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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 4/2022
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gianni Inchingolo, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Roma, Viale Giulio
Cesare 71, attrice appellante
CONTRO CP_
(per brevità in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Fraschetti, elettivamente domiciliata nel di lei studio in
Perugia, Via Annibale Vecchi 33, convenuta appellata,
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Bellucci, Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati nel di lui studio in Roma, Viale Giulio Cesare 71, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 1530/2021, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Antonio
Contini, depositata il 10.11.2021 nella causa civile n. 1617/2014 R.g., la quale ha condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
146.722,16, oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. 231/2002 dal 19 ottobre 2010 ed oltre iva nella misura dovuta;
ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 12.000,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a.
[...]
come per legge;
ha respinto le residue domande di Ha condannato Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in solido in favore di Controparte_1 CP_2
1 e di liquidate in complessivi euro 7.795,00 oltre spese generali (15%) Parte_2 CP_3 iva e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui in premessa, in riforma Sentenza n. 1530/2021 emessa in data 7 novembre 2021 dal Tribunale Ordinario di Perugia - Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica nella persona del Dr. Antonio Contini a definizione del giudizio iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 al n. 1617, depositata in Cancelleria il successivo 10 novembre 2021, non notificata: In via principale, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione, in riforma integrale della sentenza di primo grado, previa statuizione di nullità della CTU, CP_ respingere integralmente la domanda così come formulata da in quanto totalmente generica ed indeterminata, per quanto di ragione e comunque infondata;
con conseguente condanna alle spese del giudizio.
In ipotesi, ove ritenuto necessario, disporre rinnovazione della CTU e in caso di condanna al pagamento di somme - comunque inferiori rispetto a quanto statuito in primo grado - disporre la decorrenza degli interessi dalla notifica dell'atto di citazione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese di C.T.U.”.
, Note. L'Avv. Fraschetti nell'interesse della richiamato integralmente quanto CP_1 CP_1
dedotto nei propri scritti difensivi, con rigetto di ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta, conclude come alla comparsa di costituzione e risposta risposta in appello del 30/05/2022, insistendo per il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con riferimento alle posizioni di e , ribadisce l'assenza di interesse a partecipare al Parte_3 CP_3 giudizio, non essendo stato svolto nei loro confronti né appello principale, né appello incidentale. Chiede, pertanto, la liquidazione delle spese del grado anche nei confronti dei due intervenienti. Si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
e . Note: gli Appellati e Parte_3 CP_3 Controparte_2 CP_3
richiamando tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di cui ai precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistono per
l'accoglimento delle spiegate conclusioni come di seguito precisate e trascritte: “Voglia la Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte relativa all'assoluzione da condanna dei signori e Con salvezze Controparte_2 CP_3 anche di spese”.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 05.03.2014 la società evocava davanti al Tribunale CP_1 di Perugia la società e per chiedere la Parte_1 Parte_3 CP_3
condanna, i primi due in solido e il terzo in ragione della quota ereditaria pervenuta in morte
2 del padre al pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di appalto di Persona_1 lavori per impianti elettrici in un fabbricato posto in Gubbio (palazzo Filippi) per euro
161.394,38, oltre interessi commerciali decorrenti dal 19.10.2011.
Allegava che la era gestita dai sig.ri e , Parte_1 Persona_1 Parte_3
che erano comproprietari dell'immobile e avevano impartito direttive alla appaltatrice, la quale aveva eseguito le opere per euro 246.860,16, come da computi metrici sottoscritti dal
Direttore dei lavori CP_4
Nel 2011, con la morte di i lavori si erano interrotti. L'appaltatore, che aveva Persona_1 ricevuto il parziale pagamento di euro 114.400,00, chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al pagamento del saldo residuo.
e (tramite il procuratore speciale si Parte_3 CP_3 Parte_3
costituivano in giudizio, allegando la nullità della citazione della citazione e il difetto della loro legittimazione passiva. Nel merito sostenevano la carenza di prova del vincolo contrattuale, delle prestazioni, del prezzo dell'appalto. Concludevano per il rigetto della domanda
La si costituiva in giudizio, dichiarando di contestare la fonte negoziale Parte_1 CP_ addotta, in quanto la non aveva dato conto del titolo in base al quale aveva diritto alla differenza, né aveva offerto prova del diritto a ricevere un maggiore importo.
Nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., parte attrice prospettava inoltre la simulazione del contratto di comodato tra e e la società Parte_3 Persona_1 Parte_1
senza tuttavia trarre le dovute conclusioni. Le controparti eccepivano l'inammissibilità di quanto dedotto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'audizione dei testi
[...]
e con una CTU tecnica di CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 accertamento delle opere eseguite e della congruità del corrispettivo richiesto.
All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con la quale accoglieva la domanda per l'importo di euro 146,722,16, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002.
Il ragionamento del Tribunale muoveva anzitutto dal difetto di una specifica contestazione da parte della IO dei fatti allegati dalla relativi alla conclusione del contratto, CP_1
alla regolare esecuzione delle opere, e dal difetto di prova, da parte della committente, del pagamento del corrispettivo residuo.
Il Tribunale riteneva pertanto fondata la domanda nei limiti dell'importo stimato dalla CTU quale prezzo complessivo dell'appalto. Inoltre erano prive di pregio le contestazioni di nullità della CTU mosse dalla per la presenza alle operazioni del perito US Ezio Parte_1
3 Bellucci, estraneo al giudizio, in quanto non erano state tempestivamente sollevate nel corso delle operazioni.
Era invece priva di fondamento la domanda di condanna di e Parte_3 [...]
in quanto, essendo il contratto di appalto stato concluso con la CP_3 Parte_1
società di capitali con personalità giuridica, i soci della non potevano essere Parte_1
chiamati a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti sociali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello, fondato sui Parte_1
seguenti motivi: A) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2697 c.c., in quanto la sentenza ha ritenuto che la contestazione del titolo da parte della Parte_1 non fosse specifica. B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 194, 195, 198
c.p.c., 84 disp. att. c.p.c. Nullità della sentenza e della CTU per la presenza alle operazioni del terzo estraneo e per l'acquisizione non consentita di documenti. C) violazione CP_4
dell'obbligo di motivazione e falsa applicazione di norme di legge cui agli artt. 115, 116 e 132
c.p.c., per l'assenza di risposta del Tribunale alle contestazioni mosse alla CTU.
e si sono costituiti in giudizio, e, stante l'assenza di Controparte_2 CP_3 appello incidentale della avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda CP_1 di condanna al pagamento del corrispettivo residuo, hanno concluso chiedendo l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna avanzata nei loro confronti.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale della è in parte fondata e deve essere accolta per i Parte_1
motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art.
2697 c.c. Sulla specificità della contestazione del titolo contrattuale da parte della
Parte_1
4 La prima censura riguarda la carenza di contestazione da parte della dei fatti Parte_1 storici allegati dalla CP_1
sostiene che sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella memoria ex Parte_1 art. 183 c. 6 n. 2 cpc aveva contestato l'an e il quantum della domanda attorea, nonché
l'assenza delle opere asseritamente eseguite da CP_1
Nello specifico la avrebbe riconosciuto unicamente l'esecuzione di opere per il Parte_1
CP_ corrispettivo versato di Euro 114.400,00, ma avrebbe negato di avere incaricato la di eseguire lavori ulteriori implicanti il pagamento del residuo corrispettivo. Spettava quindi all'appaltatore dimostrare che l'esecuzione dell'opera era avvenuta conformemente al contratto, in quanto “in tema di inadempimento nel contratto di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per attenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento” (Cass. Civ., 04/01/2019, n. 98; Cass. Civ., 20/01/2010, n. 936).
Il motivo non è condivisibile.
