Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 27663
CASS
Sentenza 20 dicembre 2011

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Le spese sostenute dalla società nel corso dell'amministrazione giudiziaria, disposta dal giudice ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non possono gravare sui ricorrenti, sia se si tratti del compenso dell'amministratore giudiziario, sia se relative alla gestione ordinaria, o straordinaria, necessaria per eliminare le gravi irregolarità riscontrate, in quanto è la società che si giova dell'attività di tale ausiliario del giudice. (Nella specie, l'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale, era stato revocato dalla corte di appello in sede di reclamo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 27663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27663
    Data del deposito : 20 dicembre 2011

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