nulla avevano a che vedere con quelle di cui all'atto notarile stipulato da , in forza di Persona_2
possesso ultraventennale, con . Infatti, le particelle n.2415, 2419 e 2420 di cui Controparte_3
al fg.133 erano sempre state intestate al concedente, ed a Controparte_9 [...]
livellario, con conseguente carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva CP_10
in capo agli attori.
Nel merito, esponevano che il Sig. aveva effettivamente goduto con Persona_2
possesso ultraventennale dei beni immobili contraddistinti al N.C.T. del Comune di Terracina al fg. 133, mappale n.2415, n.2419 e n.2420 esercitandovi il dominio sia diretto che utile curandolo e conservandolo a proprie spese, occupandosi inoltre della pulizia, della conservazione, della manutenzione e della sistemazione, dimostrandosi pertanto pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario. In effetti, risultando la di lui coniuge proprietaria del lotto prospiciente detti lotti, il Sig. aveva sempre posseduto sino alla data della compravendita CP_1
in favore della sig.ra i fondi de quo uti dominus in maniera pacifica, palese, Controparte_3
continuata ed ininterrotta.
In considerazione di quanto esposto, risultava palesemente infondata sia in fatto che in diritto oltre che totalmente pretestuosa e generica, la domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni formulata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti.
Chiedevano, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per aver proposto domanda giudiziale di accertamento di proprietà e risarcimento danni nei confronti dei convenuti nonostante la materia del contendere (diritti reali) rientri tra le materie sottoposte all'esperimento obbligatorio della mediazione ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs.
28/2010 e succ. modif., che impone di tentare la mediazione civile (c.d. mediazione obbligatoria) quale condizione di procedibilità, prima di cominciare un giudizio, come esposto in narrativa. -
In via preliminare, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente nulla ed inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e 2697 c.c. come esposto in narrativa. - Ancora, in via preliminare, rigettare l'avversa domanda difettando gli attori di interesse ad agire e per carenza di legittimazione attiva degli stessi, come esposto in narrativa. -
In via principale, nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e
pagina 5 di 17 comunque non provata;
- Condannare gli attori al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., avendo questi ultimi agito in giudizio con evidente mala fede
o colpa grave. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio , deducendo che, proprio in considerazione della Controparte_2
dichiarazione di acquisto per usucapione, il Notaio non poteva effettuare alcuna verifica del titolo di provenienza, e che tale eventuale verifica sarebbe risultata vana ed inutilmente dispendiosa per le parti. Era infatti ovvio che non vi poteva essere alcun titolo da verificare in considerazione del fatto che il venditore aveva espressamente dichiarato, in atto, che il suo acquisto era a titolo originario. Assumeva dunque di aver rogato un atto giuridicamente perfetto e regolarmente adempiuto al suo incarico nel rispetto delle vigenti normative civilistiche. A supporto di quanto dedotto, richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che aveva ammesso esplicitamente il trasferimento della proprietà per possesso, negando la responsabilità per negligenza professionale del notaio che avesse stipulato una vendita di terreni per i quali l'alienante assumeva solo di aver acquistato la proprietà per usucapione senza relativo accertamento giudiziale. Quanto alla pretesa risarcitoria degli attori, deduceva che l'impedimento dell'uso del terreno non era certamente derivato dall'atto notarile ma da eventuali autonomi comportamenti delle parti, e che la richiesta di risarcimento ex adverso formulata risultava del tutto spropositata, oltre che non provata.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per le suddette motivazioni, voler: In via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile il presente giudizio per non essere stato espletato l'obbligatorio tentativo di mediazione;
sempre in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 cpc;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile/improcedibile o, comunque, nulla la domanda per carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire degli attori che non hanno dato prova della proprietà del bene;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc con risarcimento da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese
e competenze”.
