Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 18118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18118 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AZ LL OR, rappresentata e difesa dall’Avvocato MI BUSETTI per procura in calce al controricorrente;
- controricorrente -
avverso il DECRETO n. 1928/2024 del TRIBUNALE DI TRENTO, depositato il 10/5/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE GI nell’udienza pubblica del 28/5/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato MI EL;
sentito, per la controricorrente, l’Avvocato ANDREA NERVI, per delega dell’Avvocato MI BUSETTI. Civile Sent. Sez. 1 Num. 18118 Anno 2025 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: GI GIUSEPPE Data pubblicazione: 03/07/2025 2 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Trento, con decreto del 29/10/2020, in accoglimento della domanda proposta da IO CO, ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione dei beni prevista dall’art. 14 ter della l. n. 3/2012. 1.2. Il debitore istante, con atto del 14/11/2023, ha dichiarato di rinunciare a tale procedura. 1.3. Il giudice delegato, con decreto del 23/11/2023, ha ritenuto che, tenuto conto della natura concorsuale della procedura (in quanto connotata dalla partecipazione di tutti i creditori, da una liquidazione universale e da una ripartizione del ricavato fra tutti i creditori insinuati al passivo) e della conseguente sottrazione della stessa alla volontà delle parti, l’atto di rinuncia del debitore era “improduttivo di effetto alcuno”. 1.4. IO CO ha, quindi, proposto reclamo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la l. n. 3 cit., nel disciplinare le modalità di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha individuato, in alternativa all’accordo proposto dal debitore e al piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio su richiesta del debitore, il quale, al fine di conseguire l’esdebitazione di cui all’art. 14 terdecies, può ritenere conveniente sottoporsi a un’esecuzione collettiva, con ciò sottraendosi alle possibili iniziative esecutive dei singoli creditori, ha, tra l’altro, evidenziato che: - l’art. 14 quinquies, comma 4, impone la pendenza della procedura “sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14 undecies” (che dispone l’inserimento, tra i beni oggetto della domanda di liquidazione, di quelli “sopravvenuti nei quattro anni successivi” al relativo 3 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 deposito), “per i quattro anni successivi al deposito della domanda”; - l’art. 14 novies, comma 5, testualmente dispone che, “accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura”; - la procedura può essere, dunque, chiusa soltanto all’esito dell’esecuzione del programma di liquidazione, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla domanda che ne ha comportato l’apertura, per cui “vi è ragione di ritenere che non se ne possa dichiarare prima la cessazione per il solo fatto che il debitore abbia manifestato il proposito di rinunciarvi e che, di conseguenza, in ordine alla facoltà di rinunzia dello stesso non sia ravvisabile alcuna lacuna normativa da colmare con l’applicazione analogica di disposizioni disciplinanti procedure similari”; - la facoltà del debitore di rinunciare alla liquidazione del patrimonio non è, inoltre, desumibile dal fatto che tale procedura può essere iniziata soltanto su iniziativa dello stesso debitore non potendosi sostenere che la liquidazione del patrimonio sia suscettibile di rinuncia senza limiti temporali;
- la liquidazione del patrimonio può essere, d’altra parte, iniziata anche su iniziativa dei creditori o d’ufficio nei casi di conversione delle procedure di composizione della crisi tramite accordo o piano del consumatore;
- la procedura de qua ha, poi, una struttura molto più simile a quella fallimentare che a quella concordataria, ove si consideri che il decreto di apertura determina una forma di spossessamento, ancorché attenuato, del debitore, l’accertamento del passivo viene effettuato con un procedimento simile a quello del fallimento, la liquidazione dei beni avviene tramite procedure competitive e riguarda anche i beni sopravvenuti;