1.1 Nel proprio atto di citazione la aveva affermato di avere eseguito l'impianto CP_1 elettrico nel palazzo Filippi di Gubbio in forza di un contratto di appalto che faceva parte del progetto di consolidamento delle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (pag. 1 citazione), di avere ricevuto euro 114.000,00 e di vantare un credito residuo, comprensivo di
IVA, di euro 161.394,78.
Costituendosi in giudizio la ha sostenuto quanto segue (comparsa costitutiva Parte_1
primo grado pag. 2): “con la presente difesa la convenuta intende contestare specificamente la fonte negoziale come genericamente e indeterminatamente addotta. Ed infatti parte attrice dà conto della effettuazione di lavorazioni e della ricezione di somme per un totale di euro 114.000,00. Non dà conto invece a quale titolo competerebbe la differenza né offre alcun elemento probatorio circa le fonti da cui discenderebbe l'obbligo a ricevere un maggiore importo. I computi metrici non sottoscritti da non hanno alcun valore probatorio né negoziale e peraltro fanno riferimento ad un Parte_1 prezziario regionale come noto non applicato in ambito privatistico […] Incombe su parte attrice dimostrare l'esistenza del proprio credito e la corrispondenza del pagamento preteso con quello contrattualmente stabilito. Onere probatorio non evidentemente non assolto […]”.
Dunque, mentre l'attrice ha affermato a) di avere concluso un contratto di appalto, b) di avere ricevuto un pagamento parziale di euro 114.00,00, con un credito residuo di euro 161.394,78 CP_ su un totale di euro 275.394,78, la convenuta appellante a) ha affermato che la non aveva dato conto né aveva provato il titolo contrattuale a base del diritto al corrispettivo
5 residuo, b) non ha contestato il pagamento di euro 114.000,00, dato che avvalora l'esistenza del contratto di appalto di realizzazione dell'impianto elettrico.
Poichè l'attore aveva allegato la conclusione di un unico contratto di appalto e l'installazione dell'impianto come convenuto, nell'ottica della specificità assertiva la avrebbe Parte_1
dovuto a) specificare il diverso contenuto del contratto e le opere previste, per cui era stato pagato il prezzo di euro 114.000,00 b) specificare quali erano le opere aggiunte e contestare la assenza di una autorizzazione alla loro esecuzione ex art. 1659 c.c..
Poichè la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, o è accaduto in termini diversi da quelli prospettati, nel nostro caso la specificazione del diverso oggetto del contratto di appalto e delle opere convenute assumeva rilevanza centrale, e solo allora sarebbe scattato per la l'onere di provare a CP_1
sua volta il contenuto dell'accordo.
In difetto di tale espressa dichiarazione da parte della committente, l'affermazione della mancanza di prova del fatto è inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
c.p.c (Cass. civ. 27 agosto 2020, n. 17889; Cass. Civ. n. 22701 del 28/09/2017).
Pertanto, in linea con il pensiero del Tribunale, la Corte ritiene che la non abbia Parte_1 contestato specificamente il fatto storico della conclusione del contratto di appalto di realizzazione dell'impianto elettrico, della esecuzione e del pagamento parziale di euro
114.000,00, in quanto il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta non ha elevato alcuna contestazione chiara e specifica (in argomento Cass. n. 26908 del 26/11/2020; Cass. n.
21227 del 2019; Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass.
n.26624 del 22/10/2018), con conseguente relevatio dell'attore dall'onere della prova.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112,
115, 183, 194, 195, 198 c.p.c., 84 disp. att. c.p.c. per l'intervento alle operazioni del Direttore dei lavori P. I. e per le acquisizioni documentali. Sulla nullità della CTU e della CP_4
sentenza.
Il secondo motivo argomenta la nullità della consulenza tecnica e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendo basate sulle dichiarazioni rese dal PE US
estraneo al giudizio, e su documenti non ritualmente acquisiti, in violazione degli CP_4 artt. 194 e 198 cpc..
2.1 Circa il primo profilo, la ingerenza nelle operazioni peritali del 6 e del 18 aprile 2016 del
PE Industriale già escusso quale teste sul ruolo di committente dell'Avv. CP_4 Per_1
6 ma non sul capitolo “vero che detti interventi sono esattamente quelli descritti negli CP_3 stati di avanzamento da Lei redatti e sottoscritti e che le vengono mostrati come documenti da
n. 3 a al n. 19 nel fascicolo di parte”, avrebbe consentito al CTU di acquisire elementi di prova su fatti sui quali il Tribunale non aveva ammesso la prova orale.
Pur ritenendo che tali anomalie determinassero la nullità della relazione il primo giudice ha a torto escluso la nullità della CTU, per la assenza nel corso delle operazioni, di tempestiva eccezione della IO (pag. 6 sentenza).
L'appellante sostiene invece che la nullità della CTU non sarebbe stata sanata, in quanto eccepita sia nel corso delle operazioni che nella udienza del 26.10.2016, dopo il deposito della relazione, conformemente all'art. 157 c. 2 c.p.c., secondo cui l'eccezione deve essere proposta
“nella prima difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.
Il profilo è infondato.
2.1.1 Malgrado la eccezione di nullità della CTU sia stata formulata tempestivamente alla udienza del 26.10.2016, primo atto successivo al deposito della relazione (14.06.2016), la formulazione della eccezione è generica, in quanto non chiarisce le lesioni dei principi del contraddittorio e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato conseguenti all'ingresso del nelle operazioni. Nel verbale dell'udienza del 26.10.2016 l'appellante ha argomentato CP_4
la nullità della CTU in quanto il era già stato sentito quale teste, con un ampliamento CP_4
delle acquisizioni testimoniali al di fuori delle regole processuali.
E, posto che a pag. 3 il CTU ha affermato che il era intervenuto il 6 e il 18 Aprile 2016 in CP_4
presenza dei consulenti di parte al fine di consentire la individuazione delle opere risultanti dalla contabilità dei SAL firmati dal PE US (tecnico incaricato) e versati CP_4 tempestivamente in atti (doc. da 3 a 19), l'appellante non ha specificato quali circostanze ulteriori avrebbe appreso il CTU, né ha contestato la individuazione delle opere effettuata dal
CTU grazie al in quanto corrispondente alla contabilità in atti. CP_4
Tanto è che anche nelle osservazioni (par. B, Osservazioni) il CTP della IO Ing.
i era limitato ad affermare che il P. I. qualificatosi tecnico e direttore dei Per_2 CP_4
lavori, aveva fornito informazioni e affiancato il CTU nella verifica delle quantità e qualità delle singole voci di lavoro riportate nella contabilità dallo stesso redatta, e che non sarebbe potuto intervenire in quanto già escusso quale teste. Null'altro.
Ne segue che la tesi dell'appellante si rivela effimera, in quanto contrastante con il principio secondo cui eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza
7 che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla irregolarità (Cass. Civ. n. 13428 del 08/06/2007 in tema di partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore;
in termini Cass.
Civ. n. 15874 del 06/07/2010, motivazione).
2.2 Il secondo rilievo lamenta che il 16 aprile 2016 il CTU, senza autorizzazione, ha acquisito da parte attrice documenti nuovi non presenti agli atti (elaborati e fatture di acquisto di materiali), accertando fatti costitutivi diversi da quelli prospettati dalle parti. Parte_1
aveva contestato tale acquisizione tramite il consulente tecnico di parte Ing. Persona_3 lo stesso giorno della produzione, chiedendo al CTU di subordinare l'acquisizione alla autorizzazione del Giudice, tuttavia non richiesta.
Il Tribunale ha ritenuto che la nullità, di carattere relativo dell'art. 157, commi 2 e 3 c.p.c., fosse superata per l'assenza di tempestiva contestazione della IO. Tuttavia il CTU non può indagare su fatti costitutivi della pretesa non allegati dalle parti. Inoltre l'art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede il deposito di documenti durante le indagini peritali, mentre l'acquisizione di documenti non prodotti, prevista dall'art. 198 cpc, nell'esame contabile con il consenso di tutte le parti, è ipotesi tassativa e non suscettibile di estensione analogica.
Pertanto, citando la pronuncia di Cass. Civ., 06/12/2019, n. 31886, l'appellante afferma che l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di documenti in violazione del principio dispositivo ha determinato la nullità assoluta, e non relativa della consulenza tecnica, rilevabile d'ufficio e non sanabile, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Il profilo è privo di fondamento, in quanto ad avviso della Corte i fatti accertati hanno natura secondaria, e non si configura alcuna nullità processuale.
2.2.1 Più nel dettaglio, è bene premettere che, per quanto l'appellante avesse contestato la acquisizione documentale nel corso delle operazioni tramite il CTP Ing. all'udienza del Per_2
26.10.2016 ha eccepito la nullità della CTU esclusivamente per la presenza del PE
Industriale obliterando tale questione. CP_4
Ma come è noto, diversamente dalla nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualunque momento, l'eccezione di nullità relativa conseguente alla illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata dal consulente di parte al momento del loro deposito o nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma
2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la
8 relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c. (Cass. Civ. n.
31744 del 15/11/2023).
L'interrogativo conseguente è quindi se l'acquisizione documentale determini la nullità della
CTU, e se essa sia assoluta o relativa, in relazione alla secondarietà, principalità (per la natura costitutiva) dei fatti accertati, o alla loro estraneità al tema in discussione.
In argomento gli approdi ormai consolidati della S. C. hanno affermato che:
a) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti formulati,
a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. Ord. n. 26144 del 07/09/2023, la quale ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti;
Cass. Civ. n.
3086 del 01/02/2022).
Ne discende che, senza incorrere in alcuna sanzione di nullità, il CTU può acquisire la documentazione utile ad accertare i fatti secondari (accessori), dimostrativi dei fatti principali.
b) l'acquisizione ad opera del consulente di documenti diretti a provare i fatti principali, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
(Cass. Civ. n. 17916 del 01/06/2022).
c) lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo
9 civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Cass. Civ. n.
31886 del 06/12/2019; Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
2.2.2 Così delineato il quadro giurisprudenziale, va detto che nel paragrafo congruità dei prezzi applicati (pag.
4-5 Relazione), il CTU ha affermato che per ciascuno dei prezzi dei lavori eseguiti non contenuti nel preziario regionale del 2006, indicati con gli identificativi NP 20455, NP
20456, NP 20562, NP 1885, NP 1881, NP 1878, NP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 CAP. 18, “si è richiesto alla gli elementi per giustificare tali costi. La ha fornito tali elementi CP_1 CP_1
giustificativi, allegati alla presente relazione allegati n. 3 – Analisi dei nuovi prezzi) che comprendono i costi del materiale e delle apparecchiature indicati mediante i listini delle ditte fornitrici vigenti all'epoca della realizzazione del lavoro o mediante le fatture di acquisto, quello della mano d'opera necessaria e quello dell'utile dell'impresa”.
I documenti acquisiti sono costituiti dalle dichiarazioni di analisi del costo della , dal CP_1
D.D.T. della inerente un quadro AVV. Diretto a Controparte_5
2 pompe, prezzo euro 367 IVA esclusa, da un estratto del listino prezzi relativo a una cassetta portante con sistema di sblocco del prezzo di euro 230,00, dal DDT n. 1182 del 23.11.2009 della relativo a una cassetta port. 770, e dalla fattura n. Controparte_6
4842 del 31.12.2007 della Umbra Elettroforniture srl, di euro 26.216,98, relativa alla fornitura di componenti elettriche di vario genere (lettori, alimentatori prese, pulsanti, interruttori et alia). CP_ I conteggi della e i giustificativi della spesa sono in definitiva serviti ad accertare la effettività e congruità dei costi indicati nei computi metrici dei SAL, prodotti tempestivamente a supporto del fatto principale dedotto in giudizio, costituito dal diritto al corrispettivo.
Essi pertanto ineriscono a fatti secondari, finalizzati a confermare il fatto principale delle opere dei corrispettivi e dei costi a misura documentati nei computi metrici e sui quali la difesa della
è stata in grado di prendere posizione. Pertanto la relativa acquisizione, in Parte_1
quanto consentita, non ha viziato la CTU.
In ogni caso, anche concedendo che l'acquisizione di tali documenti mirasse a documentare i fatti principali, parte appellante risulta decaduta dalla eccezione di nullità (relativa), che non è stata tempestivamente sollevata nella prima udienza successiva al deposito della CTU, quella del 26.10.2016.
Le superiori considerazioni determinano la reiezione del motivo.
10
3. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sulla falsa applicazione di norme di legge cui agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per l'assenza di risposta del Tribunale alle contestazioni mosse alla CTU.
Il terzo motivo, articolato in tre profili, ribadisce le contestazioni mosse dall'Ing. Arch. Per_3
agli esiti proposti dal CTU, contenuti nel paragrafo Congruità dei prezzi applicati. Il
[...]
giudice non può esimersi dal motivare specificamente in presenza di contestazioni dei CTP.
Tanto il Giudice di prime cure quanto quello dell'impugnazione devono prendere posizione sulle obbiezioni mosse alla CTU, omettendo di effettuare il vaglio critico della CTU.
Il motivo è parzialmente fondato.
3.1 Il primo submotivo contesta la valutazione del Ctu circa la congruità dei costi del materiale, delle apparecchiature e della manodopera, rilevando la assenza di una ricerca del CTU sui singoli prezzi NP relativi ai costi di macchinari, componenti, materiali, mano d'opera, spese e utile per l'impresa di ogni singola voce di lavoro NP relativi al momento di esecuzione di queste opere. Il CTP ha osservato che a seguito della illegittimità della acquisizione da parte del CTU dei documenti giustificativi forniti dalla , i prezzi fossero da analizzare in base ai singoli CP_1 elementi di costo componenti il prezzo.
Il profilo è privo di fondamento.
In disparte il dato dirimente della regolarità di acquisizione dei giustificativi di spesa da parte del CTU (cfr. par. 2), la , che pure non pone in discussione la necessità e l'utilità Parte_1
dell'acquisto dei componenti o dei materiali elettrici da parte dell'appaltatore per realizzare l'impianto, non individua quale fosse il prezzo adeguato di tali componenti, da contrapporre al prezzo indicato nei giustificativi della S.I.E..
Il Ctu ha avuto quindi buon gioco nel ritenere che la congruità sui prezzi dei lavori, dei materiali e dei componenti non compresi nel prezzario regionale del 2006, fosse fondata su dati oggettivi quali i prezzi di listino o le fatture di acquisto, e che il costo della manodopera fosse congruo in relazione alla tipologia del lavoro e al tempo occorrente (pag. 5 relazione).
Rispetto a tali documenti giustificativi delle spese, la censura del consulente di parte risulta quindi approssimativa perché non propone una controipotesi alternativa di calcolo, né si è avvalsa di preventivi avvaloranti la inferiorità dei prezzi di listino rispetto a quelli confermati dal CTU.
3.2 Nel secondo submotivo parte appellante lamenta che il CTU ha aggiunto la quota parte degli oneri della sicurezza, quantificabile, secondo l'elenco dei prezzi del 2006, nel 4 % dei lavori contabilizzati a misura. Il consulente di parte della ha contestato tale Parte_1
11 aggiunta da parte del CTU sia verbalmente che nelle osservazioni, in quanto il progettista e direttore dei lavori nel computo metrico e nella contabilità firmata e consegnata CP_4 alla committente non aveva stato fatto cenno ai costi per la sicurezza, che la non CP_1 avrebbe mai richiesto.
Il profilo è condivisibile, in quanto nei computi metrici prodotti gli oneri della sicurezza non risultano previsti, né sono stati richiesti dalla .. CP_1
Gli oneri della sicurezza sono costi aziendali che il datore di lavoro deve sostenere, dovuti alle misure obbligatorie per legge per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Essi servono alla gestione del rischio “proprio” connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali, e vengono identificati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 del d.lgs. 81/2008, ed includono i D.P.I., la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, l'addestramento e l'informazione, il servizio di prevenzione e protezione di ogni singola impresa.
In difetto di una specifica individuazione, nei computi metrici dei SAL, delle attività rientranti negli oneri di sicurezza, e di una prova del loro inserimento nel costo dell'appalto, la Corte ritiene che essi non siano stati convenuti contrattualmente, anche perché, in assenza di specifiche peculiarità organizzative della sicurezza, essi rientravano nella ordinaria gestione cantieristica dell'impresa appaltatrice.
Pertanto dal totale del corrispettivo di euro 230.664,39 deve essere detratto l'importo di euro
10.028,89, corrispondente al 4% degli oneri per la sicurezza, ottenendo l'importo di euro
220.635,50.
3.3. Nel terzo submotivo la lamenta che il CTU ha applicato uno sconto del 12 % Parte_1 sul prezzo dei lavori contabilizzati secondo il prezzario regionale, esclusi gli oneri per la sicurezza. Lo sconto è stato individuato nel 12 %, in quanto, stando a quanto riferito dal P. I.
Bellucci, l' aveva riconosciuto alla uno sconto del 10 % per gli Controparte_7 Parte_1
impianti termici realizzati nel Palazzo Filippi. Inoltre il ribasso d'asta medio per i lavori stimati da euro 150.000,00 euro a 300.000,00 euro del bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 58 del 2008 per le opere di maggiore importanza era del 10,225 %.
Il consulente di parte osserva che le tariffe del Bollettino della Regione Umbria n° 58 del
17.12.2008, prodotti dall'Osservatorio Contratti Pubblici, riguardando gli appalti Pubblici, non possono essere applicate agli appalti privati. Per cui, dovendo determinare il prezzo in base alle tariffe o agli usi, le tariffe dovrebbero provenire da Organi, Collegi Pubblici o privati, come l'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, il Collegio dei Geometri, dei Costruttori, le
12 organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Osservatori prezzi etc.. Conclude chiedendo la applicazione di una percentuale di sconto maggiore di quella media regionale.
Il profilo è privo di fondamento.
Il Consulente di parte non ha proposto un conteggio alternativo del corrispettivo, ancorato ai tariffari da lui richiamati, né ha documentato la applicazione di sconti maggiori da parte di tali tariffari.
In ordine all'utilizzo, quale riferimento per la determinazione del corrispettivo, del prezzario regionale delle opere pubbliche, è del tutto evidente che i prezzi da applicarsi in materia di contratto di appalto tra privati sono quelli del libero mercato. Tuttavia, in assenza di accordo, il prezzario regionale dei lavori pubblici offre una tariffa attendibile e applicabile anche per gli appalti privati, in quanto le relative quotazioni sono ancorate a fonti normative provenienti da enti pubblici che quotidianamente praticano il mercato dell'edilizia, e sono periodicamente aggiornate. Pertanto esso costituisce un parametro idoneo a orientare il corrispettivo degli appalti privati.
Pienamente condivisibile e da confermare è quindi il ragionamento del CTU per quanto attiene allo sconto del 12 % praticato sul corrispettivo, che la Corte non ritiene sottostimato, in quanto superiore alla percentuale di sconto stabilita nel prezziario della Regione Umbria per il 2008.
4. Il quarto motivo. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 in materia di interessi di mora.
Il quarto motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha determinato la decorrenza degli interessi di mora dalla data del termine dei lavori (19.10.2010), data di chiusura dalla contabilità sottoscritta dal Direttore dei Lavori CP_4
Il Tribunale avrebbe tuttavia applicato in modo errato l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e l'art. 3 del D. Lgs. n. 192 del 2012, il quale prevede che la decorrenza automatica degli interessi di mora nei contratti tra le imprese e tra le imprese e la P. A. si applichi ai contratti conclusi a partire dal 01 Gennaio 2013. Pertanto nel caso che occupa gli interessi dovevano decorrere dal marzo 2014, data dell'atto di citazione.
Il motivo è fondato, in quanto, stante la anteriorità del contratto di appalto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi sul capitale, al tasso legale, decorrono dalla costituzione in mora, da individuarsi nella lettera di sollecito di pagamento della del CP_1
12.07.2013.
13
5. Considerazioni conclusive. Accertamento del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna spiegata contro e CP_3 [...]
. Regolazione delle spese di lite Controparte_2
5.1 L'appello deve essere in parte accolto, e dal corrispettivo individuato dal CTU in euro
230.664,39 deve essere detratto l'importo di euro 10.028,89, corrispondente al 4% degli oneri per la sicurezza, ottenendo l'importo di euro 220.635,50, oltre iva 10 % per euro 22.063,50, per complessivi euro 242.699,05.
Detratto da tale importo l'acconto ricevuto di euro 114.400,00, comprensivo di IVA, si ottiene l'importo di euro 128.299,05, oltre agli interessi legali dal 12.07.2013.
5.2 In assenza di appello incidentale sul punto da parte della , deve essere accolta la CP_1
domanda di e di accertamento e dichiarazione del Controparte_2 CP_3
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di CP_ condanna al pagamento del corrispettivo avanzata nei loro confronti dalla medesima.
5.3 La riforma parziale della sentenza determina una nuova regolazione delle spese di lite dei due gradi, che devono essere poste a carico della la quale, in base alla Parte_1 valutazione complessiva (Cass. Civ. n. 24482 del 09/08/2022), risulta soccombente in quanto condannata al pagamento di un importo minore di quello oggetto della domanda avanzata dal creditore.
L'accoglimento della domanda della per un importo inferiore e la decorrenza degli CP_1
interessi moratori dalla data di costituzione in mora, qualifica la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustifica quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ. 22/02/2016 n. 34389).
La Corte ritiene quindi che le spese possano essere compensate per un quarto quanto al primo grado, e per un quinto quanto al secondo. I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, nel quale rientra l'importo di euro del decisum.
Nel rapporto tra e e la , l'acquiescenza alla Controparte_2 CP_3 CP_1
sentenza conseguente alla carenza di impugnazione incidentale della avverso il rigetto CP_1 della domanda di condanna di e e la fondatezza della Controparte_2 CP_3
domanda di questi ultimi di accertamento del passaggio in giudicato della sentenza, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
14
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1530/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello di e in parziale riforma della sentenza di primo grado, Parte_1
così provvede:
1) Condanna la a pagare in favore della l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 128.299,05, oltre agli interessi di mora al tasso legale dal 12.07.2013, data della costituzione in mora, al saldo.
2) Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n. 1531/2021 nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata dalla contro e . CP_1 CP_3 Controparte_2
3) Nel rapporto tra la e la compensa per un quarto le Parte_1 Controparte_1
spese di lite di primo grado, e condanna la alla refusione in favore della Parte_1 [...]
dei residui tre quarti delle medesime spese, complessivamente liquidate in Controparte_1
euro 668,00 per anticipazioni e euro 7.795,00 per compensi professionali;
compensa per un quinto le spese di lite del secondo grado e condanna la alla refusione in favore Parte_1 della dei residui quattro quinti delle medesime spese, Controparte_1
complessivamente liquidate in euro 7.645,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
4) Compensa per intero le spese di lite tra e , e la Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_1
5) Pone definitivamente le spese della CTU per un quarto a carico della Controparte_1
e per i residui tre quarti a carico della Parte_1
Perugia, camera di consiglio del 26 Aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
15
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 4/2022
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gianni Inchingolo, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Roma, Viale Giulio
Cesare 71, attrice appellante
CONTRO CP_
(per brevità in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Fraschetti, elettivamente domiciliata nel di lei studio in
Perugia, Via Annibale Vecchi 33, convenuta appellata,
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Bellucci, Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliati nel di lui studio in Roma, Viale Giulio Cesare 71, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 1530/2021, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Antonio
Contini, depositata il 10.11.2021 nella causa civile n. 1617/2014 R.g., la quale ha condannato al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
146.722,16, oltre interessi al saggio di cui al d. lgs. 231/2002 dal 19 ottobre 2010 ed oltre iva nella misura dovuta;
ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 12.000,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a.
