Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 02 843/02 REPUBBLICA ITALIANA oggetto NOMEIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Mazzarella Rel. Consigliere R.G.N.12541/00 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Cron. 6604 Dott. Paolo STILE Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.04.12.2001 da POSTE ITALIANE s.p.a. in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso la quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente -
contro
D'AB UN NI rapp.to e difeso dall'avv. prof. Piero Sandulli, presso il 4707 quale elett.te domicilia in Roma, via F. Paulucci de' 1 Calboli, n. 9, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 19.05/15.06.1999, R.G. n. 00172/98, non 00204/99 del notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof. Luigi Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giacalone, che ha concluso per il rigetto delGiovanni ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00400/98 resa il 29 settembre 1998 il Pretore di Pistoia accoglieva la domanda proposta da IO D'UN contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., (in appresso solo Poste), diretta alla declaratoria della illegittimità del collocamento a riposo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, disposto dall'Ente, e condannava quest'ultimo al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare, oltre accessori. А 2 Il Tribunale di Pistoia rigettava l'appello; spese di entrambi i gradi del giudizio compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: il dipendente aveva esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 503 del 1992 per la permanenza in servizio fino al 67° anno di età, e aveva acquistato il diritto;
l'art. 22 deldunque ne contratto collettivo del novembre 1994 era nullo per secondo cui ilcontrasto con il principio inderogabile rapporto di lavoro poteva essere risolto solo per recesso unilaterale о mutuo consenso e non per automatismo allo spirare di un termine finale;
tale risoluzione, pertanto, così superata la norma contrattuale, si configurava come un licenziamento illegittimo, per cui erano dovute entrambe le supplementare, già liquidate dal indennità di preavviso e Pretore. avverso la predetta sentenza La Ricorre per cassazione Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. Si è costituito con controricorso il D'UN, anch'esso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 del 487 del 1993,d. lgs. N. 503 del 1992, e 6 del d.l. n. convertito in legge n. 71 del 1994. 3 Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del d.l. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, 2118 C.C., nonché omessa comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la società, in sintesi, nei detti due motivi che con le norme di privatizzazione dei rapporti di lavoro in corso con l'azienda autonoma statale è stato attribuito alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare il rapporto di lavoro degli addetti al servizio postale, disciplina che legittimamente, quindi, ha previsto la risoluzione automatica del rapporto di lavoro con il raggiungimento della massima anzianità contributiva 0 dell'età di sessantacinque anni, sostituendo in questi termini la disciplina pubblicistica previgente. I motivi sono infondati. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico - in virtù di quanto(denominato ente "Poste Italiane") stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d. P. R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i 4 क rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197).; tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici ○ in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). 5 Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della disciplina fino alla stipulazione di nuova un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile о dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 C.C. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il 6 4 fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della in vigore nel periododisciplina speciale rimasta transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto о determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in ampio e non tecnico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le diverse previsioni legislative in altri settori, nei ben quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 Д 7 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al . legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare le ex novo tutte 4 8 7 materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine 72, rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme se costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro 9 2 si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, comma 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età 10 2 massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del individuale di lavoro sono espressione della contratto disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione con abilitazione di quest'ultima a derogare collettiva, norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del meronomen iuris 11 adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso che, (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza in presenza di un contratto a prestazioni sebbene si sia la disciplina della corrispettive, non si applica per inadempimento (ed è rescissione, della risoluzione esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), о per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 C. C.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di + lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione M 12 risolutive, di sottrarsi alla di termini о di condizioni licenziamenti (individuali e disciplina limitativa dei collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica ad incidere sulla materiaautorizzazione legislativa dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più campo dei rapporti di lavoro di volte precisato che, nel anche con riferimento ai natura privata (e, quindi, rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c. c., ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere contrattuale collettiva recanteinderogabile, la clausola l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. 