- la procedura, essendo finalizzata al 4 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 soddisfacimento di tutti i creditori nel rispetto della par condicio ed avendo, quindi, natura concorsuale, presenta, in definitiva, una connotazione sostanzialmente pubblicistica, che non consente di condizionare la sua prosecuzione alla volontà del debitore, a cui, del resto, il legislatore non ha espressamente attribuito la facoltà di rinunciarvi, né peraltro ha previsto la revocabilità del decreto di apertura. 1.6. IO CO, con ricorso notificato il 4/7/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.7. La Liquidazione IO CO ha resistito con controricorso. 1.8. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 5/5/2025 e conclusioni reiterate nella requisitoria d’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza, con affermazione del principio di diritto. 1.9. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quinquies della l. n. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la procedura di liquidazione dei beni, una volta aperta, non sia suscettibile, in ragione della sua natura pubblicistica e concorsuale, di essere rinunciata dal debitore che aveva proposto la relativa domanda, omettendo, tuttavia, di considerare che: - le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 cit. sono, in realtà, rinunciabili in considerazione della loro natura sostanzialmente negoziale e volontaria, che le accomuna al concordato preventivo, il quale, infatti, è suscettibile di rinuncia;
- la legge, del resto, prevede che la procedura di cui agli artt. 14 ter s. sia promuovibile su esclusivo 5 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 impulso del debitore, così ammettendo implicitamente la sua natura negoziale, come, del resto, confermato dall’art. 14 ter, che accomuna la liquidazione del patrimonio alle altre procedure disciplinate dalla l. n. 3 cit., prevedendo che “in alternativa all’accordo di composizione della crisi il debitore può chiedere la liquidazione dei suoi beni”; - l’assimilazione della liquidazione del patrimonio al fallimento è, dunque, erronea tanto più che, se non c’è una norma che preveda espressamente la facoltà di rinuncia, neppure esiste una disposizione che la vieta. 2.2. Il motivo è infondato. 2.3. Ritiene la Corte che: - la facoltà di rinuncia alla domanda da parte del debitore che abbia chiesto la “liquidazione di tutti i suoi beni”, a norma dell’art. 14 ter, comma 1, l. n. 3/2012, sussiste solo fino a che il tribunale non abbia pronunciato il decreto di apertura della procedura ai sensi dell’art. 14 quinquies l. n. 3 cit.; - tale facoltà, sebbene non vietata dalla legge (che, però, neppure la prevede espressamente), dev’essere, per contro, senz’altro esclusa una volta che, come nel caso in esame, il tribunale, con il decreto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3 cit., abbia formalmente dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione;
- il decreto di apertura della procedura di liquidazione, in ragione degli effetti sostanziali che produce, non può essere, infatti, rimosso se non in accoglimento del rimedio impugnatorio previsto dalla legge, e cioè il reclamo al tribunale (artt. 14 quinquies, comma 1, e 10, comma 6). 2.4. Rileva, sul punto, la Corte che: - il decreto di apertura della procedura di liquidazione (al pari della sentenza di fallimento: artt. 16, ult.comma, 17, 88, comma 2°, 44 e 45 l.fall.) è, in effetti, “equiparato”, quoad effectum, all’atto di pignoramento (art. 14 quinquies, comma 3, l. n. 3 cit. e artt. 6 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 2913 ss. c.c.); - tale decreto, tuttavia, a differenza del pignoramento (i cui effetti, essendo fondati sul titolo esecutivo, non richiedono l’intermediazione del giudice e sono, come tali, suscettibili di essere rinunciati, con salvezza degli atti compiuti, ad iniziativa del solo creditore procedente e di quelli intervenuti: artt. 629 e 632 c.p.c.), è pronunciato, al pari della sentenza di fallimento (artt. 1, 5 e 15 l.fall.), (solo) all’esito dell’accertamento giudiziale di determinati presupposti (artt. 14 ter e 14 quinquies, comma 1, l. n. 3 cit.); - il decreto di apertura della procedura, inoltre (salva, come detto, la rimozione dello stesso in sede di reclamo), produce tutti gli effetti giuridici di cui è capace (compresi, appunto, quelli del pignoramento: artt. 2913 ss c.c.) fino al momento in cui, esaurita la liquidazione dei beni (compresi quelli futuri: art. 14 undecies l. n. 3 cit.) e soddisfatti con il ricavato (tutti) i creditori (per causa o titolo anteriore) che hanno proposto la domanda di partecipazione (artt. 14 sexies ss l. n. 3 cit.), secondo l’ordine di preferenza previsto dall’art. 2741 c.c. (arg. ex artt. 14 septies, lett. d, e art. 14 duodecies, comma 2, l. n. 3 cit.), il procedimento esecutivo (che, fino a quel momento, “rimane” doverosamente aperto: art. 14 quinquies, comma 4, l. n. 3 cit.) non viene, sempre all’esito di una decisione giudiziale, formalmente chiuso (art. 14 novies, comma 5, l. n. 3 cit.; artt. 118 e 120 l. fall.). 2.5. Il procedimento di liquidazione dei beni presenta, com’è evidente, i tratti minimi della “moderna concorsualità”, e cioè: - “i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l’autorità giudiziaria, con finalità quantomeno <