[...]
come per legge;
ha respinto le residue domande di Ha condannato Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in solido in favore di Controparte_1 CP_2
1 e di liquidate in complessivi euro 7.795,00 oltre spese generali (15%) Parte_2 CP_3 iva e c.p.a. come per legge.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui in premessa, in riforma Sentenza n. 1530/2021 emessa in data 7 novembre 2021 dal Tribunale Ordinario di Perugia - Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica nella persona del Dr. Antonio Contini a definizione del giudizio iscritto al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 al n. 1617, depositata in Cancelleria il successivo 10 novembre 2021, non notificata: In via principale, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza e deduzione, in riforma integrale della sentenza di primo grado, previa statuizione di nullità della CTU, CP_ respingere integralmente la domanda così come formulata da in quanto totalmente generica ed indeterminata, per quanto di ragione e comunque infondata;
con conseguente condanna alle spese del giudizio.
In ipotesi, ove ritenuto necessario, disporre rinnovazione della CTU e in caso di condanna al pagamento di somme - comunque inferiori rispetto a quanto statuito in primo grado - disporre la decorrenza degli interessi dalla notifica dell'atto di citazione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese di C.T.U.”.
, Note. L'Avv. Fraschetti nell'interesse della richiamato integralmente quanto CP_1 CP_1
dedotto nei propri scritti difensivi, con rigetto di ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta, conclude come alla comparsa di costituzione e risposta risposta in appello del 30/05/2022, insistendo per il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con riferimento alle posizioni di e , ribadisce l'assenza di interesse a partecipare al Parte_3 CP_3 giudizio, non essendo stato svolto nei loro confronti né appello principale, né appello incidentale. Chiede, pertanto, la liquidazione delle spese del grado anche nei confronti dei due intervenienti. Si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
e . Note: gli Appellati e Parte_3 CP_3 Controparte_2 CP_3
richiamando tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed argomentazioni di cui ai precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistono per
l'accoglimento delle spiegate conclusioni come di seguito precisate e trascritte: “Voglia la Corte adita accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte relativa all'assoluzione da condanna dei signori e Con salvezze Controparte_2 CP_3 anche di spese”.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 05.03.2014 la società evocava davanti al Tribunale CP_1 di Perugia la società e per chiedere la Parte_1 Parte_3 CP_3
condanna, i primi due in solido e il terzo in ragione della quota ereditaria pervenuta in morte
2 del padre al pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di appalto di Persona_1 lavori per impianti elettrici in un fabbricato posto in Gubbio (palazzo Filippi) per euro
161.394,38, oltre interessi commerciali decorrenti dal 19.10.2011.
Allegava che la era gestita dai sig.ri e , Parte_1 Persona_1 Parte_3
che erano comproprietari dell'immobile e avevano impartito direttive alla appaltatrice, la quale aveva eseguito le opere per euro 246.860,16, come da computi metrici sottoscritti dal
Direttore dei lavori CP_4
Nel 2011, con la morte di i lavori si erano interrotti. L'appaltatore, che aveva Persona_1 ricevuto il parziale pagamento di euro 114.400,00, chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al pagamento del saldo residuo.
e (tramite il procuratore speciale si Parte_3 CP_3 Parte_3
costituivano in giudizio, allegando la nullità della citazione della citazione e il difetto della loro legittimazione passiva. Nel merito sostenevano la carenza di prova del vincolo contrattuale, delle prestazioni, del prezzo dell'appalto. Concludevano per il rigetto della domanda
La si costituiva in giudizio, dichiarando di contestare la fonte negoziale Parte_1 CP_ addotta, in quanto la non aveva dato conto del titolo in base al quale aveva diritto alla differenza, né aveva offerto prova del diritto a ricevere un maggiore importo.
Nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., parte attrice prospettava inoltre la simulazione del contratto di comodato tra e e la società Parte_3 Persona_1 Parte_1
senza tuttavia trarre le dovute conclusioni. Le controparti eccepivano l'inammissibilità di quanto dedotto.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'audizione dei testi
[...]
e con una CTU tecnica di CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 accertamento delle opere eseguite e della congruità del corrispettivo richiesto.
All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe, con la quale accoglieva la domanda per l'importo di euro 146,722,16, oltre interessi al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002.
Il ragionamento del Tribunale muoveva anzitutto dal difetto di una specifica contestazione da parte della IO dei fatti allegati dalla relativi alla conclusione del contratto, CP_1
alla regolare esecuzione delle opere, e dal difetto di prova, da parte della committente, del pagamento del corrispettivo residuo.
Il Tribunale riteneva pertanto fondata la domanda nei limiti dell'importo stimato dalla CTU quale prezzo complessivo dell'appalto. Inoltre erano prive di pregio le contestazioni di nullità della CTU mosse dalla per la presenza alle operazioni del perito US Ezio Parte_1
3 Bellucci, estraneo al giudizio, in quanto non erano state tempestivamente sollevate nel corso delle operazioni.
Era invece priva di fondamento la domanda di condanna di e Parte_3 [...]
in quanto, essendo il contratto di appalto stato concluso con la CP_3 Parte_1
società di capitali con personalità giuridica, i soci della non potevano essere Parte_1
chiamati a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti sociali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello, fondato sui Parte_1
seguenti motivi: A) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2697 c.c., in quanto la sentenza ha ritenuto che la contestazione del titolo da parte della Parte_1 non fosse specifica. B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 194, 195, 198
c.p.c., 84 disp. att. c.p.c. Nullità della sentenza e della CTU per la presenza alle operazioni del terzo estraneo e per l'acquisizione non consentita di documenti. C) violazione CP_4
dell'obbligo di motivazione e falsa applicazione di norme di legge cui agli artt. 115, 116 e 132
c.p.c., per l'assenza di risposta del Tribunale alle contestazioni mosse alla CTU.
e si sono costituiti in giudizio, e, stante l'assenza di Controparte_2 CP_3 appello incidentale della avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda CP_1 di condanna al pagamento del corrispettivo residuo, hanno concluso chiedendo l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna avanzata nei loro confronti.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale della è in parte fondata e deve essere accolta per i Parte_1
motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art.
2697 c.c. Sulla specificità della contestazione del titolo contrattuale da parte della
Parte_1
4 La prima censura riguarda la carenza di contestazione da parte della dei fatti Parte_1 storici allegati dalla CP_1
sostiene che sia nella comparsa di costituzione e risposta che nella memoria ex Parte_1 art. 183 c. 6 n. 2 cpc aveva contestato l'an e il quantum della domanda attorea, nonché
l'assenza delle opere asseritamente eseguite da CP_1
Nello specifico la avrebbe riconosciuto unicamente l'esecuzione di opere per il Parte_1
CP_ corrispettivo versato di Euro 114.400,00, ma avrebbe negato di avere incaricato la di eseguire lavori ulteriori implicanti il pagamento del residuo corrispettivo. Spettava quindi all'appaltatore dimostrare che l'esecuzione dell'opera era avvenuta conformemente al contratto, in quanto “in tema di inadempimento nel contratto di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per attenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento” (Cass. Civ., 04/01/2019, n. 98; Cass. Civ., 20/01/2010, n. 936).
Il motivo non è condivisibile.
1.1 Nel proprio atto di citazione la aveva affermato di avere eseguito l'impianto CP_1 elettrico nel palazzo Filippi di Gubbio in forza di un contratto di appalto che faceva parte del progetto di consolidamento delle strutture verticali e orizzontali del fabbricato (pag. 1 citazione), di avere ricevuto euro 114.000,00 e di vantare un credito residuo, comprensivo di
IVA, di euro 161.394,78.
Costituendosi in giudizio la ha sostenuto quanto segue (comparsa costitutiva Parte_1
primo grado pag. 2): “con la presente difesa la convenuta intende contestare specificamente la fonte negoziale come genericamente e indeterminatamente addotta. Ed infatti parte attrice dà conto della effettuazione di lavorazioni e della ricezione di somme per un totale di euro 114.000,00. Non dà conto invece a quale titolo competerebbe la differenza né offre alcun elemento probatorio circa le fonti da cui discenderebbe l'obbligo a ricevere un maggiore importo. I computi metrici non sottoscritti da non hanno alcun valore probatorio né negoziale e peraltro fanno riferimento ad un Parte_1 prezziario regionale come noto non applicato in ambito privatistico […] Incombe su parte attrice dimostrare l'esistenza del proprio credito e la corrispondenza del pagamento preteso con quello contrattualmente stabilito. Onere probatorio non evidentemente non assolto […]”.
Dunque, mentre l'attrice ha affermato a) di avere concluso un contratto di appalto, b) di avere ricevuto un pagamento parziale di euro 114.00,00, con un credito residuo di euro 161.394,78 CP_ su un totale di euro 275.394,78, la convenuta appellante a) ha affermato che la non aveva dato conto né aveva provato il titolo contrattuale a base del diritto al corrispettivo
5 residuo, b) non ha contestato il pagamento di euro 114.000,00, dato che avvalora l'esistenza del contratto di appalto di realizzazione dell'impianto elettrico.
Poichè l'attore aveva allegato la conclusione di un unico contratto di appalto e l'installazione dell'impianto come convenuto, nell'ottica della specificità assertiva la avrebbe Parte_1
dovuto a) specificare il diverso contenuto del contratto e le opere previste, per cui era stato pagato il prezzo di euro 114.000,00 b) specificare quali erano le opere aggiunte e contestare la assenza di una autorizzazione alla loro esecuzione ex art. 1659 c.c..
Poichè la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, o è accaduto in termini diversi da quelli prospettati, nel nostro caso la specificazione del diverso oggetto del contratto di appalto e delle opere convenute assumeva rilevanza centrale, e solo allora sarebbe scattato per la l'onere di provare a CP_1
sua volta il contenuto dell'accordo.
In difetto di tale espressa dichiarazione da parte della committente, l'affermazione della mancanza di prova del fatto è inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
c.p.c (Cass. civ. 27 agosto 2020, n. 17889; Cass. Civ. n. 22701 del 28/09/2017).
Pertanto, in linea con il pensiero del Tribunale, la Corte ritiene che la non abbia Parte_1 contestato specificamente il fatto storico della conclusione del contratto di appalto di realizzazione dell'impianto elettrico, della esecuzione e del pagamento parziale di euro
114.000,00, in quanto il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta non ha elevato alcuna contestazione chiara e specifica (in argomento Cass. n. 26908 del 26/11/2020; Cass. n.
21227 del 2019; Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass.
n.26624 del 22/10/2018), con conseguente relevatio dell'attore dall'onere della prova.
2. Il secondo motivo. Sulla violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112,
115, 183, 194, 195, 198 c.p.c., 84 disp. att. c.p.c. per l'intervento alle operazioni del Direttore dei lavori P. I. e per le acquisizioni documentali. Sulla nullità della CTU e della CP_4
sentenza.
Il secondo motivo argomenta la nullità della consulenza tecnica e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendo basate sulle dichiarazioni rese dal PE US
estraneo al giudizio, e su documenti non ritualmente acquisiti, in violazione degli CP_4 artt. 194 e 198 cpc..
2.1 Circa il primo profilo, la ingerenza nelle operazioni peritali del 6 e del 18 aprile 2016 del
PE Industriale già escusso quale teste sul ruolo di committente dell'Avv. CP_4 Per_1
6 ma non sul capitolo “vero che detti interventi sono esattamente quelli descritti negli CP_3 stati di avanzamento da Lei redatti e sottoscritti e che le vengono mostrati come documenti da
n. 3 a al n. 19 nel fascicolo di parte”, avrebbe consentito al CTU di acquisire elementi di prova su fatti sui quali il Tribunale non aveva ammesso la prova orale.
Pur ritenendo che tali anomalie determinassero la nullità della relazione il primo giudice ha a torto escluso la nullità della CTU, per la assenza nel corso delle operazioni, di tempestiva eccezione della IO (pag. 6 sentenza).
L'appellante sostiene invece che la nullità della CTU non sarebbe stata sanata, in quanto eccepita sia nel corso delle operazioni che nella udienza del 26.10.2016, dopo il deposito della relazione, conformemente all'art. 157 c. 2 c.p.c., secondo cui l'eccezione deve essere proposta
“nella prima difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.
Il profilo è infondato.
2.1.1 Malgrado la eccezione di nullità della CTU sia stata formulata tempestivamente alla udienza del 26.10.2016, primo atto successivo al deposito della relazione (14.06.2016), la formulazione della eccezione è generica, in quanto non chiarisce le lesioni dei principi del contraddittorio e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato conseguenti all'ingresso del nelle operazioni. Nel verbale dell'udienza del 26.10.2016 l'appellante ha argomentato CP_4
la nullità della CTU in quanto il era già stato sentito quale teste, con un ampliamento CP_4
delle acquisizioni testimoniali al di fuori delle regole processuali.
E, posto che a pag. 3 il CTU ha affermato che il era intervenuto il 6 e il 18 Aprile 2016 in CP_4
presenza dei consulenti di parte al fine di consentire la individuazione delle opere risultanti dalla contabilità dei SAL firmati dal PE US (tecnico incaricato) e versati CP_4 tempestivamente in atti (doc. da 3 a 19), l'appellante non ha specificato quali circostanze ulteriori avrebbe appreso il CTU, né ha contestato la individuazione delle opere effettuata dal
CTU grazie al in quanto corrispondente alla contabilità in atti. CP_4
Tanto è che anche nelle osservazioni (par. B, Osservazioni) il CTP della IO Ing.
i era limitato ad affermare che il P. I. qualificatosi tecnico e direttore dei Per_2 CP_4
lavori, aveva fornito informazioni e affiancato il CTU nella verifica delle quantità e qualità delle singole voci di lavoro riportate nella contabilità dallo stesso redatta, e che non sarebbe potuto intervenire in quanto già escusso quale teste. Null'altro.
Ne segue che la tesi dell'appellante si rivela effimera, in quanto contrastante con il principio secondo cui eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza
7 che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla irregolarità (Cass. Civ. n. 13428 del 08/06/2007 in tema di partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore;
in termini Cass.
Civ. n. 15874 del 06/07/2010, motivazione).
2.2 Il secondo rilievo lamenta che il 16 aprile 2016 il CTU, senza autorizzazione, ha acquisito da parte attrice documenti nuovi non presenti agli atti (elaborati e fatture di acquisto di materiali), accertando fatti costitutivi diversi da quelli prospettati dalle parti. Parte_1
aveva contestato tale acquisizione tramite il consulente tecnico di parte Ing. Persona_3 lo stesso giorno della produzione, chiedendo al CTU di subordinare l'acquisizione alla autorizzazione del Giudice, tuttavia non richiesta.
Il Tribunale ha ritenuto che la nullità, di carattere relativo dell'art. 157, commi 2 e 3 c.p.c., fosse superata per l'assenza di tempestiva contestazione della IO. Tuttavia il CTU non può indagare su fatti costitutivi della pretesa non allegati dalle parti. Inoltre l'art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede il deposito di documenti durante le indagini peritali, mentre l'acquisizione di documenti non prodotti, prevista dall'art. 198 cpc, nell'esame contabile con il consenso di tutte le parti, è ipotesi tassativa e non suscettibile di estensione analogica.