Con comparsa di costituzione depositata il 23.9.2021, intervenivano in giudizio, quali eredi di
, , e , Persona_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3
pagina 6 di 17 facendo proprie tutte le difese, richieste istruttorie e conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi di parte convenuta.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 14.5.2024.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, prescritto in materia di diritti reali dal d.lgs. n. 28/2010. Come rilevato con l'ordinanza dell'8.5.2018, infatti, il procedimento di mediazione è stato esperito su istanza di parte attrice entro la data fissata per l'udienza di verifica, pur essendo stato instaurato successivamente al termine di quindici giorni disposto dal
Giudice. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che laddove il giudice abbia disposto, ai sensi dell' art. 5, comma 2, d.lg. n. 28 del 2010, l'esperimento del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni, detto termine è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha quindi inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità.
Ciò posto, nel merito la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che gli attori hanno agito invocando la propria qualità di comproprietari del lotto di terreno sito in Terracina, censito in catasto al foglio 133, originaria particella 1349, assumendo che da tale particella sarebbero derivate per frazionamento le particelle n. 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, formulando altresì espressamente domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà sulla suddetta particella 1349. È in tale qualità, dunque, che gli odierni attori hanno invocato la nullità/inefficacia/inopponibilità dell'atto di compravendita, così come la domanda di risarcimento del danno e di restituzione dell'immobile.
Secondo la tesi attorea, infatti, il contratto de quo – con cui vendeva a Persona_2
la proprietà del terreno sito in Terracina, al foglio 133, part. 2415, 2419 e 2420 Controparte_3
– sarebbe nullo o inefficace proprio in quanto con esso i NO avrebbero disposto di un bene pagina 7 di 17 appartenente alla proprietà degli attori, derivante dall'illegittimo frazionamento della part. 1349, dichiarando falsamente di averlo usucapito.
Giova quindi rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai pacificamente ammesso la validità dell'istituto della c.d. “vendita per possesso”, ammettendo cioè che il diritto reale acquisito per usucapione possa essere legittimamente trasferito anche a prescindere ed in assenza dell'accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione. La fattispecie della c.d. vendita per possesso si realizza laddove un soggetto, pur non risultando essere effettivo intestatario dell'immobile nei pubblici registri, ne trasferisce la proprietà ad un terzo dichiarando, apertis verbis e sotto la propria responsabilità, di esserne il vero ed effettivo proprietario per aver esercitato sul bene in questione il possesso ad usucapionem richiesto dalla legge. Tale istituto risulta aver avuto l'avallo della giurisprudenza, la quale, in buona sostanza, a dispetto dell'assenza d'un preventivo accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà, ritiene valida ed efficace la vendita di un bene di cui l'alienante assuma essere diventato proprietario per usucapione in ragione del fatto che, diversamente opinandosi, “si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente” (cfr., ex aliis, Cass.
Civ., Sez. II, 12.12.2018, n. 32147). Chiarito come l'orientamento maggioritario ritenga astrattamente validi gli atti di alienazione di un immobile del quale il disponente ne abbia espressamente dichiarato l'acquisizione per usucapione non accertata giudizialmente, è pur vero, tuttavia, che, perché l'effetto traslativo possa ritenersi validamente verificato, occorre che l'acquisto a titolo originario, laddove contestato da chi assuma avere diritti sullo stesso bene, sia effettivamente venuto in essere, e ciò può essere verificato solo all'esito dell'accertamento giudiziale.
Al contempo, non può revocarsi in dubbio che, al fine di poter invocare la nullità o l'inefficacia del contratto stipulato inter alios, occorre avervi interesse.
Ai sensi dell'art. 1421 c.c., infatti, la legittimazione ad agire in giudizio per la dichiarazione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse, purché l'interesse del soggetto sia concreto e, in quanto tale, dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di mero accertamento (quale è quella di nullità) è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già
pagina 8 di 17 sorto e che possa competere all'attore ed evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. In altri termini, “la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., per cui l'azione stessa non
è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., sez. II, 4.2.2014, n. 2447).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche qualora la domanda attorea venga declinata non già come di nullità dell'atto di compravendita, bensì come inopponibilità dell'atto medesimo nei confronti degli attori, appunto in quanto avente ad oggetto un bene – la particella n. 1349 – di cui gli attori assumono essere proprietari.
Ebbene, osserva il giudicante che nel caso di specie il suddetto interesse non appare sussistere, essendo stato appurato che gli odierni attori non sono titolari del diritto di proprietà della particella 1349, oggetto della domanda di accertamento dagli stessi proposta, e considerato che l'istruttoria condotta ha sconfessato la tesi su cui poggiava la domanda attorea, consistente nella coincidenza dell'originaria particella 1349 con le particelle 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita in contestazione.
Sotto questo profilo, occorre richiamare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Il tecnico incaricato, infatti, ha puntualmente individuato l'intestazione catastale delle particelle in contesa, ricostruendo in maniera analitica i plurimi frazionamenti che hanno condotto allo stato attuale, al fine di verificare se le particelle di cui al contratto di compravendita stipulato dai convenuti corrispondessero o meno con la originaria particella 1349.
Il consulente, quindi, ha riscontrato che con atto per Notaio del 27-11-1980 (doc. 2 Per_3
dell'atto di citazione) sono stati acquistati terreni in Comune di Terracina distinti in Catasto
Foglio di mappa n. 133 Particelle N. 1353b (1353), 1183a (1183), 1187a (1187), 1182, 1186,
1352b (1352), 1351b (1351), 1349b (1349), 1350b (1350), 1356b (1356).
Quindi, a seguito di numerosi frazionamenti e tipi mappali, le particelle oggetto di acquisto hanno subito variazioni assumendo nuovi identificativi, di seguito riportati:
pagina 9 di 17 - la particella N. 1353 è stata suddivisa e oggi è N.2403/parte, N.2397/parte,
N.2404/parte, N.2097/parte e N.2405/parte;
- la particella N. 1183 è stata suddivisa e oggi è N.2403/parte, N.2397/parte,
N.2404/parte, 2405/parte, N.2420 e N.2419;
- la particella N.1354 è stata unificata alla particella N.2403;
- la particella N. 1187 è rimasta invariata;
- la particella N. 1186 è rimasta invariata;
- la particella N. 1356 è rimasta invariata;
- la particella N. 1352 è stata suddivisa e oggi è N.2804, N.2803, N.2097/parte e
N.2405/parte;
- la particella N. 1182 è stata suddivisa e oggi è N.2415, N.2416 e N.2405/parte;
- la particella N. 1349 è stata successivamente suddivisa e oggi è N.2413, N.2414;
- la particella N. 1350 è rimasta invariata;
- la particella N. 1351 è stata suddivisa e oggi è N.2880, N.2881, 2879;
Nel rispondere ai quesiti, dunque, il perito ha accertato che: a) la particella N. 2415 deriva dal
Frazionamento della Particella n. 2086 che deriva dalla particella N.1182; b) la particella N. 2419 deriva dal Frazionamento della Particella n. 2217 che deriva dalla particella N.2092, che deriva dalla particella N.1183; c) la particella N. 2420 deriva dal Frazionamento della Particella n. 2217 che deriva dalla particella N.2092, che deriva dalla particella N. 1183; d) la particella N.1349, a seguito del frazionamento N. 44674u del 04/09/2000 ha originato le particelle N. 2413 e N.2414.
Per quanto sopra meglio specificato, il tecnico è pervenuto alla conclusione per cui le particelle
N. 2415, 2419 e 2420, oggetto dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 09-05- CP_2
2016, “non hanno nulla a che vedere con la particella N. 1349”, escludendo di conseguenza la possibilità di accertare l'appartenenza agli attori dei terreni in contestazione.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
pagina 10 di 17 Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Ed allora, la domanda non può che essere respinta, atteso che gli attori hanno agito quali proprietari della particella 1349, ed è risultato non solo che, degli attori, solo la è Parte_3
comproprietaria della suddetta particella, ma anche e soprattutto che i lotti oggetto della compravendita impugnata non derivano né corrispondono con la particella di cui è stata invocata la proprietà.
Né può ritenersi che, secondo quanto infondatamente sostenuto dagli attori, essendo la proprietà un diritto autodeterminato, essi siano legittimati a stravolgere la domanda proposta, dichiarando di agire quali proprietari delle originarie particelle 1182 e 1183 – da cui risulterebbero effettivamente derivanti, a seguito dei frazionamenti accertati dal CTU, le particelle n. 2415,
2419 e 2420, oggetto della compravendita impugnata.