6901/94, 12558/93, con riguardo Cass. 5977/95, alla collettiva dei dipendenti Enel). La contrattazione 2 13 giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità quella garantita dalla legge, sulla superiore a considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine ° come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. h 14 A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie specificamente la risoluzione delanaloghe, concernenti rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, l'indagine rivolta a l'interesse perseguito dalle parti con ilstabilire se prevedere l'estinzione del rapporto al verificarsi di si ponga in contrasto con norme eventi determinati con l'ordine pubblico o il buon costume (art. imperative, rileva ad altri fini, e precisamente per 1418 c.c.), giudicare dell'efficacia e della validità del negozio di inevitabilmente posto in essere nel caso concreto,recesso, dal momento che non si contesta l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Viene in considerazione, nella fattispecie, un contratto collettivo che disciplina rapporti di lavoro compresi dell'area del recesso ad nutum (dipendenti con qualifica dirigenziale), ai quali il regime di stabilità può essere 2 15 garantito solo contrattualmente e nei limiti stabiliti dallo stesso contratto. Nondimeno, la clausola collettiva che impone al datore (o anche soltanto gli conferisce la facoltà) di recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale in coincidenza con il raggiungimento di una determinata età contributiva, escludendo in questa ipotesi il regime di stabilità contrattuale previsto in generale, deve essere giudicata nulla perché in contrasto con norma imperativa. disposizioni inderogabili a causa della natura Con dell'interesse tutelato (equilibrio dei conti pubblica pubblici e della gestione previdenziale), il legislatore ha regolato il rapporto previdenziale e quello di lavoro in guisa tale da consentire a coloro che ne facciano richiesta entro un termine perentorio (il cui dies a quo è costituito dal perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia) di continuare a lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che abbiano, o no, raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti (art. 6, comma 1, 1. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503/1992). Destinatari della norma sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con qualifica dirigenziale, sia privati che pubblici (cfr. Cons. St. ad. plen. 10 febbraio 1997, n. 6 e n. 7), a prescindere dalla particolarità dei rispettivi ordinamenti. 16 Per i lavoratori con qualifica dirigenziale, l'applicazione della normativa non comporta mutamenti in ordine al normale regime del rapporto in punto di stabilità, ma tuttavia vale a rendere invalido, per contrasto con norma imperativa, il recesso che trovi ragione esclusivamente nell'età del lavoratore (cfr. Corte cost. 8 giugno 1994, n. 225; Cass. 5 febbraio 1998, n. 1197). La Corte non può dubitare, quindi, che una clausola contrattuale collettiva che persegua lo scopo di allontanare dal lavoro coloro che sono in condizione di fruire di un adeguato trattamento pensionistico si ponga in radicale ed insanabile contrasto con il precetto imperativo della legge. Ne discende che un recesso posto in essere sulla base della detta previsione contrattuale non è nullo, allorché non l'ipotesi del lavoratore che prolunga il si configuri rapporto in regime cd. opzionale, ma non può, ovviamente, trovare giustificazione alcuna nel patto collettivo, cui la condizione di invalidità impedisce qualunque effetto. Sul tema del preavviso, oggetto specifico del ricorso del datore di lavoro, si osserva che, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, il contratto collettivo esclude che sussista l'obbligo nei riguardi dei lavoratori licenziati perché in possesso di una determinata anzianità (contributiva ° anagrafica). Il Tribunale, una volta concluso considerazioni che correttamente, come evidenziato nelle n 17 precedono che la fattispecie estintiva del rapporto era costituita da un negozio di recesso, ha giudicato conformemente al diritto nel riconoscere al lavoratore il diritto al preavviso, negato dal contratto collettivo. La giurisprudenza, infatti, non ha mai dubitato della natura inderogabile del contenuto precettivo dell'art. 2118 c.c., nella pare in cui obbliga il recedente a rispettare un termine di preavviso ovvero a pagare l'indennità determinata ai sensi dell'art. 2121c.c., mentre soltanto il termine ed i modi del preavviso (direttamente incidenti sul quantum dell'indennità) sono definiti dalla contrattazione collettiva in mancanza, secondo gli usi o l'equità. Poiché il ricorrente principale non contesta minimamente i criteri secondo i quali è stato determinato il quantum dell'indennità per mancato preavviso, limitandosi ad insistere nella tesi secondo cui non sussisteva obbligo di preavviso a carico dell'ente, il ricorso principale, sul punto, deve essere rigettato. Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1374 c.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale riconosciuto al dipendente il diritto alla indennità supplementare, ai sensi dell'art. 219 del ccnl nella misura massima di ventidue mensilità. L'aver agito la società sulla base di una 2 18 specifica clausola contrattuale esigeva Ia determinazione ridottaquantitativa della misura della indennità considerazione della buona fede della società. La questione è nuova, e, come tale non trova legittim introduzione in questa sede. Espressamente nella senten impugnata si fa riferimento alla mancata contestazione quella sede della misura di entrambe le indennità preavviso e supplementare), essendo quella impugnazione proposta sulla totale insussistenza del diritto ad esse per la piena validità della clausola collettiva. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, la Poste Italiane s.p.a. va condannata al rimborso in favore del D'UN delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. B. Q. M. Co rte rigetta il ricorso;
condanna la Poste la Italiane s.p.a. al rimborso in favore di D'UN IO delle spese del giudizio di cassazione in lire 44000 (euro 2272 ), oltre a lire 3.000.000 (tre milioni, euro 1549,37) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovani apparilla Giu p niruberto либ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 FEB, 2002 A A T E 19 R P U IL CANCELLIERE E T R O C