Pertanto, citando la pronuncia di Cass. Civ., 06/12/2019, n. 31886, l'appellante afferma che l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di documenti in violazione del principio dispositivo ha determinato la nullità assoluta, e non relativa della consulenza tecnica, rilevabile d'ufficio e non sanabile, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Il profilo è privo di fondamento, in quanto ad avviso della Corte i fatti accertati hanno natura secondaria, e non si configura alcuna nullità processuale.
2.2.1 Più nel dettaglio, è bene premettere che, per quanto l'appellante avesse contestato la acquisizione documentale nel corso delle operazioni tramite il CTP Ing. all'udienza del Per_2
26.10.2016 ha eccepito la nullità della CTU esclusivamente per la presenza del PE
Industriale obliterando tale questione. CP_4
Ma come è noto, diversamente dalla nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualunque momento, l'eccezione di nullità relativa conseguente alla illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata dal consulente di parte al momento del loro deposito o nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma
2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la
8 relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c. (Cass. Civ. n.
31744 del 15/11/2023).
L'interrogativo conseguente è quindi se l'acquisizione documentale determini la nullità della
CTU, e se essa sia assoluta o relativa, in relazione alla secondarietà, principalità (per la natura costitutiva) dei fatti accertati, o alla loro estraneità al tema in discussione.
In argomento gli approdi ormai consolidati della S. C. hanno affermato che:
a) in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti formulati,
a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. Ord. n. 26144 del 07/09/2023, la quale ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti;
Cass. Civ. n.
3086 del 01/02/2022).
Ne discende che, senza incorrere in alcuna sanzione di nullità, il CTU può acquisire la documentazione utile ad accertare i fatti secondari (accessori), dimostrativi dei fatti principali.
b) l'acquisizione ad opera del consulente di documenti diretti a provare i fatti principali, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
(Cass. Civ. n. 17916 del 01/06/2022).
c) lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo
9 civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Cass. Civ. n.
31886 del 06/12/2019; Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
2.2.2 Così delineato il quadro giurisprudenziale, va detto che nel paragrafo congruità dei prezzi applicati (pag.
4-5 Relazione), il CTU ha affermato che per ciascuno dei prezzi dei lavori eseguiti non contenuti nel preziario regionale del 2006, indicati con gli identificativi NP 20455, NP
20456, NP 20562, NP 1885, NP 1881, NP 1878, NP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 CAP. 18, “si è richiesto alla gli elementi per giustificare tali costi. La ha fornito tali elementi CP_1 CP_1
giustificativi, allegati alla presente relazione allegati n. 3 – Analisi dei nuovi prezzi) che comprendono i costi del materiale e delle apparecchiature indicati mediante i listini delle ditte fornitrici vigenti all'epoca della realizzazione del lavoro o mediante le fatture di acquisto, quello della mano d'opera necessaria e quello dell'utile dell'impresa”.
I documenti acquisiti sono costituiti dalle dichiarazioni di analisi del costo della , dal CP_1
D.D.T. della inerente un quadro AVV. Diretto a Controparte_5
2 pompe, prezzo euro 367 IVA esclusa, da un estratto del listino prezzi relativo a una cassetta portante con sistema di sblocco del prezzo di euro 230,00, dal DDT n. 1182 del 23.11.2009 della relativo a una cassetta port. 770, e dalla fattura n. Controparte_6
4842 del 31.12.2007 della Umbra Elettroforniture srl, di euro 26.216,98, relativa alla fornitura di componenti elettriche di vario genere (lettori, alimentatori prese, pulsanti, interruttori et alia). CP_ I conteggi della e i giustificativi della spesa sono in definitiva serviti ad accertare la effettività e congruità dei costi indicati nei computi metrici dei SAL, prodotti tempestivamente a supporto del fatto principale dedotto in giudizio, costituito dal diritto al corrispettivo.
Essi pertanto ineriscono a fatti secondari, finalizzati a confermare il fatto principale delle opere dei corrispettivi e dei costi a misura documentati nei computi metrici e sui quali la difesa della
è stata in grado di prendere posizione. Pertanto la relativa acquisizione, in Parte_1
quanto consentita, non ha viziato la CTU.
In ogni caso, anche concedendo che l'acquisizione di tali documenti mirasse a documentare i fatti principali, parte appellante risulta decaduta dalla eccezione di nullità (relativa), che non è stata tempestivamente sollevata nella prima udienza successiva al deposito della CTU, quella del 26.10.2016.
Le superiori considerazioni determinano la reiezione del motivo.
10
3. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'obbligo di motivazione e sulla falsa applicazione di norme di legge cui agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per l'assenza di risposta del Tribunale alle contestazioni mosse alla CTU.
Il terzo motivo, articolato in tre profili, ribadisce le contestazioni mosse dall'Ing. Arch. Per_3
agli esiti proposti dal CTU, contenuti nel paragrafo Congruità dei prezzi applicati. Il
[...]
giudice non può esimersi dal motivare specificamente in presenza di contestazioni dei CTP.
Tanto il Giudice di prime cure quanto quello dell'impugnazione devono prendere posizione sulle obbiezioni mosse alla CTU, omettendo di effettuare il vaglio critico della CTU.
Il motivo è parzialmente fondato.
3.1 Il primo submotivo contesta la valutazione del Ctu circa la congruità dei costi del materiale, delle apparecchiature e della manodopera, rilevando la assenza di una ricerca del CTU sui singoli prezzi NP relativi ai costi di macchinari, componenti, materiali, mano d'opera, spese e utile per l'impresa di ogni singola voce di lavoro NP relativi al momento di esecuzione di queste opere. Il CTP ha osservato che a seguito della illegittimità della acquisizione da parte del CTU dei documenti giustificativi forniti dalla , i prezzi fossero da analizzare in base ai singoli CP_1 elementi di costo componenti il prezzo.
Il profilo è privo di fondamento.
In disparte il dato dirimente della regolarità di acquisizione dei giustificativi di spesa da parte del CTU (cfr. par. 2), la , che pure non pone in discussione la necessità e l'utilità Parte_1
dell'acquisto dei componenti o dei materiali elettrici da parte dell'appaltatore per realizzare l'impianto, non individua quale fosse il prezzo adeguato di tali componenti, da contrapporre al prezzo indicato nei giustificativi della S.I.E..
Il Ctu ha avuto quindi buon gioco nel ritenere che la congruità sui prezzi dei lavori, dei materiali e dei componenti non compresi nel prezzario regionale del 2006, fosse fondata su dati oggettivi quali i prezzi di listino o le fatture di acquisto, e che il costo della manodopera fosse congruo in relazione alla tipologia del lavoro e al tempo occorrente (pag. 5 relazione).
Rispetto a tali documenti giustificativi delle spese, la censura del consulente di parte risulta quindi approssimativa perché non propone una controipotesi alternativa di calcolo, né si è avvalsa di preventivi avvaloranti la inferiorità dei prezzi di listino rispetto a quelli confermati dal CTU.
3.2 Nel secondo submotivo parte appellante lamenta che il CTU ha aggiunto la quota parte degli oneri della sicurezza, quantificabile, secondo l'elenco dei prezzi del 2006, nel 4 % dei lavori contabilizzati a misura. Il consulente di parte della ha contestato tale Parte_1
11 aggiunta da parte del CTU sia verbalmente che nelle osservazioni, in quanto il progettista e direttore dei lavori nel computo metrico e nella contabilità firmata e consegnata CP_4 alla committente non aveva stato fatto cenno ai costi per la sicurezza, che la non CP_1 avrebbe mai richiesto.
Il profilo è condivisibile, in quanto nei computi metrici prodotti gli oneri della sicurezza non risultano previsti, né sono stati richiesti dalla .. CP_1
Gli oneri della sicurezza sono costi aziendali che il datore di lavoro deve sostenere, dovuti alle misure obbligatorie per legge per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Essi servono alla gestione del rischio “proprio” connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali, e vengono identificati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 del d.lgs. 81/2008, ed includono i D.P.I., la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, l'addestramento e l'informazione, il servizio di prevenzione e protezione di ogni singola impresa.
In difetto di una specifica individuazione, nei computi metrici dei SAL, delle attività rientranti negli oneri di sicurezza, e di una prova del loro inserimento nel costo dell'appalto, la Corte ritiene che essi non siano stati convenuti contrattualmente, anche perché, in assenza di specifiche peculiarità organizzative della sicurezza, essi rientravano nella ordinaria gestione cantieristica dell'impresa appaltatrice.
Pertanto dal totale del corrispettivo di euro 230.664,39 deve essere detratto l'importo di euro
10.028,89, corrispondente al 4% degli oneri per la sicurezza, ottenendo l'importo di euro
220.635,50.
3.3. Nel terzo submotivo la lamenta che il CTU ha applicato uno sconto del 12 % Parte_1 sul prezzo dei lavori contabilizzati secondo il prezzario regionale, esclusi gli oneri per la sicurezza. Lo sconto è stato individuato nel 12 %, in quanto, stando a quanto riferito dal P. I.
Bellucci, l' aveva riconosciuto alla uno sconto del 10 % per gli Controparte_7 Parte_1
impianti termici realizzati nel Palazzo Filippi. Inoltre il ribasso d'asta medio per i lavori stimati da euro 150.000,00 euro a 300.000,00 euro del bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 58 del 2008 per le opere di maggiore importanza era del 10,225 %.
Il consulente di parte osserva che le tariffe del Bollettino della Regione Umbria n° 58 del
17.12.2008, prodotti dall'Osservatorio Contratti Pubblici, riguardando gli appalti Pubblici, non possono essere applicate agli appalti privati. Per cui, dovendo determinare il prezzo in base alle tariffe o agli usi, le tariffe dovrebbero provenire da Organi, Collegi Pubblici o privati, come l'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, il Collegio dei Geometri, dei Costruttori, le
12 organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Osservatori prezzi etc.. Conclude chiedendo la applicazione di una percentuale di sconto maggiore di quella media regionale.
Il profilo è privo di fondamento.
Il Consulente di parte non ha proposto un conteggio alternativo del corrispettivo, ancorato ai tariffari da lui richiamati, né ha documentato la applicazione di sconti maggiori da parte di tali tariffari.
In ordine all'utilizzo, quale riferimento per la determinazione del corrispettivo, del prezzario regionale delle opere pubbliche, è del tutto evidente che i prezzi da applicarsi in materia di contratto di appalto tra privati sono quelli del libero mercato. Tuttavia, in assenza di accordo, il prezzario regionale dei lavori pubblici offre una tariffa attendibile e applicabile anche per gli appalti privati, in quanto le relative quotazioni sono ancorate a fonti normative provenienti da enti pubblici che quotidianamente praticano il mercato dell'edilizia, e sono periodicamente aggiornate. Pertanto esso costituisce un parametro idoneo a orientare il corrispettivo degli appalti privati.
Pienamente condivisibile e da confermare è quindi il ragionamento del CTU per quanto attiene allo sconto del 12 % praticato sul corrispettivo, che la Corte non ritiene sottostimato, in quanto superiore alla percentuale di sconto stabilita nel prezziario della Regione Umbria per il 2008.
4. Il quarto motivo. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 in materia di interessi di mora.
Il quarto motivo censura la sentenza di primo grado in quanto ha determinato la decorrenza degli interessi di mora dalla data del termine dei lavori (19.10.2010), data di chiusura dalla contabilità sottoscritta dal Direttore dei Lavori CP_4
Il Tribunale avrebbe tuttavia applicato in modo errato l'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e l'art. 3 del D. Lgs. n. 192 del 2012, il quale prevede che la decorrenza automatica degli interessi di mora nei contratti tra le imprese e tra le imprese e la P. A. si applichi ai contratti conclusi a partire dal 01 Gennaio 2013. Pertanto nel caso che occupa gli interessi dovevano decorrere dal marzo 2014, data dell'atto di citazione.
Il motivo è fondato, in quanto, stante la anteriorità del contratto di appalto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi sul capitale, al tasso legale, decorrono dalla costituzione in mora, da individuarsi nella lettera di sollecito di pagamento della del CP_1
12.07.2013.
13
5. Considerazioni conclusive. Accertamento del passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna spiegata contro e CP_3 [...]
. Regolazione delle spese di lite Controparte_2
5.1 L'appello deve essere in parte accolto, e dal corrispettivo individuato dal CTU in euro
230.664,39 deve essere detratto l'importo di euro 10.028,89, corrispondente al 4% degli oneri per la sicurezza, ottenendo l'importo di euro 220.635,50, oltre iva 10 % per euro 22.063,50, per complessivi euro 242.699,05.
Detratto da tale importo l'acconto ricevuto di euro 114.400,00, comprensivo di IVA, si ottiene l'importo di euro 128.299,05, oltre agli interessi legali dal 12.07.2013.
5.2 In assenza di appello incidentale sul punto da parte della , deve essere accolta la CP_1
domanda di e di accertamento e dichiarazione del Controparte_2 CP_3
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di CP_ condanna al pagamento del corrispettivo avanzata nei loro confronti dalla medesima.
5.3 La riforma parziale della sentenza determina una nuova regolazione delle spese di lite dei due gradi, che devono essere poste a carico della la quale, in base alla Parte_1 valutazione complessiva (Cass. Civ. n. 24482 del 09/08/2022), risulta soccombente in quanto condannata al pagamento di un importo minore di quello oggetto della domanda avanzata dal creditore.
L'accoglimento della domanda della per un importo inferiore e la decorrenza degli CP_1
interessi moratori dalla data di costituzione in mora, qualifica la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustifica quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ. 22/02/2016 n. 34389).
La Corte ritiene quindi che le spese possano essere compensate per un quarto quanto al primo grado, e per un quinto quanto al secondo. I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, nel quale rientra l'importo di euro del decisum.
Nel rapporto tra e e la , l'acquiescenza alla Controparte_2 CP_3 CP_1
sentenza conseguente alla carenza di impugnazione incidentale della avverso il rigetto CP_1 della domanda di condanna di e e la fondatezza della Controparte_2 CP_3
domanda di questi ultimi di accertamento del passaggio in giudicato della sentenza, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
14
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1530/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l'appello di e in parziale riforma della sentenza di primo grado, Parte_1
così provvede:
1) Condanna la a pagare in favore della l'importo di Parte_1 Controparte_1
euro 128.299,05, oltre agli interessi di mora al tasso legale dal 12.07.2013, data della costituzione in mora, al saldo.
2) Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n. 1531/2021 nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata dalla contro e . CP_1 CP_3 Controparte_2
3) Nel rapporto tra la e la compensa per un quarto le Parte_1 Controparte_1
spese di lite di primo grado, e condanna la alla refusione in favore della Parte_1 [...]
dei residui tre quarti delle medesime spese, complessivamente liquidate in Controparte_1
euro 668,00 per anticipazioni e euro 7.795,00 per compensi professionali;
compensa per un quinto le spese di lite del secondo grado e condanna la alla refusione in favore Parte_1 della dei residui quattro quinti delle medesime spese, Controparte_1
complessivamente liquidate in euro 7.645,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali pari al 15 %.
4) Compensa per intero le spese di lite tra e , e la Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_1
5) Pone definitivamente le spese della CTU per un quarto a carico della Controparte_1
e per i residui tre quarti a carico della Parte_1
Perugia, camera di consiglio del 26 Aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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