Come noto, invero, “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, determinati sulla base della indicazione del contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo (contratto, successione, usucapione, ecc.), che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo necessaria ai soli fini della prova”
(Cass. Civ., sez. II, 17.10.2023 , n. 28751).
In altri termini, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del pagina 11 di 17 diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (ad es. usucapione) rispetto a quello
(ad es. contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.
La qualificazione del diritto di proprietà come diritto autodeterminato, dunque, comporta che esso non è identificato dal titolo costitutivo, ma dal contenuto del diritto stesso.
In corso di causa, dunque, ben potrebbe l'attore invocare, a fondamento del diritto di proprietà addotto, un titolo costitutivo nuovo e diverso rispetto a quello originariamente prospettato, in quanto la produzione del titolo incide esclusivamente sul piano probatorio.
Nel nostro caso, quindi, gli attori, affermatisi proprietari della part. 1349 in forza del contratto del
1980, ben avrebbero potuto modificare il titolo costitutivo del proprio diritto, asserendo ad esempio di essere divenuti proprietari per usucapione.
La natura autodeterminata del diritto non consente invece agli attori di introdurre, in corso di causa, una domanda del tutto diversa, avente ad oggetto la pretesa sussistenza del diritto di proprietà su di un bene ulteriore e del tutto distinto rispetto a quello posto a fondamento della domanda originariamente proposta.
In base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, nei diritti autodeterminati la causa petendi si indentifica con il diritto, individuato in base all'indicazione del suo contenuto, sicché nella specie gli attori, nel momento in cui chiedono l'accoglimento della domanda in qualità di proprietari delle particelle 1182 e 1183, introducono una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella fatta valere con l'atto introduttivo e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Detta causa petendi, in quanto inammissibile, non può essere vagliata.
Le domande originariamente proposte con l'atto di citazione, dunque, vanno rigettate, mentre si appalesa radicalmente inammissibile la domanda nuova, introdotta dagli attori con la comparsa conclusionale, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di proprietà sulle originarie particelle di terreno n. 1182 e n. 1183. Non può infatti ritenersi che l'indicazione, negli scritti introduttivi del giudizio, della particella n. 1349 in luogo delle particelle nn. 1182 e 1183, costituisca il frutto di un mero errore materiale, atteso che gli attori hanno sin dal principio convintamente rivendicato il proprio diritto di proprietà sulla sola particella n. 1349, assumendone la corrispondenza con i lotti di terreno compravenduti dal salvo poi CP_1
pagina 12 di 17 inammissibilmente modificare le proprie domande e le proprie allegazioni a seguito delle risultanze della CTU espletata.
Peraltro, anche a voler ammettere come plausibile un simile stravolgimento della causa petendi, la domanda attorea – seppure in relazione alle particelle n. 1182 e 1183 – non risulta suffragata dal necessario supporto probatorio.
Come noto, infatti, “anche in caso di azione di accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, volta ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, l'attore è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che si fonda sul diritto di proprietà tutelato “erga omnes” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 29.10.2019, n.
27700).
Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 19.3.2021, n. 7883). Peraltro, il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
Ebbene, nel caso di specie, deve osservarsi come gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio in commento.
A fondamento del diritto vantato, invero, gli attori si sono limitati esclusivamente a depositare l'atto di compravendita del 27.11.1980 e le visure catastali, senza null'altro allegare o provare in ordine alla legittimità dell'acquisto del proprio dante causa ovvero alla ricorrenza delle pagina 13 di 17 condizioni legittimanti un acquisto a titolo originario. Ad integrazione di quanto precedentemente chiarito, va osservato che la c.d. probatio diabolica incombente sugli attori per effetto della proposizione dell'azione de qua imponeva a questi ultimi l'onere di dimostrare che il bene rivendicato era stato da loro acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, che gli era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo gli attori limitarsi ad invocare il titolo – nel caso di specie, un contratto di vendita – ma dovendo provare che anche i loro danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, ossia nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta. Ne discende, quindi, che gli attori erano tenuti a provare non solo la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto, ma altresì che il medesimo requisito si ravvisasse in merito agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario.
Ebbene, detta rigorosa prova non è stata fornita, né con riferimento alla particella n. 1349, oggetto della domanda originariamente proposta, né con riferimento alle particelle nn. 1182 e
1183.
Di contro, il CTU ha accertato una situazione quantomai confusa in merito all'avvicendamento dei titoli di proprietà sugli immobili oggetto di causa, caratterizzata da numerosi atti di compravendita, privi di certa provenienza;
senza contare che su tutte le particelle oggetto della compravendita del 27.11.1980, risultava sussistente il diritto del concedente in favore del di Terracina, benché non menzionato nel rogito. CP_9
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda di accertamento del diritto di proprietà non è suscettibile di trovare accoglimento, atteso che, semmai, potrebbe reputarsi sussistente un diritto di enfiteusi, gravato dal diritto del concedente in favore del non risultando documentato CP_9
né allegato alcun atto di affrancazione.
In definitiva, quindi, sulla base della documentazione prodotta e dagli elementi probatori raccolti in giudizio, gli attori non possono essere dichiarati proprietari né della particella n. 1349, né delle particelle nn. 1182 e 1183.
Va conseguentemente rigettata anche la domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato tra i il 9.5.2016, rispetto alla quale difetta la prova dell'interesse CP_1
ad agire in capo agli attori, avendo il suddetto negozio ad oggetto particelle differenti e non pagina 14 di 17 coincidenti con la part. 1349, posta a fondamento della domanda originaria, e, in ogni caso, particelle per cui non è accertato con sufficiente grado di certezza il diritto di proprietà in capo agli attori.
Infine, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla domanda spiegata dagli attori per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della limitazione del proprio diritto di proprietà. La suddetta domanda, peraltro, risulta formulata in maniera del tutto generica e non appare supportata dal minimo riscontro probatorio. Al riguardo, giova richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, fermo restando che l'onere probatorio, in ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, resta a carico del proprietario, pur potendo essere assolto altresì mediante presunzioni semplici
(Cass. Civ. sez. II, 04/02/2021, n.2623).
Ancora, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà, rilevando che
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si
è detto non è stato minimamente soddisfatto, sicché, anche a prescindere dalla mancata sussistenza dei presupposti probatori per l'accoglimento dell'azione di accertamento della proprietà, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
pagina 15 di 17 In mancanza di prova del danno, la pretesa di risarcimento si appalesa infondata anche nei confronti del Notaio rogante, in relazione al quale, peraltro, è appena il caso di osservare come non si ravvisino, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, profili di negligenza tali da esporlo ad una eventuale responsabilità. Ed infatti, il contratto di compravendita del 9.5.2016 dava espressamente atto del difetto di un formale titolo di proprietà a riguardo in capo ai venditori. Sotto questo aspetto, dunque, nulla può addebitarsi al Notaio rogante. Ed infatti, nel caso in cui il notaio sia chiamato a rogare un atto di compravendita relativo ad un immobile di cui il venditore assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il professionista, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli
(Cass. Civ., sez. II, 12.12.2018, n. 32147). Nel caso di specie, è comprovato che tale onere sia stato assolto, mediante la chiara e limpida attestazione in seno al contratto della consapevolezza del compratore in ordine alle circostanze sopra evidenziate. Il Notaio, infatti, nulla può accertare in merito all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'usucapione invocato da parte venditrice;
piuttosto, deve opportunamente informare le parti dei rischi derivanti dalla situazione prefigurata e le parti devono consapevolmente accettarne le conseguenze, come peraltro avvenuto nel caso in esame.
In definitiva, dunque, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi. Quanto alla posizione dell'avv. D'Ettorre, difensore dei convenuti può inoltre essere riconosciuto l'aumento di CP_1
cui all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per la difesa di più parti processuali, che si reputa equo nella misura del 10% per ciascun soggetto oltre il primo.
Analogamente, anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli attori.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur pagina 16 di 17 equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
, e , che liquida Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3 in € 9.900,80 per compensi, già applicato l'aumento ex art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Cristiano D'Ettorre, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Controparte_2
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo G. Pastorino, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Latina, 14 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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