1 - PU del 28 maggio 2025 giuridicamente predeterminate;
iii) una qualche forma di pubblicità” (Cass. n. 9087 del 2018, in motiv.). 2.6. Questa Corte, non a caso, ha avuto modo di rilevare che: - “la facoltà del debitore di chiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (…) è accordata dalla l. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale”; - “le corrispondenti norme (artt. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell’attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione …” (Cass. n. 17836 del 2019, in motiv.). 2.7. Nello stesso modo, (avendo riguardo ai corrispondenti procedimenti così come regolati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) si è, del resto, affermato che: - “rispetto alla liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente” poiché “entrambe sono rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio”; - “tuttavia, mentre la liquidazione giudiziale riguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, per l’individuazione del quale sono previste dalla legge specifiche soglie numerico quantitative, la liquidazione controllata concerne il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”; - “i differenti presupposti soggettivi” non impediscono che la liquidazione controllata condivida “con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo”: 8 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 “entrambe le procedure prevedono lo spossessamento del debitore dai propri beni e la perdita della sua legittimazione processuale e attuano il concorso formale e sostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede di formazione dello stato passivo, in ossequio al principio della par condicio” (Corte cost. n. 121/2024, in motiv.). 2.8. Ne consegue che, come nella procedura del fallimento, in cui la sentenza dichiarativa, “una volta pronunciata, produce effetti erga omnes (nei confronti dei creditori, delle controparti in rapporti pendenti, ecc.)”, sicché (anche se la rinuncia da parte dell’istante non è espressamente vietata dalla legge) “la persistenza di tali effetti non può essere rimessa alla mera volontà del creditore (e, a fortiori, del debitore) istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento” (Cass. n. 16122 del 2019; negli stessi termini anche Cass. n. 7817 del 2017), così, nella procedura (parimenti concorsuale) di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter s. l. n. 3 cit., la domanda del debitore non è suscettibile di essere rinunciata da parte dell’istante, con effetti sul decreto di apertura della procedura e il suo svolgimento, una volta che il tribunale, accogliendo la richiesta proposta, abbia pronunciato, a norma dell’art. 14 quinquies l. n. 3 cit., il decreto di apertura della procedura. 2.9. Il procedimento di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 ter s. l. n. 3 cit., una volta che è stato formalmente aperto, può essere arrestato, al pari del fallimento, esclusivamente per effetto della volontà di (tutti i) creditori: 9 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025 tutte le volte in cui costoro, non presentando le domande di partecipazione, evitano, in fatto, che si proceda alla liquidazione dei beni (se non nei limiti in cui sia necessario per il pagamento delle prededuzioni: art. 14 duodecies, comma 2, l. n. 3 cit.) e impongono, per tale via, la pronuncia (come nel fallimento: art. 118, comma 1°, n. 1 l.fall.) del decreto di chiusura del procedimento. 2.10. Del tutto condivisibile è, dunque, il rilievo svolto dal Pubblico Ministero secondo il quale, anche se la scelta di fare ricorso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della l. n. 3/2012 quale alternativa alla proposta di composizione della crisi è rimessa al debitore, si deve ritenere che: - “la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di quel procedimento non consenta, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, allo stesso debitore di liberamente rinunciarvi”; - “gli interessi sottesi a tale procedura, principalmente collegati al soddisfacimento di tutti i creditori secondo la regola della par condicio, non possano, nell’esclusivo interesse del debitore, cedere rispetto ad una personale contraria valutazione di convenienza dallo stesso effettuata”. 3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, come tale rigettato. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 10 Ric. 2024 n. 16344 - Sez.
1 - PU del 28 maggio 2025
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di giudizio, che liquida nella somma di €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima